• Non ci sono risultati.

Calcolo errato della pensione: nessuna restituzione all Inps

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Calcolo errato della pensione: nessuna restituzione all Inps"

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

Calcolo errato della pensione:

nessuna restituzione all’Inps

Autore: Redazione | 02/05/2016

Inps: solo la mala fede del pensionato comporta l’obbligo di restituire gli importi maggiori percepiti.

Lettera dell’Inps al pensionato: “Ci dispiace, ma da un più attento esame della sua posizione, ci risulta che lei abbia percepito, a titolo di pensione, somme maggiori rispetto a quanto dovuto, per l’ammontare di euro… Pertanto La invitiamo a restituire gli importi percepiti indebitamente nel più breve tempo possibile”. Una comunicazione che, a molti pensionati, ha provocato preoccupazioni e notti insonni.

(2)

Ma è davvero possibile che, per un errore di calcolo dell’Inps ne debba rispondere il pensionato che, magari, nel frattempo, ha speso tutte le somme?

La risposta è no, ed a fornirla è la stessa Cassazione con una recente sentenza [1]. Il pensionato non deve restituire gli arretrati percepiti indebitamente, perché frutto di errori di calcolo, purché tali inesattezze non siano state determinate proprio dal suo comportamento in mala fede. Resta fermo che, per il futuro, l’Inps potrà rideterminare l’importo della pensione per quanto affettivamente spettante al pensionato.

Nella sentenza in commento, la Corte spiega infatti che le pensioni per la vecchiaia a carico dell’Inps possono essere, in ogni momento, rettificate in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o liquidazione della prestazione. Se però, in conseguenza del provvedimento modificato, il pensionato abbia percepito rate di pensione non dovute, non è tenuto a restituirle, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato stesso.

Non sussiste, comunque, più il limite dell’anno entro cui l’ente previdenziale può procedere alla rettifica e ripetere le prestazioni eseguite, né ha più rilevanza il tipo di errore a causa del quale le somme sono ripetibili. Di conseguenza, il diritto a non restituire le somme erogate “in più” ha ora portata generale, salvo l’unica eccezione per il caso di dolo dell’assicurato.

La regola appena descritta – che dà diritto al pensionato a trattenere le somme di pensione percepite a seguito di errori di calcolo – non si applica a tutte le somme erogate in forza di un provvedimento provvisorio. Infatti il provvedimento di attribuzione delle somme a titolo di pensione deve essere formale, definitivo e preventivamente comunicato al pensionato.

(3)

Note

[1] Cass. sent. n. 8564/16 del 29.04.2016. Autore immagine: Pixabay. com

Sentenza

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 9 febbraio – 29 aprile 2016, n.

8564 Presidente Napoletano – Relatore Doronzo Svolgimento del processo

I. La corte d'appello di Perugia, con sentenza depositata il 27 agosto 2010, ha rigettato l'appello proposto da G.P. contro la sentenza resa dal Tribunale di

Perugia, di rigetto della sua domanda volta ad ottenere la declaratoria di irripetibilità delle somme erroneamente liquidate e corrispostegli dall'INPS a titolo di pensione di anzianità. 2. La Corte ha posto a fondamento della sua decisione: a)

l'irripetibilità delle somme, in quanto oggetto di provvedimento di liquidazione provvisoria, alla luce dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato

dall'art_ 13 della legge 30 dicembre 1991, n.412; b) la presumibile insussistenza della buona fede del ricorrente in considerazione della riconoscibilità dell'errore in

cui era incorso l'Istituto previdenziale nel liquidare la pensione sulla base di un reddito superiore di dieci volte a quello effettivo; c) in ogni caso, l'irrilevanza della

buona fede trattandosi di Indebito oggettivo ex art. 2033 cod.civ. 3. Contro la sentenza il Perugini propone ricorso per cassazione fondato su unico motivo, cui

resiste l'INPS con controricorso.

Motivi della decisione

t.- Con l'unico motivo, articolato In violazione di legge (art. 52 comma 2°, I. n.

