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DISCIPLINARE DI GARA

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Academic year: 2022

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CUF: IOH4PL – CDR 00.10.01.06

P.O.R. FSE 2014-2020 SARDEGNA Asse 5 – Assistenza Tecnica

Azione 12.1.1

PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA

PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE INDIPENDENTE DEL POR FSE 2014 - 2020

CIG - 81284701A5 CUP - E29F19000260009

DISCIPLINARE DI GARA

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CUF: IOH4PL – CDR 00.10.01.06

SOMMARIO

1.1. Iscrizione a Sardegna CAT, Dotazione informatica per la presentazione dell’offerta,

Comunicazioni...3

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI...4

2.1 Documenti di gara...4

2.2 Chiarimenti...4

2.3 Comunicazioni...5

3. OGGETTO DELL’APPALTO...5

4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI...6

4.1 Durata...6

4.2 Opzioni e rinnovi...6

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ...6

6. REQUISITI GENERALI...8

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA...8

7.1 Requisiti di idoneità...8

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria...9

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale...10

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE...10

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili...11

8. AVVALIMENTO...11

9. SUBAPPALTO...12

10. GARANZIA PROVVISORIA...13

11. SOPRALLUOGO...16

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC...16

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA...17

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO...19

15. CONTENUTO DELLA BUSTA DI QUALIFICA” - Documentazione Amministrativa...20

15.1. Domanda di partecipazione (Allegato 2A)...22

15.2. DGUE (Allegato 2B)...23

15.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati...25

16. OFFERTA TECNICA – “BUSTA TECNICA”...27

17. OFFERTA ECONOMICA – “BUSTA ECONOMICA”...29

18. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE...30

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA...30

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO

DELL’OFFERTA TECNICA...32

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CUF: IOH4PL – CDR 00.10.01.06

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO

DELL’OFFERTA ECONOMICA...32

18.4. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI...33

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA...33

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE...34

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE...34

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE...35

23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO...36

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE...37

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE...38

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI...38

27. DOCUMENTAZIONE DI GARA...38

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il dott. Sandro Ortu, Direttore del Servizio appaltante. Ai sensi dell’art. 34 della L.R. n. 8/2018, il Responsabile della fase dell’affidamento è il dott. Davide Zepponi, funzionario del Servizio appaltante, il Responsabile per la fase di progettazione ed esecuzione del contratto di appalto è il dott. Gabriele Pazzola, funzionario del Servizio appaltante.

1.1. Iscrizione a Sardegna CAT, Dotazione informatica per la presentazione dell’offerta, Comunicazioni

Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l’abilitazione al portale SardegnaCAT. Con il primo accesso al portale (“Sezione Fornitori” disponibile alla Home Page del sito) all’impresa concorrente è data la possibilità di compilare un questionario di registrazione;

salvando i dati inseriti nel questionario l’impresa riceverà via e-mail una user-id ed una password per effettuare i successivi accessi al sistema. A tal fine, l’impresa concorrente ha l’obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto, i propri dati e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (i Dati di Registrazione) secondo le modalità indicate nel documento “Istruzioni di gara”.

In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell’impresa mandataria.

Le imprese non ancora registrate sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, devono effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

A tal fine si raccomanda alle imprese concorrenti di verificare che nel processo di registrazione al portale www.sardegnacat.it sia stato selezionato il fuso orario corretto (per le imprese aventi sede in Italia (GMT + 1:00) CET (Central Europe Time), Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris, Rome).

Per partecipare alla presente procedura l’impresa concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

 la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005;

 la dotazione hardware e software minima, riportata nella homepage del Portale all’indirizzo:

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https://www.sardegnacat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp.

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. Progetto di servizio ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti;

2. Bando di gara;

3. Disciplinare di gara;

4. Allegato 1 – Capitolato Tecnico;

5. Allegato 2A – Domanda di partecipazione;

6. Allegato 2B – Documento di gara unico europeo DGUE;

7. Allegato 2C – Figure professionali richieste per il Gruppo di lavoro (GdL);

8. Allegato 3 – Schema di offerta economica;

9. Allegato 4 – Schema di contratto;

10. Allegato 5 – Patto di integrità;

11. Allegato 6 – Condizioni generali di registrazione;

12. Allegato 7 – Istruzioni di gara;

13. Allegato 8 - Dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio dell’informazione antimafia.

I servizi oggetto del presente appalto non sono oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell’ambito del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 34 del Codice.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: https://www.regione.sardegna.it/ e https://www.sardegnacat.it/

2.2 Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo pec: lavoro@pec.regione.sardegna.it, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art.

