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Accordo di collaborazione e licenza di brevetto Per la produzione di FRIP: formaggio per nefropatici

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Academic year: 2022

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Accordo di collaborazione e licenza di brevetto Per la produzione di “FRIP: formaggio per nefropatici”

TRA

Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, con sede legale in via Francesco Sforza 28-20122, Milano, Italia, CF e P. IVA n. 04724150968, in persona del Direttore Generale, dott. Ezio Belleri, autorizzato alla stipula del presente Accordo in forza di delibera n.021 del 20.04.2019 (d’ora innanzi “Fondazione”);

E

Società Cooperativa Agricola, Caseificio Valle Elvo, con sede legale in via Opifici 22, 13898, Occhieppo Superiore (BI), P.I.VA 0194345021 in persona del Legale Rappresentante pro tempore dott. Costante Giacobbe, nato a Biella l’11 ottobre 1954, residente a Pollone (BI) Regione Pratibei 9 CF GBCCTN54R11A859N (d’ora innanzi “Caseificio Valle Elvo”);

E

Il Signor Groppelli Antonio, nato a Truccazzano il 06.08.1946, residente a Truccazzano, c.a.p. 20060 via Cascina Rosina snc. CF. GRP NTN 46M06 L454B e il Dottor Gianluigi Ardissino, nato a Cigliano il 18.06.1960 residente a Cigliano c.a.p. 13043 via Saluggiar.17 CF. RDSGLG60H18C680N, in qualità di Inventori del Brevetto (d’ora innanzi “Inventori”);

Nel seguito di questo accordo chiamate unitamente “Parti” e singolarmente anche “Parte”;

Premesso che:

- Fondazione, in qualità di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, in conformità ai propri principi statutari, persegue, inter alia, secondo standard di eccellenza, finalità di ricerca, prevalentemente clinica traslazionale e applicata nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari nonché di tutela della proprietà dei suoi

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 3549 del 24/12/2021 - Allegato Utente 1 (A01)

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risultati e di valorizzazione economica degli stessi, anche attraverso la stipulazione di atti e contratti, comprese le convenzioni di qualsiasi genere, con Enti Pubblici o Privati;

- Fondazione è titolare del brevetto, con priorità italiana n. 102019000001535, del 19 febbraio 2019, dal titolo “Formaggio destinato all’alimentazione dei pazienti nefropatici e relativo processo di preparazione” i cui inventori sono il Dottor Gianluigi Ardissino, medico della U.O.C. Nefrologia, Dialisi e Trapianto pediatrico e il Signor Antonio Groppelli (d’ora innanzi “Brevetto”);

- Il Brevetto tutela il metodo di produzione di tutte le tipologie di formaggi (e il prodotto con esso realizzato), i cui fosfati non vengono assorbiti dalla mucosa intestinale e pertanto possono essere consumati da pazienti affetti da insufficienza renale cronica;

- La Cooperativa Caseificio Valle Elvo nata nel 1999 su iniziativa delle Comunità Montane della Valle Elvo e di alcuni agricoltori, rappresenta oggi un’importante realtà nel settore lattiero caseario Biellese, contando 55 Soci di cui 32 conferitori di latte;

- In data 6/12/2021, il Caseificio Valle Elvo ha contattato la Fondazione, comunicando la propria volontà a collaborare per produrre formaggi che possano essere consumati anche da pazienti affetti da insufficienza renale cronica, senza compromettere il loro stato di salute, aderendo così al progetto iniziato con l’Associazione SiRene;

- A tal proposito, ha richiesto alla Fondazione la possibilità di utilizzare il Brevetto nella produzione dei propri formaggi al fine di accertare che il metodo tutelato dal suddetto Brevetto sia adattabile e possa essere calato nella propria realtà casearia;

- Fondazione si è resa disponibile a collaborare con il Caseificio Valle Elvo, concedendo una licenza non esclusiva a titolo gratuito del proprio Brevetto, al fine di permettere al Caseificio Valle Elvo di aderire al progetto FRIP, verificando la concreta fattibilità della produzione del formaggio con il metodo brevettato (“Scopo”);

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- Gli Inventori hanno dichiarato la propria disponibilità a contribuire al progetto mettendo a disposizione il proprio know-how, la propria expertise e conoscenza in materia, al fine di raggiungere lo Scopo;

- Le parti hanno quindi inteso predisporre uno strumento convenzionale, che si qualifica come Accordo di collaborazione e licenza di brevetto (d’ora innanzi “Accordo”), nei termini e alle condizioni che seguono, per disciplinare la suddetta collaborazione per la produzione di formaggio con il metodo tutelato dal Brevetto.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse di cui sopra, concordate tra le Parti, costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo.

Articolo 2 – Oggetto

Oggetto del presente Accordo è la collaborazione tra la Fondazione, il Caseificio Valle Elvo e gli Inventori per la produzione di formaggio, mediante l’utilizzo del Brevetto. Con la stipula del presente Accordo, Fondazione si impegna altresì a concedere al Caseificio Valle Elvo una licenza non esclusiva a titolo gratuito del Brevetto, al fine di verificare la concreta applicabilità e la possibilità di utilizzo del metodo tutelato dal Brevetto di Fondazione, nella propria produzione casearia e aderire altresì al Progetto FRIP iniziato dall’Associazione SiRene.

