• Non ci sono risultati.

e, p. c. All Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo - sedi territoriali di Padova, Rovigo e Venezia

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "e, p. c. All Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo - sedi territoriali di Padova, Rovigo e Venezia"

Copied!
11
0
0

Testo completo

(1)

Data Protocollo N° Class: Fasc. Allegati N°

Oggetto: Attuazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 nel territorio regionale (Decreto-Legge 17 mar 2020, n. 18, DDPCM 8 mar, 9 mar, 11 mar, 22 mar e 1 apr 2020 e Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 20 mar 2020): aggiornamento - alla data del 3 apr 2020 - delle misure adottate in ambito regionale in materia di pianificazione e gestione faunistico-venatoria, di tutela e protezione della fauna selvatica, di regolamentazione del prelievo venatorio e di controllo della fauna selvatica, in attuazione delle disposizioni di cui alla L. n. 157/1992 ed alla L. R. n. 50/1993.

Alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, e Vicenza

LL. SS. a mezzo PEC:

protocollo.prefbl@pec.interno.it protocollo.prefpd@pec.interno.it protocollo.prefro@pec.interno.it protocollo.preftv@pec.interno.it protocollo.prefve@pec.interno.it protocollo.prefvr@pec.interno.it protocollo.prefvi@pec.interno.it e, p. c.

All’Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino - sedi territoriali di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza All’Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo - sedi territoriali di Padova, Rovigo e Venezia

Ai Comandi/Servizi di Vigilanza Venatoria ed Ittica presso le presso le Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza e presso la Città

Metropolitana di Venezia LL. SS. a mezzo PEC:

provincia.belluno@pecveneto.it

07/04/2020 0148578 I.760.01.1 0 per tot.pag. 0

(2)

protocollo@pec.provincia.padova.it ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it polizia.provincia.vr@pecveneto.it

provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it Al Coordinamento della Vigilanza Venatoria Volontaria (ai sensi del comma 7, articolo 27 della L. n. 157/1992) presso le Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza e presso la Città Metropolitana di Venezia

LL. SS. a mezzo PEC:

provincia.belluno@pecveneto.it protocollo@pec.provincia.padova.it ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it polizia.provincia.vr@pecveneto.it

provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it Al Comando Regionale CUTFAA Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare

Carabinieri per il Veneto

a mezzo PEC: fpd44108@pec.carabinieri.it

All’IZSVE – Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

a mezzo PEC:

izsvenezie@legalmail.it

Alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria - Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare

- sede -

Alle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza e presso la Città Metropolitana di Venezia

LL. SS. a mezzo PEC:

provincia.belluno@pecveneto.it protocollo@pec.provincia.padova.it ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

(3)

provincia.verona@cert.ip-veneto.net provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it All’UPI Veneto

upiveneto@pecveneto.it

Alle Associazioni Venatorie Regionali:

- FEDERCACCIA Veneto

- ACV Associazione Cacciatori Veneti - CONFAVI

- ARCICACCIA Veneto - ITALCACCIA Veneto

- ANLC Ass Naz LIBERA CACCIA Veneto - EPS Ente Produttori Selvaggina Veneto - ENALCACCIA Veneto

LL. SS. a mezzo PEC:

fidc.veneto@pec.it anlcregioneveneto@pec.it

associazionecacciatoriveneti@pec.it confavi@pec.it

rimax@pec.it

arcicacciaveneto@pec.it

epsveneto@confagricoltura.legalmail.it tarcisio.defranceschi@postecert.it - ANUU

a mezzo posta ordinaria:

via Padana Inferiore Ovest, 58 I-37045 Legnago VR

Alle Associazioni Agricole Regionali:

- CONFAGRICOLTURA Veneto - CIA Veneto

- COLDIRETTI Veneto - COPAGRI Veneto - AGRIVENETO Veneto - ANPA Veneto

LL. SS. A mezzo PEC:

confagricolturaveneto@pec.it ciaveneto@pec.it

veneto@pec.coldiretti.it copagriveneto@pec.it agridelveneto@pec.it cesianordest@pec.it

(4)

Al fine di assicurare concreta, puntuale ed efficace attuazione alle disposizioni nazionali e regionali in materia di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 nel territorio regionale in oggetto richiamate in riferimento alle attività, funzioni e ruoli in materia di pianificazione e gestione faunistico- venatoria, di tutela e protezione della fauna selvatica, di regolamentazione del prelievo venatorio e di controllo della fauna selvatica (in riferimento alle disposizioni di cui alla L. n. 157/1992 ed alla L. R. n. 50/1993), questa Direzione si è da subito attivata, al fine di:

- avviare una ricognizione complessiva di tutte le attività, funzioni e ruoli in parola, in modo da individuarne gli ambiti gestionali, operativi ed applicativi;

- individuare e adottare misure di limitazione e/o di sospensione, a carattere temporaneo, di tali attività;

- individuare, adottare e promuovere azioni di coordinamento, di informazione e comunicazione in ordine a tali misure di limitazione e sospensione,

e ciò avendo a riferimento i possibili e prevedibili ambiti di inferenza tra le predette attività, ruoli e funzioni con il complessivo regime di divieto generale e limitazione applicabile allo spostamento di persone nel territorio (fatte salve deroghe per comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza, situazione di necessità e motivi di salute) ed a quelli connessi al divieto assoluto di ogni forma di assembramento tra persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Si evidenzia, ma se ne darà maggior dettaglio nel seguito della presente nota, che le misure qui di seguito riportate fanno esclusivo riferimento ad attività connesse al prelievo venatorio, sia ordinario che attraverso piani di selezione, e, come tali, integralmente ascrivibili al novero di attività a carattere ludico- ricreativo, quale è, per attribuzione normativa in radice e per ampia e consolidata giurisprudenza, l’attività venatoria.

Secondo tale puntuale ed incontrovertibile attribuzione, manca quindi all’attività venatoria qualsiasi riferimento o prerogativa di attività a carattere lavorativo o comunque economico o anche di pubblica utilità o servizio pubblico, e quindi non possono essere riconosciute le predette e pertinenti deroghe alle misure governative.

Per altri tipi di attività - comunque svolte dagli stessi soggetti sia pur con una diversa veste attributiva, operativa, gestionale e di approccio - in relazione al concorso - ad esclusivo carattere volontario – ad altre attività comunque connesse alla complessiva materia di pianificazione e gestione faunistico-venatoria, di tutela e protezione della fauna selvatica, di regolamentazione del prelievo venatorio e di controllo della fauna selvatica (in riferimento alle disposizioni di cui alla L. n. 157/1992 ed alla L. R. n. 50/1993), si ritiene di dare, nella seconda parte di questa nota, alcune indicazioni generali e di dettaglio, ritenendo utile in questa sede una loro trattazione ai fini di una coordinata ed efficiente gestione ed attuazione delle stesse, anche nell’ambito dell’attuale situazione emergenziale.

(5)

In ordine alle misure individuate sin qui individuate ed adottate in riferimento al prelievo venatorio ed alle altre attività allo stesso ascrivibili, si riporta di seguito una elencazione di tali misure, come già detto connesse e finalizzate al complessivo regime di divieto generale e limitazione applicabile allo spostamento di persone nel territorio (fatte salve deroghe per comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza, situazione di necessità e motivi di salute) ed a quelli connessi al divieto assoluto di ogni forma di assembramento tra persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

1. Proroga del termine temporale per la restituzione del tesserino venatorio regionale per la stagione venatoria 2019/2020.

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 322 del 17 mar 2020, avente ad oggetto «Proroga del termine temporale per la restituzione del tesserino venatorio regionale per la stagione venatoria 2019/2020.»

si è disposto di «prorogare al 30 aprile 2020 ed in riferimento alla stagione venatoria 2019/2020, il termine temporale per la restituzione del tesserino venatorio previsto dal comma 6 dell’articolo 14 della L. R. n.

50/1993;» e di «demandare a successivi provvedimenti l’eventuale necessità di individuare un nuovo termine temporale rispetto a quello indicato al precedente punto 2 qualora l’evolversi della situazione imponesse nuovi provvedimenti governativi in modifica della data del 3 aprile 2020 sin qui individuata con i DPCM 8 e 9 marzo 2020.».

Con nota prot. n. 130098 del 23 mar 2020 questa Direzione ha provveduto a dare comunicazione della proroga in parola ed alla contestuale notifica della DGR alle Strutture regionali competenti - Unità Organizzative Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino - sedi territoriali di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza e Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo - sedi territoriali di Padova, Rovigo e Venezia, ai Corpi/Servizi di Vigilanza Venatoria presso le Province del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia, al Coordinamento della Vigilanza Venatoria Volontaria (ai sensi del comma 7, articolo 27 della L. n. 157/1992) presso le Province del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia, al Comando Regionale CUTFAA Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri per il Veneto ed alle Associazione Venatorie Regionali.

