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COMUNE DI CERVETERI (TARIP)

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Academic year: 2022

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(1)

COMUNE DI CERVETERI

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI

(TARIP)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ……. in data ………….

(2)

Comune di Cerveteri Regolamento TARIP pagina 2

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

ART. 2 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ART. 3 RIFIUTI URBANI

ART. 4 NATURA E COMPOSIZIONE RIFIUTI URBANI PRODOTTI DA UTENZE DIVERSE DALLE DOMESTICHE

ART. 5 QUANTITÀ ORDINARIA E STRAORDINARIA DI CONFERIMENTO ART. 6 SOGGETTO ATTIVO

ART. 7 SOGGETTO PASSIVO ART. 8 PRESUPPOSTO OGGETTIVO ART. 9 DEFINIZIONI

ART. 10 ESCLUSIONI PER INSUSCETTIBILITA’ A PRODURRE RIFIUTI ART. 11 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI ART. 12 DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

ART. 13 DECORRENZA DEL TRIBUTO ART. 14 VINCOLO DI SOLIDARIETA’

ART. 15 ISTITUZIONI SCOLASTICHE

CAPO II COSTI DEL SERVIZIO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARIP

ART. 16 PIANO FINANZIARIO

ART. 17 COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA ART. 18 COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA

ART. 19 SOGLIA MINIMA DI PRODUZIONE - RICOSTRUZIONE DEI CONFERIMENTI CAPO III CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

ART. 20 UTENZE DOMESTICHE

ART. 21 CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE ART. 22 UTENZE NON DOMESTICHE

ART. 23 CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE ART. 24 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

ART. 25 APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO CAPO IV DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E

DELLE ESENZIONI

ART. 26 ISTANZA PER RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI ART. 27 RIDUZIONI PER UTENZE DOMESTICHE

ART. 28 RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE ART. 29 CRITERI PER LE AGEVOLAZIONI TARIP

ART. 30 RIDUZIONE DELLA QUOTA VARIABILE CALCOLATA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

ART. 31 ESCLUSIONE DALLA QUOTA VARIABILE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CAPO V DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO

ART. 32 TRIBUTO GIORNALIERO

ART. 33 APPLICAZIONE DEL TRIBUTO GIORNALIERO IN CASO DI OCCUPAZIONI ABUSIVE ART. 34 TRIBUTO PROVINCIALE

CAPO VI DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO ART. 35 OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

(3)

Comune di Cerveteri Regolamento TARIP pagina 3 ART. 36 CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

ART. 37 TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO ART. 38 VERSAMENTO DEL TRIBUTO

ART. 39 DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEAZIONI ART. 40 RIMBORSI

ART. 41 SOMME DI MODESTO AMMONTARE

ART. 42 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO CAPO VII ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

ART. 43 ACCERTAMENTI ART. 44 SANZIONI ART. 45 CONTENZIOSO

ART. 46 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CAPO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 47 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO ART. 48 PERIODO TRANSITORIO D’AVVIO ART. 49 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

(4)

Comune di Cerveteri Regolamento TARIP pagina 4

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è istituita la Tassa Puntuale sui Rifiuti (TARIP), da applicare secondo quanto disposto dall’articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e con l’osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

2. Il predetto prelievo, di natura tributaria, è finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto dei criteri fissati dal presente regolamento.

3. La classificazione dei rifiuti urbani è effettuata con riferimento alle definizioni di cui all’ art. 183, co. 1, b-ter) del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e secondo le disposizioni regolamentari vigenti.

4. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all’articolo 1, comma 668, della legge n. 147/2013.

5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Il presente Regolamento trova applicazione nelle more di quanto previsto al comma 527 dell’art.

1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) che attribuisce, tra l’altro, all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la competenza in merito alla predisposizione e all’aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.

ART. 2

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, statuita dall’art. 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013.

2. Il presente regolamento fissa i criteri per l’applicazione del tributo al fine di:

a. definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;

b. classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;

c. esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell’articolo 52 del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore;

d. per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART. 3 RIFIUTI URBANI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull’intero territorio comunale.

2. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 183, co. 1, b-ter), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

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Comune di Cerveteri Regolamento TARIP pagina 5 a) i rifiuti domestici, indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro,

metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili (la definizione ricalca alla lettera la nozione comunitaria);

b) i rifiuti non domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, individuati nell'articolo 4;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e);

ART. 4

NATURA E COMPOSIZIONE RIFIUTI URBANI PRODOTTI DA UTENZE DIVERSE DALLE DOMESTICHE

1. I rifiuti provenienti da altre fonti, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, come individuati dall’allegato L-quater al Titolo I della parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, sono i seguenti:

Frazione Descrizione EER

Rifiuti organici Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 200108

Rifiuti biodegradabili 200201

Rifiuti dei mercati 200302

Carta e cartone Imballaggi in carta e cartone 150101

Carta e cartone 200101

Plastica Imballaggi in plastica 150102

Plastica 200139

Legno Imballaggi in legno 150103

Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137 200138 Metallo

Imballaggi metallici 150104

Metallo 200140

Imballaggi compositi Imballaggi materiali compositi 150105

Multimateriale Imballaggi in materiali misti 150106

Vetro Imballaggi in vetro 150107

Vetro 200102

Tessile Imballaggi in materia tessile 150109

Abbigliamento 200110

Prodotti tessili 200111

Toner Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08031

080318

Ingombranti Rifiuti ingombranti 200307

Vernici, inchiostri, adesivi e resine

Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (pericolosi)

200128 Detergenti Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129 200130 Altri rifiuti altri rifiuti non biodegradabili 200203 Rifiuti urbani indifferenziati Rifiuti urbani indifferenziati 200301

(6)

Comune di Cerveteri Regolamento TARIP pagina 6 2. Sono rifiuti urbani i rifiuti sanitari individuati dall’art. 2, lett. g), del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, purché non rientrino tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo o tra i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo, e costituiti da:

a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;

c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, rifiuti da imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani;

d) la spazzatura;

e) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;

f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nell’ambito delle strutture sanitarie;

g) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;

h) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) dell’art. 2 del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.

3. Sfalci e potature prodotti dalle aree verdi delle utenze non domestiche sono conferibili al servizio nel rispetto di quanto previsto all’ART. 5.

4. Sono conferibili al servizio pubblico i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dalle utenze non domestiche analoghi, per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero essere usati sia dalle utenze domestiche che dalle utenze non domestiche (c.d. dual use) sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dalle utenze domestiche

ART. 5

QUANTITÀ ORDINARIA E STRAORDINARIA DI CONFERIMENTO

1. In relazione alla capacità ordinaria di assorbimento del servizio pubblico, si considera straordinario il conferimento di rifiuti urbani effettuato delle utenze non domestiche con superficie rilevante nell’applicazione della tassa/tariffa non inferiore a 1.000 mq, che, ragguagliato alla detta superficie, superi almeno del 20% il Kd applicato alla Categoria di riferimento, di cui al DPR 158/99.

2. L’utente che ritenga di superare tale limite è obbligato a darne tempestiva comunicazione al Comune o al Gestore entro il 31 ottobre antecedente all’anno di riferimento, specificando la tipologia (per codici EER) e le quantità previste per anno solare. Per l’anno 2021 la predetta comunicazione deve essere presentata entro il 31 luglio 2021, e ha efficacia dal trentesimo giorno successivo alla data in cui perviene al comune.

Emergendo conferimenti straordinari in mancanza di valida comunicazione, l’utente è obbligato a regolare la propria posizione, fatta salva l’applicazione delle sanzioni per omessa dichiarazione.

3. Il Comune o il Gestore indicheranno all’utente, entro 60 giorni dalla comunicazione, di cui al comma 2, le misure specifiche che saranno attivate per gestire il maggior flusso di rifiuti, di regola mediante contenitori dedicati.

4. Il maggior flusso di rifiuti, dichiarato o riscontrato, darà luogo a una corrispondente rimodulazione della parte variabile, in applicazione del principio “chi inquina paga”, in base alla quantità comunicata dall’utente o, se superiore, alla quantità effettivamente conferita al pubblico servizio.”.

