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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

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Academic year: 2022

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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TERAMO

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

VISTA la necessità di procedere all’affidamento del servizio di lavanderia, stireria e controllo della persistenza di tutte le caratteristiche tecniche dei capi di equipaggiamento e degli oggetti di casermaggio in uso presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo, compresi i relativi distaccamenti;

VISTA l’autorizzazione della Direzione Regionale Vigili del fuoco Abruzzo di cui alla Nota prot.

19997 del 09.12.2020;

VISTO l’articolo 1 comma 2 lett.a) della Legge 11 settembre 2020 n.120 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) che prevede la possibilità di ricorrere all’ affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000;

VISTO l’art. 66 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Consultazioni preliminari di mercato) il quale prevede la facoltà che prima dell'avvio di una procedura di affidamento, le amministrazioni aggiudicatrici possano svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto, per lo svolgimento della relativa procedura nonché per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi, acquisendo altresì consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel codice dei contratti, o da parte di autorità indipendenti;

VISTE le Linee Guida n. 4 del 26 ottobre 2016 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e recanti le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

CONSIDERATA la necessità di disporre l'affidamento del suddetto servizio per il periodo 01/01/2021-31/12/2021 con eventuale opzione di rinnovo per un ulteriore anno (01/01/2022- 31/12/2022) e/o di proroga per la durata di mesi 6, funzionale all’espletamento della nuova procedura di affidamento del servizio lavanderia, sempre alle stesse condizioni economiche;

Premesso quanto sopra, ai sensi del combinato disposto dato dall’articolo 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n.120 e dall’articolo 66 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.,

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la presente Amministrazione MANIFESTA INTERESSE

ad acquisire le istanze di partecipazione da parte del maggior numero di operatori economici interessati, al fine di procedere al successivo affidamento del servizio di lavanderia, stireria e controllo della persistenza di tutte le caratteristiche tecniche dei capi di equipaggiamento e degli oggetti di casermaggio in uso presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo, compresi i relativi distaccamenti. Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto di quanto indicato nelle specifiche tecniche allegate al presente avviso (per i cui dettagli si rimanda all’ Allegato

“Schede tecniche dei capi di abbigliamento) e secondo le modalità di seguito indicate. Si specifica che i punti di raccolta e consegna dei capi di abbigliamento coincidono con ogni singola Sede VVF (Sede centrale e singoli Distaccamenti di Nereto e Roseto degli Abruzzi) oggetto del servizio.

OGGETTO DEL SERVIZIO

L’affidamento ha per oggetto il servizio di lavanderia, stiratura e riparazione di sartoria, comprensivo di ritiro e consegna presso le sedi di servizio VF, dei capi di equipaggiamento e degli oggetti di casermaggio della sede VVF di riferimento.

Si specifica a tal fine che i punti di raccolta e consegna coincidono con le singole sedi di servizio VF del Comando di Teramo (Sede centrale e Distaccamenti), come indicate nell’Allegato “Istanza di manifestazione d’interesse”.

I capi di equipaggiamento nonché gli oggetti di casermaggio per i quali l’Impresa provvede al servizio di lavatura e stiratura sono espressamente indicati nell’Allegato “Capi equipaggiamento e oggetti di casermaggio” comprensivo del listino prezzi (massimi) per la base d’asta.

In ogni caso, nella vigenza del rapporto disciplinato dal presente atto, l’Amministrazione si riserva la possibilità di:

- sostituire i capi descritti nell’Allegato “Capi equipaggiamento e oggetti di casermaggio” nel caso di modifica della dotazione DPI, e concordare, solo nel caso in cui il materiale si discosti da quello sostituito, il nuovo prezzo a seguito di sottoscrizione delle parti che costituirà parte integrante del presente atto;

- prevedere, in aggiunta all’attuale dotazione di capi, nuovi capi il cui prezzo sarà concordato a seguito di sottoscrizione delle parti.

DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà durata annuale con decorrenza dal 01/01/2021 fino al 31/12/2021.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, nell’ultimo mese di vigenza del servizio, di esercitare l’opzione di rinnovo per la durata di un ulteriore anno. In tal caso il periodo di durata dell’appalto proseguirà dal 01/01/2022 al 31/12/2022.

Si prevede, inoltre, la possibilità di disporre la proroga contrattuale, a norma dell’art. 106, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016, per un periodo di mesi 6 (sei), al fine di individuare il nuovo operatore economico. Rimane inteso che sia nel caso di opzione di rinnovo che in caso di proroga, non è previsto l'adeguamento dei prezzi.

