Conclusi i lavori della Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale, Sezione di Cagliari
I NUMERI DELL’INIZIATIVA
N el precedente numero del notiziario abbiamo già detto che il Ministro dell’Interno, con decreto del 31 maggio 2012, ha provveduto ad integra- re la composizione della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma con presidenti e componenti operanti nella Regione Sardegna, per consentire di procedere rapidamente e con spese con- tenute all’audizione degli oltre 300 profughi (prevalentemente di origine sub sahariana) attualmente ospitati in varie strutture ricettive disseminate sul ter- ritorio regionale sardo.
E bbene, il 31 agosto 2012 le audizioni, comin- ciate il 25 giugno 2012, dal lunedì al venerdì, con inizio alle ore 9,00, al ritmo di circa 8 convocati al giorno, presso la nuova sede della Prefettura di Cagliari, in viale Buoncammino n. 3, si sono conclu- se dopo regolare svolgimento, minimamente limitato dalla concomitanza del periodo estivo.
L e convocazioni sono state programmate per assicurare il più possibile omogeneità di nazio- nalità e quindi di etnia e di idiomi, anche al fine di ottimizzare l’utilizzo del servizio di inter- pretariato che è stato regolarmente assicurato dalla Cooperativa ITC (Interpreti e Traduttori Consorziati) di Roma.
I l grafico in alto mostra come la stragrande maggioranza dei richiedenti asilo provenga dalla Nigeria, seguita dal Mali e dal Ghana.
Immigrati Immigrati
Immigrati Online Online Online
Numeri 7/8
Luglio/Settembre
2012
Prefettura di Cagliari U.T.G.
NAZIONALITA’ <>
Algeria 2
APOLIDE 1
Bangladesh 17
BENIN 3
BOSNIA 1
BOSNIA ERZEGOVINA 4
Burkina Faso 1
Camerun 4
CIAD 3
COLOMBIA 3
CONGO 2
Costa d'Avorio 17
EGITTO 2
FILIPPINE 1
GAMBIA 1
GHANA 27
GUINEA 3
Guinea Bissau 1
Liberia 4
LIBIA 1
Mali 45
MAROCCO 1
NIGERIA 141
PAKISTAN 12
Senegal 5
SERBIA 2
Siria 4
SOMALIA 6
Sudan 5
Togo 6
TUNISIA 2
Totale richiedenti 327 Dati registrati al 31 agosto 2012
L’ingresso della Prefettura di Cagliari, in viale Buoncammino, sede delle audizioni
Uno dei tre presidenti supplenti della Commissione,
Il Viceprefetto Maria Paola Pani
MALI 44 1 45
MAROCCO 0 1 1
NIGERIA 85 50 135
PAKISTAN 12 0 12
SENEGAL 4 1 5
SERBIA 1 1 2
SIRIA 4 0 4
SOMALIA 2 4 6
SUDAN 4 1 5
TOGO 5 3 8
TUNISIA 1 1 2
TOTALE 242 76 318
PROVVEDIMENTO M F TOTALE
NEGATIVO 84 26 110
UMANITARIO 40 26 66
SUSSIDIARIA 70 14 84
STATUS 23 4 27
IRREPERIBILE 17 4 21
RINUNCIA ALLA PROTEZ. 2 1 3
SOSPESO 6 1 7
TOTALE 242 76 318
NAZIONALITA’ M F TOTALE
0 20 40 60 80 100 120
1
NEGATIVO UMANITARIO SUSSIDIARIA STATUS IRREPERIBILI SOSPESI
NAZIONALITA’ E PROVVEDIMENTI
Le cifre dell’attività svolta dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale – Sezione di Cagliari - dal 25 giugno al 31 agosto 2012
Il Presidente supplente della Commissione, Il Viceprefetto Aggiunto, Ettore Businco Il Vicequestore Aggiunto, Cosimo Bari, componente
della Polizia di Stato in seno alla Commissione
La Dr.ssa Maria Valeria Puddu, rappresentante del Comune di Cagliari nella Commissione territoriale
Intervista ad Elena Gardenghi
Componente dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati che ha rappresentato l’UNHCR all’interno della Commissione territoriale di Cagliari
Come è stata la realizzazione del potenziamento delle competenze locali della Commissione per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, con l’avviamento di una Sezione presso la Prefettura di Cagliari?
Gli attori coinvolti hanno messo a frutto l’esperienza per la realizzazione a Cagliari in Sardegna di una Sezione della Commissione Terri- toriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale attraverso il potenziamento delle risorse locali.
Il Ministero dell’Interno ha istituito per la prima volta a Cagliari una Sezione con funzionari supplenti, interamente forniti dalla Prefettu- ra di Cagliari, dalla Polizia di Stato di Cagliari e dal Comune di Cagliari, e l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha preso parte al processo di istituzione sin dall’avviamento della Sezione, impiegando un suo funzionario, con residenza a Cagliari.
