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CITTA DI ROSOLINA PROVINCIA DI ROVIGO. Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

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Academic year: 2022

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CITTA’ DI ROSOLINA

PROVINCIA DI ROVIGO

ORIGINALE INFORMATICO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

N° 87 del 28/07/2021

OGGETTO: CONFERMA DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'ISTITUZIONE DELLE AREE DI PARCHEGGIO E SOSTA A PAGAMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESTATE 2021 - DIRETTIVA IN PUNTO DI SANZIONI APPLICABILI ED UTILIZZO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO.

L’anno duemilaventiuno, addì ventotto del mese di luglio alle ore 12.10 mediante collegamento telmatico, a seguito della convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei signori:

Presenti Assenti

1 Vitale Franco Sindaco X

2 Grossato Daniele Assessore Delegato X

3 Gazzola Stefano Assessore Effettivo X

4 Frasson Anna Assessore Effettivo X

5 Zaninello Alessia Assessore Effettivo X

4 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Pezzuto Maria Teresa.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Grossato Daniele, nella sua qualità di Vice Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

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Pagina 2 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE Settore: 7° Settore Comando Polizia Locale-

Anno:2021 – Numero: 37

OGGETTO: CONFERMA DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'ISTITUZIONE DELLE AREE DI PARCHEGGIO E SOSTA A PAGAMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESTATE 2021 - DIRETTIVA IN PUNTO DI SANZIONI APPLICABILI ED UTILIZZO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO.

PARERI

Regolarità tecnica: (art. 49 comma 1° del D. Lgs. n° 267/2000).

PARERE Favorevole Il Responsabile di Settore data 20/07/2021 F.to Alessandra Ravara

Regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° e 151 comma 4° del D. Lgs. n° 267/2000).

PARERE Favorevole Il Ragioniere Capo

data 21/07/2021 F.to Graziano Bertaglia

LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO CHE

[_] la sosta a pagamento è istituita per favorire il ricambio ordinato dei veicoli nell'utilizzo degli stalli, in quanto il pagamento per sua natura tende a limitare l'occupazione degli spazi pubblici;

[_] il Comune di Rosolina (RO) è caratterizzato dall’avere una località turistico-balneare denominata “Rosolina Mare” con un'elevata concentrazione veicolare di natura sia turistico- abitativa che commerciale nel solo periodo estivo ed in specie nei weekend, per cui si è reso necessario, già da diversi anni, garantire il ricambio delle soste (garantendosi comunque delle aree a sosta libera) prevedendo adeguate tariffe, al pagamento delle quali la sosta è da ritenersi consentita in ragione della somma corrisposta;

[_] le aree dove la sosta è ammessa previo pagamento di una tariffa commisurata alla durata della permanenza del veicolo sono individuate, con valore prescrittivo, dalla segnaletica prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i. e dal suo regolamento di esecuzione ed attuazione;

[_] al fine di rendere effettivo il ricambio nell'utilizzo degli stalli di sosta è necessaria un'efficace attività di prevenzione, accertamento e repressione dei comportamenti illeciti anche eventualmente con il supporto degli ausiliari del traffico debitamente istruiti, come previsti dall’art.12 bis del Codice della Strada;

[_] la sola contestazione dell'inadempienza contrattuale relativa all'omesso o insufficiente pagamento della tariffa per la sosta risulterebbe aleatoria ed inefficace per garantire il ricambio delle soste, oltre a non poter sostituire la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all’articolo 7 c.1 lett.f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (C.d.S.) e s.m.i.;

[_] pertanto, anche al fine di garantire al massimo la fruibilità degli stalli a pagamento, per l'inosservanza dell'obbligo di corresponsione della tariffa adeguata alla durata della sosta risulta necessaria l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal Codice della Strada.

DATO ATTO CHE

[_] il Comune di Rosolina (RO) con propri atti ha da tempo previsto e disciplinato annualmente le aree del territorio di Rosolina Mare in cui il parcheggio e la sosta sono ammessi previo pagamento di una tariffa, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i.