(7)

Comune di Cerveteri Regolamento TARIP pagina 7 ART. 6

SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall’istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ART. 7

SOGGETTO PASSIVO

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all’ art. 183, co. 1, b-ter), del D.lgs. n.

152 del 03/04/2006 e s.m.i.

2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3. Per le parti comuni condominiali di cui all’articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

4. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli occupanti o detentori.

5. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta, con vincolo di solidarietà tra tutti i soci.

6. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere, B&B e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l’attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l’attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.

7. Il Comune, quale ente impositore, è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali. La copertura delle spese è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all’esercizio di competenza.

ART. 8

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso, dall’occupazione o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Sono considerati locali, ai fini dell’assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso su tre lati, a qualsiasi uso adibiti.

3. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei contratti di fornitura dei servizi pubblici a rete quali: erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di

(8)

Comune di Cerveteri Regolamento TARIP pagina 8 rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata da titolare di pubblica autorità. Per le utenze domestiche la medesima presunzione è integrata dall’acquisizione della residenza anagrafica.

4. In deroga a quanto stabilito nel precedente comma 3, per le sole situazioni di anziani e invalidi ricoverati in modo permanente presso case di riposo o istituti di cura è prevista l’esenzione dalla TARIP, da richiedersi con le modalità previste al successivo ART. 26, anche nel caso in cui siano presenti nell’unità abitativa di proprietà gli arredi, ma siano disattivate le utenze dei pubblici servizi come sopra specificati.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un’attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l’attività stessa.

6. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di utenze non domestiche, fatta eccezione per le aree operative.

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 9 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 10

ESCLUSIONI PER INSUSCETTIBILITA’ A PRODURRE RIFIUTI

1. Sono esclusi dal tributo le superfici che, per la loro conformazione o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, non sono suscettibili di produrre rifiuti, e in particolare:

1a) le aree non accessibili e/o intercluse da stabile recinzione;

1b) le aree abbandonate e comunque in condizioni tali da evidenziarne il mancato utilizzo;

1c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

1d) le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani

(9)

Comune di Cerveteri Regolamento TARIP pagina 9 ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;

1e) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati agli usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;

1f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;

1g) solai e sottotetti non collegati da scale fisse, ascensori o montacarichi, e con altezze inferiori a m.

1,5;

1h) i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato (chiese e sagrestie);

2. Le circostanze che determinano la non assoggettabilità al tributo devono essere indicate nella dichiarazione di attivazione o di variazione dell’occupazione o conduzione e debitamente riscontrate in base ad elementi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 11

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

Sono in particolare escluse:

1a) le superfici delle imprese agricole, agroindustriali e della silvicoltura, comprese le attività connesse ad esclusione della parte abitativa della casa colonica, come individuate dall’art. 2135 del codice civile:

i) attività agricole “principali”, la coltivazione del fondo, della selvicoltura e dell’allevamento di animali;

ii) attività connesse, le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, che sono dirette:

(1) alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;

(2) alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

iii) Qualora l’attività di ricezione ed ospitalità sia esercitata utilizzando una porzione del fabbricato di civile abitazione in cui è residente l’imprenditore agricolo, questi deve dichiarare la superficie adibita all’attività comprensiva della quota percentuale degli spazi comuni (quali cucina e/o servizi) a disposizione per l’attività.

1b) le superfici delle imprese industriali specificamente destinate alla trasformazione e alla lavorazione della materia; restano soggette al tributo le rimanenti superfici di dette attività con destinazione diversa quali uffici, magazzini di vendita, padiglioni espositivi, mense, bagni ecc.

(10)

Comune di Cerveteri Regolamento TARIP pagina 10 1c) i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati ad attività

produttive di rifiuti speciali, che presentino i seguenti requisiti:

i) devono essere ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, escluse da tassazione e fisicamente adiacenti ad esse;

ii) devono essere gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l’attività produttiva di rifiuti speciali.

iii) devono ospitare in via esclusiva sostanze la cui lavorazione dia luogo, nelle aree escluse da tassazione, alla formazione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali.