8811989 e 13 l. n. 412/1991) e omessa, Insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente censura la sentenza sostenendo che la Corte non aveva

adeguatamente considerato l'irrilevanza della provvisorietà dei provvedimento di liquidazione in ragione del tempo trascorso prima della liquidazione definitiva

(cinque anni), idonea a far sorgere nel percettore il legittimo affidamento sull'esattezza delle somme ricevute, nonché l'addebitabilità dell'errore all'INPS, il

quale, nonostante fosse in possesso dei dati trasmessi dallo stesso pensionato, aveva calcolato la pensione su di un reddito assai più elevato dell'effettivo (£.

75.880.000 anziché E. 7.588.000). 2. - Il motivo è infondato. 2.1. - L'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dispone che "le pensioni a carico dell'assicurazione

generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della

medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la

(4)

pensione sociale, di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di

qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione". II secondo comma dispone che "nel caso in cui, in conseguenza

del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita

percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo

o colpa grave". 2.2. - La norma, che trova incontestata applicazione al caso in esame, trattandosi dl indebito successivo alla sua entrata in vigore, conferma l'irripetibilità delle prestazioni pensionistiche indebitamente riscosse, già prevista

dal r.d. 28/8/1924, n. 1422, art. 80, estendendone l'ambito applicativo, oltre che alle pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria, anche alle pensioni a carico di

gestioni obbligatorie e sostitutive, e a quelle reintegrative dell'assicurazione obbligatoria per [invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Inoltre, ha eliminato il limite dell'anno entro cui l'ente previdenziale può procedere alla rettifica e ripetere le prestazioni eseguite, ed ha esteso la irripetibilità agli

errori di qualsiasi natura, non solo a quelli di quantificazione della prestazione previdenziale. Ha quindi introdotto il principio generale dell'irripetibilità delle somme erogate, a prescindere dalla natura dell'errore, e con il solo limite costituito

dal dolo dell'assicurato, in presenza dei quale l'indebito è senz'altro ripetibile (Cass., 15 giugno 2010, n. 14347; Cass., 3 febbraio 2004, n. 1978). 2.2. - L'art. 52

l.cit. è stato poi modificato dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, a tenore dei quale, nella parte che qui interessa, "Le disposizioni di cui all'articolo 52,

comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato

e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla

misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite". 2.3. - Quest'ultima disposizione è stata dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte Costituzionale,

con sentenza 10 febbraio 1993, n. 39, per ia violazione degli arti. 3 e 38 della Costituzione, in conseguenza della conferita qualificazione di norma di interpretazione autentica, "la quale mira evidentemente a riconoscere efficacia retroattiva alla disposizione impugnata, con evidente disparità di trattamento tra pensionati a favore dei quali, in applicazione dell'art. 52 della legge n. 88 dei 1989

(ante riforma), era stata sancita la irripetibilità delle somme percepite in buona fede - nella sussistenza di un errore di fatto o di diritto come causa dell'erogazione

della somma risultata poi non dovuta ed in mancanza di dolo -, e pensionati,

(5)

Invece, soggetti alla nuova disposizione nonostante la situazione ad essi facente capo si fosse verificata prima della data della stessa. La nuova disposizione, inoltre, incidendo sulle situazioni sostanziali poste in essere nella vigenza di quella

precedente, frustrava l'affidamento di una vasta categoria di cittadini nella sicurezza giuridica e avrebbe colpito pensionati a reddito non elevato, i quali avevano destinato alla soddisfazione dei bisogni alimentari propri e della famiglia le somme percepite da restituire. Di qui la violazione dell'art. 38 della Costituzione.

2.3. - La principale novità della norma, una volta epurata dalla qualificazione di norma di interpretazione autentica e quindi dall'efficacia retroattiva, sta nell'aver

introdotto un limite al principio generale della irripetibilità delle prestazioni pensionistiche, costituito dalla necessità che le somme erogate a tale titolo siano

oggetto dì un provvedimento di attribuzione formate e definitivo e che tale provvedimento sia comunicato al pensionato. Attraverso tale previsione, il legislatore ha inteso assicurare un miglior contemperamento degli interessi dei

pensionati con quelli dell'ente previdenziale (ossia della collettività) ad una gestione più economica delle risorse destinate alle sicurezza sociale. Per effetto della riforma dell'art. 52 l.cit., dunque, sono escluse dal beneficio dell'irripetibilità

