ART. 26
ISTANZA PER RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI
1. Le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano a seguito di dichiarazione iniziale ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di istanza da redigersi sull’apposito modulo messo a disposizione dal Comune, completa della documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.
2. L’applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione verrà concessa solo a seguito dell’avvenuta positiva valutazione della documentazione necessaria da parte dell’ufficio competente.
ART. 27
RIDUZIONI PER UTENZE DOMESTICHE
1. Ai sensi del comma 659 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 la tariffa fissa e quella variabile calcolata sono ridotte nella misura sotto indicata:
a) 10 % per l’abitazione e relative pertinenze, tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
b) 10% per l’abitazione e relative pertinenze, occupata da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
c) Ai contribuenti di utenze domestiche residenti nel comune, che effettuano il compostaggio domestico è riconosciuta una riduzione della tariffa variabile calcolata in misura pari al 20 % della tariffa.
2. In caso di uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo da parte di soggetti residenti fuori dal comune o all'estero, la riduzione di cui al punto a) del precedente comma 1 è applicata per una sola abitazione secondaria.
3. La TARIP si applica con la riduzione a un terzo, nella parte fissa e in quella variabile calcolata all’unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’
Anagrafe degli italiani residenti all’estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’ uso.
ART. 28
RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile calcolata, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 180 giorni nell’anno solare.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva sussistenza della condizione di fruizione se debitamente dichiarata e documentata nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione ai sensi dei seguenti ART. 35 e ART. 36.
3. La riduzione cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
Comune di Cerveteri Regolamento TARIP pagina 22 4. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile calcolata, del 30% per attività commerciali che non hanno strutture fisse, aperte per periodi inferiori ai sette mesi (ma comunque superiori ai sei mesi) e con l’obbligo di rimozione delle strutture a fine stagione;
ART. 29
CRITERI PER LE AGEVOLAZIONI TARIP
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, e nel rispetto dei principi generali di ragionevolezza e non discriminazione tra i contribuenti, il Consiglio Comunale può decidere ulteriori agevolazioni ed esenzioni per la quota fissa e per la quota variabile calcolata, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate, numerose o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale ovvero per altri casi di qualsiasi natura da dettagliare adeguatamente.
2. Le riduzioni ed esenzioni di cui al comma precedente potranno tener conto della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l’applicazione dell’ISEE.
3. Il costo delle riduzioni e delle esenzioni dovrà essere finanziato attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
4. Nella delibera di Consiglio Comunale di determinazione delle tariffe sono approvate le casistiche per l’accesso alle agevolazioni, la documentazione da presentare, i termini e la relativa modulistica.
5. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte.
6. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni ed esenzioni entro il termine previsto per la dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
ART. 30
RIDUZIONE DELLA QUOTA VARIABILE CALCOLATA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
1. La tariffa per le utenze non domestiche è ridotta nella parte variabile calcolata in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclaggio nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclaggio.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ogni operazione di recupero attraverso la quale i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini; include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La percentuale di riduzione della quota variabile è Pr = Qr/Qt, dove:
- Qr è la quantità documentata in kg di rifiuti urbani avviati al riciclaggio;
- Qt è la produzione teorica di rifiuti, con Qt = Kd∙Sr;
- Kd è il coefficiente di produttività applicato all’utenza nel computo della quota variabile;
- Sr è la superficie di riferimento.
Comune di Cerveteri Regolamento TARIP pagina 23 4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito modulo, entro il 15 febbraio dell’anno successivo, corredato della documentazione attestante il recupero (M.U.D.) e dell’ulteriore documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
5. L’ammontare globale annuo delle riduzioni ammissibili ai sensi del presente articolo non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.
ART. 31
ESCLUSIONE DALLA QUOTA VARIABILE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
1. Sono escluse dalla corresponsione della quota variabile le utenze non domestiche che:
a) conferiscono la totalità dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;
b) dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata annualmente dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
c) dichiarano di servirsi del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni.
2. La dichiarazione di cui alla lettera c) è inviata al Comune e al Gestore entro il 31 maggio di ciascun anno, con indicazione delle tipologie dei rifiuti che saranno conferiti a terzi, distinti per codici EER, e delle relative quantità presunte. L’attestazione di cui alla lettera b) è inviata al Comune e al Gestore entro la fine del mese di gennaio successivo all’anno di riferimento.
3. La dichiarazione di cui alla lettera c) presentata entro il entro il 31 maggio di ciascun anno ha efficacia a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.
4. L’utente può richiedere al gestore del servizio pubblico di riprenderne l'erogazione anche prima della scadenza quinquennale, che comunica le proprie determinazioni entro 60 giorni dalla richiesta, indicando anche la data di ripresa del servizio.
5. Il Comune può verificare l’effettivo conferimento a terzi della totalità dei rifiuti urbani prodotti dall’utenza, avvalendosi anche di elementi presuntivi, correlati in particolare alle medie di produzione del settore.
Comune di Cerveteri Regolamento TARIP pagina 24 autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per le utenze non domestiche, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti assimilati prodotti da tali soggetti. Sono escluse dal tributo giornaliero le occupazioni temporanee destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in quanto soggette al pagamento del canone patrimoniale di cui al comma 842, l. 160/2019.
2. L’occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell’occupazione.
4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell’anno (365), maggiorando il risultato del 100%.
5. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
6. L’obbligo di dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche .
7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone patrimoniale unico, ai fini della riscossione del tributo giornaliero, laddove il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è affidato all’esterno, il gestore collaborerà col Comune secondo modalità concordate.
8. Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari) che si svolgono in locali pubblici o privati o su aree pubbliche o private od aree private di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, il Comune può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione un addebito unico nei confronti del soggetto organizzatore medesimo applicando, a fronte di attività economiche diverse, la tariffa corrispondente all’attività prevalente considerando tale quella che occupa la superficie maggiore previa dichiarazione dello stesso soggetto organizzatore.
9. Per le occupazioni temporanee poste in essere in qualsiasi occasione, l’Ufficio Comunale competente al rilascio dell’autorizzazione trasmetterà al gestore, qualora il servizio sia affidato all’esterno, le indicazioni necessarie per l’organizzazione del servizio.
10. Per tutto quanto non previsto dai commi da precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.
ART. 33
APPLICAZIONE DEL TRIBUTO GIORNALIERO IN CASO DI OCCUPAZIONI ABUSIVE
1. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione alla tassa per l’occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.