2. Proroga del regime di validità dei provvedimenti di riconoscimento per Guardie Volontarie in materia di caccia e di pesca.

In ordine alle norme recate dal Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.» ed in riferimento alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 103 «Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza» del medesimo Decreto-legge, si è inteso riconoscere tra i provvedimenti qualificabili come «…

autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 …» ai sensi del predetto comma 2, e come tali prorogati nella loro validità e vigenza sino al 15 giugno 2020:

- i provvedimenti relativi al riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria per la vigilanza sulla pesca di cui all’articolo 31 del R. D. 8 ott 1931, n. 1604, nonché ai provvedimenti di nomina

(6)

degli agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca, di cui all’articolo 22 del D. Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, assunti ai sensi dell’articolo 15, comma 1 bis, della L. R. n. 19/1998;

- i provvedimenti relativi al riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria per la vigilanza sulla caccia di cui alla lettera b del comma 1 dell’articolo 27 della L. n. 157/1992 e di cui al comma 2 dell’articolo 34 della L. R. n. 50/1993,

adottati, in sede di rilascio, rinnovo o revoca ed ai sensi del comma 3 dell’articolo 163 del D. Lgs. n.

112/1998, da parte delle province e della Città metropolitana di Venezia.

Con note prot. n. 127631 del 20 mar 2020 per le Guardie Volontarie in materia di caccia e prot. n.

130091 del 23 mar 2020 per le Guardie Volontarie in materia di pesca questa Direzione ha provveduto a dare comunicazione della proroga del regime di validità in parola alle Strutture regionali competenti - Unità Organizzative Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino - sedi territoriali di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza e Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo - sedi territoriali di Padova, Rovigo e Venezia, ai Corpi/Servizi di Vigilanza Venatoria presso le Province del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia, al Coordinamento della Vigilanza Venatoria Volontaria (ai sensi del comma 7, articolo 27 della L. n. 157/1992) presso le Province del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia ed all’UPI Veneto.

3. Proroga, per la prossima stagione venatoria 2020/2021, dei termini temporali in materia di iscrizione o rinnovo di iscrizione per ATC e CA, in materia di richiesta di autorizzazione per appostamento fisso di caccia ed in materia di convocazione delle assemblee dei soci di ATC e CA per approvazione del rendiconto consuntivo in riferimento alla stagione venatoria 2019/2020.

Con DDR n. 57 del 1 apr 2020, avente ad oggetto «Attuazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 nel territorio regionale (Decreto- Legge 17 mar 2020, n. 18, DPCM 8 mar 2020, 9 mar 2020, 11 mar 2020 e 22 mar 2020 e Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 20 mar 2020): proroga dei termini temporali per l’iscrizione agli Ambiti Territoriali di Caccia – ATC e Comprensori Alpini di Caccia – CA per le province di Treviso, Verona e Vicenza, per il rilascio di autorizzazione all’appostamento di caccia e per la convocazione delle assemblee di ATC e CA.» si è disposto di prorogare:

- sino al 31 mag 2020 il termine ultimo per il deposito della domanda di iscrizione o di rinnovo di iscrizione, per la prossima stagione venatoria 2020/2021, agli ATC (Ambiti Territoriali di Caccia), limitatamente ed esclusivamente agli ATC ricadenti nel territorio amministrativo delle province di Verona e Vicenza ed al solo ATC TV2 per il territorio amministrativo della provincia di Treviso, in riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 22, comma 1 della L. R. n. 50/1993;

- sino al 31 mag 2020 il termine ultimo per il deposito della domanda di iscrizione o di rinnovo di iscrizione, per la prossima stagione venatoria 2020/2021, ai CA (Comprensori Alpini di Caccia), limitatamente ed esclusivamente ai CA ricadenti nel territorio amministrativo delle province di Verona e Vicenza, in riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 23, comma 3 della L. R. n. 50/1993;

(7)

- sino al 31 mag 2020 il termine ultimo per il deposito della domanda di rilascio di autorizzazione, per la stagione venatoria 2020/2021, per appostamento fisso di caccia ai sensi dell’articolo 20, comma 2 della L.

