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INFORMAZIONI SUI SERVIZI DI PAGAMENTO

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Academic year: 2022

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MOD--I

INFORMAZIONI SUI SERVIZI DI PAGAMENTO

Singole operazioni di pagamento non rientranti in un contratto quadro

INFORMAZIONI SULLA BANCA Cassa Raiffeisen Oltradige Soc. Coop.

Piazza Municipio, 13 39057 S. Michele/Appiano

Tel: 0471 666444 – Fax: 0471 666555

E-mail: rk.ueberetsch@raiffeisen.it - Codice ABI: 08255 Sito internet: 'www.raiffeisen.it/ueberetsch'

Sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia e n. iscrizione Albo/Elenco della Banca d'Italia delle banche: n. 4726.6.0 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Coop. e al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62 del d.lgs. n. 415/96

Membro del sistema di tutela istituzionale Raiffeisen Südtirol IPS SERVIZI DI PAGAMENTO

Le indicazioni contenute nel presente foglio si applicano ai seguenti servizi di pagamento, quando vengono eseguiti al di fuori di un apposito contratto quadro (contratto di conto corrente):

a. bonifico: operazione effettuata dalla banca, su incarico di un ordinante, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario; l’ordinante e il beneficiario di un’operazione possono coincidere;

b. bollettino bancario Freccia: ordine di incasso attraverso un bollettino precompilato dal creditore e senza importo predeterminato. Il debitore lo utilizza per effettuare il pagamento in contanti o con altre modalità presso qualunque sportello bancario, a prescindere dal possesso o meno di un conto corrente. La banca del debitore (banca esattrice) comunica alla banca del creditore (banca assuntrice) l’avvenuto pagamento attraverso apposita procedura interbancaria;

c. bollettino postale: pagamento offerto dalla banca di bollettini compilati dal cliente per adempiere obbligazioni pecuniarie con un creditore correntista postale;

d. RiBa: ordine di incasso disposto dal creditore alla propria banca (banca assuntrice) e da quest’ultima trasmesso telematicamente, attraverso una apposita procedura interbancaria, alla banca domiciliataria, la quale provvede a inviare un avviso di pagamento al debitore, affinché faccia pervenire a scadenza i fondi necessari per estinguere il proprio debito;

e. Mav (Pagamento mediante avviso): ordine di incasso di crediti in base al quale la banca del creditore (banca assuntrice) provvede all’invio di un avviso al debitore, che può effettuare il pagamento presso qualunque sportello bancario (banca esattrice) e, in alcuni casi, presso gli uffici postali. La banca esattrice comunica alla banca assuntrice l’avvenuto pagamento attraverso apposita procedura interbancaria;

f. Rav (Ruoli mediante avviso): é il medesimo servizio del Mav, utilizzato dal concessionario alla riscossione, in cui l’oggetto é rappresentato dalla riscossione di somme iscritte a ruolo;

g. pagamenti diversi

CONDIZIONI ECONOMICHE E TERMINI

Spese per i bonifici

Spese per bonifici nazionali

Singola disposizione conto accreditato presso la nostra banca: 7,00 euro

Singola disposizione conto accreditato presso altra banca: 10,00 euro

Bonifici per offerte, a favore di tesorerie e conti di associazioni presso la ns. Cassa e simili: 0,00 euro Bonifico con coordinate bancarie rispettivamente incomplete oppure mancanti: 4,30 euro Richiamo del bonifico, oltre alle spese reclamate da terzi: 25,00 euro

Spese per bonifici all’estero

Bonifico STP* in paesi della UE: 10,00 euro

Bonifico non STP: 10,00 euro

Commissioni bonifico non STP in euro con un importo minimo di:

0,75 Promille 7,25 euro Commissioni bonifico in valuta estera:

con un importo minimo di:

1,50 Promille 10,00 euro Bonifico con coordinate bancarie rispettivamente incomplete oppure mancanti: 4,30 euro

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*Le caratteristiche STP ai sensi del Regolamento n. CE 260/2012 e dei servizi di pagamento nel mercato interno (PSD) sono:

- Divisa dell'ordine è euro

- Ordinante e beneficiario residenti in un paese UE - Bonifico non urgente e non per mezzo assegno

- Opzione spese SHA (SHARED=spese della banca dell'ordinante a carico dell'ordinante, spese della banca dell'beneficiario a carico del beneficiario)

- Nessuna disposizione straordinaria

Le istruzioni da parte del cliente ordinante contengono inoltre:

- Il numero del conto da accreditare nella forma internazionale IBAN

- La banca del beneficiario nella forma codice SWIFT/BIC

*: STP (straight through process)=trasferibili automaticamente

Spese per il bollettino bancario Freccia

Pagamento tramite bollettino bancario “freccia”: 1,20 euro

Spese per bollettino postale

Servizio non offerto senza un contratto quadro.

