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(CitàMetropolitanadiTorino) Capitolatotecnicodel assicurazione

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Academic year: 2022

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(1)

( Ci t t à Met r opol i t ana di Tor i no)

Capi t ol at o t ecni co del l assi cur azi one

RESPONSABI LI TA’ PATRI MONI ALE

Decor r enza or e 24. 00 del 30/ 06/ 2020 Scadenza or e 24. 00 del 30/ 06/ 2024

Fr azi onament o annual e

Con scadenze dei per i odi di assi cur azi one successi vi al pr i mo f i ssat i

30/ 06

(2)

POLIZZA DIASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA'PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, utilizzati nel contratto, le Parti convengono di attribuire il significato di seguito precisato:

Assicurazione

ilcontratto diassicurazione.

Polizza

ildocumento che prova l’assicurazione.

Contraente

ilsoggetto che stipula I'assicurazione riportato sulfrontespizio della presente polizza.

Assicurato

ilContraente,quale unico soggetto ilcuiinteresse è tutelato dall’assicurazione.

Pubblica Amministrazione

Regioni,Province,Comuni,Comunità Montane,Aziende Speciali,ConsorziPubblici,Ipab,Case diRiposo,ATER,USSL,ASL,Ospedali,Case diRiposo Pubbliche,lo Stato ed EntiPubbliciin genere, e comunque ogni Ente o Società o Organismo di Diritto Pubblico la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte deiConti.

Dipendente

qualsiasipersona che sia stata,che sitrova e che sarà alle dirette dipendenze dell’Assicurato e quindisia a questo collegata da un rapporto diimpiego o servizio.

rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell’assicurazione -

obbligatoria pergliinfortunisullavoro (INAIL e non INAIL);

rapporto diservizio,cioè ilpersonale estraneo alContraente ma inserito a qualsiasititolo - direttamente o indirettamente nell’apparato organizzativo delContraente stesso.

Amministratore

qualsiasipersona che sia stata,che sitrova e che sarà collegata all’Assicurato in forza diun mandato e che partecipialle attività istituzionalidell’Assicurato stesso.

Dipendente Legale

qualsiasi persona, regolarmente qualificata in legge, abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all’Albo Speciale di cui all’art. 15 L. 247/2012 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell’Assicurato.

Dipendente Tecnico

qualsiasipersona,regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizionidilegge per l’affidamento dell’incarico professionale, che - in qualità di Dipendente dell’Assicurato - predispone e sottoscrive ilprogetto ovvero è incaricato della sua verifica e validazione,dirige e/o segue e sorveglia l’esecuzione deilavorie/o esegue ilcollaudo statico dell’opera o svolge attività diResponsabile Unico delProcedimento o attività disupporto alResponsabile Unico del Procedimento o qualsiasialtra persona fisica in rapporto didipendenza con l’Assicurato,che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore, per conto e nell’interesse della Pubblica Amministrazione.

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Assicuratori/Società/Compagnia

l’impresa di assicurazione, o il soggetto regolarmente autorizzato all’esercizio dell’attività assicurativa,che assume ilrischio e rilascia la copertura assicurativa.

Sinistro

ilricevimento diuna Richiesta dirisarcimento perla quale è prestata l’Assicurazione.

Richiesta dirisarcimento

domanda giudiziale dicondanna alrisarcimento deidanni,anche a seguito diuna sentenza

definitiva;

azione civile di risarcimento danni promossa dalla parte civile nel processo penale nei

confrontidell’amministrazione quale civilmente responsabile;

qualsiasi comunicazione scritta pervenuta all’Assicurato che contenga una richiesta di risarcimento deidanni.

Ai fini dell’assicurazione le richieste di risarcimento derivanti da un singolo Evento Dannoso saranno considerate alla stregua diuna singola richiesta dirisarcimento.

Danno

qualsiasipregiudizio subito da terzisuscettibile divalutazione economica.

DanniMateriali

il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesionipersonali,morte.

Perdite Patrimoniali

ilpregiudizio economico subito da terziche non sia conseguenza diDanniMateriali,compresii dannibiologici,esistenzialie morali.

Premio

La somma dovuta dalContraente alla Società.

Indennizzo o Risarcimento

la somma dovuta dagliAssicuratoriin caso diSinistro.

Massimale

la massima esposizione degliAssicuratoriperogniSinistro.

Periodo diAssicurazione

il periodo di durata dell’assicurazione indicato nella Scheda di Polizza nonché le eventuali proroghe.

Periodo diEfficacia

ilperiodo intercorrente tra la data diretroattività convenuta,quale indicata in Polizza e la data di scadenza delPeriodo diAssicurazione.

Responsabilità Civile

la responsabilità che possa gravare sull’Assicurato in funzione dell’esercizio da parte deipropri Dipendenti e Amministratori delle loro funzioni e attività ai sensi dell’art. 2043 e successivi articoli del C.C. e dell’art. 28 della Costituzione, per Perdite Patrimoniali arrecati a terzi, ivi inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione di interessi legittimi derivante dall’esercizio dell’attività amministrativa.

Responsabilità Amministrativa

la responsabilità gravante sulDipendente o Amministratore,che -avendo disatteso obblighio doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica

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Amministrazione -abbia cagionato una Perdita Patrimoniale all’Assicurato o ad un altro Ente Pubblico o,più in generale,alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.

Responsabilità Amministrativa -Contabile

la Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante sul Dipendente o Amministratore quando agisca quale “agente contabile”nella gestione dibeni,valorio denaro pubblico.

Retribuzionilorde

l’ammontare delle retribuzionicorrisposte dalContraente aiDipendenti,allordo deicontributi assistenziali e previdenziali a carico di tali soggetti, nonché le remunerazioni erogate agli Amministratorie alSegretario.