1d) le aree e le superfici occupate da cantieri edili;

2. Sono altresì esclusi dal tributo:

2a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale per l’effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia

sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri. In particolare, sono escluse le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

2b) i locali e le aree per i quali l’esclusione sia prevista da norme speciali.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel sottoindicato elenco; per eventuali attività non comprese nell'elenco si fa riferimento a criteri di analogia, in relazione alla potenziale produttività quali- quantitativa di rifiuti.

Descrizione attività % abbattimento

Lavanderie, Tintorie 20%

Laboratori fotografici, Eliografici 25%

Autoriparatori, Elettrauti, Distributori 30%

Gabinetti dentistici, Radiografici, Odontotecnici 10%

Autoservizi, Autolavaggi, Autorimesse 10%

Laboratori di analisi 15%

Allestimenti insegne 15%

Tipografie, stamperie, vetrerie, serigrafie 20%

4. Le circostanze che determinano la non assoggettabilità al tributo devono essere indicate nella dichiarazione di attivazione o di variazione dell’occupazione o conduzione e debitamente riscontrate in base ad elementi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 12

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

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Comune di Cerveteri Regolamento TARIP pagina 11 1. Per i distributori di carburante, ferma restando l’assoggettabilità dei locali adibiti a magazzini e uffici, viene tassata l’area della proiezione in piano della pensilina, ovvero in mancanza la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.

2. Per gli impianti di distribuzione dei carburanti non sono di regola imponibili: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di lavaggio.

ART. 13

DECORRENZA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

2. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.

3. L’obbligazione decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l’occupazione, la detenzione o il possesso.

4. La cessazione nel corso dell’anno della detenzione, occupazione o possesso dei locali e delle aree, purché debitamente accertata, a seguito di dichiarazione e avvenuta restituzione delle attrezzature assegnate in uso per il conferimento dei rifiuti, comporta la cessazione dell’obbligazione tributaria nonché il rimborso del tributo eventualmente già versato a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui la dichiarazione viene presentata.

5. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell’anno di cessazione della detenzione, occupazione o possesso il tributo non è dovuto per le annualità successive se l’utente che ha presentato la dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l’occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore, occupante o possessore subentrante.

6. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal primo giorno successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini e con le modalità di cui ai successivi ART. 35 e ART. 36, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della stessa. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 14

VINCOLO DI SOLIDARIETA’

1. I soggetti passivi che detengono od occupano i locali o le aree, come individuate al precedente ART. 8, sono tenuti al versamento del tributo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

ART. 15

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, di cui all’articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

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CAPO II

COSTI DEL SERVIZIO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARIP

ART. 16

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all’Ente territorialmente competente.

3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

3a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

3b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

5. Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6. ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente Territorialmente Competente.

ART. 17

COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato dalla normativa vigente, approva le tariffe sulla base del Piano Finanziario, adottando i criteri indicati nei precedenti articoli e dal richiamato D.P.R. n. 158/1999.

2. La tariffa è commisurata all’anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

3. La tariffa è altresì commisurata sia alle quantità di Rifiuti Urbani Residui prodotti e quantificati con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sia alla quantità e alla qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie, adottando i criteri dettati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dall’articolo 1, comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013.

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Comune di Cerveteri Regolamento TARIP pagina 14 ART. 18

COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La quota variabile è inoltre suddivisa:

2a) in una quota calcolata, correlata ai livelli collettivi di produzione dei rifiuti e destinata a coprire integralmente i costi variabili, fatta eccezione dei costi menzionati al punto b).

2b) in una quota misurata, riferita ai livelli individuali di conferimento di Rifiuti Urbani Residui (RUR) quantificati a seguito di misurazione per singola utenza, destinata a coprire i costi di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto, trattamento e smaltimento delle tipologie di rifiuto soggette a misura e applicata tramite tariffa in €/kg. ai quantitativi conferiti dall’utenza mediante:

i) La misurazione della quantità di rifiuto conferito avviene mediante pesatura diretta, con rilevazione del peso, o indiretta mediante la rilevazione del volume dei rifiuti conferiti da ciascuna utenza;

ii) Nei casi di pesatura indiretta il volume dei rifiuti conferito, determinato in litri dalle dimensioni del contenitore esposto dall’utente, indipendentemente dal grado di riempimento, o dalla capacità del sacco conferito, è trasformata in peso tramite un coefficiente di peso specifico (Kpeso). pertanto la quantità di rifiuto conferito per utenza (RIFut) è determinata come: RIFut = ΣVOLcont*Kpeso;

iii) Il comune nella delibera tariffaria stabilisce, per ciascuna annualità e per ciascuna frazione di rifiuto sottoposta a misurazione:

(1) il coefficiente di peso specifico (Kpeso) in base alla densità media dello specifico flusso di rifiuto, determinata come rapporto tra la quantità totale di rifiuti raccolti e la volumetria totale contabilizzata e

(2) la tariffa in €/Kg. Determinata In relazione ai costi da coprire con la tariffa variabile misurata e ai quantitativi di RUR consuntivati nell’anno precedente;

iv) I quantitativi di Rifiuti Urbani Residui (RUR) computati in Kg. alla singola utenza risultano dalla sommatoria delle relative misurazioni di conferimenti realizzate sia mediante pesatura diretta, sia indiretta.

v) Per le utenze aggregate inerenti più utenze che conferiscono in unico contenitore, mantenendo separati i conferimenti da utenze domestiche da quelli da utenze non domestiche, le quantità o i volumi di rifiuto attribuiti ad una utenza aggregata sono ripartiti tra le singole utenze utilizzando i coefficienti indicati nella tabella 2, per le utenze domestiche, e nelle tabelle 4a e 4b, per le utenze non domestiche, di cui all’allegato 1, del D.P.R., n. 158/99

vi) In caso di contestazione della Tariffa dovuta per utenze aggregate, supportata da legittima motivazione/documentazione, si procederà al ricalcolo per il periodo considerato della Tariffa dovuta per la singola utenza.

3. La tariffa fissa e la tariffa variabile calcolata, articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e stabilite per ogni annualità nella delibera tariffaria, sono determinate secondo le previsioni di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 dell’Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti potenzialmente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui

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Comune di Cerveteri Regolamento TARIP pagina 15 alle tabelle 2, 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

5. La delibera di approvazione del piano tariffario può inoltre determinare ulteriori tariffe per servizi puntuali e/o a chiamata fuori standard determinate sul costo del servizio reso.

6. In caso di particolari utenze non domestiche che richiedono servizi continuativi fuori standard e non previsti all’interno dell’ordinario Servizio prestato e/o che conferiscano quantitativi eccedenti di rifiuti urbani ai sensi del precedente ART. 5, la relativa tariffa variabile aggiuntiva, quale corrispettivo, sarà determinata a copertura dei costi generati dall’espletamento dei servizi aggiuntivi richiesti e/o dalla raccolta e trattamento dei conferimenti di quantitativi eccedenti di rifiuti urbani nell’ambito di apposita convenzione da stipularsi tra l’Amministrazione Comunale e il conduttore dell’utenza.

ART. 19

SOGLIA MINIMA DI PRODUZIONE - RICOSTRUZIONE DEI CONFERIMENTI

1. La delibera di approvazione del piano tariffario individua annualmente, per ogni tipologia di utenza domestica e non domestica, la Soglia Minima di Produzione per il conferimento di Rifiuti Urbani Residui (RUR), quale quota del Quantitativo Medio di Produzione di RUR per classi e categorie, calcolato sulla base dei coefficienti di presuntivi di produzione Kb e Kd di cui al D.P.R. 158/99 e della quantità effettivamente raccolta nel Comune di rifiuto secco indifferenziato.

2. La Soglia Minima di Produzione è comunque addebitata anche in presenza di conferimenti inferiori, salvo che l'utente fornisca valida e documentata giustificazione dei minori quantitativi riscontrati.

3. Nei casi di totale assenza di conferimenti verrà attribuito all’utente il Quantitativo Medio di Produzione di RUR determinato per classe o categoria come previsto al precedente comma 1, salvo che lo stesso utente dia valida giustificazione, supportata da adeguata documentazione, dell’assenza di quantitativi di rifiuto conferiti.

