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Il ruolo delle Nazioni Unite nella prevenzione e repressione dei crimini internazionali

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Academic year: 2022

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Il ruolo delle Nazioni Unite

nella prevenzione e repressione dei crimini internazionali

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Sommario

I. Il ruolo degli organi delle Nazioni Unite in base alla Carta ONU

II. Il ruolo degli organi ONU richiamato in convenzioni sui crimini internazionali

III. Il ruolo degli organi ONU in base allo Statuto della CPI

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I.

Il ruolo degli organi delle Nazioni Unite

in base alla Carta ONU

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Principali organi delle Nazioni Unite

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1. Il ruolo del Consiglio di Sicurezza in base al capitolo VII della Carta ONU Art. 24, par. 1

«Al fine di assicurare un'azione pronta ed efficace da parte delle Nazioni Unite, i Membri conferiscono al Consiglio di Sicurezza la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, e riconoscono che il Consiglio di Sicurezza, nell'adempiere i suoi compiti inerenti a tale responsabilità, agisce in loro nome».

Art. 39

«Il Consiglio di Sicurezza accerta l’esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace, o di un atto di aggressione, e fa raccomandazioni o decide quali misure debbano essere prese in conformità agli articoli 41 e 42 per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale».

L’azione del Consiglio presuppone la qualificazione di un fatto (es. commissione di crimini internazionali)

come minaccia alla pace in base all’art. 39 Carta ONU.

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Il fallimento di proteggere la propria popolazione da parte di uno Stato come

«minaccia alla pace»

 Risoluzione 60/1: 2005 World Summit Outcome

“Responsibility to protect population from genocide, war crimes, ethnic cleancing and crimes against humanity

138. Each individual State has the responsibility to protect its populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. This responsibility entails the prevention of such crimes, including their incitement, through appropriate and necessary means. We accept that responsibility and will act in accordance with it.

The international community should, as appropriate, encourage and help States to exercise this responsibility and support the United Nations in establishing an early warning capability.

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139. The international community, through the United Nations, also has the responsibility to use appropriate diplomatic, humanitarian and other peaceful means, in accordance with Chapters VI and VIII of the Charter, to help to protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. In this context, we are prepared to take collective action, in a timely and decisive manner, through the Security Council, in accordance with the Charter, including Chapter VII, on a case-by-case basis and in cooperation with relevant regional organizations as appropriate, should peaceful means be inadequate and national authorities are manifestly failing to protect their populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. We stress the need for the General Assembly to continue consideration of the responsibility to protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity and its implications, bearing in mind the principles of the Charter and international law. We also intend to commit ourselves, as necessary and appropriate, to helping States build capacity to protect their populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity and to assisting those which are under stress before crises and conflicts break out”.

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Gli interventi operativi del Consiglio di Sicurezza

Misure non implicanti l’uso della forza (art.41 Carta):

- sanzioni economiche contro Stati (es. nel caso Lockerbie) - sanzioni contro individui e gruppi di individui (es. terroristi) Misure implicanti l’uso della forza:

- autorizzazioni ad interventi militari (es. la risoluzione 1973 (2011) sulla Libia, prevedeva un’autorizzazione all’uso della forza in termini piuttosto ampi; oltre a una no fly zone sulla Libia, autorizzava ogni azione militare necessaria per la protezione della popolazione civile, escludendo espressamente solo “a foreign occupation force of any form on any part of Libyan territory”)

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Le soluzioni organizzative adottate dal Consiglio di Sicurezza

Istituzione dei tribunali penali internazionali ad hoc:

- risoluzione 827 (1993) del 25 maggio 1993 (ICTY) - risoluzione 955 (1994) dell’8 novembre 1994 (ICTR) - risoluzione 1966 (2010) del 22 dicembre 2010 (IRMCT) Istituzione del Tribunale Speciale per il Libano:

- risoluzione 1757 (2007) del 30 maggio 2007

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Le risoluzioni normative del Consiglio di Sicurezza