Scheda diPolizza

ildocumento unito alla polizza performarne parte integrante e recante,in sintesi,iriferimenti principalidell’assicurazione.

Broker

Assiteca S.p.A.-Sede Legale in Milano,Via Sigieri14 – e Sede Operativa in Torino Via Bruno Buozzi10,mandatario incaricato dalContraente perla gestione ed esecuzione delcontratto, quale intermediario aisensidell’art.109 comma 2 lett.b)delD.Lgs.n.209/2005.

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SEZIONE 1 -NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE Art.1 -Dichiarazionirelative alle circostanze delrischio

Le dichiarazioniinesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione delrischio,possono comportare la perdita totale o parziale deldiritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano,unicamente in caso didolo.

Art.2 -Variazionidelrischio

Le particonvengono che le variazioniche comportano diminuzionio aggravamento delrischio conseguentia disposizionidileggi,diregolamentio diattiamministrativi,non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, ad eccezione delle variazioni modificative della natura dell’Assicurato che comporteranno, a far tempo dalla data dell’intervenuta modifica, la risoluzione di diritto del contratto. Nel caso di diminuzione del rischio,la Società è tenuta a ridurre ilpremio o le rate dipremio successive alla comunicazione delContraente,aisensidell’art.1897 CC e rinuncia alrelativo diritto direcesso.

Art.3 -Altre assicurazioni

L'Assicurato, a parziale deroga del disposto dell’art. 1910 del Codice Civile, è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l’obbligo, in caso di sinistro, di darne comunicazione a tuttigliassicuratori,indicando a ciascuno ilnome deglialtri.

Art.4 -Pagamento delPremio

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 delgiorno indicato in polizza,anche in pendenza del pagamento delpremio diprima rata sempre che detto pagamento,in deroga all’art.1901 C.C., avvenga entro i60 giornisuccessivi.In caso contrario l’assicurazione avrà effetto dalle ore 24 delgiorno dipagamento.

Se ilContraente non paga ipremiperle rate successive,l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del60°giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 delgiorno delpagamento,ferme le successive scadenze e ildiritto della Società alpagamento deipremi scaduti(art.1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche periltramite delBrokerincaricato.

Iltermine temporale concesso peripagamentideipremidiprima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

IItermine dimora dicuisopra,in deroga all'art1901 c.c.,vale anche perle scadenze delle rate successive ed inoltre qualora ilContraente siavvalga della facoltà diripetizione delservizio o proroga.

Aisensidell’art.48 delDPR602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante ildecorso delle eventualiverifiche effettuate dalContraente aisensidel D.M.E.F del18 Gennaio 2008 n°40,ivicompreso ilperiodo disospensione di30 giornidicui all'art.3 delDecreto.

Inoltre ilpagamento effettuato dalContraente direttamente all'Agente diRiscossione aisensi dell'art.72 bis delDPR 602/1973 costituisce adempimento aifinidell'art.1901 c.c.neiconfronti della Società stessa.

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Art.5 -Regolazione delpremio

Ilpremio offerto dalla Società è da intendersiquale premio forfettario.

Non è pertanto prevista alcuna regolazione delpremio alla fine diciascun periodo assicurativo annuo o della minordurata delcontratto.

Art.6 -Modifiche dell'Assicurazione

Le eventualimodifiche dell'assicurazione devono essere provate periscritto.

Art.7 -Obblighidell'Assicurato in caso diSinistro

In caso di Sinistro, l’Assicurato deve farne denuncia per iscritto agli Assicuratori oppure al brokerindicato in polizza alpiù presto e comunque non oltre i30 (trenta)giornisuccessivia quello in cui il proprio ufficio competente per la gestione delle assicurazioni ne ha avuto conoscenza.

Resa la denuncia, l’Assicurato è tenuto a fornire agli Assicuratori tutte le informazioni e l’assistenza delcaso.

Art.8 -Durata delcontratto

Ilcontratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo didisdetta e con esclusione deltacito rinnovo.

Su espressa richiesta scritta delContraente,alfine diconsentire l’espletamento della procedura per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s’impegna tuttavia a prorogare l’assicurazione,alle condizionieconomiche e normative in corso,perun periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogniscadenza annua intermedia,mediante comunicazione scritta,da inviarsiall’altra parte almeno 90 giorniprima della scadenza delperiodo assicurativo annuo in corso.

In caso direcesso da parte della Società,previa richiesta delContraente,la stessa è obbligata a concedere una proroga perun periodo massimo di90 giorni.

Art.9 -Onerifiscali

Glionerifiscalirelativiall'assicurazione sono a carico dell’Assicurato.

Art.10 -Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello delluogo in cuiha sede l’Assicurato.. Art.11 -Rinvio alle norme dilegge

Pertutto quanto non è quidiversamente regolato,valgono le norme dilegge.

Art.12 -Forma delle comunicazioni

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute,saranno considerate valide se fatte dall’una all’altra parte con lettera raccomandata o e- mailo telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

Art.13 -Produzione diinformazionisuisinistri

La Società,a semplice richiesta delContraente ed entro 20 (venti)giornidalricevimento 1.

della stessa,siimpegna a fornire alContraente ildettaglio deisinistricosìsuddiviso:

sinistridenunciati; a)

sinistririservati(con indicazione dell’importo a riserva); b)

sinistriliquidati(con indicazione dell’importo liquidato); c)

sinistrisenza seguito;

d)

sinistrirespinti; e)

sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi f)

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responsabilicon indicazione dell’importo.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto 2.

informatico compatibile ed utilizzabile dalContraente stesso.

