• Non ci sono risultati.

Consiglio Regionale della Campania. Al Signor Presidente della Giunta. Via S. Lucia, n. 81 NAPOLI. Ai Presidenti della V e VI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Consiglio Regionale della Campania. Al Signor Presidente della Giunta. Via S. Lucia, n. 81 NAPOLI. Ai Presidenti della V e VI"

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania Protocollo 00204841U Data:15/1112016 16:25

Ufficio: S.gqewda Gennle

Classifica:

[IHlI[IiiII

ep lOJd

/

INS &3d 9HVI]ISNOO 3NOIJSIWWOD lA VINVdWVD naa 3WNOD3NOROISNOD

Al Signor Presidente della Giunta Regionale della Campania

Via S. Lucia, n. 81 NAPOLI

Ai Presidenti della V e VI

Commissione Consiliare Permanente Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e Servizio Documentazione SEDE

Oggetto: “Requisito di accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati per la prima infanzia”. Reg. Gen. n. 370

Ad iniziativa del consigliere Francesco Emilio Borrelli Depositata in data 11 novembre 2016

il provvedimento in oggetto a:

IL PRESIDENTE

ASSEGNA

V Commissione Consiliare Permanente per l’esame VI Commissione Consiliare permanente per il parere

Le stesse si espdmeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli

15 HOV. 2O1

IL PR SIDENTE

\( A

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno

(2)

C

Consiglio Regionale della €‘ainpania

Gruppo Consilian’ Campania Libera P.S.L Davvero VERDI

Al Presidente del Consiglio Regionale della Campania

Rosa D’Amelio Sede

Prot.n. 499 del 10novembre 2016

Oggetto: Trasmissione proposta di legge

Si allega alla presente la proposta di Legge avente oggetto “Requisito di accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati per la prima infanzia” a firma del sottoscritto.

Distinti saluti

FranceshlCo)9jJ7téflh

AllO. Consiglio Regionale della Campania PmtDcollo: 002028511 Data: 1111112016 16:02

Ufficio: Segretoda Geerab Classifica:

LKIUhHUIIiL[ IVI

AflWITA’ LEG.VA

REG. GEN.NI2_

\\ l\rfl

\‘>

(3)

o

Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Consiliare Campania LiberaP.S.I.Davvero VERDI

P ROP OSTA DI LEGG E

Requisito di accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati per la primà infanzia

Ad iniziativa del consigliere regionale

Francesco Emilio Borrelli

Ri

ATHVITA’ LEG.VA

REa. GEN. N._O

(4)

Consiglio Regionale della Campania

Gruppo ConsHiare Campania LiberaP.S.I. Davvero VERDI

RE LAZI CN E

L’obbligo vaccinale in Italia riguarda attualmente quattro delle tredici vaccinazioni offerte dal Servizio sanitario nazionale, mentre le restanti nove sono quelle raccomandate dal ministero della Salute e quindi da Regioni e AsI:

Obbligatorie:

• Poliomielite,

• difterite,

• tetano,

• epatite B.

Facoltative:

• perto5se,

• Hemophilus influenzae,

• morbillo,

• rosolia,

• parotite,

• meningococco C,

• pneumococco,

• influenza,

• papillomavirus.

Il diritto alla prevenzione vaccinale oggi viene garantito, con risultati ritenuti lusinghieri, in tutto il mondo occidentale, a volte senza alcun obbligo di legge, ma sulla base di programmi di coinvolgimento da parte dei servizi sanitari che prendono in carico il bimbo ed i genitori - nuovo arrivato. Diversamente l’obbligo vaccinale, con relative gravi sanzioni, persi5te nei Paesi dell’ex Unione Sovietica, che perà registrano risultati non del tutto soddisfacenti, quando non addirittura disastrosi.

Oggi il concetto di “obbligatorietà” confligge con il concetto di “promozione” della salute che è alla base di qualsiasi efficace azione preventiva: nel concetto di “promozione” si coniuga la responsabilità dell’individuo con quella della comunità che, con le sue istituzioni, garantisce l’esigibilità del diritto universale alla salute, e quindi il sacrosanto diritto al bambino di non ammalarsi di una malattia per la quale esiste un vaccino efficace e sicuro.

L’ “obbligatorietà”, invece, sembra diventare un concetto inefficace nell’ambito di un sistema che ne mina la sostanziale doverosità non attuando le sanzioni previste in caso di inadempienza del singolo individuo. Il singolo individuo, pertanto, non ottemperando all’obbligo vaccinale, si deresponsabilizza minando il diritto

universale alla salute dell’intera comunità.

Sul punto è necessario precisare quanto segue.

Fino aI 1994 gli obiettori potevano essere deferiti al Tribunale per i Minorenni, affinche’ venisse affievolita la potestà parentale, per consentire la vaccinazione obbligatoria anche con l’ausilio della forza pubblica.