R. n. 50/1993, per tutto il territorio regionale,

dando atto, per ciascuno dei predetti procedimenti, del contestuale slittamento dei termini temporali previsti per lo svolgimento dell’attività istruttoria ed il completamento di ciascun procedimento e procedura, con emissione del provvedimento finale.

Con il medesimo DDR si è disposto altresì di prorogare, sempre sino al 31 mag 2020, il termine ultimo per la convocazione delle assemblee di ATC e CA per l’approvazione del rendiconto finanziario per l’esercizio precedente in riferimento alla stagione venatoria 2020/2021, in riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 11, comma 3 del Regolamento di Attuazione del PFVR 2007-2012, approvato, quale Allegato A, con L.R. n.

1/2007 e come modificato da ultimo, con DGR n. 2463 del 4 agosto 2019, dando atto che in riferimento alla proroga di cui trattasi, la qualifica di socio all’ATC o al CA per la stagione venatoria 2019/2020 deve ritenersi mantenuta valida e vigente, limitatamente ed esclusivamente ai fini della convocazione assembleare e della sola votazione per l’approvazione del rendiconto finanziario per l’esercizio precedente, sino all’efficace convocazione della relativa assemblea di ATC o CA.

Infine, il medesimo DDR prevede che il regime di proroga specifico e complessivo così disposto è e rimane soggetto ad eventuali ulteriori variazioni in funzione dell’evolversi della situazione complessiva ed in ragione di modifiche complessive e di dettaglio dei provvedimenti governativi e regionali in materia di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19.

Con nota prot. n. 141757 del 1 apr 2020 questa Direzione ha provveduto a dare comunicazione delle proroghe in parola ed alla contestuale notifica del DDR alle Strutture regionali competenti - Unità Organizzative Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino - sedi territoriali di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza e Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo - sedi territoriali di Padova, Rovigo e Venezia, ai Corpi/Servizi di Vigilanza Venatoria presso le Province del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia, al Coordinamento della Vigilanza Venatoria Volontaria (ai sensi del comma 7, articolo 27 della L. n. 157/1992) presso le Province del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia, al Comando Regionale CUTFAA Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri per il Veneto ed alle Associazione Venatorie Regionali.

4. Sospensione delle autorizzazioni ed effettuazione di gare e prove cinofile e dell’attività nelle zone di allenamento, addestramento e svolgimento di gare cinofile.

Con DDR n. 59 del 3 apr 2020, avente ad oggetto «Attuazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 nel territorio regionale (Decreto- Legge 17 mar 2020, n. 18, DDPCM 8 mar, 9 mar, 11 mar, 22 mar e 1 apr 2020 e Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 20 mar 2020): reiterazione della sospensione, nel periodo 4 - 13 aprile 2020, dell’autorizzazione ed effettuazione di gare e prove cinofile e dell’attività nelle zone di allenamento, addestramento e svolgimento di gare cinofile, autorizzate, rispettivamente, ai sensi dei commi 1, 1-bis, 3 e 4

(8)

dell’articolo 18 della L. R. n. 50/1993, in prosecuzione della sospensione disposta con DDR n. 49 del 11 mar 2020.», si è disposto, che con decorrenza dal 4 e sino al 13 apr 2020 è e rimane sospesa:

- l’attività di rilascio, ai sensi del comma 1 dell’articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per l’istituzione di zone destinate all’allenamento, all’addestramento ed allo svolgimento di gare di cani da caccia;

- qualsiasi attività di allenamento, addestramento e svolgimento di gare di cani da caccia nell’ambito delle zone, già oggetto di precedente autorizzazione ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell’articolo 18 della L. R. n.

50/1993;

- l’attività di rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per lo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia;

- l’effettuazione di gare e prove cinofile per cani da caccia, già oggetto di precedente autorizzazione ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 18 della L. R. n. 50/1993.

Con nota prot. n. 141757 del 1 apr 2020 questa Direzione ha provveduto a dare comunicazione della complessiva sospensione di attività ed alla contestuale notifica del DDR alle Strutture regionali competenti - Unità Organizzative Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino - sedi territoriali di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza e Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo - sedi territoriali di Padova, Rovigo e Venezia, ai Corpi/Servizi di Vigilanza Venatoria presso le Province del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia, al Coordinamento della Vigilanza Venatoria Volontaria (ai sensi del comma 7, articolo 27 della L. n. 157/1992) presso le Province del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia, al Comando Regionale CUTFAA Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri per il Veneto ed alle Associazione Venatorie Regionali.