Gliobblighiprecedentemente descrittidevono intendersivalidifino alla completa definizione 3.

deisinistridenunciati.

La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto 4.

assicurativo in essere che ilContraente,d'intesa con la Società,ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

Art.14 -Interpretazione delcontratto

Ilpresente capitolato normativo abroga e sostituisce ognidiversa previsione deglistampatidella Società eventualmente uniti all’assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso,siconviene fra le partiche in caso didubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole alContraente/Assicurato.

Art.15 -Coassicurazione e delega

Se l’assicurazione è ripartita perquote tra più Società coassicuratrici,rimane stabilito che:

ciascuna diesse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota,quale risulta dalcontratto stesso,restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 delCodice Civile;

tutte le comunicazioniinerentialcontratto,ivicomprese quelle relative alrecesso ed alla disdetta,devono trasmettersidall’una all’altra parte unicamente periltramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nelnome e perconto ditutte le Coassicuratrici; ipremidipolizza verranno corrispostidalContraente unicamente neiconfrontidella Società Delegataria perconto ditutte le coassicuratrici;

con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria perfirmare isuccessividocumenticontrattualie compiere tuttiinecessariattidi

gestione anche in loro nome e perloro conto;pertanto la firma apposta suidettidocumenti dalla società Delegataria lirende validiad ognieffetto anche perle coassicuratrici(perle rispettive quote),senza che da queste possano essere opponibilieccezionio limitazionidi sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Art.16 -Clausola Broker

IlContraente dichiara diavvalersi,perla gestione e l’esecuzione delpresente contratto -ivi 1.

compreso ilpagamento deipremi-dell’assistenza e della consulenza delbroker.Pertanto,a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo -dovrà essere trasmessa,dall’una all'altra parte,unicamente periltramite del Broker.

Pereffetto ditale pattuizione ognicomunicazione fatta alla Società dalBroker,in nome e per 2.

conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società alBrokersiintenderà come fatta alContraente.Resta inteso che ilBrokergestirà in esclusiva perconto delContraente ilcontratto sottoscritto,per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ognivariazione delrapporto che possa riguardare ilpresente contratto.Non viene meno ilpotere della Contraente dicorrispondere direttamente ipremio diformulare comunicazionidirettamente alla compagnia.

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La Società inoltre,riconosce che ilpagamento deipremie delle eventualiregolazionipotrà 3.

essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato;resta intesa l'efficacia liberatoria,anche a termine dell'art.1901 delCodice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente ipremi.

IlBrokerinvierà alla Società delegataria,a mezzo telefax le relative comunicazionid’incasso 4.

e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data diinvio deltelefax.

I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese 5.

successivo a quello dell’incasso,fermirestando iterminitemporalidella copertura.

Art.17 -Obblighidella Società relativialla tracciabilità deiflussifinanziari

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante,la Società e,ove presente,l'intermediario,assumono gliobblighiditracciabilità dei flussifinanziariperla gestione delpresente contratto.

In tuttiicasiin cuile transazionifinanziarie siano eseguite senza avvalersidibanche o della società Poste Italiane Spa,ilpresente contratto siintende risolto didiritto.

Se la Società,ilsubappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale delGoverno competente perterritorio.

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NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA'CIVILE PATRIMONIALE

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Art.18 -Oggetto dell'assicurazione

Alle condizioni e nei termini stabiliti dalle norme che disciplinano la presente polizza, l’assicurazione terrà indenne l’Assicurato, quale organo della Pubblica Amministrazione, nei casiin cui:

l’Assicurato abbia dovuto risarcire alterzo danneggiato le perdite patrimonialiderivantida a) attiod omissionicolposicommessinell’esercizio dell’attività istituzionale da parte diuno o

più deiDipendentie/o Amministratori;

l’Assicurato abbia dovuto risarcire alterzo danneggiato le perdite patrimonialiderivantida b) attiod omissionicolposicommessinell’esercizio dell’attività istituzionale da parte diuno o più dei Dipendenti e/o Amministratori e si sia prodotta una differenza tra l’ammontare pagato dall’Assicurato e l’ammontare che la Corte deiContiabbia posto a personale carico delDipendente o dell’Amministratore responsabile percolpa grave;

l’Assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell’azione diretta c) della Corte dei Conti per danno erariale, nei confronti di uno o più dei Dipendenti e/o Amministratorie,pereffetto dell’esercizio delpotere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti,sia rimasta a carico dell’Assicurato la differenza tra l’ammontare deldanno erariale pagabile e l’ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del Dipendente o Amministratore responsabile;

restando inteso tra le parti che gli Assicuratori saranno obbligati solo ed in quanto sia stata accertata,con sentenza definitiva deltribunale competente,la sussistenza della Responsabilità Civile dell’Assicurato per fatto commesso da uno o più dei Dipendenti e/o Amministratori, oppure la sussistenza della Responsabilità Amministrativa o Amministrativa-Contabile,a carico diuno o più deglianzidettisoggetti,accertata con sentenza definitiva della Corte deiConti. La garanzia di cui sopra comprende le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento diatti,documentio titolinon alportatore purché non derivantida incendio,furto o rapina.

Art.19 -Perdite perinterruzione o sospensione diattività diTerzi

L’Assicurazione dicuiall’Art.18 comprende le Perdite Patrimonialisofferte da terzia seguito di interruzionio sospensionitotalio parzialidiattività industriali,commerciali,artigianali,agricole o diservizi.

Art.20 -Perdite Patrimonialiperl’attività connessa all’assunzione delPersonale

L’Assicurazione comprende le Perdite Patrimonialiderivantidall’attività connessa all’assunzione e gestione delpersonale.