La Sezione ha lavorato in economia, a risorse esistenti. Negli anni precedenti l’UNHCR aveva preso parte ai lavori della Commissione Territoriale di Roma in trasferta temporanea a Cagliari ogni qualvolta resosi necessario per la presenza di richiedenti protezione inter- nazionale sull’isola, in particolare nel 2009 e nel 2011.
Quali azioni sono state messe in campo?
L’UNHCR ha inviato i propri esperti per la partecipazione all’organizzazione di un corso di formazione e aggiornamento in materia di Protezione Internazionale, tenutosi a Cagliari nel giugno 2012 proprio prima dell’avviamento della Sezione, voluto dal Presidente della Commissione Nazionale per in Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, Prefetto Alfonso Pironti, che in prima persona ha partecipato in qualità di formatore al corso organizzato in Sardegna insieme al Presidente della Commissione Territoriale per il Rico- noscimento della Protezione Internazionale di Roma, dr.ssa Barbara Pomardi e al componente della Polizia di Stato.
Il Prefetto di Cagliari Giovanni Balsamo ha preso parte al corso di formazione insieme al Vice Prefetto Carolina Bellantoni, portando il suo saluto e alimentando il clima favorevole e collaborativo della Prefettura di Cagliari. Anche la Regione Sardegna, la Provincia di Ca- gliari e tutte le realtà del Terzo settore hanno lavorato in modo sinergico.
La Prefettura UTG di Cagliari ha messo in campo ogni risorsa necessaria per l’istituzione della Sezione della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale: ha individuato la sede, presso l’UTG in viale Buoncammino, nell’antico quartiere di Castello, in una delle parti più antiche e panoramiche della città, ha assegnato alla Sezione tre funzionari Vice Prefetti della Prefettura dotati di esperienza nel Settore dell’immigrazione e degli Affari Internazionali, ha formato il personale amministrativo con missioni presso il Ministero a Roma.
Vorrei specificare che come Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ho riscontrato una grande professionalità in tutti i soggetti coinvolti, unita alla dedizione per l’applicazione della normativa nazionale, comunitaria e della Convenzione di Ginevra del 1951 per il riconoscimento dello Status di Rifugiato.
L’esperienza della Sezione della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale è stata utile per la Sardegna?
In base all’esperienza, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati può esprimere piena soddisfazione circa la Sezione, in quanto dalla fine di giugno all’inizio di settembre 2012 tutti gli attori coinvolti hanno attivato gli strumenti necessari per la realizzazione dei compiti della Sezione, istruendo le pratiche in collaborazione con la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, convocando i richiedenti protezione internazionale in viale Buoncammino per la realizzazione delle interviste e decidendo l’esito delle istruttorie, iniziate con l’ arrivo dei migranti in fuga dalla Libia nel giugno 2011 a Lampedusa quando essi hanno espresso la volontà di fare domanda al Ministero dell’Interno per la protezione internazionale, meglio conosciuta come domanda d’asi- lo.
Chi sono i richiedenti Protezione Internazionale giunti in Sardegna?
Sono i migranti costretti a lasciare il suolo libico dal precedente regime mentre il conflitto era in corso, a partire dalla primavera 2011 e giunti in Italia a Lampedusa fino alla fine della medesima estate.
Sono persone che permanevano in Libia principalmente per ragioni di lavoro, ma tra essi vi sono anche casi meritevoli del massimo gra- do di protezione internazionale dal loro paese di origine in quanto temono di subire persecuzioni per motivi di orientamento politico, etnia/razza, religione, nazionalità, appartenenza a gruppo sociale (ad esempio per l’appartenenza al genere femminile, od omosessuale o transessuale). I richiedenti asilo distribuiti in tutte la province della Sardegna provengono principalmente da: Nigeria, Mali, Ghana, Costa d’Avorio, Pakistan Bangladesh.
Vi è inoltre una percentuale di più del 10% di pratiche non aventi a che fare con la cosiddetta Emergenza Nord Africa (26 persone su 323 pratiche istruite presso la Sezione) di richiedenti asilo originari di paesi che hanno vissuto drammatici conflitti quali la Bosnia Erze- govina e la Serbia negli anni passati – principalmente di etnia Rom -, o hanno attraversato prolungati periodi di instabilità e tensioni quali la Colombia e il Pakistan, o stanno vivendo devastanti guerre come la Siria.
Tra i richiedenti asilo presenti in Sardegna vi sono numerosi nuclei familiari e tanti minori accompagnati, i cui genitori avevano fatto la scelta di lasciare il loro paese e trasferirsi in Libia, anche da diversi anni.
Che cosa si può prevedere in futuro?
La crisi siriana, in cui l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati si trova già ad operare da tempo, si ripercuote principalmen- te nei paesi confinanti dove si stanno riversando decine di migliaia di rifugiati. In Italia finora sono giunte poche persone a causa del drammatico conflitto in corso, ma la situazione potrebbe cambiare.