Le attività individuate ed oggetto di regolazione a carattere sospensivo e/o di proroga secondo lo schema riepilogativo di cui ai precedenti punti da 1 a 4 fanno appunto riferimento, in forma sia diretta così come indiretta, all’attività di prelievo venatorio:

In ragione di ciò, in quanto riferibili ad un’attività ad esclusivo carattere ludico e ricreativo, per le stesse rimane esclusa qualsiasi possibilità di riconoscere motivazioni a sostegno di deroghe al divieto e limitazione agli spostamenti di persone sul territorio previsto dai provvedimenti governativi e regionali in oggetto richiamati e, quindi, alle stesse non poteva che applicarsi un puntuale regime di sospensione e/o proroga quale quello dianzi-richiamato.

É evidente, ma si ritiene necessario ed opportuno rilevarlo in questa sede, come la predetta ricognizione complessiva di attività, ruoli e funzioni non fanno alcun riferimento e non comprendono quelle svolte dal personale d’istituto – ossia a quello incardinato ai Comandi/Servizi di Vigilanza Venatoria ed Ittica (che, ad oggi ed in attuazione dell’articolo 6 della L. R. n. 30/2016 e della DGR n. 357/2019, continuano ad essere incardinati nei ruoli delle province e della Città Metropolitana di Venezia, con spesa ad integrale carico della Regione del Veneto). A tal fine, le valutazioni e gli indirizzi di seguito formulate fanno riferimento anche alle disposizioni operative e gestionale previste dallo schema di convenzione adottato con DGR n. 1080/2019 e

(9)

dallo schema di programma operativo annuale per l’attività dei Corpi/Servizi di vigilanza venatoria ed ittica, di prossima formale adozione con apposito DDR sulla base di una unitaria condivisione dei contenuti in data 12 feb 2020 tra Regione, del Veneto, Province e Città metropolitana di Venezia.

Si tratta, come noto, di personale che - svolgendo appunto attività d’istituto secondo puntuali disposizioni normative di rango nazionale - non necessita di alcuna ulteriore previsione e/o deroga operativa oltre a quelle già contenute nelle disposizioni governative e regionali richiamate in oggetto, in quanto organi di polizia amministrativa a cui sono anche assegnate qualifiche e funzioni di Polizia Giudiziaria, secondo attribuzioni che si ritengono ben note a codesti spettabili Uffici Territoriali di Governo.

In tal senso, si fa riferimento, per il predetto personale, allo svolgimento di varie attività e funzioni, che comprendono (secondo una elencazione che, in questa sede, ha carattere meramente esemplificativo e non certo esaustivo), di vigilanza e controllo in materia di caccia di caccia e di pesca, di coordinamento della correlata attività di vigilanza resa da guardie volontarie in materia di caccia e di pesca, di controllo della fauna selvatica e delle specie alloctone, ai sensi dell’articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell’articolo 17 della L. R. n.

50/1993 e del D. Lsg n. 230/2017, di controllo, supervisione e coordinamento alle attività complessive di gestione faunistica sul territorio (catture e rilasci di fauna, immissioni e recuperi sia faunistici che ittici).

Per alcune di queste attività d’istituto e sulla base di un consolidato quadro normativo e regolamentare i predetti Corpi/Servizi possono avvalersi del concorso attivo di soggetti terzi, i quali operano, e sul punto le predette norme sono altrettanto definite, in un regime ad esclusivo carattere volontario.

Tra le attività che vedono la possibilità del concorso attivo di soggetti terzi in regime di apporto esclusivamente volontario si indicano:

- la vigilanza e controllo resa da Guardie Volontarie, che operano sia in materia di caccia che di pesca (ai sensi, rispettivamente, della lettera b) del comma 1 dell’articolo 27 della L. n. 157/1992 e dell’articolo 31 del R. D. 8 ott 1931, n. 1604, dell’articolo 22 del D. Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 nonché dell’articolo 15, comma 1 bis, della L. R. n. 19/1998) nell’ambito di un puntuale rapporto di rango gerarchico e di coordinamento che rimane esclusivamente in capo ai predetti Corpi/Servizi come dianzi-individuati;

- il concorso attivo in ordine all’attività di controllo della fauna ai sensi del comma 2 dell’articolo 19 della L. n. 157/1992 e del comma 2 dell’articolo 17 della L. R. n. 50/1993 reso, anche in questo caso in forma volontaria, dalle figure puntualmente individuate dalle medesime disposizioni normative e che opera anche nel caso di interventi di specie alloctone ai sensi del D. Lgs. n. 230/2017, nell’ambito di un regime di controllo e coordinamento da parte del personale d’istituto, come prevede appunto il comma 2 dell’articolo 17 della L. R.

n. 50/1993.