 Risoluzione 820 (1993), 17 aprile 1993: qualificazione della “pulizia etnica”

come grave violazione del diritto internazionale umanitario

 Risoluzione 1612 (2005), 26 luglio 2005: sulla protezione dei bambini nei conflitti armati e l’obbligo di perseguire le uccisioni e le mutilazione e / o gli stupri e altre violenze sessuali commesse nei loro confronti

 Risoluzione 1820 (2008), 19 giugno 2008: sull’obbligo di perseguire gli atti di violenze sessuali contro civili nell’ambito dei conflitti armati

 Risoluzione 2222 (2015), 27 maggio 2015: sull’obbligo di perseguire gli atti di violenza e gli abusi contro i giornalisti, i professionisti dei media e il personale associato nell’ambito dei conflitti armati

Nota: Ai sensi dell’art. 103 Carta ONU «In caso di contrasto tra gli obblighi contratti dai Membri delle Nazioni Unite con il presente Statuto e gli obblighi da esso assunti in base a qualsiasi altro accordo internazionale prevarranno gli obblighi derivanti dal presente Statuto».

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2. Il ruolo dell’Assemblea generale

Ruolo normativo

Art. 13 Carta ONU

«1. l’Assemblea Generale intraprende studi e fa raccomandazioni allo scopo di:

a) promuovere la cooperazione internazionale nel campo politico ed incoraggiare lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione; (…)»

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a) Attività tese allo sviluppo del diritto internazionale

Adozione di Dichiarazioni di principi (soft-law)

– Risoluzione 96 (I) del 1946 sul crimine di genocidio

– Risoluzione 3074 (XXVIII) del 1973: Principles of international co- operation in the detection, arrest, extradition and punishment of persons guilty of war crimes and crimes against humanity

– Risoluzione 3314 (XXIX) del 1974: Definizione di aggressione

– Risoluzione 60/147 del 2005: Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law

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b) Attività tese alla codificazione del diritto internazionale

Richiesta di elaborazioni di studi alla Commissione di diritto internazionale:

– Principi di diritto internazionale riconosciuti nello Statuto di Norimberga e nella sentenza del Tribunale (1950)

– Progetto di Codice sui crimini contro la pace e la sicurezza dell’umanità (1996)

– Materie attualmente allo studio della CDI: Immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction; Crimes against humanity

Promozione di conferenze internazionali per l’adozione di convenzioni multilaterali:

– Convenzione sulla prevenzione e repressione del crimine di genocidio (1948)

– Convenzione sulla non prescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l’umanità (1968)

– - Convenzione sulla eliminazione e repressione del crimine di apartheid (1973)

– Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone contro la sparizione forzata (2006)

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Ruolo nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionale

Art. 11 Carta ONU

«1. L’Assemblea Generale può esaminare i princìpi generali di cooperazione per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, compresi i princìpi regolanti il disarmo e la disciplina degli armamenti, e può fare, riguardo a tali principi, raccomandazioni sia ai Membri, sia al Consiglio di Sicurezza, sia agli uni ed all’altro.

2. L’Assemblea Generale può discutere ogni questione relativa al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale che le sia sottoposta da qualsiasi Membro delle Nazioni Unite in conformità all’articolo 35, paragrafo 2 e, salvo quanto disposto nell’articolo 12, può fare raccomandazioni riguardo a qualsiasi questione del genere allo Stato o agli Stati interessati, o al Consiglio di Sicurezza od agli uni ed all’altro. Qualsiasi questione del genere per cui si renda necessaria un’azione deve essere deferita al Consiglio di Sicurezza da parte dell’Assemblea Generale, prima o dopo la discussione. (…)»

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a) Risoluzioni di condanna dei comportamenti degli Stati:

• risoluzione 37/123 (D), 16 dicembre 1982: qualificazione del massacro di palestinesi nelle città di Sabra e Shatila, in Libano, da parte delle forze israeliane come genocidio

b) Risoluzioni di supporto all’attività investigativa di crimini internazionali:

• risoluzione 71/248, 21 dicembre 2016: istituzione dell’International, Impartial and Independent Mechanism to Assist in the Investigation and Prosecution of Persons Responsible for the Most Serious Crimes under International Law Committed in the Syrian Arab Republic since March 2011 «to collect, consolidate, preserve and analyse evidence of violations of international humanitarian law and human rights violations and abuses and to prepare files in order to facilitate and expedite fair and independent criminal proceedings, in accordance with international law standards, in national, regional or international courts or tribunals that have or may in the future have jurisdiction over these crimes, in accordance with international law”

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3. Il ruolo del Consiglio dei diritti umani (organo sussidiario dell’Assemblea generale)

• In base alla risoluzione dell’Assemblea generale 60/251, 3 aprile 2006, tra l’altro, il Consiglio dovrebbe affrontare le situazioni di violazione dei diritti umani, comprese le violazioni gravi e sistematiche, e fare raccomandazioni al riguardo

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Caso di studio:

il ruolo del Consiglio dei dritti umani in merito alla situazione dei Rohingya in Myanmar

A/HRC/RES/34/22, Situation of human rights in Myanmar, 3 aprile 2017:

“11. Decides to dispatch urgently an independent international fact-finding mission, to be appointed by the President of the Human Rights Council, to establish the facts and circumstances of the alleged recent human rights violations by military and security forces, and abuses, in Myanmar, in particular in Rakhine State, including but not limited to arbitrary detention, torture and inhuman treatment, rape and other forms of sexual violence, extrajudicial, summary or arbitrary killings, enforced disappearances, forced displacement and unlawful destruction of property, with a view to ensuring full accountability for perpetrators and justice for victims, and requests the fact- finding mission to present to the Council an oral update at its thirty-sixth session and a full report at its thirty-seventh session;”

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Report of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar (24 August 2018)

“… (a) The international community, through the United Nations, should use all diplomatic, humanitarian and other peaceful means to assist Myanmar in meeting its responsibility to protect its people from genocide, crimes against humanity and war crimes. It should take collective action in accordance with the United Nations Charter, as necessary;

(b) The Security Council should ensure accountability for crimes under international law committed in Myanmar, preferably by referring the situation to the International Criminal Court or alternatively by creating an ad hoc international criminal tribunal. Further, the Security Council should adopt targeted individual sanctions, including travel bans and asset freezes, against those who appear most responsible for serious crimes under international law. It should also impose an arms embargo on Myanmar;

(c) Until the Security Council acts, the General Assembly, or alternatively the Human Rights Council, should create an independent, impartial mechanism to collect, consolidate, preserve and analyse evidence of violations of international humanitarian law and human rights violations and abuses and to prepare files to

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4. Il ruolo del Segretario generale dell’ONU

Art. 99 Carta ONU: il Segretario generale può richiamare l’attenzione del Consiglio su qualunque questione che, a suo avviso, possa minacciare la pace.

Nota: Il Segretario generale nomina un Special Adviser on the Responsibility to Protect e un Special Adviser on the prevention of genocide. Presso il Segretariato è presente un Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect che agisce come un meccanismo di allarme rapido per il Segretario generale, e tramite lui per il Consiglio di sicurezza, portando alla loro attenzione le situazioni in cui c’è il rischio della commissione di gravi atrocità (crimini di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra) o le stesse sono già in corso di realizzazione.

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II.

Il ruolo degli organi ONU

richiamato in convenzioni sui crimini internazionali

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Art. VIII Convenzione sul crimine di genocidio del 1948

“Ogni Parte contraente può invitare gli organi competenti delle Nazioni Unite a prendere, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite ogni misura che essi giudichino appropriata ai fini della prevenzione e della repressione degli atti di genocidio o di uno qualsiasi degli altri atti elencati all'articolo III”

ICJ, Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The Gambia v. Myanmar), Request for the indication of provisional measures, Order of 23 January 2020 , par. 35:

“[…] the Court notes that this provision only addresses in general terms the possibility for any Contracting Party to “call upon” the competent organs of the United Nations to take “action” which is “appropriate” for the prevention and suppression of acts of genocide. It does not refer to the submission of disputes between Contracting Parties to the Genocide Convention to the Court for adjudication. This is a matter specifically addressed in Article IX of the Convention […]. Article VIII and Article IX of the Convention can therefore be said to have distinct areas of application. […]”