Elena Gardenghi ha lavorato per 3 anni nelle Commissioni Ter-
ritoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, in particolare a Milano e Bologna, come componente dell’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.
www.unhcr.it – www.unhcr.org .
Dal 2000 ha preso parte all’avvio del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati del Ministero dell’Interno (SPRAR) e
si è occupata della formazione degli operatori medico-sanitari per la presa in carico di vittime di tortura e di violenza genera- lizzata con progetti finanziati dal Fondo Europeo Rifugiati, rea- lizzati dagli Enti Locali e del Terzo settore in Italia. Ha collabora-
to con l’Università di Bologna e il Ministero degli Affari Esteri del governo italiano per la realizzazione di progetti di Coopera- zione Internazionale in diversi paesi, tra cui Bosnia-Erzegovina e Marocco. Ha collaborato con OIM/IOM facendo ricerca nell’am-
bito dell’integrazione psico-sociale in Italia e nei paesi europei.
Per anni ha fatto parte della redazione delle riviste Africa e Me- diterraneo e Afriche e Orienti. Ha studiato a Bologna, Forlì, Pi- sa, Brighton e Oxford e vorrebbe approfondire meglio la cono- scenza della lingua araba. Fa base in Emilia Romagna dove vive
col marito e 2 figli.
ASSOCIAZIONE CULTURALE ALFABETO DEL MONDO
Corso di conversazione in lingua spagnola...
A vranno inizio martedì 18 ottobre 2012 alle ore 16,30 presso l’Associa- zione Culturale Alfabeto del Mondo le iscrizioni al corso di conversa- zione di lingua spagnola. La docente madrelingua Candy Vanessa Diaz, originaria del Perù, baserà le sue lezioni anche sulla cultura del suo pae- se. Il corso è aperto a tutti ed è gratuito per le persone socialmente svantaggiate segnalate dai servizi sociali e per gli immigrati di seconda generazione che desiderano mantenere i contatti con la cultura di origine.
Il Corso si terrà a Cagliari in via Eleonora d'Arborea 10 primo piano. Per maggiori informa- zioni www.alfabetodelmondo.it email a [email protected] telefono 3312854727, 3474103290, 3494140299.
CITTADINANZA PER MATRIMONIO
Accelerazione delle concessioni presso la Prefettura di Cagliari
Il 1° giugno 2012 è entrata in vigore la nuova normativa sulla concessione della citta- dinanza per matrimonio che ha abbreviato notevolmente il tempo di attesa per coloro che sono coniugati con un cittadino Italiano, avendo trasferito dal Ministro dell’Interno ai Prefetti la relativa potestà concessoria.
Dalla data di entrata in vigore delle nuove regole sono state concesse presso la Prefettura di Cagliari ben 50 nuove cittadinanze per matrimonio.
Si prevede una ulteriore riduzione dei tempi di attesa una volta che le procedure istaurate
entreranno pienamente a regime.
Immigrazione dal Nordafrica, i numeri di una emergenza
1° quadrimestre 2012
Da gennaio ad aprile 2012 sono arrivate alla Prefettura di Cagliari le comunicazioni riguardanti 241 profughi riconducibili alla emergenza Nordafrica 2011. Ecco i dati relativi alla provenienza geografica.
*Si tratta di nuovi nati in Italia, che non hanno ancora la cittadinanza, ma che vengono segnalati come italiani poiché non prendono la cittadinanza dei genitori.
Inoltre nei mesi da gennaio ad aprile 2012 si sono registrati:
RICHIAMI: 39 - RINUNCE AL PROGRAMMA: 24 - REVOCHE: 56 - ALLONTANAMENTI: 66, di cui 27 autorizzati e 39 non autorizzati. Sono nati, inoltre, 11 bambini, così ripartiti: gennaio: 3; febbraio: 6; marzo: 2
Nazione di provenienza Numero profughi
NIGERIA 114
SOMALIA 41
GHANA 21
CIAD 10
MALI 6
COSTA D’AVORIO 11
SUDAN 6
SENEGAL 4
BANGLADESH 4
ITALIA* 3
GUINEE CONAKRY 3
SIERRA LEONE 2
TUNISIA 2
CONGO 3
ERITREA 2
LIBIA 1
TOGO 1
ETIOPIA 1
REP. CENTRO AFRICA 1
NIGER 1
FILIPPINE 1
BURKINA FASO 1
DARFUR 1
L’emergenza Nordafrica esplode nel 2011 con la crisi libica
Molti nuovi nati in Italia tra i figli dei richiedenti asilo accolti in terra sarda.
FONDO EUROPEO PER L’INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI - PROGRAMMA 2011
Sono stati due i progetti approvati in Sardegna, entrambi in Provincia di Cagliari...
Anche quest’anno sono stati due i progetti ammessi al finanziamento, a valere sui Fondi FEI 2011, entrambi nella Provincia di Cagliari.