74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, così come previsto dall’art. 60, comma 3 del Codice mediante pubblicazione in forma anonima sui siti www.regione.sardegna.it, sezione “Servizi alle imprese – bandi e gare d’appalto” e www.sardegnacat.it nella sezione relativa alla procedura di gara. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

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Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è possibile contattare la casella di posta elettronica mocsardegna@regione.sardegna.it o consultare il documento di istruzioni di gara allegato alla procedura.

2.3

Comunicazioni

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC lavoro@pec.regione.sardegna.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara, o attraverso la funzione di messaggistica di SardegnaCAT.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante;

diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

È facoltà della stazione appaltante inviare comunicazioni ad una o più imprese concorrenti partecipanti alla procedura ed è facoltà degli stessi inviare comunicazioni alla stazione appaltante tramite le funzionalità della piattaforma (Messaggistica), accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara.

Detta funzione è attiva durante il periodo di svolgimento della procedura.

La presenza di un Messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata via Pec al concorrente stesso. Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione “Messaggi”. È onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti.

La funzione “Messaggi” sarà utilizzata dalla stazione appaltante per tutte le comunicazioni e le richieste in corso di gara.

3. OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché: il servizio descritto è di per sé indivisibile e deve essere prestato secondo le modalità di esecuzione indicate nel Capitolato. Le varie attività tra di loro costituiscono infatti attuazione del servizio di valutazione del POR FSE 2014/2020 globalmente inteso.

A norma delle disposizioni regolamentari la valutazione del POR FSE 2014 - 2020 deve essere compiuta su ogni obiettivo tematico lungo l'intero arco di programmazione; le domande valutative saranno poi specificate sulla base dell'evoluzione del programma, su input del partenariato economico-sociale, delle esigenze di indirizzo dell'amministrazione, nonchè su proposta del valutatore. La valutazione oggetto dell'appalto appare dunque un'azione coordinata e complessiva del

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POR dalla quale si evince una convenienza economica e funzionale per l’attivazione di un'unica procedura con la selezione di un unico aggiudicatario esecutore.

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto

n. Descrizione servizi/beni CPV

Importo totale a base di gara

1 Servizio di valutazione indipendente del POR FSE 79419000-4 557.000,00

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00. Trattandosi di servizi di natura intellettuale, non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Altresì, data la natura dei servizi richiesti, non sussistono rischi di interferenze e, pertanto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008, non è dovuta la redazione del DUVRI

L’appalto è finanziato con fondi del POR Sardegna FSE, Asse 5 – Assistenza tecnica l’azione 12.1.1

“Audit, valutazione, controllo, ispezione e rendicontazione delle attività ammesse a finanziamento e assistenza tecnica alle operazioni di controllo”.

4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 4.1 Durata

Il contratto avrà una durata di 30 mesi, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.

4.2 Opzioni e rinnovi

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, per una durata pari a 30 mesi per un importo stimato complessivamente non superiore all’importo di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. In tali casi, stimandosi un periodo massimo di 9 mesi, si può prevedere un importo stimabile (rapportato a 9 dei 30 mesi di durata) in € 167.100,00 IVA esclusa.

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 1.281.100,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

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Le imprese concorrenti che intendano presentare un’offerta per la presente gara in forma associata in RTI o con l’impegno di costituire un RTI, ovvero in Consorzi o in Rete di Imprese, fermo restando i requisiti richiesti, dovranno osservare le seguenti condizioni:

 la registrazione e l’abilitazione al sistema avviene da parte della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell’impresa mandataria.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello

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stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n.

3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Secondo quanto previsto dalla deliberazione AGCM del 18/9/2013, in caso di anomalie comportamentali, che possono essere indizio di fenomeni anticoncorrenziali, tra cui la partecipazione in RTI di imprese in grado di partecipare alla gara singolarmente, la stazione appaltante procederà a segnalare alle Autorità tali fenomeni.