tutte le somme erogate in forza di un provvedimento provvisorio. 3. - Nel caso In esame, non è in contestazione che il provvedimento di liquidazione della pensione

in favore del Perugini del 5 gennaio 2001 era provvisorio: nella sentenza impugnata si dà atto di tale qualità dell'atto, precisandosi altresì che esso era stato emesso "con riserva esplicita di recupero delle somme corrisposte in eccesso". 4. II

ricorrente lamenta tuttavia che questa circostanza non sarebbe sufficiente ad escludere l'irripetibilità, dovendosi altresì valutare l'affidamento che il pagamento

protrattosi per cinque anni (fino al provvedimento definito dei 19 ottobre 2004) avrebbe generato in lui. 5. Ma tale legittimo affidamento - quale espressione dei principi più generali di correttezza e buona fede che presidiano i rapporti tra privati

(v. Cass., 9924/2009), immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico quale limite all'attività legislativa ed amministrativa dello Stato (Cass., 17 aprile 2013, n. 9308),

e, infine, principio cardine dei diritto comunitario (sentenza Tvpfer dei 3 Maggio 1978 causa C-12/77) - è stato escluso dal giudice dei merito che ha ritenuto insussistente, sia pure in termini probabilistici, la buona fede del Perugini, in ragione della riconoscibilità dell'errore di calcolo contenuto nel provvedimento di liquidazione della pensione. 6. La riconoscibilità dell'errore e, quindi, l'assenza di buona fede, impedisce di ravvisare uno degli elementi costitutivi del principio di affidamento, come elaborato dalla giurisprudenza amministrativa, e rappresentato dall'elemento soggettivo idoneo a rendere l'affidamento "legittimo", nel senso che

"il privato deve mostrare una plausibile convinzione di avere titolo all'utilità ottenuta", (Corte dei conti, 2 luglio 2012, n. 2/2012/QM; v. pure Corte dei Conti, 26

maggio 2011, n. 7/2011/QM, e 7 agosto 2007, n. 7/2007/QM; v. pure Cons. Stato, 24 maggio 2011, n.2651). Ne consegue che è legittimo e tutelabile solo

(6)

l'affidamento radicato nella buona fede in senso soggettivo dell'accipiens. 7. Il giudice dei merito ha escluso tale "plausibile convinzione" e il suo apprezzamento,

oltre ad assorbire e rendere irrilevante ogni ulteriore questione in merito all'addebitabilità dell'errore, in quanto involge una quaestio facci ed è sorretto da

una motivazione congrua e priva di errori logico giuridici, sfugge al sindacato di legittimità di questa Corte. 8. Alla luce di queste considerazioni il ricorso deve

essere rigettato. In applicazione del criterio della soccombenza, ed in difetto dell'autodichiarazione prevista dall'art. 152 disp.att.cod.proc.civ. per l'esenzione dalle spese processuali, le spese dei giudizio vanno poste a carico dei ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 100,00 per esborsi e € 2.500,00 per compensi

professionali, oltre accessori di legge.

Riferimenti

Documenti correlati

Per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.

Nei mesi di aprile, maggio e giugno il pagamento presso gli sportelli postali dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di

Fermo restando che qualunque decisione potrà essere rivista alla luce dell’evoluzione della situazione epidemiologica internazionale in atto, la seconda fase del processo di

Sono operativi gli accordi con Enpam (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e Odontoiatri), Inarcassa (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza

del Importo trattamenti.. Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 50, ha stabilito che, dal 1° gennaio 2018, ai trattamenti diretti

In assenza, per l’anno 2018 o 2019, delle informazioni reddituali diverse da pensioni, e per assicurare comunque con tempestività il pagamento della 14ma,

Pensione Dal 1° maggio 2017 per alcune categorie di lavoratori Dal 1° maggio 2017 per alcune categorie di lavoratori anticipata precoci (sono coloro che possono far valere almeno

Come appena detto, le novità non si esauriscono con la revisione delle regole di determinazione dell’IRPEF, ma interessano anche il trattamento integrativo, meglio