I progetti sono:
1. Provincia di Cagliari, dal titolo “Le tre I - Immigrazione Impresa Innovazione” dell’importo di euro 262.939,48 (Al 6° posto nella graduatoria dei progetti finanziati sull’Azione 2 = Orientamento al lavoro e sostegno all’occupabilità);
2. Comune di Quartu Sant’Elena, dal titolo “IntegrArts” dell’importo di euro 88.791,00 (Al 12° posto nella graduatoria dei progetti finanziati sull’Azione 3 = Progetti giovanili).
2° quadrimestre 2012
L’arco temporale considerato è quello dei quattro mesi che vanno da maggio ad agosto 2012.
Le comunicazioni sono leggermente diminuite per quanto riguarda gli allontanamenti arbitrari e le nascite.
Questo dato potrebbe aver subito delle modifiche proprio in relazione all’avvio, a Cagliari, dei lavori della Com- missione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale.
Rimangono costanti i richiami formali e le revoche.
Nei mesi di riferimento sono arrivate comunicazioni relative a:
REVOCHE ED ESPULSIONI: pari a 8 (si sottolinea che nel solo mese di aprile 2012 erano state pari a 15).
RICHIAMI: 10 - RINUNCE AL PROGRAMMA: 3 - ALLONTANAMENTI ARBITRARI: 16 - NASCITE: 3
I n totale sono stati censiti circa 329 richiedenti asilo e/o profughi provenienti dall’emergenza Nord Africa 2011.
Al 20 agosto 2012 circa 264 erano quelli già auditi e per cui è stata presa una decisione.
In seguito all’inizio delle audizioni sono diminuiti a 16 i casi di allontanamento arbitrario.
Nazione di provenienza Numero profughi
NIGERIA 159
SOMALIA 44
GHANA 24
COSTA D’AVORIO 18
CIAD 10
MALI 9
SUDAN 7
SENEGAL 13
BANGLADESH 4
ITALIA* 3
GUINEE CONAKRY 3
GUINEA 3
SIERRA LEONE 2
TUNISIA 2
CONGO 9
ERITREA 2
LIBIA 3
TOGO 1
ETIOPIA 1
REP. CENTRO AFRICA 1
NIGER 1
FILIPPINE 1
BURKINA FASO 1
DARFUR 1
LIBERIA 3
GAMBIA 1
CONVENZIONE DI GINEVRA 28 luglio 1951
(Art. 1)
Il rifugiato è colui "che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, reli- gione, nazionalità, appartenenza ad un de- terminato gruppo sociale o per le sue opinio- ni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo citta- dinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali av- venimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra"
Il 28 luglio del 1951,
una conferenza
speciale dell’ONU appro-
vò, a Ginevra, la Conven-
zione relativa allo Status
dei Rifugiati. La Conven-
zione indica chi può essere considerato un
rifugiato e le forme di protezione legale, altra
assistenza e diritti sociali che lo stesso do-
vrebbe ricevere dagli Stati aderenti al docu-
mento. Al contempo, la Convenzione defini-
sce anche gli obblighi del rifugiato nei con-
fronti dei governi ospitanti e alcune categorie
di persone, ad esempio i criminali di guerra,
che non possono accedere allo status di rifu-
giati.
Inasprite le sanzioni per i datori di lavoro che impiegano irregolarmente gli stranieri.
Il 15 settembre parte la procedura di emersione per le situazioni pregresse
E' entrata in vigore il 9 agosto la nuova normativa che introduce sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi sprovvisti di regolare permesso di soggiorno. Le novità sono state introdotte dal decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Ge- nerale n. 172 del 25 luglio 2012 che recepisce la direttiva europea 2009/52/CE.
Il decreto 109/12 prevede, inoltre, una disposizione transitoria volta a permettere ai datori di lavoro di dichiarare l’esistenza di rapporti di lavoro irregolari pregressi.
La dichiarazione di emersione potrà essere fatta dai datori di lavoro italiani, comunitari e stranieri lungo soggior- nanti che, alla data del 9 agosto occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e conti- nuano ad occupare alla data di presentazione della dichiarazione di emersione lavoratori stranieri che si trovano in Italia ininterrottamente almeno dal 31 dicembre 2011 o precedentemente.
La dichiarazione potrà essere presentata, dalle 8 del 15 settembre fino alle 24 del 15 ottobre 2012, secondo le modalità stabilite dalla circolare congiunta Interno-Lavoro del 7 settembre 2012.
Sono esclusi dalla procedura i rapporti di lavoro a tempo parziale, fatto salvo quanto previsto, in materia di lavoro domestico e di sostegno al bisogno familiare, dal comma 8 della disposizione transitoria.