Spese per bollettino postale online

Pagamento bollettino postale online: 3,90 euro

oltre spese postali

Spese per incassi RiBa

Pagamento tramite RIBA: 2,60 euro

Spese per Mav Pagamento tramite MAV: 0,00 euro

Spese per pagamenti diversi

Pagamento utenze non domiciliate:

Pagamento tramite bollettini RAV:

Pagamento a favore della pubblica amministrazione:

1,80 euro 1,20 euro 6,00 euro

Altre spese

Tutte le altre operazioni: Si applicano le stesse spese e commissioni previste per l’esecuzione delle rispettive operazioni tramite conto corrente.

Tassi di cambio Vigono i tassi di cambio riportati in tempo reale rispettivamente sul foglio informativo per l'acquisto e la vendita di valuta estera, oppure sul cartello dei cambi.

Oneri fiscali Tutte le imposte che nascono in capo alla Banca in esecuzione dell'ordine da parte del cliente, sono a carico di quest'ultimo.

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DATA DI RICEZIONE E TEMPI DI ESECUZIONE

Data di ricezione dell’ordine:

 Con riferimento all’ordine di bonifico singolo conferito su supporto cartaceo:

 con riferimento ai bonifici multipli:

Tempi di esecuzione dell’ordine:

 nel caso di bonifici effettuati dalla banca su incarico della clientela:

o ordine in forma cartacea o ordine interno in forma cartacea

 nel caso di bonifici ricevuti dalla banca a favore della clientela:

giorno di presentazione della disposizione, se l’ordine perviene alla banca in tempo utile per la sua immissione nella procedura interbancaria, altrimenti con il giornolavorativo successivo alla presentazione;

1 giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della disposizione

2 giorni successivo alla data di ricezione, i fondi sono accreditati sul conto della banca del beneficiario

1 giorno successivo alla data di ricezione, i fondi sono accreditati sul conto della banca del beneficiario

Il giorno dell’accredito dei fondi sul conto della banca

TERMINI

Termine del giorno operativo agli effetti della ricezione dell’ordine:

Giornate non operative:

ore 15.00 – ore 11.00: giovedì, semifestivi, martedì e giovedì grasso

sabato, domenica, giorni festivi

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Ordine di pagamento, dati necessari ed identificativo unico

1. L’ordine viene trasmesso su supporto cartaceo, secondo le modalità volta a volta indicate dalla banca in funzione delle procedure che la stessa segue per l’esecuzione dell’ordine medesimo.

2. L’ordine di pagamento deve riportare, oltre alle indicazioni necessarie riguardanti il beneficiario, l’identificativo unico (IBAN) dello stesso, conformemente al quale la banca è tenuto a eseguirlo.

Ricezione dell’ordine di pagamento

1. Il momento di ricezione dell’ordine di pagamento è quello in cui l’ordine è ricevuto dalla banca del pagatore.. Nel prospetto

“condizioni economiche” sopra riportato è stabilito il limite oltre il quale gli ordini di pagamento ricevuti si considerano ricevuti la giornata operativa successiva.

Autorizzazione dell’operazione di pagamento, consenso e revoca

1. Nelle operazioni di pagamento disposte dal pagatore, il consenso si intende prestato nel momento in cui quest’ultimo trasmette l’ordine di pagamento alla propria banca.

2. Il consenso all’autorizzazione è revocato con la stessa modalità con la quale l’ordine è stato impartito e la revoca è consentita fino al momento in cui l’ordine non diviene irrevocabile ai sensi del successivo articolo. La revoca del consenso riferita all’esecuzione di una serie di operazioni impedisce l’esecuzione delle operazioni successive che, se eseguite, sono considerate non autorizzate.

Irrevocabilità dell’ordine di pagamento

1. Si considera irrevocabile, salvo quanto disposto nei commi successivi, l’ordine di pagamento dopo che esso sia pervenuto alla banca del pagatore.

Spese, commissioni, tempi di esecuzione e data valuta

1. I tempi di esecuzione degli ordini di pagamento impartiti, le spese, le commissioni e le valute applicate alla clientela, nonché i tempi di disponibilità delle somme accreditate in conto a seguito dell’esecuzione degli ordini medesimi sono indicati nel prospetto “condizioni economiche” sopra riportato.

Comunicazioni del cliente di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto

1. Il cliente, venuto a conoscenza di un’operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ne ottiene la rettifica solo se comunica senza indugio tale circostanza alla banca entro il termine di 13 mesi, decorrente dalla data di addebito nel caso del pagatore, o di accredito nel caso del beneficiario.

2. Il termine di cui al comma precedente non si applica se la banca ha omesso di fornire o di mettere a disposizioni le informazioni relative all’operazione di pagamento secondo la disciplina in materia di trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi.

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3. Un’operazione di pagamento è eseguita in modo inesatto quando l’esecuzione non è conforme all’ordine o alle istruzioni impartite dal cliente alla banca.

Mancata esecuzione o esecuzione inesatta dell’ordine di pagamento

1. Fatti salvi il punto precedente nonché il punto successivo, la banca del pagatore è responsabile nei confronti di quest’ultimo della corretta esecuzione dell’ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di provare che la banca del beneficiario ha ricevuto l’importo dell’operazione nel rispetto della disciplina concordata. In tal caso la banca del beneficiario è responsabile nei confronti del suo cliente della corretta esecuzione dell’operazione di pagamento.