Con il Decreto Legge N° 273/1994, convertito con Legge n. 490 del 20 novembre del 1995, è stato stabilito che: “l’esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie su minori non può essere coercitivamente imposta con l’intervento della forza pubblica”.

In altre parole, il deferimento è ancora possibile ma certamente non porterà alla vaccinazione coatta nel caso in cui i genitori motivino il loro dissenso.

AflIVITA’ LEG.VA

REG.GEN.N.

3Zv

(5)

o

Consiglio Reqionale della Campania

Gruppo Consiliare Compania LiberaP.S.I. Davvero VERDI

In sostanza, dunque, l’obbligatorietà dei vaccini è puramente formale posto che, anche da un punto di vista sostanziale, la sanzione pecuniaria prevista per l’inottemperanza dell’obbligo non viene mai applicata.

La sussistenza, peraltro, di un vigente “obbligo” vaccinate è testimoniata anche dal fatto che è possibile chiedere l’esonero dalla vaccinazione, ai sensi dell’art. 9, co. 4 , del succitato decreto, con certificato, non sindacabile da parte dell’Asi, del pediatra odi un medico specialista privato.

Vi è da segnalare, poi, che alcune Regioni: Piemonte, Emilia, Friuli e Toscana hanno provveduto a togliere la sanzione amministrativa prevista in caso di mancata ottemperanza dell’ “obbligo” vaccinale.

La Regione Veneto e la Provincia di Trento hanno, nel recente passato, addirittura optato per la sospensione dell’obbligo vaccinale, in base ad un progetto pilota.

Attraverso il piano di Prevenzione Vaccinale 2010/2014 sottoscritto dall’intesa Stato-Regioni, il Servizio Sanitario Nazionale “invita” a vaccinare i nuovi nati anche relativamente alla vaccinazioni cosiddette

“raccomandate”.

li succitato termine “invita” si può utilizzare, allo stato dei fatti, anche in relazione all’ “obbligo vaccinale” che si sostanzia sempre più, appunto, in un invito/colloquio dell’AsI con i genitori inottemperanti.

Siffatta percezione dell”obbligo” vaccinale rischia di creare grossi problemi anche relativamente all’accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati per la prima infanzia che richiedono, come requisito essenziale per accogliere il minore nella struttura, proprio l’a5solvimento degli obblighi vaccinati previsti dalla vigente normativa.

La presente proposta di legge, al fine di preservare Io stato di salute sia del minore sia della collettività con cui il medesimo viene a contatto, prevede quale indispensabile requisito di accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati per la prima infanzia della regione Campania , l’avere assolto da parte del minore gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Dall’attuazione della presente norma non derivano nuove o maggiori oneri o minore entrate a carico del Bilancio della Regione Campania.

AUIVITAI LEG.VA A

1

REO. GEN. N.3i2

(0/

\f

(6)

o

Consiglio Regionale dello Campania

Gruppo Consilfare Camponio LiberaP.S.I.Davvero VERDI

Art. i

Requisito di accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati per la prima infanzia

1. Alfine di preservare lo stato di salute sia del minore sia della collettività con culli medesimo viene a contatto, costituisce requisito di accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati per la prima infanzia, l’avere assolto da parte dei minore gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente.

2. Ai fini dell’accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati per la prima infanzia, la vaccinazione deve essere omessa o differita solo in caso di accertati pericoli concreti per la salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche.

3. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con apposito provvedimento, la Giunta regionale specifica le modalità per l’attuazione del presente legge.

Art.2

Norma di invarianza finanziaria

i. Dall’attuazione della presente norma non derivano nuove o maggiori oneri o minore entrate a carico del Bilancio della Regione Campania.

i XEG.VP’

pG. GEN

Riferimenti

Documenti correlati

9. Le Aziende Sanitarie Locali ed i piccoli Comuni di montagna assicurano attività di supporto per promuovere la diffusione delle informazioni in materia di accesso all'assegno

Alla luce di quanto sinora rappresentato, lo scrivente Consigliere Regionale nell’ambito delle prerogative ascritte alla propria funzione, esprime dubbi e perplessità in

3 (Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo) e dal relativo

4. che le risorse di cui sopra vanno iscritte, per l’esercizio finanziario 2016, nel documento tecnico di accompagnamento 2016/2018 e nel bilancio gestionale 2016/2018, ai

1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria anno 2009) è abrogato. 183 e successive modificazioni

Con la presente proposta di legge si intende disciplinare la riorganizzazione amministrativa delle Aree Naturali Protette della Regione Campania (ANP), dcl sistema dei parchi urbani

Oggetto: sostituzione della Proposta di Legge regionale a firma del Consigliere regionale Doti Luciano PASSARIELW — “Misure urgenti da adottare per le popolazioni, attività

7.. La Regione emana linee guida ai fitti dello svolgimento di attività formcrtìve in materia di responsabilità genitoriale. Le linee guida contengo,,o le norme genernii per