Nella circolare predetta vengono riepilogati e chiariti i punti cardine che riguardano la procedura: i soggetti inte- ressati (datori di lavoro e lavoratori stranieri), come effettuare il pagamento del contributo forfettario (modello F24 a partire dal 7 settembre 2012 e codici tributo), quando e come presentare la dichiarazione di emersione (tramite il sito internet del ministero dell’Interno a partire dalle ore 8,00 del 15 settembre 2012). Lo Sportello uni- co per l’Immigrazione (Sui) riceverà, infatti, le domande dal sistema informatico del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno nel rispetto dell’ordine cronologico di ricezione. Successivamen- te, sarà lo stesso Sportello Unico ad acquisire dalla questura e dalla Direzione territoriale del lavoro i previsti pare- ri sulla dichiarazione di emersione. Ricevuti i pareri, quindi, lo Sportello convocherà le parti per gli ulteriori adem- pimenti. Come sperimentato in altre analoghe occasioni, saranno operativi i protocolli d’intesa stipulati con l'Anci, le Associazioni di categoria, le Organizzazioni sindacali e i Patronati che vorranno fornire assistenza per la compila- zione e l’inoltro delle domande. Da ultimo, nella circolare, vengono ribadite le condizioni per la sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi e la presentazione di false dichiarazioni.
Al via la procedura on line per richiedere la Carta blu Ue
Inoltro telematico delle richieste di nulla osta lavoro per i lavoratori stranieri altamente qualificati.
Tutte le informazioni nella circolare del Dipartimento Libertà civili e Immigrazione
D
all'8 agosto chi è interessato può richiedere on line il nulla osta al lavoro per ottenere la Carta blu Ue, la nuova tipologia di permesso di soggiorno per i lavoratori stranieri alta- mente qualificati introdotta dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n.108.Per accedere alla procedura telematica per l'invio delle domande agli Sportelli unici per l'immigra- zione delle prefetture competenti, spiega il dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione nella circolare 3 agosto 2012, è necessario registrarsi al servizio di invio telematico sul sito https://
nullaostalavoro.interno.it, indicando il proprio indirizzo di posta elettronica.
Completata la fase di registrazione si accede all'area Richiesta moduli, dove è possibile compila- re il modulo di richiesta nullaosta al lavoro per il rilascio della Carta Blu Ue (Modulo BC).
Per inviarlo è necessario aver indicato tutti i dati obbligatori richiesti – tra i quali il contratto di lavoro o la proposta di lavoro vincolante, il titolo di istruzione e la relativa qualifica superiore, l’importo annuale lordo, calcolato in base ai parametri indicati dalla normativa - e poi cliccare sul bottone 'Invia'. L'utente può aiutarsi con le guide alla compilazione on line e verificare i dati immessi.
L'avvenuta ricezione del modulo sarà subito disponibile direttamente dalla home page dell’utente.
Dopo il rilascio del nulla osta - non oltre 90 giorni dall'inoltro della domanda - il lavoratore straniero può recarsi allo Sportello unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno.
T
utte le informazioni su ambito di applicazione della normativa, requisiti e modalità di accesso alla procedura on line si trovano nel decreto legislativo 108/2012 e nella circolare esplicativa.Giurisprudenza amministrativa e civile
Due condanne per stupefacenti e l'assenza di particolari legami familiari giustificano il rifiuto del
permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione allo straniero arrivato in Italia
per ricongiungimento
Cittadinanza: per ragioni di sicurezza la P.A. può omettere le specifiche circostanze a sostegno
della pericolosità dello straniero, ma non al punto di rendere la motivazione del diniego
sostanzialmente inesistente
Il ricorso contro l'invito a presentarsi presso il centro di accoglienza spetta al G.O.
È
inammissibile per difetto di giu- risdizione del giudice ammini- strativo il ricorso avverso il provve- dimento con il quale la questura ha invitato lo straniero a presentarsi presso il centro di accoglienza richie- denti asilo ai sensi dell'art. 20, co. 2, lett. a) 1) e 2) e lett. b) del d.lgs.25/08, modificato dal d.lgs. 159/08,
in quanto egli aveva presentato domanda diretta ad ottenere la protezione internazionale. Infatti, la qualifica di “rifugiato politico” ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, è figura riconducibile alla categoria degli status con la conse- guenza che qualsiasi provvedimento adottato in materia, avendo natura meramente dichiarativa, non può che essere assoggettato alla giurisdizione ordinaria.