La delibera è consultabile all’indirizzo

http://www.agcm.it/component/joomdoc/allegati-news/Delibera_e_Vademecum.pdf/download.html.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art.

80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.

53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010 oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17/2/2016.

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità

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a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

In ragione di quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. N. 50/2016 e smi, si precisa che l’Amministrazione prevede dei limiti di partecipazione alla presente gara connessi alla capacità economica in quanto assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di: 1) capacità economico-finanziaria proporzionata al valore annuo del contratto, tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell’impresa fornitrice con l’impegno prescritto dal contratto aggiudicato; 2) capacità tecnico-professionali idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo delle prestazioni

b) Fatturato globale medio annuo, riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, non inferiore a

€ 500.000,00, IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice mediante acquisizione di:

 per le società di capitali, bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

 per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone, Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

c) Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 250.000,00 IVA esclusa.

Il settore di attività è consulenza e valutazione .

La comprova del requisito è fornita ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice mediante acquisizione di:

 Originale o Copia conforme dei contratti e relative fatture quietanzate unitamente alla certificazione di regolare esecuzione/collaudo positivo finale (o equipollente) rilasciata dai committenti; in caso di collaudo finale in corso di esecuzione, produzione della dichiarazione dell’Amministrazione di conclusione delle prestazioni, attestante la perduranza delle attività di collaudo. In caso di contratto in corso di esecuzione, attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni già rese rilasciata dalle Amministrazioni committenti. Da tale documentazione per ogni servizio realizzato si dovrà evincere: il contratto di riferimento, il periodo di svolgimento; il tipo dell’attività svolta, i committenti.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’ attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

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Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

d) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio:

 un servizio analogo di valutazione di Programmi Operativi cofinanziati dal FSE.

e) Esecuzione a partire dal 01.01.2007 dei seguenti servizi analoghi Il concorrente deve aver eseguito:

 servizi analoghi di valutazione di Programmi cofinanziati dall’Unione Europea, per almeno 5 anni in totale, anche se non continuativi.

La comprova dei predetti requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice, mediante:

- un elenco dei servizi eseguiti, corredato dai certificati di regolare esecuzione, rilasciati dall’amministrazione/ente contraente o dal committente privato, con indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; in caso di contratto in corso di esecuzione, attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni già rese rilasciata dai committenti.

- contratti e fatture quietanzate relativi a servizi eseguiti.

Da tale documentazione per ogni servizio realizzato si dovrà evincere: il contratto di riferimento; il periodo di svolgimento; Il tipo dell’attività svolta; il committente; gli importi fatturati. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici i certificati/attestazioni dovranno essere prodotti in originale o copia conforme, se a favore di privati in originale o copia autentica.

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.

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Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.1 lett. c) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

l requisiti relativi alla capacità tecnica di cui al precedente punto 7.3, lettera d), lettera e) devono essere posseduti e soddisfatti dal raggruppamento nel seguente modo: ciascuna impresa componente deve avere almeno uno tra i requisiti della lettera d) o lettera e); la mandataria deve comunque avere sia i requisiti della lettera d) che della lettera e).

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.

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In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

L’impresa concorrente che intende ricorrere a tale istituto dovrà compilare la Parte II, lett. C

“Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (Avvalimento)” dell’Allegato 2B – DGUE. In particolare dovrà barrare la casella “SI” e dovrà indicare la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.

Ciascuna impresa ausiliaria dovrà altresì compilare e firmare un DGUE distinto, con le informazioni richieste nelle sezioni A e B della parte II, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

In luogo del legale rappresentante le dichiarazioni di cui ai precedenti punti possono essere rese da soggetto munito dei poteri di firma, comprovati da copia autentica dell’atto di conferimento dei poteri medesimi. La stazione appaltante trasmetterà all’ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento.

Si specifica che l’Amministrazione, ai sensi del comma 9 dell’art. 89 del Codice, esegue in corso d’esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

L’assenza della dichiarazione di avvalimento o la mancata osservanza dei limiti, formalità e condizioni di cui al citato art. 89 del Codice, comportano l’impossibilità di usufruire dell’avvalimento.