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IMPORTO DEL SERVIZIO

L’importo presunto dell’appalto ammonta ad € 4.603,07 euro (iva esclusa) salvo aumento del valore complessivo in caso di rinnovo e/o proroga. Tale valore è comprensivo di oneri per la sicurezza, spese di trasporto per consegna e riconsegna, spese per il confezionamento, spese per i permessi aeroportuali, spese per la verifica della riflettenza, materiali usa e getta, etichettatura.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO Tanto premesso, l’Impresa dovrà procedere:

- ad immatricolare e codificare il singolo capo mediante l’indicazione del cognome e nome del titolare ed il singolo oggetto di casermaggio, mediante l’indicazione della sede di provenienza (Comando o distaccamento). Il contrassegno, apposto mediante etichetta da posizionare all’interno del capo o sull’oggetto, non deve essere cancellabile con la lavatura e risultare ben visibile anche successivamente al lavaggio e alla stiratura. Per quanto concerne gli obblighi di etichettatura, con il termine “capo” si intendono tutti i capi di equipaggiamento nonché gli oggetti di casermaggio in dotazione ai Vigili del Fuoco ed indicati nell’Allegato “Capi equipaggiamento e oggetti di casermaggio”.

- a lavare e stirare i capi a regola d’arte e comunque secondo le indicazioni relative alle modalità ed ai prodotti indicati dall’etichetta apposta all’interno di ciascun capo o sulla scheda tecnica informativa di manutenzione del capo (i cui dettagli sono contenuti nell’Allegato

“Schede Tecniche Vestiario”);

- ad impiegare prodotti detergenti, ed all'occorrenza disinfettanti, a basso impatto ambientale (ecolabel) e biodegradabili, autorizzati dal Ministero della Salute. I prodotti utilizzati non dovranno arrecare danni ai capi o causare agli stessi accorciamenti, restringimenti o degradazioni;

- ad acquistare tutti i materiali occorrenti per lo svolgimento a regola d’arte del servizio. Inoltre l’Impresa si impegna a fornire alle sedi VF di sacchi idrosolubili, per consentire, a tutti i soggetti coinvolti nella filiera del servizio, il lavaggio di capi contaminati da amianto o altre sostanze che richiedono l’adozione di particolari precauzioni nella massima sicurezza e nel rispetto delle procedure vigenti in materia di trattamento di capi contaminati. Pertanto, nel rispetto delle norme di riferimento, l’Impresa s’impegna ad adottare, all’interno della propria organizzazione, ogni utile accorgimento;

- a ritirare i capi da lavare presso ciascuna sede di servizio e riconsegnare, alla medesima sede di servizio, i capi puliti precedentemente prelevati. I capi di equipaggiamento e gli oggetti di casermaggio dovranno essere consegnati confezionati in sacchi ecocompatibili. I costi relativi al servizio di ritiro/consegna dei capi sono tutti a carico dell’Impresa che lo effettua con proprio idoneo mezzo. Le frequenze ritiro/consegna saranno concordate con ogni sede coinvolta nel servizio;

- a comunicare il nominativo di un referente nei confronti dell’Amministrazione, che ha il compito di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere nell’esecuzione del servizio.

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Il ritiro e la consegna dei capi è effettuata a pezzo e a numero. L’Impresa dovrà rispondere dei capi eventualmente mancanti, deteriorati o danneggiati, sulla base dei valori iscritti in inventario (Allegato “Tabella capi e valore d’inventario”). Le quantità ricevute e consegnate devono essere documentate con apposita bolla di ritiro e consegnata a firma congiunta dell’incaricato dell’Impresa e del personale VF incaricato per ciascuna sede.

Nel caso in cui l’Impresa, per cause imputabili alla stessa od ai suoi dipendenti, compresi agitazioni e scioperi, non provveda all’esecuzione del servizio, è facoltà dell’Amministrazione provvedere tramite terzi, addebitando all’Impresa le spese sostenute e fermo restando il diritto di risolvere il rapporto contrattuale.

Qualora per cause naturali (alluvione, terremoto ecc..) l’Impresa sia impossibilitata allo svolgimento del servizio, per un periodo superiore a 2 turni consecutivi, deve ugualmente garantirlo affidandolo ad altre aziende limitrofe al Comando.