Tar Lazio, sez. II- Quater, sent. n. 6621 del 19 luglio 2012
V
a rigettato il ricorso avverso il provvedimento con il quale è dichiarata l’archiviazione dell’istanza diretta ad ottene- re il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato in base alla motivazione che il richiedente, invitato ad integrare l’istanza, si era reso irreperibile non provvedendo ad integrare l’istanza con la documentazione richiesta. Infatti, la natura dovuta e vincolata del provvedimento ha reso non necessario il preavviso di diniego.Tar Veneto, sez. III, sent. n. 1014 del 16 luglio 2012
Non occorre il preavviso per il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per mancata integrazione della documentazione richiesta
V
a accolto il ricorso e, per l’effetto, è dichiarato illegittimo l’impugnato silenzio rifiuto della p.a. che ha mancato di pronunciarsi con un provvedimento espresso in ordine alla richiesta di cittadinanza italiana entro il termine di legge (fissato in settecentotrenta giorni dalla tabella A, allegata al D.M. 2 febbraio 1993, n. 284, del Ministro dell’interno come modificata dal D.M. 24 marzo 1995 n. 228), con conseguente statuizione dell’obbligo della p.a. intimata di pronunciarsi entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione (o notificazione) della sentenza.Tar Emilia Romagna, sez. I Parma, sent. n. 263 del 10 luglio 2012
30 giorni al Ministero dell'Interno per pronunciarsi sulla richiesta di cittadinanza spirato il termine di
30 giorni dalla domanda
D
eve essere accolto il ricorso contro il decreto di diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana con il conseguente annullamento del provvedimento impu- gnato. Dall’istruttoria è emerso che il provvedimento si basa su un’informativa nella quale si afferma che a carico del ricor- rente esisterebbero imprecisati sospetti circa l'aderenza ad una innominata organizzazione non positiva. In detta infor- mativa non è contenuto il benché minimo elemento che con- senta di ricostruire in qualche maniera l’iter logico giuridico seguito dall’Amministrazione. Pur potendo la p.a. non ester- nare, per ragioni di sicurezza, le specifiche circostanze che abbiano indotto alle valutazioni sulla pericolosità del sogget- to, tuttavia in questo caso l’evanescenza delle informazioni utilizzate dalla p.a. è tale da indurre a giudicare l’istruttoria del tutto carente e la motivazione del diniego sostanzialmen- te inesistente.Tar Umbria, sez. I, sent. n. 265 del 10 luglio 2012
Emersione ex legge 102/2009: non è automaticamente ostativa la condanna per un
reato che prevede l'arresto facoltativo
È
accolto il ricorso avverso il provvedimento di annullamen- to del contratto di soggiorno, stipulato a seguito di proce- dura di emersione ai sensi della legge 102/2009, emanato in quanto lo straniero risulta condannato per reati di cui all’art.381 del c.p.p. In realtà la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1-ter, co. 13, lett. c), d.l. 78/2009, nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto dell’istanza di regolarizzazione del lavoratore dalla pronuncia nei suoi con- fronti di una sentenza di condanna per i reati previsti dall’art.
381 c.p.p., senza prevedere che la pubblica amministrazione provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minac- cia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Tale pronun- cia, infatti, deve applicarsi anche ai procedimenti pendenti.
Tar Lombardia, sez. II, sent. n. 2005 del 13 luglio 2012
È
rigettato il ricorso contro il decreto questorile con il quale è stata respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione presentata dal ricorrente. Infat- ti, l’esistenza di due condanne a carico dello straniero, irrogate a breve distanza di tempo ed in epoca recente, a pene non irriso- rie per reati in tema di stupefacenti, milita a favore della formu- lazione di un giudizio di pericolosità in concreto; inoltre, anche la valutazione del grado di inserimento familiare dello straniero, giunto in Italia a seguito di ricongiungimento familiare, non con- sente di modificare il giudizio negativo complessivo, atteso che non vi sono particolari legami familiari che possono indurre la p.a. a giudicare diversamente l’esistenza di reati che in casi ana- loghi avrebbero valore ostativo alla permanenza in Italia.Tar Toscana, sez. II, sent. n. 1307 dell’11 luglio 2012
Giurisprudenza amministrativa e civile
Il trattenimento nel CIE del cittadino appartenente all'UE è ammesso solo per il tempo di legge stretta- mente necessario alla convalida del provvedimento
di allontanamento e non oltre Se lo straniero chiede il permesso di soggiorno ex
art. 18 TUI per pericolo derivante dal tentativo di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione
criminale occorre la proposta o il parere del Procuratore della repubblica
V
a respinto l’appello contro la sentenza di primo grado concernente il diniego di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, atteso che nessuno dei presup- posti richiesti dalla legge risulta provato nel caso in esame.L’art. 18 TUI, infatti, prevede che nel caso in cui il permesso di soggiorno in questione sia richiesto per la situazione di peri- colo per l’incolumità dello straniero derivante dal tentativo di sottrarsi ai condizionamenti di un’associazione criminale, occorre la proposta, o il parere favorevole, del Procuratore della Repubblica che deve dare indicazioni circa la gravità ed attualità del pericolo nonché sulla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l’efficace contrasto dell’organizza- zione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nella norma, parere del tutto carente nel caso in esame.
Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 4098 del 10 luglio 2012
È
infondato e va pertanto respinto il ricorso avverso il prov- vedimento con cui il Consolato Generale d’Italia a Tripoli ha respinto la richiesta di visto d’ingresso presentata dal ricorren- te, in quanto la presenza del ricorrente rappresenta una minac- cia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna e la salute pubbli- ca, ai sensi degli artt. 5 co. 1, lett. e), reg. CE n. 562/2006 e 32, reg. CE n. 81/2009. Tale circostanza costituisce un fattore inibi- torio del rilascio del visto di ingresso e la rimozione della stessa costituisce un presupposto in mancanza del quale il visto non può essere rilasciato e, dunque, è legittimamente negato.Peraltro il provvedimento, anche se emesso senza comunica- zione dell'avvio del procedimento, non è annullabile in quanto ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, legge 241/90, il suo conte- nuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Tar Lazio, sez. I- Quater, sent. n. 6142 del 6 luglio 2012
Il rigetto del visto ai sensi degli artt. 5 c. 1, lett. e), reg. CE n. 562/2006 e 32 reg. CE n. 81/2009
non richiede comunicazione dell'avvio
del procedimento L'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli previsto dall'art. 65 della L. 448/1998 spetta anche
agli stranieri titolari di carta di soggiorno
H
a carattere discriminatorio la condotta tenuta dal Comune di Milano e dall’Inps nel negare il diritto all’assegno ai nuclei familiari con alme- no tre figli minori previsto dall’art. 65 della L. 448/1998 nei confronti degli stranieri titolari di carta di soggiorno.Il riferimento sull'inciso “salvo che sia diversamente disposto” contenuto nell’articolo 9, comma 12, lettera c) del d.lgs. n. 286/ 98, come modificato dal d.lgs. n. 3 del 2007, per farne derivare la legittimità della deroga al princi- pio della parità di trattamento, in relazione al fatto che l’art 65 ult. cit. prevede il beneficio in questione solo per i cittadini italiani residenti, non giustifica il trattamento differenziato in quanto una deroga siffatta (pur in astratto possibile con riferi- mento alla facoltà concessa dal comma 4 dell’art. 11 della di- rettiva 2003/ 109/CE con riferimento alle prestazioni essenzia- li) non è stata operata dal legislatore nazionale né in sede di ricezione della direttiva predetta né con disposizioni successi- ve.
Tribunale di Milano, sez. lavoro, ord. del 16 luglio 2012
È
illegittimo il prolungamento del trattenimento presso il Cie del cittadino appartenente all’Ue oltre le 96 ore ammesse per la convalida dell’allontanamento. Infatti, l’art. 20, co. 11, d.lgs. 30/07, nello stabilire che il provvedimento di allontana- mento per i motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza e altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, è immediatamente eseguito dal questore qualora si ravvisi, caso per caso, l’urgenza dell'allontanamento perché l’ul- teriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza, richiama solo l’art. 13, co. 5 bis, TUI, che disci- plina il procedimento di convalida, e non anche il successivo art.14 che disciplina le modalità di esecuzione del provvedimento ed in particolare l’istituto del trattenimento nei Cie. Considerata la chiara formulazione della norma che disciplina le procedure di allontanamento dei cittadini dell’Ue e l’impossibilità di interpre- tare estensivamente le norme in tema di privazione della libertà personale, deve ritenersi che non può essere disposto il tratteni- mento nel Cie del cittadino Ue oltre il solo periodo previsto per la convalida del provvedimento di allontanamento immediato disposto dal questore.
Tribunale di Torino, sez. IX civile, ord. del 30 luglio 2012
Conversione del permesso di soggiorno per minore età: i nuovi requisiti di cui all'art. 32 TUI non possono essere richiesti a chi non abbia avuto
a disposizione il tempo per maturarli
V
a annullato il provvedimento di diniego di conversione del permesso di soggiorno per minore età a permesso di sog- giorno per lavoro subordinato. Infatti i nuovi requisiti di cui all’- art. 32 TUI previsti dalla novella introdotta con L. n. 94/09 non possono essere richiesti nei confronti di chi, pur avendo fatto domanda di permesso di soggiorno successivamente all’entrata in vigore della modifica normativa, non abbia avuto a disposizio- ne - a partire da tale momento - il tempo minimo necessario per maturarli. Diversamente opinando, infatti, la legge avrebbe un’- applicazione retroattiva.Tar Lazio, sez. II- Quater, sent. n. 6066 del 3 luglio 2012
Non è ammessa la delibazione della sentenza straniera di divorzio se il coniuge è solamente
domiciliato in Italia
N
on è ammessa la delibazione della sentenza straniera di divorzio se il coniuge è solamente domiciliato in Italia.Corte di cassazione, sez. I civile, sent. n. 11646 dell’11 luglio 2012
Giurisprudenza amministrativa e civile
Al diritto dello straniero omosessuale e cristiano a non essere espulso verso la Tunisia corrisponde il
diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari
La dichiarazione a verbale di essere a conoscenza del contenuto del provvedimento di espulsione non equivale ad ammissione di
conoscenza della lingua italiana
I
n tema di provvedimento di espulsione, ai sensi degli artt.13 TUI e 3 d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, la traduzione in lingua conosciuta dal destinatario è requisito formale indi- spensabile (a pena di nullità) della comunicazione del decreto di espulsione e la dichiarazione, resa a verbale dall’interessa- to nel ricevere la notifica dell’espulsione, di essere a cono- scenza del contenuto del provvedimento, non equivale ad ammissione della conoscenza della lingua italiana (o di una delle lingue veicolari in cui il provvedimento sia stato tradot- to) e non può dunque valere a surrogare la traduzione man- cante.