4. In caso di perdita o inattendibilità del dato relativo alla quantità di RUR prodotti, la parte variabile misurata della tariffa è calcolata sulla base dei dati storici di conferimento della singola utenza, tenendo conto di ogni eventuale dato rilevante; in mancanza di attendibili dati storici si applica la metodologia presuntiva di cui ai punti 4.2. e 4.4, all. 1, del D.P.R. 158/1999.

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Comune di Cerveteri Regolamento TARIP pagina 16

CAPO III

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

ART. 20

UTENZE DOMESTICHE

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc.

2. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune.

Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e che dimorino nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare.

3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata in comuni non limitrofi o all’estero, di soggetti iscritti presso facoltà universitarie italiane o estere, ivi domiciliati o presso la medesima struttura o in locali regolarmente affittati, nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a sei mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.

4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di tre unità. Le utenze domestiche possono chiedere l’aggiornamento del numero dei componenti dichiarando la composizione del nucleo famigliare dell’abitazione di residenza. L’aggiornamento decorre dalla data di presentazione della richiesta, debitamente accertata.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.

7. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dai successivi ART. 35 e ART. 36, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate annualmente dall’ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

8. Le utenze domestiche sono classificate nelle sottoelencate sei classi, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l’ultima classe include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti

Classi Descrizione

1 Utenze domestiche composte da una sola persona 2 Utenze domestiche composte da due persone 3 Utenze domestiche composte da tre persone 4 Utenze domestiche composte da quattro persone 5 Utenze domestiche composte da cinque persone 6 Utenze domestiche composte da sei o più persone

9. Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un

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Comune di Cerveteri Regolamento TARIP pagina 17 numero superiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.

ART. 21

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie, parametrate al numero degli occupanti, calcolate sulla base dei coefficienti di adattamento di superficie (Ka) secondo le modalità di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile calcolata per le utenze domestiche è determinata applicando le tariffe per classe di occupanti, calcolate sulla base dei coefficienti proporzionali di produttività (Kb) secondo le modalità di cui al punto 4.2. dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999 (coefficienti Kb) e con riferimento ai costi di cui al precedente ART. 18, comma 2, lett. 2a) attribuiti al complesso delle utenze domestiche.

3. La quota variabile misurata è determinata dalla quantità complessiva in Kg. di Rifiuti Urbani Residui (RUR) conferiti dalla singola utenza per la tariffa approvata (€/kg.) con le modalità previste al precedente ART. 18, comma 2, lett. 2b), resta salvo il disposto dell'ART. 19.

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 22

UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche riguardano i locali e/o le aree ove si esercitano attività diverse da quelle domestiche e che producono rifiuti, indifferenziati e da raccolta differenziata, urbani non domestici, cioè provenienti da altre fonti e che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, come elencati all’ART. 4

2. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività, ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, di seguito indicate:

Cat. Descrizione

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2 Cinematografi e teatri

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi

5 Stabilimenti balneari e aree scoperte accessorie con quantità minori di rifiuti 6 Esposizioni, autosaloni

7 Alberghi con ristorante 8 Alberghi senza ristorante 9 Case di cura e di riposo 10 Ospedali

11 Uffici, agenzie

12 Banche e istituti di credito, studi professionali

13 Negozi, abbigliamento , calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 16 Banchi di mercato beni durevoli

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

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Comune di Cerveteri Regolamento TARIP pagina 18

Cat. Descrizione

20 Attività industriali con capannoni di produzione 21 Attività artigianali di produzione beni specifici 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 23 Mense, birrerie, hamburgherie

24 Bar, caffè, pasticceria

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 26 Plurilicenze alimentari e/o miste

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 28 Ipermercati di generi misti

29 Banchi di mercato generi alimentari 30 Discoteche, night club

31 Pasticcerie

32 Bed & Breakfast, affittacamere

3. Nella categoria “Attività industriali con capannoni di produzione” sono soggette all’applicazione del tributo le sole superfici imponibili (quali uffici, magazzini di vendita, padiglioni espositivi, mense, bagni ecc.), sono escluse le superfici produttrici di rifiuti speciali, cioè quelle destinate alla trasformazione e alla lavorazione della materia e ai magazzini di materie prime e di merci loro funzionalmente ed esclusivamente collegati, come individuate ai precedenti punti 1b) e 1c) del comma 1 dell’ART. 11 4. Per L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato A si fa riferimento

al codice ATECO dell’attività principale e di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell’atto di autorizzazione all’esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considerano le attività effettivamente svolte sulle superfici soggette a tassazione, debitamente comprovate dal soggetto passivo.

5. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

6. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici dichiarate nell’ambito della medesima attività. Sono tuttavia applicabili tariffe corrispondenti a specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

ART. 23

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione (Kc) secondo le modalità di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

(19)

Comune di Cerveteri Regolamento TARIP pagina 19 2. La quota variabile calcolata della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di produzione (Kd) secondo le modalità di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e con riferimento ai costi di cui al precedente ART. 18, comma 2, lett. 2a), attribuiti al complesso delle utenze non domestiche.

3. La quota variabile misurata è determinata dalla quantità complessiva in Kg. di Rifiuti Urbani Residui (RUR) conferiti dalla singola utenza per la tariffa approvata (€/kg.) con le modalità previste al precedente ART. 18, comma 2, lett. 2b), resta salvo il disposto dell'ART. 19.

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 24

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARIP, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n.

507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ai sensi del comma 686 art.1 L.147/2013.

3. Per i locali la superficie calpestabile è misurata sul filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza pari o inferiore a 150 cm.

4. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.

5. Ai soli fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, in assenza della superficie calpestabile, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

6. Dal 1° gennaio dell’anno successivo alla emanazione dell’apposito provvedimento previsto dall’articolo 1, comma 645, della legge n. 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

7. Per le unità immobiliari a destinazione speciale (categorie catastali del gruppo D ed E), la superficie imponibile è comunque quella calpestabile.

ART. 25

(20)

Comune di Cerveteri Regolamento TARIP pagina 20 APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Come previsto al comma 656 dell’art. 1, della legge n. 147/2013 il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, qualora tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni.

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Comune di Cerveteri Regolamento TARIP pagina 21

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI

ART. 26

ISTANZA PER RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

1. Le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano a seguito di dichiarazione iniziale ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di istanza da redigersi sull’apposito modulo messo a disposizione dal Comune, completa della documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.

2. L’applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione verrà concessa solo a seguito dell’avvenuta positiva valutazione della documentazione necessaria da parte dell’ufficio competente.

ART. 27

RIDUZIONI PER UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del comma 659 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 la tariffa fissa e quella variabile calcolata sono ridotte nella misura sotto indicata:

a) 10 % per l’abitazione e relative pertinenze, tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

b) 10% per l’abitazione e relative pertinenze, occupata da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

c) Ai contribuenti di utenze domestiche residenti nel comune, che effettuano il compostaggio domestico è riconosciuta una riduzione della tariffa variabile calcolata in misura pari al 20 % della tariffa.

2. In caso di uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo da parte di soggetti residenti fuori dal comune o all'estero, la riduzione di cui al punto a) del precedente comma 1 è applicata per una sola abitazione secondaria.

3. La TARIP si applica con la riduzione a un terzo, nella parte fissa e in quella variabile calcolata all’unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’

Anagrafe degli italiani residenti all’estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’ uso.

ART. 28

RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile calcolata, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 180 giorni nell’anno solare.

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva sussistenza della condizione di fruizione se debitamente dichiarata e documentata nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione ai sensi dei seguenti ART. 35 e ART. 36.

3. La riduzione cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

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Comune di Cerveteri Regolamento TARIP pagina 22 4. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile calcolata, del 30% per attività commerciali che non hanno strutture fisse, aperte per periodi inferiori ai sette mesi (ma comunque superiori ai sei mesi) e con l’obbligo di rimozione delle strutture a fine stagione;

ART. 29

CRITERI PER LE AGEVOLAZIONI TARIP

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, e nel rispetto dei principi generali di ragionevolezza e non discriminazione tra i contribuenti, il Consiglio Comunale può decidere ulteriori agevolazioni ed esenzioni per la quota fissa e per la quota variabile calcolata, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate, numerose o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale ovvero per altri casi di qualsiasi natura da dettagliare adeguatamente.

2. Le riduzioni ed esenzioni di cui al comma precedente potranno tener conto della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l’applicazione dell’ISEE.