L’Amministrazione può richiedere all’Impresa, per motivate e temporanee esigenze di servizio, di aumentare la frequenza di ritiro/consegna (festivi e giorno di chiusura esclusi) senza che la stessa possa pretendere diverse condizioni economiche. In tal caso, l’Impresa si impegna a ritirare i capi da lavare entro 24 ore dalla richiesta scritta (la quale richiesta potrà avvenire anche via mail, con indicazione delle motivazioni nonché del luogo/luoghi dove procedere al ritiro), ad effettuarne il lavaggio ed a riconsegnarli entro 24 ore dal ritiro.

FATTURAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI L’Impresa ha diritto ai pagamenti calcolati in base ai singoli capi che siano stati correttamente lavati, stirati, riconsegnati nonchè documentati dalla bolla di consegna.

Gli importi offerti dall’Impresa -fissati entro i limiti massimi previsti dall’Allegato “Capi equipaggiamento e oggetti di casermaggio”- si intendono fissi per l’intera durata del servizio e dell’eventuale periodo di rinnovo e/o proroga. Le fatture avranno cadenza mensile e dovranno essere predisposte in modalità elettronica, ai sensi del D.M. n° 55 del 3.04.2013, art. 6, comma 1.

La fattura dovrà essere intestata alla:

 Direzione Regionale Vigili del Fuoco Abruzzo – Via Vigili del Fuoco n.19 - 67100 L’Aquila C.F. 93070170662

 Codice Univoco Ufficio 6XAYWS

 Ufficio Operante - Comando TERAMO.

A seguito dell’entrata in vigore della normativa dello “split payment” ai sensi della Legge n.

190/2014 c.d. “Legge di stabilità 2015”, art. 1 c. 629 lett. b) si precisa che le fatture dovranno contenere esplicito riferimento al regime fiscale utilizzato.

A ciascuna fattura dovrà essere allegata la copia della bolla di consegna firmata in contraddittorio tra incaricato dell’Impresa e l’incaricato designato dal Comando.

I pagamenti saranno disposti, entro 60 gg dalla data di ricezione della fattura, dalla Direzione Regionale VF, previa verifica della regolarità contributiva (DURC online).

L’Impresa si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si dovessero verificare nelle modalità di pagamento ed esonera l’Amministrazione, in difetto di tale notificazione, per i pagamenti già eseguiti in difformità, anche se le variazioni siano state pubblicate nei modi di legge.

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In caso di applicazione di penalità per inadempienza contrattuale, ai fini della liquidazione, si procederà secondo quanto indicato nel punto rubricato “Risarcimento danni e penalità”.

Nel caso venissero accertate, con qualunque mezzo di prova, irregolarità che possano costituire, causa di risoluzione del presente affidamento, i pagamenti verranno effettuati adottando tutte le indicazioni e le cautele richiamate dalle norme vigenti specificatamente previste.

Con riferimento all’art. 3 della Legge n°136 del 13 agosto 2010, come modificato dal D.L. n°187 del 12 novembre 2010, l’Impresa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dallo stesso al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente ordine. Qualora l’Impresa non adempia agli obblighi di cui al citato articolo, il presente atto si risolverà di diritto.

L’Amministrazione sarà tenuta a verificare, in occasione di ogni pagamento e fatti salvi ulteriori controlli, l’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Per il pagamento delle fatture si richiama, inoltre, la clausola di salvaguardia prevista dall’art. 3 del D. Lgs n. 231 del 09 ottobre 2002, per come modificato ad opera del D. Lgs 192/2012 e del D.Lgs n. 161 del 2014. Eventuali interessi moratori sono fissati nel tasso di interesse legale stabilito a livello nazionale.

ONERI PREVIDENZIALI

L’Impresa, nell’espletamento del servizio oggetto del presente atto, si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. In particolare, l’Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, nonché a rispettare la vigente normativa in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria.

RESPONSABILITA’DELL’IMPRESA

Ogni smarrimento, deterioramento o danneggiamento dei capi, per cause imputabili all’Impresa, viene addebitato alla stessa nella misura del valore d’iscrizione in inventario del capo stesso.