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Convenzione sul crimine di apartheid del 1973

Art. VI – “Gli Stati partecipanti alla presente Convenzione si impegnano ad accettare e ad eseguire, conformemente allo Statuto delle Nazioni Unite, le decisioni prese dal Consiglio di Sicurezza e miranti a prevenire, reprimere e punire il crimine di apartheid, e a cooperare all'esecuzione delle decisioni adottate da altri organi competenti delle Nazioni Unite per raggiungere gli obiettivi della presente Convenzione”

Art. VIII - “Ciascuno Stato partecipante alla presente Convenzione può chiedere ad un qualsiasi organo competente delle Nazioni Unite di prendere, in base allo Statuto delle Nazioni Unite, quelle misure che esso giudichi opportune per prevenire ed eliminare il crimine di apartheid”

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Art. 34 Convenzione sulle sparizioni forzate del 2006

“Se riceve informazioni che sembrano contenere indizi fondati secondo cui la sparizione forzata è praticata in modo generalizzato o sistematico nel territorio sotto la giurisdizione di uno Stato Parte, il Comitato [sulle sparizioni forzate]

può, dopo aver richiesto allo Stato Parte in questione ogni informazione rilevante in materia, sottoporre urgentemente la questione all’attenzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per il tramite del Segretario generale delle Nazioni Unite”.

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III.

Il ruolo degli organi delle Nazioni Unite

in base allo Statuto della CPI

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1. L’obbligo di cooperazione della CPI con le Nazioni Unite

Art. 2 Statuto CPI:

“La Corte instaura rapporti con le Nazioni Unite attraverso un accordo che dovrà essere approvato dall'Assemblea degli Stati Parte al presente Statuto e successivamente concluso dal Presidente della Corte a nome di quest'ultima”

Negotiated Relationship Agreement between the International Criminal Court and the United Nations (10 aprile 2004):

• scambio di rappresentanti

• scambio di informazioni

• la CPI può inviare rapporti sulla sua attività all’ONU

• la CPI può sottoporre alcune questioni all’attenzione dell’ONU

• cooperazione amministrativa

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2. Il ruolo del Consiglio di sicurezza

Una condizione di procedibilità per la Corte

Art. 13, lett. b), Statuto CPI:

“il Consiglio di Sicurezza, nell'ambito delle azioni previste dal capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, segnala al Procuratore una situazione nella quale uno o più di tali crimini appaiono essere stati commessi”

 S/RES/1593(2005): deferimento al Procuratore della situazione in Darfur

 S/RES/1970 (2011): deferimento al Procuratore della situazione in Libia

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La sospensione delle indagini o dell'esercizio dell'azione penale

Art. 16 Statuto CPI:

“Nessuna indagine e nessun procedimento penale possono essere iniziati o proseguiti ai sensi del presente Statuto per il periodo di dodici mesi successivo alla data in cui il Consiglio di Sicurezza, con risoluzione adottata ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ne abbia fatto richiesta alla Corte; tale richiesta può essere rinnovata dal Consiglio con le stesse modalità.”

 S/RES/1422(2002) e S/RES/1487(2003): relative al deferimento di indagini o dell’esercizio dell’azione penale a carico del personale delle operazioni di peacekeeping

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3. Il ruolo dell’Assemblea generale

Art. 115 Statuto CPI:

“Le risorse finanziarie della Corte e dell'Assemblea degli Stati parti includendo l'Ufficio di Presidenza e gli organi sussidiari, provengono, secondo quanto previsto nel bilancio preventivo deciso dall'Assemblea degli Stati Parti, dalle seguenti fonti:

a) contributi degli Stati parti;

b) risorse finanziarie fornite dell'Organizzazione delle Nazioni Unite subordinatamente all'approvazione dell'Assemblea generale, in modo particolare per quanto concerne le spese effettuate per le remissioni decise dal Consiglio di sicurezza”.

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