È evidente, per entrambe le attività dianzi-indicate ed a prescindere dal soggetto che le esercita, sia esso personale d’istituto o soggetto volontario che concorre attivamente, le caratteristiche di attività di pubblico servizio; per la seconda, ossia l’attività di controllo faunistico, l’estraneità a qualsiasi possibile, anche residuale assimilazione al prelievo venatorio (che, come noto, ha invece carattere esclusivo di attività a carattere ludico e ricreativo) oltre che essere pienamente riconosciuta - in radice - dal vigente quadro normativo comunitario,

(10)

nazionale e regionale applicabile, trova altresì un’unanime conferma da parte di un’ampia, coerente e risalente giurisprudenza di merito, sia costituzionale che amministrativa.

È altresì evidente come, per le medesime attività, l’entità dei contigenti di operatori volontari necessari ad assicurare un efficiente ed efficace esercizio delle medesime non può che derivare da una necessaria ed auspicata integrazione dei contigenti disponibili di personale d’istituto avendo a riferimento le necessità di presidio e conseguente dislocazione sul territorio, per quanto attiene all’attività di vigilanza e controllo; mentre per quanto riguarda invece il controllo della fauna ancora le dotazioni ed i contingenti di personale d’istituto, le dimensioni e la distribuzione delle popolazioni oggetto di controllo nonché gli obiettivi gestionali previsti dai singoli piani di controllo, che sono articolati per singola specie.

In tal senso, quindi, le necessità o meno di ricorrere ad operatori volontari e, in caso affermativo, le quantità e la dislocazione degli stessi sul territorio sono il risultato di complessive valutazioni a carattere discrezionale che rimangono in capo a ciascun Corpo/Servizio. Il tutto, ed è di piana evidenza, in un contesto complessivo che, in ragione ed in esito dei recenti processi di riforma del livello amministrativo provinciale (la L. n. 56/2014 - c. d. «Legge Delrio» - ma anche le misure organizzative previste dai provvedimenti di mobilità ad essa collegati - c. d. «Decreti Madia» -), vede in molti di questi Corpi/Servizi dotazioni organiche spesso ben al di sotto delle effettive esigenze del territorio di riferimento.

È evidente, per entrambe le attività dianzi-indicate ed a prescindere dal soggetto che le esercita - sia esso appunto personale d’istituto o soggetto terzo che concorre volontariamente – il carattere, peraltro confermato già in radice dal quadro normativo vigente ed applicabile oltre che dal consolidato e risalente assetto della giurisprudenza di merito; per la seconda, ossia l’attività di controllo faunistico, milita in tale direzione esplicativa anche l’estraneità a qualsiasi possibile, anche residuale assimilazione al prelievo venatorio, oltre che potersi fondare su uno specifico quadro normativo, che di recente si è ampliato anche in ambito comunitario in riferimento al controllo delle specie aliene.

Si ha motivo di ritenere che, in un contesto di puntuale attribuzione, da parte di Corpi/Servizi di vigilanza, ad operatori volontari di compiti ed incarichi puntuali afferenti le predetti attività, i contenuti del singolo incarico possano costituire valido elemento di motivazione da inserire nella modulistica adottata a livello governativo per giustificare gli spostamenti, trattandosi appunto di operatività resa a supporto ed integrazione di attività di pubblico servizio.

Si ritiene opportuno sottolineare come le indicazioni, valutazioni e linee di indirizzo che la scrivente Direzione ritiene di dover esprimere in questa sede attengono al ruolo alla stessa assegnato in riferimento alle previsioni di cui all’articolo 6 della L. R. n. 30/2016 e dell’applicazione della DGR n. 357/2019, oltre che di quanto si è disposto con DGR n. 1080/2019.