Art.21 -LimitidiIndennizzo -Franchigia

L’Assicurazione è prestata fino alla concorrenza dei massimali stabiliti nella Sezione 3 per ciascun sinistro e cumulativamente perl’insieme dituttiisinistriverificatisiin uno stesso periodo assicurativo annuo,indipendentemente dalnumero deisinistrinotificatidall’Assicurato durante lo stesso periodo.

In caso di corresponsabilità tra più Dipendenti nello stesso sinistro, gli Assicuratori risponderanno fino e non oltre il limite di indennizzo cumulativo nella Sezione 3 indipendentemente dalnumero deiDipendentio Amministratoricoinvolti.

Restano fermiilimitidiindennizzo stabilitiall’articolo 24 che segue.

L’Assicurazione è prestata con l’applicazione della franchigia fissa persingolo Sinistro indicata

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nella Sezione 3.

Art.22 -Rischiesclusidall'assicurazione

L'Assicurazione non vale perle perdite patrimonialiderivantida:

dannimaterialidiqualsiasitipo,salvo quanto precisato all’ultimo comma dell’Art.18 che a.

precede e alsuccessivo Art.31 (Estensione D.Lgs.n.81/2008)e fatta altresìeccezione per i danni conseguenti ad errori professionali dei Dipendenti Tecnici che devono pertanto intendersicompresinell’assicurazione;

stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica diassicurazioni,nonché pagamento e/o b.

mancato ovvero tardivo pagamento dipremi;

azioni od omissioni imputabili all’Assicurato a titolo di dolo di uno o più Dipendenti o c.

Amministratori,accertato con provvedimento definitivo dell’autorità competente;

inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale;

d.

presenza ed effetti-direttie indiretti-diamianto o dimuffa tossica diqualsiasitipo,salvo quanto precisato all’Art.35;

possesso,custodia o uso,da parte diqualsiasipersona,diautoveicoli,rimorchi,natantio e.

velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D.Lgs n.

209/2005 – titolo X;

responsabilità,accertate con provvedimento definitivo dell’autorità competente,che gravino f.

personalmente su qualsiasi Dipendente o Amministratore per colpa grave e per Responsabilità Amministrativa o Amministrativa Contabile salvo quanto previsto, nell’interesse esclusivo dell’Assicurato Contraente,alprecedente Art.18;

richieste dirisarcimento,come definite in polizza,delle qualil’Assicurato abbia già avuto g.

formale notizia,precedentemente alla data distipulazione delpresente contratto;

richieste di risarcimento, come definite in polizza, antecedenti alla data di effetto del h.

presente contratto, derivanti da qualsiasicontroversia legale in corso o antecedente alla data di effetto del presente contratto o riferibile direttamente o indirettamente a fatti già dedottinella stessa controversia.In caso diproroga/rinnovo,con lo stesso assicuratore la presente esclusione ha efficacia dalla data dieffetto delcontratto prorogato/rinnovato;

sviluppo comunque insorto,controllato o meno dienergia nucleare o diradioattività;

i.

direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non),invasione,attidinemiciesterni, j.

ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse.attiditerrorismo o disabotaggio organizzato.

Art.23 -Assicurazione “Claims made” – Retroattività illimitata

L’assicurazione è operante per le Richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e denunciate alla Società durante il Periodo di Assicurazione, conseguenti a Eventi dannosi verificatisidurante ilmedesimo periodo ed antecedentemente alla data distipula delpresente contratto (retroattività illimitata).

Aglieffettidiquanto disposto dagliarticoli1892 e 1893 delCodice Civile,l’Assicurato dichiara di non avere ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche, che configurino un Sinistro già al momento della stipulazione della presente assicurazione.

Art.24 – Ultrattività della garanzia

L’assicurazione è operante per le Richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e denunciate alla Società entro i5 (cinque)annisuccessivialla cessazione delcontratto,purché derivantida EventidannosiverificatisinelPeriodo diefficacia dell’assicurazione.

Ilmassimale annuo aggregato indicato nella Sezione 3 rappresenta l’obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i sinistri pertinenti all’intera durata del periodo di ultrattività della garanzia, la quale manterrà validità anche nel caso di successiva stipulazione da parte dell’Assicurato di altra assicurazione per gli stessi rischi garantiticon la presente polizza.

Qualora risulti che i danni relativi a un sinistro rientrante nella garanzia postuma sono effettivamente risarcibilida altra assicurazione stipulata direttamente dall'assicurato o da altri

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persuo conto,la garanzia postuma non sarà applicabile a tale sinistro.

Art.25-Estensione territoriale

L’assicurazione vale periSinistriderivantida comportamenticolposipostiin essere nelterritorio dell’Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica diSan Marino.

Art.26 -Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli di Dipendenti e Amministratori dell'Assicurato le cuifunzionirisultino assicurate con ilpresente contratto.

Art.27 -Vincolo disolidarietà

L'Assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con soggetti diversi da Dipendenti e Amministratori, gli Assicuratoririsponderanno soltanto perla quota dipertinenza dell'Assicurato stesso.

Art.28 -Attività dirappresentanza

Siprecisa che l’Assicurazione vale perle richieste dirisarcimento derivantida incarichianche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Dipendenti e/o Amministratori dell’Assicurato in rappresentanza e su mandato dell’Assicurato in altriorganicollegiali.

Art.29 -Sinistriin serie

In caso diSinistriin serie,ossia perrichieste dirisarcimento riconducibilialmedesimo atto o fatto originario che abbia coinvolto più soggettidanneggiati,la data della prima denuncia agli Assicuratori sarà considerata come data di tutti i successivi sinistri, ancorché notificati all’Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data dicessazione diquesta assicurazione.