L’Impresa non risponde dell’esito del lavaggio di capi già deteriorati (da fumo, sudore, sole, precedenti trattamenti erronei di lavaggio non imputabili all’Impresa stessa o da altre cause ad essa comunque non imputabili), purché ciò sia stato fatto rilevare agli incaricati dell’Amministrazione prima del lavaggio stesso. Qualora l’Impresa ravvisi l’impossibilità di eseguire un accurato lavaggio, può rifiutarsi di effettuare tale operazione, dandone motivazione per iscritto entro 3 (tre) giorni dal ritiro del capo. In tal caso l’Amministrazione, con apposita dichiarazione scritta, può comunque richiedere il lavaggio del capo consegnato all’Impresa, esonerando la stessa da ogni responsabilità per il risultato dell’operazione di lavaggio.

L’Impresa è responsabile della custodia di tutti i capi ritirati presso le predette sedi del Comando e sino alla loro riconsegna. Ove la riconsegna non dovesse avvenire al massimo entro 30 (trenta) giorni dal ritiro del capo, l’Impresa sarà ritenuta responsabile dello smarrimento a seguito dell’inoltro di comunicazione di mancata riconsegna da effettuarsi da parte

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dell’Amministrazione, tramite PEC, nella quale viene sinteticamente descritto il capo smarrito e specificato il valore per il quale esso risulta iscritto in inventario.

In mancanza di adeguate giustificazioni da parte dell’Impresa nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione della comunicazione PEC e di contestazioni in merito al valore del capo come sopra individuato, l’Amministrazione invita l’Impresa stessa ad emettere apposita nota di credito per il valore del capo smarrito, ferma restando la facoltà di trattenere l’importo corrispondente al valore del capo dai pagamenti dovuti all’Impresa.

E’ facoltà dell’Amministrazione chiedere il risarcimento per i capi non restituiti entro 6 (sei) mesi dalla data di consegna degli stessi all’Impresa, a pena di decadenza.

L’Impresa è altresì responsabile della mancata segnalazione, dopo il ciclo di lavaggio, della non rispondenza a norma dei DPI ad alta visibilità.

RISARCIMENTO DANNI

In aggiunta a quanto già espressamente previsto nell’articolo rubricato “Responsabilità dell’Impresa”, ove l’Amministrazione riscontri deterioramento o danneggiamento di capi consegnati all’Impresa per il lavaggio, ne dà notizia alla stessa entro 30 (trenta) giorni dalla consegna, con le stesse modalità previste al precedente articolo, per il caso di smarrimento di capi, ivi compresa la specificazione del valore per il quale ogni singolo capo risulta iscritto in inventario, ove esso sia divenuto inutilizzabile a causa del deterioramento o del danneggiamento, o del minor valore ritenuto congruo dall’Amministrazione negli altri casi.

In mancanza di adeguate giustificazioni da parte dell’Impresa nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione della comunicazione PEC e di contestazioni in merito al valore del capo come sopra individuato, l’Amministrazione invita l’Impresa stessa ad emettere apposita nota di credito per il valore del capo deteriorato o danneggiato, ferma restando la facoltà di trattenere l’importo corrispondente al valore del capo dai pagamenti dovuti alla Impresa. Resta in ogni caso facoltà dell’Amministrazione chiedere il risarcimento per il deterioramento o danneggiamento dei capi entro 6 (sei) mesi dalla riconsegna degli stessi, a pena di decadenza.

INADEMPIENZE E PENALITA’ NELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L’Impresa è soggetta a penalità per il mancato rispetto degli obblighi relativi all’etichettatura o alle frequenze di ritiro e consegna presso le singole sedi sopra elencate, nonché per ogni altra inadempienza o difformità rispetto ai presenti dettami, al di fuori di quanto regolato per le precedenti ipotesi di smarrimento, danneggiamento o deterioramento dei capi.

In tali casi, l’Amministrazione diffida l’Impresa all’eliminazione dell’inadempienza e/o della difformità. Qualora, decorsi 3 (tre) giorni consecutivi, l’Impresa non abbia provveduto all’eliminazione dell’inadempienza e/o della difformità, l’Amministrazione applica una penale nella misura del 3% dell’importo della fattura del mese di riferimento per ogni singolo tipo di inadempienza e/o difformità contestata.

A seguito dell’applicazione della penale in due diverse fatture anche non consecutive, l’Amministrazione -fermo restando quanto previsto nelle ipotesi in cui nel presente atto è prevista la risoluzione- in caso di reiterazione di inadempienze della stessa tipologia, può provvedere ad affidare il servizio a terzi, a danno dell’Impresa.