L’impresa concorrente dovrà inoltre allegare a sistema la seguente documentazione:

a) una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente la concorrente;

b) copia del contratto corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e dell’impresa ausiliaria con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’Appalto. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del 40%

dell’importo complessivo del contratto (per la natura del servizio, è necessario che almeno il 60%

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delle prestazioni oggetto di appalto siano eseguite direttamente dall’affidatario); in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA L’offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 2% del prezzo base dell’appalto e precisamente di importo pari ad € 11.140,00, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria regionale, Banco di Sardegna SpA, Viale Bonaria 33 CAGLIARI, indicando il codice IBAN

Numero conto: 70673111

Intestazione: REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Codice IBAN: IT72L0101504999000070673111

Causale: indicare il CIG di riferimento e il Servizio forniture e servizi

Per i versamenti provenienti da circuito estero si raccomanda l'utilizzo del codice BIC SWIFT

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Codice BIC SWIFT: BPMOIT22

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;

2) nel caso di concorrente in costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, essere intestata a tutti gli operatori economici ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza- tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art.

30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);

4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7) riportare la sottoscrizione digitale del fideiussore;

8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

9) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

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- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art.

22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

La cauzione provvisoria e il relativo impegno, come descritto nel paragrafo “Documentazione Amministrativa” dovrà essere presentata, nelle modalità indicate nella documentazione di gara:

 in caso di RTI costituito, dall’impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;

 in caso di RTI costituendo e di Consorzio ordinario costituendo, da una delle imprese raggruppande/

costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio;

 in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo.

Il fideiussore dovrà richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese, identificandole singolarmente e contestualmente garantendo ogni obbligo derivante dalla partecipazione alla gara delle stesse.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

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La/e certificazione/i per la riduzione della garanzia provvisoria dovranno essere presentate, in caso di R.T.I. costituito o costituendo, da ogni componente dello stesso e da ogni consorziato in caso di Consorzio di cui alla lettera b) e c) del richiamato art. 45, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 nelle modalità previste nella documentazione di gara.

11. SOPRALLUOGO Non previsto.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19/12/2018 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

A riprova dell’avvenuto pagamento del contributo, il partecipante deve fare pervenire attraverso il sistema:

a. in caso di versamento on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal “sistema di riscossione” del versamento del contributo corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura;

b. in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati – scansione dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura;

c. in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore economico straniero, copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura.

Per tutte le ipotesi di versamento contemplate dovrà essere prodotta copia della pagina web del sito dell’Autorità attestante l’avvenuto pagamento del contributo, laddove tale funzionalità sia consentita dal sito sopra indicato; resta a carico dell’operatore economico l’onere di verificare l’effettiva operatività di tale funzionalità. La copia dovrà essere corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. In caso di RTI, il versamento dovrà essere effettuato dall’impresa mandataria.

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13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il Portale SardegnaCAT, dovranno essere redatti in formato elettronico ed essere sottoscritti pena di esclusione con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs.n. 82/2005.

L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 31/01/2020, pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

Tutta la documentazione da produrre dovrà essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, dovrà essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere composta dai seguenti documenti:

1. Documentazione Amministrativa, di cui al successivo paragrafo 15;

2. Offerta Tecnica, di cui al successivo paragrafo 16;

3. Offerta Economica, di cui al successivo paragrafo 17.

Per accedere alla sezione dedicata alla gara il concorrente deve:

a) accedere al Portale www.sardegnacat.it ;

b) inserire le chiavi di accesso (username e password) per accedere all’area riservata;

c) accedere all’area “Gare in Busta chiusa (RdO)”;

d) accedere alla sezione “Gare in Busta chiusa (RdO) per tutti”;

e) cliccare sull’evento di interesse;

f) cliccare “Elenco RdO in busta digitale”, per esprimere l’interesse all’inserimento della documentazione amministrativa e confermare cliccando su “OK”;

Per una più completa descrizione delle modalità di registrazione al sistema e inserimento delle offerte si rimanda all’Allegato 7 – “Istruzioni di gara”.

Tutti i file della Documentazione Amministrativa dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica.