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[_] con Delibera della Giunta Comunale n.30 del 01/03/2021 il Comune di Rosolina (RO), seguita da Ordinanza n.39 dell’01/04/2021, ha istituito sul proprio territorio, anche per l’estate dell’anno 2021, aree di sosta a pagamento i cui stalli delimitati da strisce di colore azzurro (art.149, comma 3, lett. b del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495) sono disciplinati dalla segnaletica verticale di cui alla “figura II 76” del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, con pannello integrativo avente valore prescrittivo circa le condizioni alle quali è subordinata la regolarità della sosta, estendendo, da ultimo con Delibera n.74 del 04/06/2021, seguita dalle Ordinanze n.81 del 10/06/2021 e n.98 del 06/07/2021, l’area soggetta a pagamento anche in un tratto stradale di via Porto Caleri e nel Piazzale del Giardino Botanico insistente in località Porto Caleri;

[_] la sosta nelle aree suddette, pertanto, è ammessa a tempo indeterminato a condizione che sia corrisposta la tariffa commisurata alla permanenza del veicolo, per cui, sia in caso di omesso pagamento, sia in caso di insufficiente pagamento, la sosta non è consentita ai sensi del citato articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., oltre a determinare un'inadempienza contrattuale civilisticamente contestabile;

[_] la gestione delle aree a pagamento, con Determina del Responsabile del Settore 6°, n.90 del 11/03/2021, è stata attribuita alla ditta Urbitek S.r.l., con sede a (CAP 48026) Russi (RA) in via Mozambico n.2/A, la quale oltre a fornire gli strumenti per il pagamento delle tariffe previste “parcometri” ed i servizi di manutenzione, scassettamento della moneta (ove prevista), conteggio monete, contabilità e deposito presso la tesoreria comunale, risulta in grado di estendere altresì il proprio servizio fornendo, a richiesta dell’Ente comunale, un certo numero di ausiliari del traffico per modo che possa aumentarsi il controllo sulle corrette modalità di sosta nelle aree soggette a pagamento della predeterminata tariffa;

[_] la Giurisprudenza di legittimità e contabile, in coerenza con il quadro normativo vigente, ha espresso il proprio indirizzo interpretativo sulla questione dei “parcheggi a pagamento”, confermando l'applicabilità delle sanzioni del codice della strada, tanto nel caso di omesso pagamento della tariffa, quanto nella analoga ipotesi di insufficiente pagamento della medesima, sia nel caso in cui la sosta sia solamente subordinata alla corresponsione della tariffa, sia nel caso in cui esistano limitazioni della durata della sosta a pagamento.

CONSIDERATO CHE

[_] sono attivi sistemi di controllo del pagamento delle tariffe di cui alla delibera n.30 del 01/03/2021 quali strumenti elettro-meccanici, elettronici e cartacei che garantiscono sufficientemente i caratteri di certezza, trasparenza e verificabilità al fine dell'espletamento del controllo da parte degli organi di polizia stradale e dagli ausiliari del traffico, a condizione che vengano debitamente utilizzati in concomitanza all'inizio della sosta;

[_] per rendere effettivo e efficace il controllo sull'avvenuto pagamento della tariffa tramite uno dei sistemi messi a disposizione degli utenti è necessario che tutti gli utilizzatori degli stalli di sosta a pagamento provvedano ad esporre nella parte anteriore del veicolo, in modo visibile e verificabile, il titolo in base al quale risulti la regolarità della sosta;

[_] la presenza di ausiliari del traffico permetterebbe di aumentare sensibilmente il controllo sulle corrette modalità di sosta nelle aree a pagamento stante l’impegno della Polizia Locale in tante diverse altre attività che la stagione balneare comporta;

[_] le ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i. in attuazione delle predette Delibere di Giunta hanno rinviato alle sanzioni previste dalla normativa vigente dando per sottinteso, in ragione del richiamo operato in premessa delle singole ordinanze, che, essendo la sosta consentita solo previo pagamento della tariffa adeguata alla durata della permanenza del veicolo, ove questa non sia stata corrisposta nella misura stabilita, trovi applicazione la sanzione di cui all'articolo 7, comma 14 e 15 2° periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i;

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VISTO

[_] il disposto di cui all'art.7 comma 1 lett. f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i. che demanda all'ordinanza dell'nte proprietario della strada, previa delibera della Giunta Comunale, la puntuale applicazione delle modalità di utilizzazione delle aree a pagamento e che in queste vanno necessariamente ricondotte le modalità per rendere effettivo e verificabile il controllo dell'avvenuto pagamento della tariffa per la sosta negli stalli a pagamento e che nel caso trovano possibilità l’uso di denaro (eccetto via Porto Caleri e Piazzale Giardino Botanico), carte di credito, bancomat, od anche “gratta e sosta”;