Art.30 -Gestione delle vertenze diSinistro -Spese legali a)Vertenze diresponsabilità civile

La Società assume la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale,a nome dell’Assicurato,designando,ove occorra,legalie tecnicied avvalendosidituttiidirittied azioni spettantiall’Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato,aisensidell’art.1917 c.c.,entro illimite diun importo parialquarto delmassimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione delrispettivo interesse,fermo restando illimite diun quarto delmassimale dicui sopra.

La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato perilegalio itecniciche non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. Tuttavia la Società acconsentirà a nominare Legalie Tecnicidifiducia dell’Assicurato su motivata richiesta diquest’ultimo.Icosti delle persone cosìnominate siaggiungono a quellideiLegalie Tecnicidesignatidalla Società e sono a carico diquest’ultima neilimitistabilitidalpresente articolo.La Società,entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell’Assicurato della volontà diavvalersidiproprilegalie/o tecnici, dovrà comunicare per iscritto l’eventuale proprio motivato dissenso. Ciò stabilito, la Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell’Assicurato; pertanto rimborserà le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designatinelcaso che l’Assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere permotividi necessità didifesa e processuali.

In caso didefinizione transattiva deldanno e ferma ognialtra condizione dipolizza,l’Assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino ad esaurimento diognigrado di giudizio,anche se successivo a quello in cuisitrova almomento dell’avvenuta transazione.La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell’Assicurato, restando comunque obbligata fino all’importo convenuto in occasione della predetta definizione transattiva.

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b)Vertenze alT.A.R.

Fermo quanto previsto alla lett.a),la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze perresistere ad azionidiresponsabilità avantiilGiudice amministrativo.

La presente garanzia è operante solo nelcaso dieffettiva richiesta dirisarcimento,sia che la stessa venga formulata neiconfrontidell’Assicurato fin dall’apertura delprocedimento,sia che essa venga successivamente formalizzata.In ognicaso la Società è obbligata perle sole spese afferentila difesa dell’Assicurato perresistere alla pretesa risarcitoria.

Art.31 -Estensione D.Lgs.81/2008

Sempre che isoggettiincaricatidall’Assicurato,siano in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si siano sottoposti all’addestramento previsto dalla legge, la copertura assicurativa,ferme le altre condizionidipolizza,è operante perla responsabilità dell'Assicurato perle perdite patrimonialiderivantida involontarie violazionidella normativa in materia diigiene (rumori,microclima,polverie fumi,acque e vapore),sicurezza e salute deilavoratorisuiluoghi dilavoro.Sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivantiall’Assicurato perle attività svolte da soggettidallo stesso incaricatiperle funzionidi:

"Datore dilavoro"e/o "Responsabile delservizio diprevenzione e protezione"aisensidel 1.

Decreto Legislativo n.81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.Siprecisa che la presente estensione dicopertura é pienamente operante anche nelcaso diDipendentio Amministratoriche non abbiano seguito un idoneo corso,quando lo stesso non sia previsto dalmedesimo decreto legislativo.

"Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o 2.

Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 32 - Perdite Patrimoniali derivanti dall’attività di cui al D.Lgs. 196/2003 2003 e del Regolamento 679/2016 nonché successive modifiche e integrazioni

L’assicurazione comprende anche le fattispecie di responsabilità civile derivanti al soggetto Assicurato ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento 679/2016 nonché successive modifiche e integrazioni,pereventualiperdite patrimonialie non patrimoniali cagionate a terziin conseguenza dell’errato trattamento (raccolta,registrazione,elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei terzi, purché conseguentia fattiinvolontari.

Art.33 -Attivazione garanzia periProgettistiinterni

L’Assicurazione può essere estesa, su richiesta e dietro pagamento del relativo premio addizionale,alla responsabilità derivante aidipendentidelContraente incaricatidell’attività di progettazione,aisensidell'art.24 comma 4 delD.lgs.50/2016.

Aifinidell’operatività dell’anzidetta estensione dell’assicurazione gliAssicuratorisiimpegnano a rilasciare -previo ricevimento della richiesta dicuiin premessa – un distinto certificato specifico per ogni incarico redatto secondo lo Scheda Tecnica di Copertura di cui alla successiva APPENDICE 1 (assicurazione deiProgettistiinterni),a conferma della validità della copertura per l’intera durata dei lavori (soggetta ad un periodo massimo di 48 mesi) e con Massimali separati per ogni progetto cosi coperto, sempre che il valore della singola opera oggetto di progettazione e/o verifica non sia superiore a euro 20.000.000,00.

Il premio relativo a tali certificati sarà calcolato in base ai tassi lordi indicati nella scheda di polizza -da applicarsialvalore delle opere -e corrisposto dalContraente in soluzione unica anticipata, al momento del rilascio di ciascuno di essi, con l’intesa che per ogni certificato emesso è previsto ilpremio minimo indicato nella Scheda diPolizza.

Art.34 -Norma addizionale relativa all’assicurazione della responsabilità civile dell’Ente assicurato perl’attività’didipendentilegali

Integrazione all’Oggetto dell’assicurazione

(13)

A integrazione dell’Art.18 “Oggetto dell’Assicurazione”,l’assicurazione é estesa alla copertura della Responsabilità Civile derivante all'Ente Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionatia terziin conseguenza diattiod omissioni,dicuidebba rispondere a norma di legge, commessi da qualsiasi Dipendente abilitato a prestare attività per l’Ente Contraente in qualità diDipendente Legale come definito in polizza.

Art.35 -Ecologia ed ambiente

A parziale deroga diquanto stabilito alla lettera d dell’art.22 “Rischiesclusidall’Assicurazione”

si precisa che l’Assicurazione è estesa, con esclusione dei danni materiali, allo svolgimento delle attività diconsulenza e controlliin ambito diecologia ed ambiente,fontidiinquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale,aree verdi,giardini,verde anti-rumore).

