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ACN della medicina specialistica : firmata la preintesa

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Academic year: 2022

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ACN della medicina specialistica : firmata la preintesa

Cronaca e note tecniche relative ad un accordo sottoscritto ad isorisorse

Il 30 luglio 2015 con FeSPA abbiamo sottoscritto, per la prima volta da quando nel 2005 alla specialistica si sono aggiunti i veterinari, l’ACN che regola i rapporti tra aziende sanitarie e specialisti ambulatoriali e veterinari.

Una trattativa difficile, caratterizzata dalla mancanza di risorse economiche, condizionata dalla necessità di definire ad isorisorse diverse modalità organizzative previste da una norma quadro nazionale (la Legge Balduzzi) che imponeva un nuovo modello di aggregazione dei professionisti inquadrati nell’ACN, ovvero le AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali) e le UCCP ( Unità Complesse di Cure Primarie).

In questo quadro l’esplicita estensione tout-court di alcuni strumenti presenti all’interno dell’ACN a tutte le figure professionali coinvolte è stato reso impossibile dalla insuperabile resistenza della parte datoriale del tavolo per il rischio concreto che il nuovo ACN venisse poi bocciato per incompatibilità finanziaria.

L’armonizzazione di ogni istituto che poteva quindi generare incrementi di spesa è stato rimandato ad una futura sessione negoziale in cui potranno essere disponibili risorse economiche aggiuntive.

Tutte le Organizzazioni firmatarie della preintesa hanno rimarcato tale situazione, peraltro evidente già dal momento in cui si è accettato di partecipare ad una sessione negoziale evidentemente anomala in quanto a “costo zero”.

Di seguito una succinta analisi del testo, tarato solo sugli aspetti veterinari e sull’impatto in termini di possibilità negoziali in periferia.

L’atto di indirizzo (ovvero il “mandato” alla SISAC) imponeva di organizzare il lavoro attraverso le AFT e le UCCP. Di questo si è tenuto conto e si è demandata (art. 4, comma 4) alla negoziazione regionale la scelta se rendere effettiva questa modalità organizzativa.

La rappresentatività (articoli 11 e 12) viene ora misurata solo al momento della firma dell’ACN, la firma dello stesso garantisce la presenza ad ogni tavolo negoziale successivo, a cascata, regionale ed aziendale, con il solo vincolo della presenza di un terminale organizzativo, senza ulteriori verifiche di rappresentatività (in precedenza era richiesto il livello minimo del 3%).

Abbiamo richiesto la clausola di maggiore salvaguardia possibile, in analogia con tutte le altre forme di rappresentatività sindacale vigenti contrastando e rigettando ogni proposta di alzare i livello di soglia periferici.

Questa ipotesi, inizialmente presente al tavolo, ci avrebbe poi espulso da molti tavoli negoziali, depotenziando notevolmente la firma di un accordo nazionale.

Si sono armonizzate e chiarite le procedure (articoli 19, 20, 21) attraverso cui le aziende assegnano incarichi, chiaramente definiti in Incarichi a tempo indeterminato (che se assegnati saranno poi confermati dopo un periodo di prova di sei mesi), incarichi a tempo determinato

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(assegnabili ora per un periodo massimo di 24 mesi) ed incarichi provvisori (assegnabili per una durata massima di dodici mesi e con prelazione per i titolari di incarichi a tempo determinato rispetto ai titolari di incarichi a tempo indeterminato).

Compiti e funzioni del veterinario (articolo 23): fatta salva la possibilità di definire le modalità di organizzazione del lavoro attraverso AFT ed UCCP (laddove le regioni si avvalgano di tale facoltà), e nel rispetto di eventuali e peculiari modalità organizzative definite a livello regionale, rimangono quelle previste dal precedente accordo.

Su questo articolo la nostra organizzazione ha aderito alla proposta di mantenere il precedente articolato, ritenendo pericolosa ogni diversa formulazione, anche alla luce delle successive previsioni (molto più stringenti) in materia di incompatibilità (articolo 25, in particolare comma 1 lettera “c”), rigettando pertanto qualunque ipotesi comparsa sul tavolo e da altri proposta e che potesse in qualche modo confondere i ruoli (giuridici) della specialistica con quello della dirigenza.

Tale diversa formulazione rischiava da un lato di introdurre elementi di instabilità nel sistema, dall’altro l’estensione ai colleghi di previsioni di incompatibilità legate al ruolo e non all’incarico.

Gli assegnatari di poche ore di incarico avrebbero, a nostro avviso, corso il concreto rischio di dover rinunciare al contratto.

Sempre in materia di incompatibilità da rimarcare l’impossibilità di assegnare nuove ore ai pensionati (prima invece possibile).

Altri aspetti normativi di cui si dovrà tener conto riguardano il procedimento disciplinare (art. 37) e la formazione continua ECM (art. 38), definiti nel dettaglio.

Infine si è concordato con apposita dichiarazione a verbale (n°2) di definire un percorso di attualizzazione delle specializzazioni ammesse in sede di definizione delle graduatorie che tenga anche conto delle nuove scuole di specializzazione istituite.

Entrando ora nell’analisi politica e non tecnica vanno fatte alcune considerazioni.

L’accordo ci pone, ora e finalmente, nelle condizioni di trattare le nostre specificità su tutti i tavoli negoziali, a qualunque livello.

Per noi sicuramente un risultato fondamentale, anche se non certamente risolutivo.

Sono state molte le richieste che, consapevoli dei problemi rappresentati in periferia abbiamo presentato al tavolo.

Tra queste una più chiara definizione di alcuni istituti contrattuali, l’obbligo di prevedere un monte orario minimo, una migliore definizione e applicabilità della flessibilità operativa anche ai veterinari, l’esplicita citazione dei veterinari in tutti gli articoli, anche e soprattutto a valenza economica, che potessero riguardarli.

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Non sono state accolte in quanto potenzialmente generatrici di spesa.

L’accordo quindi può non apparire equo, addirittura penalizzante (e vedremo se chi non ha firmato la preintesa potrà o vorrà mantenere tale posizione o metterà poi la c.d. “firma tecnica”

sull’accordo finale), ma a livello regionale si potrà, ad equivalenza di spesa, rivendicare un accordo che consenta di garantire gli istituti già concordati e remunerati.

Determinate prerogative, dove ottenute dovranno essere difese a livello periferico dalle delegazioni locali, e dove non ottenute potranno e dovranno essere trattate.

Un effetto distorsivo, questo, della federalizzazione della sanità, purtroppo però insuperabile a legislazione vigente.

L’impegno, certificato dalla dichiarazione a verbale finale dell’ACN (N° 4) è quello di reincontrarsi per eliminare queste storture appena possibile.

La nostra è stata una firma consapevole, la fine di un percorso che ci pone nella condizione di iniziarne un altro dove, speriamo finalmente con delle risorse economiche sul tavolo, tenteremo di correggere tutte le storture e le anomalie.

Pierluigi Ugolini, Referente Acn per la Segreteria Nazionale SIVeMP

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