3. Il costo delle riduzioni e delle esenzioni dovrà essere finanziato attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

4. Nella delibera di Consiglio Comunale di determinazione delle tariffe sono approvate le casistiche per l’accesso alle agevolazioni, la documentazione da presentare, i termini e la relativa modulistica.

5. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte.

6. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni ed esenzioni entro il termine previsto per la dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 30

RIDUZIONE DELLA QUOTA VARIABILE CALCOLATA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa per le utenze non domestiche è ridotta nella parte variabile calcolata in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclaggio nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclaggio.

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ogni operazione di recupero attraverso la quale i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini; include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. La percentuale di riduzione della quota variabile è Pr = Qr/Qt, dove:

- Qr è la quantità documentata in kg di rifiuti urbani avviati al riciclaggio;

- Qt è la produzione teorica di rifiuti, con Qt = Kd∙Sr;

- Kd è il coefficiente di produttività applicato all’utenza nel computo della quota variabile;

- Sr è la superficie di riferimento.

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Comune di Cerveteri Regolamento TARIP pagina 23 4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito modulo, entro il 15 febbraio dell’anno successivo, corredato della documentazione attestante il recupero (M.U.D.) e dell’ulteriore documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

5. L’ammontare globale annuo delle riduzioni ammissibili ai sensi del presente articolo non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

ART. 31

ESCLUSIONE DALLA QUOTA VARIABILE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Sono escluse dalla corresponsione della quota variabile le utenze non domestiche che:

a) conferiscono la totalità dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;

b) dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata annualmente dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;

c) dichiarano di servirsi del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni.

2. La dichiarazione di cui alla lettera c) è inviata al Comune e al Gestore entro il 31 maggio di ciascun anno, con indicazione delle tipologie dei rifiuti che saranno conferiti a terzi, distinti per codici EER, e delle relative quantità presunte. L’attestazione di cui alla lettera b) è inviata al Comune e al Gestore entro la fine del mese di gennaio successivo all’anno di riferimento.

3. La dichiarazione di cui alla lettera c) presentata entro il entro il 31 maggio di ciascun anno ha efficacia a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.

4. L’utente può richiedere al gestore del servizio pubblico di riprenderne l'erogazione anche prima della scadenza quinquennale, che comunica le proprie determinazioni entro 60 giorni dalla richiesta, indicando anche la data di ripresa del servizio.

5. Il Comune può verificare l’effettivo conferimento a terzi della totalità dei rifiuti urbani prodotti dall’utenza, avvalendosi anche di elementi presuntivi, correlati in particolare alle medie di produzione del settore.

(24)

Comune di Cerveteri Regolamento TARIP pagina 24

CAPO V

DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO

ART. 32

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per le utenze non domestiche, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti assimilati prodotti da tali soggetti. Sono escluse dal tributo giornaliero le occupazioni temporanee destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in quanto soggette al pagamento del canone patrimoniale di cui al comma 842, l. 160/2019.

2. L’occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell’occupazione.

4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell’anno (365), maggiorando il risultato del 100%.

5. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

6. L’obbligo di dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche .

7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone patrimoniale unico, ai fini della riscossione del tributo giornaliero, laddove il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è affidato all’esterno, il gestore collaborerà col Comune secondo modalità concordate.

8. Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari) che si svolgono in locali pubblici o privati o su aree pubbliche o private od aree private di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, il Comune può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione un addebito unico nei confronti del soggetto organizzatore medesimo applicando, a fronte di attività economiche diverse, la tariffa corrispondente all’attività prevalente considerando tale quella che occupa la superficie maggiore previa dichiarazione dello stesso soggetto organizzatore.

9. Per le occupazioni temporanee poste in essere in qualsiasi occasione, l’Ufficio Comunale competente al rilascio dell’autorizzazione trasmetterà al gestore, qualora il servizio sia affidato all’esterno, le indicazioni necessarie per l’organizzazione del servizio.

10. Per tutto quanto non previsto dai commi da precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

ART. 33

APPLICAZIONE DEL TRIBUTO GIORNALIERO IN CASO DI OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione alla tassa per l’occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

Riferimenti

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