Art.36 -Levata protesti

L’Assicurazione è estesa alle Perdite Patrimonialicagionate a terzinell’esercizio delle funzioni inerentil’attività dilevata protesti.

La garanzia comprende le Perdite Patrimonialiconseguentia:

smarrimento,distruzione o deterioramento degliattie/o documentipurché non derivantida a)

incendio,furto o rapina;

errata modifica e/o errata individuazione della persona cui elevare il protesto e/o errato b)

inserimento nelbollettino/registro deiprotestimedesimi;

sanzionidinatura fiscale,multe ed ammende inflitte ailegittimipossessorideititoliprotestati c)

pererroriimputabiliall’Assicurato stesso.

(14)

SEZIONE 3.MASSIMALI-SCOPERTI,FRANCHIGIE,LIMITIDIRISARCIMENTO

Art.37 -Massimaliassicurati

euro 1.000.000,00 persinistro;

euro 3.000.000,00 perperiodo assicurativo annuo;

euro 2.000.000,00 in caso dicorresponsabilità dipiù soggetti,dicuidebba rispondere

l’Assicurato,in un medesimo evento.

Art.38 -Franchigia

euro 2.500,00 persinistro

(15)

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. le Parti dichiarano di approvare specificamente le disposizionideiseguentiarticolidelle CondizioniGeneralidiAssicurazione:

Art.4 - Pagamento delpremio

Art.7 - Obblighidell’Assicurato in caso diSinistro Art.8 - Durata delcontratto

Art.16 - Clausola broker

Art.17 - Tracciabilità deiflussifinanziari

Art.23 - Assicurazione “claims made” -Retroattività Art.24 - Ultrattività della garanzia

Art.26 - Persone non considerate terzi.

La Società IlContraente

……….. ……….

(16)

Città:

Descrizione dell’Opera: Luogo diesecuzione dell’Opera:

CAP: Provincia:

Contraente (Stazione Appaltante):

Data prevista di avvio dei lavori di realizzazione:

Data prevista di termine dei lavori di realizzazione:

Assicurato/i(Dipendente/iPubblico/iincaricato/idella progettazione):

Codice Fiscale/Partita IVA:

Data diaffidamento della progettazione:

Massimale:Euro ………

Costo complessivo previsto perl’opera:

Franchigia/Scoperto:Nessuna

APPENDICE 1 SCHEDA TECNICA

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante del Certificato di Assicurazione e riporta idatie le informazioninecessarie all’attivazione della copertura assicurativa dicuiall'art. 24 comma 4 delD.Lgs.50/2016.

Data: IlContraente

Indirizzo e numero civico:

(17)

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE

(ART.24 COMMA 4 DEL D.LGS.50/2016 )

DEFINIZIONI Aifinidelpresente contratto,valgono le seguentidefinizioni: Assicurazione

Ilcontratto diassicurazione.

Polizza

Ildocumento che attesta l’esistenza dell’Assicurazione.

Certificato

Il documento che attesta la copertura assicurativa per l’Opera di cui alla relativa Scheda Tecnica.

Contraente

Ilsoggetto che stipula l’Assicurazione.

Assicurato

La persona fisica indicata nella Scheda Tecnica.

Assicuratori

L’Impresa diAssicurazione.

Danno

Qualsiasipregiudizio subito da terzisuscettibile divalutazione economica.

Danno Materiale

Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesionipersonali,morte.

Perdita Patrimoniale

Ilpregiudizio economico subito da terziche non sia conseguenza diDanniMateriali. Sinistro

Ilverificarsidelfatto dannoso perilquale è prestata l’Assicurazione.

Indennizzo

La somma dovuta dagliAssicuratoriin caso diSinistro.

Massimale

L’importo massimo dell’Indennizzo a cuisono tenutigliAssicuratori. Franchigia

L’importo che,perogniSinistro,resta a carico dell’Assicurato.

Premio

La somma dovuta dalContraente agliAssicuratoriquale controprestazione a fronte delrilascio dell’Assicurazione.

(18)

Progettista

Il dipendente della Stazione Appaltante di cui all'Art. 24 D.Lgs. 50/2016, incaricato della progettazione dell’Opera.

Stazione Appaltante

L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore o il soggetto aggiudicatore o l’altro soggetto aggiudicatore dicuiall’Art.3 lettere a),e),f)e g)delD.Lgs.50/2016.

Opera

L’opera da costruire o costruita oggetto dell’appalto e descritta nella Scheda Tecnica.

Luogo diesecuzione delle Opere

Ilcantiere (area circoscritta da apposita recinzione o interdetta allibero ingresso,indicato nella Scheda Tecnica)nelquale l’esecutore deilavorirealizza l’Opera percuiè prestata l’attività di progettazione oggetto dell’Assicurazione.

Broker

Assiteca S.p.A.Sede Legale in Milano,Via Sigieri14 e Sede operativa in Torino Via Bruno Buozzi10 mandatario incaricato dalContraente perla gestione ed esecuzione delcontratto, quale intermediario aisensidell’art.109 comma 2 lett.b)delD.Lgs.n.209/2005.

(19)

CONDIZIONIGENERALIDIASSICURAZIONE Art.1 -Dichiarazioni

L’Assicurato e/o ilContraente dichiarano che:

a) l’Assicurato è abilitato all’esercizio della professione ed in regola con le disposizionidilegge perl’affidamento dell’incarico diverifica;

b) l’attività di verifica descritta in ciascuna Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionalidell’Assicurato.