Tutti i file relativi all’Offerta Tecnica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Tecnica.

Tutti i file relativi all’Offerta Economica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Economica.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar).

L’impresa concorrente ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale nella sezione riservata alla presentazione di documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della procedura, ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.

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Ai sensi di quanto stabilito all’art. 32, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative.

L’Allegato 2A, l’Allegato 2B e l’Allegato 2C dovranno essere sottoscritti, con firma digitale, dal legale rappresentante dell’impresa o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnarla come di seguito meglio indicato. In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore i cui poteri non siano riportati nel certificato camerale, dovrà essere prodotta la procura che andrà allegata nella Busta di Qualifica della RdO.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si intendono rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto;

Per le imprese concorrenti non appartenenti a Stati membri della UE, le dichiarazioni dovranno essere rese a titolo di dichiarazione solenne, come tale da effettuarsi dinanzi all’Autorità Giudiziaria o amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale qualificato

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Le imprese concorrenti che intendano presentare un’offerta per la presente gara in forma associata in RTI o con l’impegno di costituire un RTI, ovvero in Consorzi o in Rete di Imprese, dovranno osservare le seguenti condizioni:

 L’Allegato 2A – Dichiarazione di partecipazione e l’Allegato 2B – DGUE dovranno essere presentati da ciascuna impresa facente parte del RTI. Al RTI è assimilato il Consorzio ordinario di concorrenti ex art.2602 codice civile; nel caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, tali dichiarazioni dovranno essere prodotte oltre che dal Consorzio anche dalle altre consorziate individuate, in sede di offerta, quali esecutrici della fornitura; è assimilata a tale tipologia di Consorzio, la Rete di Imprese dotata di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica.

 Le firma digitale, ove richiesta per dichiarazioni/documenti, quali Dichiarazione di partecipazione (Allegato 2A), Patto di integrità e Condizioni generali di registrazione, contenuto delle Buste tecnica ed economica, dovrà essere apposta:

- dal legale rappresentante di ciascuna Impresa raggruppanda/consorzianda, in caso di RTI/Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta;

- dal legale rappresentante dell’Impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del Consorzio ordinario, in caso di RTI/Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;

- dal legale rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), D.Lgs. 50/2016;

- dal legale rappresentante dell’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, D.L. n. 5/2009;

- dal legale rappresentante dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da

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ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009;

- dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

(20)

CUF: IOH4PL – CDR 00.10.01.06

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA DI QUALIFICA” - Documentazione Amministrativa

Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” della RdO dovranno essere allegati i sotto elencati documenti:

a) Domanda di partecipazione (conforme al modello Allegato 2A), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante (si rimanda al par. 15.1 per la descrizione);

b) Documento di gara unico europeo (DGUE – Allegato 2B) di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea, che costituisce un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, firmata digitalmente dal legale rappresentante (si rimanda al par. 15.2 per la descrizione)

c) Allegato 5 “Patto di integrità”, sottoscritto digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. Si specifica che dovrà essere sottoscritto digitalmente il file “Patto d’integrità” in formato p7m, già firmato del RUP della procedura di gara. Tale documento (costituito da un unico file sottoscritto da tutti i soggetti suindicati), dovrà essere inserito a sistema nella Busta di qualifica nella Sezione dedicata all’impresa mandataria /impresa singola.

d) Allegato 6 “Condizioni generali di registrazione” compilato e firmato digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura;

e) Allegato 8 “Dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio dell’informazione antimafia” compilato dai medesimi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi maggiorenni e dichiarazione sostitutiva di certificato camerale contenente tutti i componenti di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011. Tale dichiarazione dovrà essere firmata dal legale rappresentante di ogni impresa concorrente

f) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice

g) Pagamento del contributo all’ANAC di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice identificativo di gara (si rimanda al par. 12 per la descrizione), se richiesto;

h) Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 (si rimanda al par. 10 per la descrizione, specie per i concorrenti associati), se richiesta, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice; per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;

i) Procura : se documentazione firmata da procuratore i cui poteri non siano riportati nel certificato camerale, l’impresa concorrente deve produrre e allegare a sistema la scansione firmata digitalmente della procura attestante i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile. La

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