In tal senso, si esprime l’auspicio che l’esercizio delle predette attività attraverso il ricorso ad operatori volontari, che, in larga parte, mettono a disposizione competenza, impegno esperienza e conoscenza del territorio, non venga a subire un blocco totale nell’ambito dell’attuale situazione emergenziale. Indicazioni e segnalazioni provenienti dal territorio cosi come anche l’esito di recenti azioni di repressione di reati contro la fauna recentemente e positivamente conclusi in provincia di Treviso danno, purtroppo, ampia dimostrazione del fatto che, anche nell’attuale contesto, è necessario mantenere, se non addirittura incrementare le azioni e

(11)

gli interventi di presidio del territorio e di contrasto ai reati a danno del patrimonio faunistico. Parimenti, analogo auspicio viene rappresentato anche nei confronti dell’attività di controllo faunistico resa da operatori volontari ai sensi dell’articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell’articolo 17 della L. R. n. 50/1993, specie in riferimento a specie caratterizzate da caratteri biologici ed etologici che ne connotano livelli di invasività e dannosità, anche a carico di habitat di rilievo ambientale, che non possono essere tollerati dal territorio, avendo a riferimento anche elementi di invasività e dannosità a carico della circolazione stradale e della viabilità.

Analogo indirizzo si ritiene di dover esprimere anche in riferimento a ruoli e valenza dei predetti interventi di controllo anche in ordine al monitoraggio delle situazione sanitaria della fauna selvatica nel territorio regionale, specie in riferimento a problematiche purtroppo emergenti quale è, ad esempio, la PSA - Peste Suina Africana, anche per le possibili implicazioni a carico della filiera produttiva suinicola in ambito regionale.

In tal senso, con nota prot. n. 113683 del 13 mar 2020, già precedentemente trasmessa a codesti spettabili Uffici Territoriali di Governo, si è avuto modo di indicare e sottolineare la necessità di evitare, nel caso del controllo faunistico, il blocco totale delle attività, per le prevedibili conseguenze negative in ordine ai risultati sin qui raggiunti con l’attuazione dei singoli piano; al contrario, si ritiene necessario la messa in atto di una puntuale valutazione al fine di individuare contesti territoriali, tipologie di intervento ed obiettivi puntuali rispetto ai quali privilegiare l’attività e gli interventi a scapito di altri interventi caratterizzati da minori se non addirittura assenti criteri gestionali di priorità.

Il mantenimento di un livello adeguato di presidio del territorio, inteso sia nel senso della vigilanza e controllo che nel senso di controllo faunistico, rappresenta un elemento gestionale di grande rilievo strategico nel breve e medio periodo riferito all’attuale fase emergenziale.

In tal senso la scrivente Direzione, nell’ambito delle attribuzioni dianzi-richiamate, si rende disponibile, in riferimento ai Corpi/Servizi di vigilanza ma anche, ove ritenuto necessario, con il confronto con gli Uffici Territoriali di Governo in indirizzo, ad individuare percorsi e modalità operative idonee al conseguimento degli obiettivi complessivi qui esplicitati.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione, rimanendo a disposizione per ogni eventuale e necessaria integrazione a quanto qui riportato.

Cordiali saluti

Il Direttore dr. Gianluca Fregolent

Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria Responsabile del procedimento (L. n. 241/1990): Pagnani dr. agr. Paolo Resp. PO Raccordo Attività Vigilanza Ittico-Venatoria e Agroalimentare tel.+390412795665 mob. +393488938701e-mail paolo.pagnani@regione.veneto.it Referente pratica:____ - tel.+39041279____ - e-mail ___.___@regione.veneto.it

Riferimenti

Documenti correlati

Esaminati i piani trasmessi dagli ATC FI4 e FI5 (conservati agli atti del Settore Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare della Regione Toscana –

[r]

I/le cittadini/e residenti nel Comune di Jesolo a presentare la domanda per la propria nomina a componente della Commissione comunale per le pari opportunità

Gli operatori interessati, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dovranno presentare domanda di autorizzazione temporanea per il commercio su

Le Sedi possono essere articolate in strutture fisicamente distinte (siti) nell’ambito dell’area di competenza e organizzate in Aree Funzionali per migliorare la condivisione della

Nel caso di società di persone (società semplice – s.s. –, società in nome collettivo – s.n.c. –, società in accomandita semplice – s.a.s. –), aventi per oggetto la

1. di autorizzare la competente Struttura regionale Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria a espletare la necessaria procedura di

rispettivamente con le parole <<Regione>>, <<Provincia>> e <<Province>> e, nell'articolato della presente legge, fatto salvo l'art. 44, delle