Corte di cassazione, sez. VI civile, ord. n. 12065 del 13 luglio
È
concessa la protezione sussidiaria a favore dello straniero, cittadino del Burkina Faso, il quale, al contrario di quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non è affatto uno Stato de- mocratico, essendo bensì una repubblica autoritaria e semidit- tariorale, governata con pugno di ferro da molti anni dal suo Presidente. Risulta credibile quanto riferito dal ricorrente (giornalista, preso di mira dal regime per aver posto domande scomode al Presidente, con aggressioni fisiche anche ai suoi familiari), atteso che nella materia de quo non può pretendersi che l’istante offra una prova piena di ogni sua deduzione, es- sendovi del resto spazio per accertamenti d’ufficio.Corte d’appello di Napoli, sez. pers. fam., sent. n. 2624 del 12 luglio 2012
Protezione sussidiaria: il Burkina Faso non è affatto uno stato democratico, ma una Repubblica autoritaria e semidittatoriale
Il Punjab pakistano può considerarsi paese insicuro per determinate persone causa i conflitti
su base religiosa
I
n riforma della sentenza impugnata deve riconoscersi al reclamante, cittadino pakistano, lo status di protezione sussidiaria di cui agli artt.17 e ss. d.lgs. n. 251/07. Infatti, con- trariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non può negarsi credito a quella parte del racconto dello straniero laddove il reclamante ha riferito delle persecuzioni subite a causa dell'appartenenza religiosa sua e soprattutto dei genitori (sciiti) uccisi dai mussulmani sunniti, sicché se il reclamante fosse costretto al rimpatrio si vedrebbe sicuramente esposto ad azioni persecutorie senza ricevere adeguata protezione del- le istituzioni, considerato anche la situazione di “guerra di reli- gioni” in cui si trova la regione del Punjab del Pakistan, che può perciò considerarsi paese insicuro per il reclamante.Corte d’appello di Napoli, sez. I, sent. n. 2559 del 9 luglio 2012
L
’accertamento, effettuato con provvedimento avente effet- to di cosa passata in giudicato, del diritto dello straniero (di nazionalità tunisina) a non essere espulso dal territorio naziona- le in quanto omosessuale e cristiano, comporta necessariamente anche il diritto del medesimo al rilascio, da parte del questore, di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, come espressa- mente previsto dall’art. 28, lett. d), reg. di attuazione del d.lgs. n.286 del 1998, approvato con d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.
Corte di cassazione, sez. VI civile, ord. n. 11586 del 10 luglio 2012
La dichiarazione del padre italiano di voler ospitare a casa sua il figlio ne impedisce
l'espulsione anche se formulata dopo l'adozione del provvedimento
È
illegittima l’espulsione del clandestino se il padre, che ha ottenuto la cittadinanza ita- liana, si è dichiarato favorevole a ospitarlo in casa sua, anche se la dichiarazione è successiva all’a- dozione del provvedimento. In- fatti, dall’art. 8 della Convenzio- ne europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liber-tà fondamentali e dall’art. 5, co. 5 TUI, si deduce che l’espul- sione lederebbe il diritto fondamentale dello straniero al ri- spetto della vita familiare, ciò che comporta, secondo l’opi- nione della Corte europea dei diritti dell’uomo, l’obbligo di tener conto, in caso di espulsione, dell’effettività dei legami familiari e sociali dello straniero nello Stato ospitante, della durata del soggiorno in esso, della permanenza o meno di legami col territorio del Paese di cittadinanza.
Corte di cassazione, sez. VI civile, ord. n. 11593 del 10 luglio 2012
L'affidamento in kafalah a famiglia italiana, unitamente ad altre circostanze obiettive,
giustifica la dichiarazione di adottabilità di una minore algerina
P
uò essere confermata l’adottabilità della minore algerina affidata in applicazione dell’istituto della “kafalah” a una fami- glia italiana in presenza di circostanze obiettive, quali l’introduzione clandestina in Italia della minore insie- me ad altro bambino, il tentativo dei coniugi italiani affidatari di ottenerne l’a-dozione e il tardivo ricorso all’istituto della kafalah, di cui era stata invocata l’attuazione quando i minori erano stati già in- trodotti clandestinamente in Italia, che provano l’intenzione della madre straniera di cedere la figlia in via definitiva. Tale conclamata situazione di abbandono non è stata superata dal successivo pentimento manifestato dalla madre naturale né rileva la circostanza che la famiglia affidataria appartenga a credo diverso (cristiano) da quello della minore (islam).
Corte di cassazione, sez. I civile, sent. n. 11415 del 6 luglio