RITENUTO

[_] di dover dare continuità agli atti in narrativa, specificando ulteriormente che, stante l'assenza di una regolamentazione della durata della sosta a pagamento, essendo questa ammessa unicamente in ragione della somma corrisposta a titolo di tariffa oraria, la norma applicabile tanto nel caso di assoluta inadempienza, quanto nel caso di pagamento di una somma inferiore a quella utile per sostare lecitamente, è l'articolo 7, comma 14 e 15, 2°

periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i., salva la possibilità di azione civile per il recupero della tariffa non pagata e delle spese di procedimento;

ACQUISITO

[_] il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, parte integrante dell’atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi degli artt.49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n.267/2000;

[_] il parere favorevole di regolarità contabile del responsabile di ragioneria ai sensi ai sensi degli artt.49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n.267/2000;

DATO ATTO

[_] che con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio e l’istruttore attestano l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo all’istruttore dell’atto, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo;

CON VOTI _________ resi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare la narrativa che precede, asseverando tutti gli atti ivi richiamati;

2. che le condizioni legittimanti della sosta negli stalli a pagamento in località Rosolina Mare, per il periodo balneare dell’anno 2021, devono intendersi:

a. la corresponsione della tariffa a copertura totale del periodo di utilizzazione degli stalli delimitati da strisce di colore azzurro (art.149, comma 3, lett. b, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495) e disciplinati dalla segnaletica verticale di cui alla “figura II 76”

del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, con pannello integrativo avente valore prescrittivo circa le condizioni alle quali è subordinata la regolarità della sosta (secondo i casi:

pagamento con denaro, bancomat, carta di credito, via web con apposita App, o gratta e sosta);

b. la corretta esposizione del titolo autorizzativo nella parte anteriore del veicolo (ticket di pagamento, “gratta e sosta” od altra forma eventualmente prevista) a dimostrazione del pagamento a copertura del periodo di utilizzazione dell’area di parcheggio;

c. che l'omesso pagamento del corrispettivo stabilito per la durata della sosta, l'omessa esposizione o l'esposizione che non consente la perfetta leggibilità del

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titolo autorizzativo, salva ogni altra azione civile, determina la violazione dell'art.7, comma 1 lett. f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i. e, pertanto, l'applicazione della sanzione prevista dal comma 14 e 15, 2° periodo, del medesimo articolo;

3. che, ai fini del controllo delle soste, nelle aree a pagamento potranno essere utilizzati, a supporto della Polizia Locale, anche ausiliari della sosta debitamente formati alla mansione e per la cosa demanda gli adempimenti necessari ai Responsabili dei Settori interessati.

____________________________

LA GIUNTA COMUNALE VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

UDITA l’illustrazione sull’argomento del Presidente;

Voti favorevoli UNANIMI espressi nelle forme di legge, D E L I B E R A

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama.

Successivamente, stante l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile la presente direttiva in punto di sanzioni applicabili ed in utilizzo di ausiliari del traffico, la Giunta Comunale pone in votazione l’immediata esecutività e con voti favorevoli UNANIMI

D E L I B E R A

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

**********************************************************************************

Si dà atto che il presente verbale riporta correzioni formali e/o di errori materiali e/o di dettaglio e/o interventi di formattazione del testo rispetto al testo della proposta di deliberazione approvata.

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Pagina 6

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE

Pezzuto Maria Teresa Grossato Daniele

( Firma acquisita digitalmente ) ( Firma acquisita digitalmente )

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ove resterà per 15 giorni consecutivi (art. 124 - comma 1° del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n° 267).

IL MESSO COMUNALE

( Firma acquisita digitalmente )

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio ai sensi del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n° 267,

ATTESTA E CERTIFICA a) che la presente deliberazione:

E’ stata comunicata ai signori capigruppo consiliari (art. 125 - comma 1°).

b) che la presente deliberazione è divenuta esecutiva

perché decorsi 10 giorni pieni dalla data di pubblicazione (art. 134 - comma 3°).

IL SEGRETARIO COMUNALE Pezzuto Maria Teresa

( Firma acquisita digitalmente )

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