In ognicaso,le dichiarazioniinesatte o le reticenze dell’Assicurato e/o delContraente,relative a circostanze che influiscono sulla valutazione delrischio,possono comportare la perdita totale o parziale deldiritto all’Indennizzo,nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione (Artt.1892, 1893 e 1894 C.C.),unicamente in caso didolo.

Art.2 -Altre assicurazioni

L'Assicurato e/o ilContraente,a parziale deroga diquanto disposto dall’Art.1910 C.C.,sono esoneratidall’obbligo dicomunicare agliAssicuratoril’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioniperlo stesso rischio,fermo restando l’obbligo,in caso diSinistro,didarne comunicazione a tuttigliassicuratoriindicando a ciascuno ilnome deglialtri.

Art.3 -Pagamento delPremio

L’Assicurazione ha effetto dalla data stabilita in Polizza se ilPremio o la prima rata diPremio sono statipagati;altrimentiha effetto dalle ore 24.00 delgiorno delpagamento.

A parziale deroga dell’Art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 60 (sessanta)giornisuccessivialla data didecorrenza dell’Assicurazione.

Se ilContraente non paga ipremio le rate diPremio successive,l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del60°giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno delpagamento,ferme le successive scadenze (Art.1901 C.C.).

Le somme pagate a titolo di Premio rimangono comunque acquisite dagli Assicuratori indipendentemente dalfatto che l’Assicurazione cessiprima della data stabilita in Polizza o nel Certificato.

Art.4 -Forma delle comunicazionie modifiche dell’Assicurazione

Tutte le comunicazionitra le partidevono essere effettuate periscritto,e le eventualimodifiche dell’Assicurazione devono essere provate mediante atto scritto.

Art.5 -Obblighidell’Assicurato e/o delContraente

L’Assicurato e/o il Contraente devono comunicare tempestivamente agli Assicuratori la data effettiva diinizio deilavoriovvero l’eventuale mancato inizio deilavoristessientro 24 mesidalla data diapprovazione delprogetto.

In caso diSinistro,l’Assicurato e/o ilContraente devono darne avviso scritto agliAssicuratori, entro 30 (trenta)giornida quando ne hanno avuto conoscenza.

Art.6 -Scadenza dell’Assicurazione

L’Assicurazione viene stipulata senza tacito rinnovo alla scadenza finale,ed è rinnovabile e/o prorogabile alla scadenza con espressa dichiarazione del Contraente e solo su espressa volontà dientrambe le parti.

Art.7 -Onerifiscali

Glionerifiscalirelativiall’Assicurazione sono a carico delContraente.

Art.8 -Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello delluogo in cuiha sede ilContraente.

(20)

Art.9 -Rinvio alle norme dilegge

Pertutto quanto non diversamente regolato,valgono le norme dilegge.

Art.10 -Calcolo deiPremi

IlPremio perciascun Certificato che verrà emesso alle condizionidicuialla presente Polizza sarà calcolato applicando all’importo complessivo delle Opere itassiprevisti,in base alla durata deiCertificati.

Art.11 – Clausola broker

IlContraente dichiara diavvalersi,perla gestione e l’esecuzione delpresente contratto -ivi 1.

compreso ilpagamento deipremi-dell’assistenza e della consulenza delbroker.Pertanto,a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo -dovrà essere trasmessa,dall’una all'altra parte,unicamente periltramite del Broker.

Pereffetto ditale pattuizione ognicomunicazione fatta alla Società dalBroker,in nome e per 2.

conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società alBrokersiintenderà come fatta alContraente.Resta inteso che ilBrokergestirà in esclusiva perconto delContraente ilcontratto sottoscritto,per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ognivariazione delrapporto che possa riguardare ilpresente contratto.Non viene meno ilpotere della Contraente dicorrispondere direttamente ipremio diformulare comunicazionidirettamente alla compagnia.

La Società inoltre,riconosce che ilpagamento deipremie delle eventualiregolazionipotrà 3.

essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato;resta intesa l'efficacia liberatoria,anche a termine dell'art.1901 delCodice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente ipremi.

IlBrokerinvierà alla Società delegataria,a mezzo telefax le relative comunicazionid’incasso 4.

e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data diinvio deltelefax.

I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese 5.

successivo a quello dell’incasso,fermirestando iterminitemporalidella copertura.

Art.12 -Obblighidella Società relativialla tracciabilità deiflussifinanziari

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante,la Società e,ove presente,l'intermediario,assumono gliobblighiditracciabilità dei flussifinanziariperla gestione delpresente contratto.

In tuttiicasiin cuile transazionifinanziarie siano eseguite senza avvalersidibanche o della società Poste Italiane Spa,ilpresente contratto siintende risolto didiritto.

Se la Società,ilsubappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale delGoverno competente perterritorio.

(21)

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE Art.13 -Oggetto dell’Assicurazione

GliAssicuratorisiobbligano a tenere indenne l’Assicurato diquanto questisia tenuto a risarcire a terziperle Perdite Patrimonialied iDanniMaterialicausatia seguito dierroriod omissioni, anche delle persone di cui l’Assicurato debba rispondere, nello svolgimento dell’attività di progettazione dell’Opera indicata nella Scheda Tecnica, comprese le nuove spese di progettazione e/o imaggioricostisostenutidalla Stazione Appaltante in conseguenza dierrori od omissioninella redazione delprogetto da parte dell’Assicurato o deiprofessionistidella cui opera eglisiavvale.

Art.14 -Inizio e termine della garanzia -Forma “claims made”

L’Assicurazione vale perle richieste dirisarcimento pervenute all’Assicurato e comunicate agli Assicuratoriperla prima volta nelcorso delperiodo divalidità della Polizza,a condizione che talirichieste siano relative a fattipostiin essere successivamente alla data diaffidamento della progettazione e che non siano state ancora presentate all’Assicurato alla data didecorrenza della Polizza.