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RISOLUZIONE

Ciascuna controparte ha la facoltà di risolvere il rapporto qualora l’altra parte non adempia alle proprie obbligazioni ai sensi degli artt. 1453 e 1463 Codice Civile, con le modalità previste dall’art. 1454 del medesimo codice.

L’Amministrazione, fermo restando il pagamento di quanto dovuto all’Impresa per il servizio effettivamente espletato, e fatto salvo quanto previsto in tema di “Fatturazione e pagamenti”, si riserva il diritto di risolvere il rapporto in qualsiasi momento con effetto immediato:

- a seguito di mutate esigenze di servizio o di carattere organizzativo da parte dell’Amministrazione, senza che l’Impresa abbia nulla a pretendere;

- a seguito dell’impiego da parte dell’Impresa di detersivi non conformi e/o dannosi, ferma restando l’esclusiva responsabilità dell’Impresa per i danni eventualmente causati a cose e/o persone;

- a seguito del mancato rispetto di norme e procedure da adottare in materia di sicurezza sul lavoro, igiene ambientale e trattamento nonchè smaltimento rifiuti;

- nel caso di reiterate inadempienze nell’esecuzione del servizio (in particolare: almeno due inadempienze nello stesso mese o quattro nel corso di un anno);

- nei casi di interruzione del servizio, ove l’Impresa non abbia provveduto all’affidamento temporaneo del servizio ad altra Impresa o comunque, in costanza di affidamento del servizio, quest’ultima non abbia provveduto all’effettuazione dello stesso presso una o più delle sedi VF sopra elencate;

- in caso di subappalto del servizio non conforme a quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs.

50/2016;

- per frode nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;

- in ragione di quanto previsto dall’art. 80 comma del D. Lgs. 50/2016;

- in caso di mancato assolvimento da parte dell’appaltatore degli obblighi previsti in materia di flussi finanziari;

- per omissione e/o irregolarità in tema di assicurazione, previdenza, assistenza obbligatoria;

- in caso di interruzione del servizio;

- per frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;

- in caso di concordato preventivo, o fallimento, o stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro e/o pignoramento a carico dell’Impresa;

- in caso di cessione del contratto e/o del credito.

Nel caso di risoluzione contrattuale per le cause sopra elencate che siano imputabili all’Impresa, sorge in capo all’Amministrazione il diritto di affidamento del servizio a terzi a danno dell’Impresa inadempiente, cui saranno addebitate le maggiori spese sostenute per l’espletamento del servizio. Per il recupero delle stesse, l’Amministrazione potrà avvalersi delle somme che eventualmente detenga come crediti dell’Impresa per il servizio svolto.

L’esecuzione in danno non esime l’Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, in virtù delle norme vigenti, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

L’Amministrazione comunica all’Impresa la propria volontà di risolvere l’atto tramite PEC, fissando nella stessa comunicazione la data a partire dalla quale ha effetto la risoluzione.

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RECESSO UNILATERALE E RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITA’

SOPRAVVENUTA

L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dall’affidamento con preavviso di almeno un mese (art. 1671 c.c.).

In caso di impossibilità sopravvenuta, a seguito di soppressione di sede/sedi ovvero riduzione degli aventi diritto ovvero dei capi oggetto del servizio, all’Impresa spetterà esclusivamente il corrispettivo dovuto per il servizio reso nel mese nel quale il recesso diviene operante, senza che la stessa possa pretendere alcunché (art. 2228 c.c.).

SUBAPPALTO

E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La quota massima del servizio consentita per il subappalto, già indicata in sede di offerta, non dovrà in ogni caso, superare il 40% del servizio, in base alle modifiche apportate dal D.L. 32/2019, come convertito dalla Legge 22/2019 (Decreto Sblocca Cantieri)

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO, DIVIETO DI RINNOVO TACITO

All’Impresa è vietata la cessione, anche parziale, del contratto di appalto a pena di nullità dello stesso. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto altresì divieto per l’Impresa di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti dal contratto, salvo autorizzazione espressa da parte dell’Amministrazione. La cessione effettuata senza tale autorizzazione comporterà la risoluzione di diritto del rapporto.

Ai sensi dell’art. 44 della Legge 724/1994 è altresì espressamente vietato il rinnovo tacito.

DOMICILIO LEGALE

A tutti gli effetti legali l’Impresa elegge domicilio presso la sua sede legale. Per eventuali controversie nascenti dall’attuazione del presente atto resta intesa tra le parti la competenza del Foro ove ha sede la Direzione Regionale VF Abruzzo, con esclusione dei fori facoltativamente alternativi a norma dell’art. 25 del Codice di Procedura Civile.

OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTI

Per tutto quanto non riportato espressamente nel presente atto e nei relativi allegati, l’appalto sarà regolato:

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- dalla Legge e dal Regolamento sull’Amministrazione del patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato e s.m.i.;

- dal D.Lgs 50/2016 e Linee Guida Anac - dal d.P.R. n. 207/2010;

- dal Codice Civile;

- dalle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia fiscale e di contratti di diritto privato.

Gli Operatori Economici interessati a partecipare alla presente consultazione, dovranno presentare la documentazione di seguito elencata, nel rispetto delle normative vigenti nonché dei costi preventivati. A tal fine, vorranno espressamente presentare via PEC, debitamente firmati (anche digitalmente) i seguenti documenti:

1. la scheda anagrafica dell’Impresa (tramite autodichiarazione, secondo il modello “Istanza di manifestazione di interesse (All. A) con i dati ed i recapiti della stessa, indicando eventualmente anche la presenza sul MePA e la relativa categoria di iscrizione;

2. le specifiche tecniche allegate al presente avviso (Allegato “Schede tecniche dei capi di abbigliamento”) firmate per accettazione e dichiarazione di presa visione e perfetta conoscenza;

3. la “Tabella capi e valore d’inventario” anch’essa firmata per accettazione e dichiarazione di presa visione e perfetta conoscenza;

4. un prospetto economico dettagliato del tariffario dei prezzi nel rispetto dei limiti massimi indicati nell’Allegato “Capi equipaggiamento e oggetti di casermaggio” (anche utilizzando, in via eventuale ma non obbligatoria, l’Allegato “Modello offerta”). Si precisa che il prospetto economico dovrà ritenersi comprensivo dei costi di consegna (che pertanto si intenderanno a carico del Fornitore).

Alla luce di quanto sopra, fanno parte integrante della presente manifestazione di interesse, i seguenti allegati:

- Istanza di manifestazione di interesse (All. A);

- Capi equipaggiamento e oggetti di casermaggio (contenente il tariffario per la base d’asta);

- Allegato “Modello offerta” (contenente i prezzi offerti dall’Impresa) - Tabella capi e valore d’inventario;

- Schede tecniche del vestiario.

La documentazione dovrà essere inviata all’indirizzo PEC com.teramo@cert.vigilfuoco.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24 dicembre 2020. L’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura “Servizio di lavanderia - Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio”.

In ogni caso la partecipazione alla presente manifestazione di interesse non vincola l’Amministrazione proponente all’avvio e/o al perfezionamento di successive procedure di

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affidamento. Pertanto, la partecipazione degli operatori economici è da intendersi come completamente gratuita e senza oneri per l’Amministrazione stessa.

Qualora l’Amministrazione intendesse procedere all’affidamento della fornitura del servizio di lavanderia ad alcuno, procederà ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 comma 2 lett. a) e comma 3 della Legge 11 settembre 2020 n.120.

Il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i ed in tal caso, prima della stipula, sarà richiesto al fornitore selezionato di produrre, sulla base di modelli fac-simile e di informazioni che saranno trasmesse successivamente, la seguente documentazione:

1. Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 comma 7 della L.

n.136/2010 e quindi sugli estremi identificativi del conto corrente dedicato comprensiva delle generalità (nome e cognome) e del Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, con annessa copia fotostatica di documento di identità delle stesse in corso di validità;

2. Patto di integrità firmato.

Ai sensi dell’art. 31 del D.lvo n. 50/2016 e s.m.i, il Responsabile del procedimento, per la presente procedura, è il sottoscritto Ing. BARBONI Massimo.

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere richieste telefonicamente all’Ufficio Acquisti, dal lunedì al venerdì, ai seguenti numeri di telefono: 0861/3234472-3234427.

La documentazione relativa alla presente consultazione di mercato è pubblicata sul sito istituzionale del Comando VF di Teramo http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/teramo/, nella sezione

“Servizi al cittadino”, pagina “Pubblico Avviso”.

Il trattamento dei dati inviati avverrà solo per le finalità connesse alla presente procedura di appalto, secondo le norme di cui al G.D.P.R. 2016/679 e s.m.i..

Teramo, lì 15/12/2020

Il COMANDANTE BARBONI

(firma in modalità digitale ai sensi di legge)

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