2. Quando la banca del pagatore è responsabile ai sensi del comma precedente, essa rimborsa senza indugio al pagatore medesimo l’importo dell’operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto.

3. Nei casi di cui al comma precedente il pagatore può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo l’esecuzione inesatta.

Restano salvi il diritto di rettifica di cui al punto precedente e la responsabilità di cui all’ultimo comma del presente articolo.

4. Indipendentemente dalla responsabilità di cui ai commi precedenti, quando un’operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, la banca si adopera senza indugio, su richiesta del cliente, per rintracciare l’operazione di pagamento e informarlo del risultato.

5. La banca è inoltre responsabile nei confronti del cliente di tutte le spese e interessi ad esso imputati a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell’operazione di pagamento.

Responsabilità per identificativi unici inesatti

1. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario e/o il conto indicato dall’identificativo unico.

2. Se l’identificativo unico fornito dal cliente è inesatto, la banca non è responsabile, ai sensi del punto precedente, della mancata o inesatta esecuzione dell’operazione di pagamento. La banca del pagatore compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell’operazione di pagamento.

3. La banca può addebitare al cliente le spese sostenute per il recupero dei fondi.

Esclusione della responsabilità

1. Le responsabilità poste dai punti precedenti in capo alle banche non si applicano in caso di forza maggiore e nei casi in cui la banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.

Sanzioni

1. Nel caso di inosservanza da parte della banca degli obblighi di trasparenza previsti per l’esecuzione di servizi di pagamento dal Testo Unico Bancario (TUB) e dalle relative Istruzioni di vigilanza, nonché dal d.lgs. 11 del 2010 come modificato dal d.lgs. 218 del 2017, di recepimento della direttiva PSD2, sono alla banca stessa applicate le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 144 del TUB, irrogate secondo la procedura di cui al successivo art. 145.

Comunicazioni

1. Per ogni operazione di pagamento eseguita, la banca fornisce tempestivamente al proprio cliente, sia egli pagatore o beneficiario, rispettivamente gli mette a disposizione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, una ricevuta contenente le informazioni dovute. Salvo diverso specifico accordo con il cliente, le comunicazioni sono formulate nella lingua italiana.

Reclami

Il cliente può presentare un reclamo all’intermediario, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica (CASSA

RAIFFEISEN OLTRADIGE SOC. COOP., P.ZZA MUNICIPIO 13, 39057 S.

MICHELE/APPIANO,PEC08255.CUSTOMER@RAIFFEISEN-LEGALMAIL.IT, CRA.OLTRADIGE@RAIFFEISEN.IT, fax:

0471/666555).

Il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 60 giorni dalla sua ricezione ovvero, in caso di servizi di pagamento, entro 15 giorni lavorativi, può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Per ulteriori informazioni si consulti il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure si contatti una Filiale della Banca d'Italia o la Banca.

Il Cliente può - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it).

Qualora il Cliente intenda, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto, rivolgersi all'autorità giudiziaria, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, avvalersi di uno dei procedimenti per la risoluzione stragiudiziale delle controversie (mediazione presso soggetto autorizzato, mediazione presso soggetto autorizzato e designato in contratto o citato procedimento presso l'Arbitro Bancario Finanziario-ABF); ciò ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis del d.lgs. 28/2010. La procedura di mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente e con l'assistenza di un avvocato.

Lingua adottata, legge applicabile e foro competente

1. I contratti, gli ordini e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il cliente.

2. I contratti sono regolati dalla legge italiana.

3. Per qualunque controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva l’autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della banca, salva l’ipotesi in cui il cliente rivesta la qualità di consumatore, nel qual caso il foro competente è quello di residenza del consumatore medesimo.

LEGENDA

Operazione di pagamento l’attività, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario.

Pagatore la persona fisica o giuridica titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene

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impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, la persona fisica o giuridica che impartisce un ordine di pagamento.

Beneficiario la persona fisica o giuridica prevista quale destinataria dei fondi oggetto dell’operazione di pagamento.

Ordine di pagamento ordine di pagamento: qualsiasi istruzione data da un pagatore o da un beneficiario alla propria banca con la quale viene chiesta l’esecuzione di un’operazione di pagamento.

Identificativo unico la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all’utilizzatore di servizi di pagamento e che l’utilizzatore deve fornire al proprio prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l’altro utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l’esecuzione di un’operazione di pagamento. Ove non vi sia un conto di pagamento, l’identificativo unico identifica solo l’utilizzatore del servizio di pagamento.

Giornata operativa il giorno in cui la banca del pagatore o del beneficiario coinvolto nell’esecuzione di un’operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l’esecuzione dell’operazione stessa.

Consumatore la persona fisica di cui all’art. 1, comma 1, lett. a, del d.lgs. 206 del 2005.

Microimpresa l’impresa che,, al momento della conclusione del contratto per la prestazione di servizi di pagamento, è un’impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 84, lett. b, della direttiva 2007/64/CE.

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Nel caso di pagamento non autorizzato o eseguito in modo inesatto o tardivo oppure nel caso di mancata esecuzione di un pagamento, il cliente può richiederne la rettifica a

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