L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e denunciate agliAssicuratorifino alle ore 24.00 delgiorno diemissione delcertificato dicollaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivialla scadenza della Polizza,e purché le richieste dirisarcimento siano afferentiad errori od omissioni posti in essere dall’Assicurato durante il periodo compreso tra la data di affidamento della progettazione e la data discadenza della Polizza.

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessientro i12 mesisuccessivialla data prevista perl’ultimazione dei lavori,l’Assicurato e/o ilContraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che gliAssicuratoris'impegnano a concedere alle condizioniche saranno concordate.

Aglieffettidiquanto disposto dagliArtt.1892 e 1893 C.C.,l’Assicurato dichiara dinon avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa farsupporre ilsorgere dell’obbligo dirisarcimento,perfatto a luiimputabile,almomento della stipula della Polizza.

Art.15 -Massimale

La presente garanzia è prestata perun Massimale,paria quanto indicato in ciascuna Scheda Tecnica,parial100% delcosto dicostruzione dell’Opera progettata.

Il Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per l’intero periodo di validità delCertificato.

Art.16 -Estensione territoriale

L'Assicurazione vale pergliincarichidiprogettazione relativiad Opere da realizzarsinell'ambito delterritorio della Repubblica Italiana.

Art.17 -Rischiesclusidall’Assicurazione

GliAssicuratorinon risponderanno periSinistrirelativia:

a) opere la cui progettazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso dipotere;

b) opere la cuirealizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso dipotere;

c) opere icuilavorisiano eseguitida imprese dicuil’Assicurato,ilconiuge,igenitori,ifigli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore,legale rappresentante,socio a responsabilità illimitata;

(22)

d) morte,malattia,infermità o lesionifisiche o perdita o danneggiamento a benimateriali, determinatida fattinon direttamente imputabiliad un obbligo dinatura professionale;

e) erroriod omissioniimputabiliall’Assicurato a titolo didolo accertato con provvedimento definitivo dell’autorità competente;

f) fattio circostanze pregressigià notiall’Assicurato alla data didecorrenza della Polizza;

g) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione disorgentie corsidiacqua,alterazioniod impoverimento difalde acquifere,di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento,danniambientaliin generale;

h) presenza od effetti,direttie indiretti,diamianto o dimuffa tossica diqualsiasitipo;

i) sviluppo dienergia nucleare o diradioattività.

Art.18 -Vincolo disolidarietà

In caso diresponsabilità solidale con altrisoggetti,l'Assicurazione vale esclusivamente perla quota parte attribuibile all’Assicurato.

Art.19 -Gestione delle vertenze didanno -Spese Legali

GliAssicuratoriassumono la gestione delle vertenze -sia in sede stragiudiziale che giudiziale - a nome dell'Assicurato designando,ove occorra,legalio tecnicied avvalendosidituttiidirittied azionispettantiall'Assicurato stesso.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute perresistere all'azione promossa contro l'Assicurato,entro illimite diun importo parialquarto delMassimale indicato in Polizza,peril danno cuisiriferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta superi il Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale dicuisopra.

GliAssicuratorinon riconoscono spese sostenute dall'Assicurato perlegalio tecniciche non siano da loro designatie non rispondono dimulte o ammende né delle spese digiustizia penale.

(23)

DICHIARAZIONIDEL CONTRAENTE

AglieffettidegliArtt.1341 e 1342 C.C.ilContraente dichiara diapprovare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle Norme che regolano l’Assicurazione della Responsabilità Professionale delProgettista Interno:

Art. 1 - Dichiarazioni Art. 11 - Clausola Broker

Art. 15 - Inizio e termine della garanzia -Forma “claims made”

Art. 17 - Rischiesclusidall’Assicurazione

Art. 19 - Gestione delle vertenze didanno -Spese Legali

Data IlContraente

____________________ _____________________

(24)

Premio annuo lordo

Premio annuo imponibile euro .........,00 SCHEDA DIPOLIZZA

Costituente parte integrante della polizza responsabilità patrimoniale dell’Ente n°

...

Contraente: COMUNE DIBALDISSERO Tse.

P.zza Umberto I°n°7 10020 Baldissero Tse (TO) P.IVA 02084390018

durata delcontratto: anni4 (QUATTRO),con effetto dal: 30/06/2020

scadenza il: 30/06/2024 frazionamento: ANNUALE

Elementiperilconteggio delpremio

Il premio annuo lordo dell’assicurazione è determinato con riferimento al parametro delle Retribuzionilorde annue (come definite in polizza)e pagato dalContraente in base aglielementi diseguito indicati”:

Retribuzionilorde annue

Imposte euro .........,00

€ 364.000,00

TOTALE euro .........,00

Elementi per il conteggio del premio relativo alla garanzia della R.C. del Progettista dipendente aisensidell'art.24 comma 4 delD.Lgs.50/2016 (APPENDICE 1)

Tassilordidipremio da applicarsialvalore delle opere:

perdurata lavorifino a 12 mesi tasso … pro mille

perdurata lavorida 12 a 24 mesi tasso … pro mille

perdurata lavorida 24 a 36 mesi tasso … pro mille

perdurata lavorida 36 a 48 mesi tasso … pro mille

Valore massimo diognisingola opera: euro 20.000.000,00

Nelcaso in cuil’importo complessivo dell’Opera oggetto delCertificato sia superiore ad euro 20.000.000,00 iltasso applicato sarà comunicato dagliAssicuratori.

Premio minimo persingolo certificato emesso: euro ……,00

La Società IlContraente

--- --- tasso lordo pro mille

Scomposizione delpremio

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