Qualora, in un secondo momento, il Caseificio Valle Elvo manifestasse l’intenzione di commercializzare una ampia tipologia di prodotti caseari realizzati mediante il Brevetto, dovrà

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comunicare per iscritto a Fondazione tale intenzione, al fine di procedere con la stipula di un successivo accordo di licenza non esclusiva e a titolo oneroso del Brevetto.

Articolo 3 – Ruoli e Responsabilità

Con il presente Accordo, le Parti si impegnano a:

- garantire una aperta e diffusa comunicazione per raggiungere lo Scopo;

- collaborare anche mediante la costituzione di un “team” che coopererà per verificare la fattibilità dello Scopo;

- rispettare i principi di buona fede contrattuale ex art. 1337 del Codice Civile.

Il Caseificio Valle Elvo si impegna:

- a utilizzare il Brevetto esclusivamente nell’ambito della collaborazione e solamente per raggiungere lo Scopo;

- a sostenere interamente le spese relative alla produzione del formaggio oggetto del presente Accordo;

- a comunicare alla Fondazione la volontà di procedere con la commercializzazione su ampia scala di prodotti caseari ottenuti con l’applicazione del Brevetto, e a stipulare un successivo accordo di licenza non esclusiva e a titolo oneroso del Brevetto con Fondazione, per la produzione e la successiva commercializzazione i cui termini (inter alia, quelli economici), verranno definiti in un secondo momento;

- non aggirare o tentare di aggirare l'intento del presente accordo, utilizzando il know-how e le competenze condivise da Fondazione e dagli Inventori, al fine di produrre autonomamente il formaggio, anche al di fuori del metodo tutelato dal Brevetto. Resta inteso che le informazioni e le conoscenze che il Caseificio Valle Elvo riceverà da Fondazione e dagli Inventori (ad esempio, informazioni relative alla proprietà intellettuale e/o informazioni correlate), o

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Brevetto con altri metodi di produzione non possono essere sfruttate commercialmente senza un accordo scritto e preventivo con il proprietario di tali informazioni.

Fondazione si impegna a:

- concedere una licenza non esclusiva a titolo gratuito del Brevetto;

- fornire tutte le informazioni e la documentazione in proprio possesso relative al Brevetto;

- garantire, laddove possibile, il supporto tecnico e scientifico necessario per l’applicazione del Brevetto, mettendo a disposizione la propria esperienza e conoscenza in materia.

Gli Inventori si impegnano a:

- collaborare attivamente al progetto, mettendo a disposizione il proprio know-how, le proprie conoscenze e competenze necessarie per verificare la concreta applicabilità del metodo tutelato dal Brevetto di Fondazione alla produzione del formaggio da parte del Caseificio Valle Elvo.

Articolo 4 – Riservatezza

Ciascuna parte è tenuta a osservare il segreto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti, di qualsiasi natura e sotto qualsiasi forma, di cui fosse venuta a conoscenza, compresi quelli relativi al Brevetto, o che le fossero stati comunicati da un’altra parte in virtu’ del presente Accordo e per l’esecuzione dello Scopo.

Gli obblighi di riservatezza definiti dal presente Accordo resteranno in vigore per una durata di 5 (cinque) anni successivamente alla cessazione del presente accordo, per qualsiasi causa intervenuta. Gli obblighi di riservatezza relativi alle informazioni, fatti, documenti considerati

"know-how" o “segreti aziendali” conformemente alla Direttiva (UE) 2016/943 ed agli articoli 98 e 99 c.p.i (in merito ai quali vi è evidentemente un forte interesse a mantenerne la segretezza),

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sopravvivranno al presente accordo e resteranno in vigore fintanto che tale informazione sarà qualificata come segreto aziendale o know-how.

Le Parti non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo qualora provino che detta trasgressione si è verificata nonostante l’uso della normale diligenza in rapporto alle circostanze.

L’obbligo di riservatezza non si applica a quei fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti che:

(a) al momento della relativa comunicazione si possa provare fossero già di dominio pubblico;

(b) al momento della comunicazione si possa provare fossero già conosciuti dalla parte che li ha ricevuti;

(c) si possa provare siano stati elaborati dalla parte che li ha ricevuti in modo del tutto indipendente;

(d) la parte che li ha ricevuti sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza a un ordine legittimo di qualsiasi autorità, sempre che in tal caso la parte ricevente ne darà immediata notizia scritta alla parte proprietaria.

Articolo 5 – Durata

Il presente Accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione (“Data Effettiva”) e rimarrà in vigore per 6 (sei) mesi o fino alla sottoscrizione del successivo accordo di licenza non esclusiva e a titolo oneroso del Brevetto, se prima.

Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente Accordo ovvero di risolverlo consensualmente.

Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all’altra Parte con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 30 giorni.

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Articolo 6 - Protezione dei dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i dati personali – così come definiti ai sensi dell’art. 4 del Regolamento (EU) 2016/679 - forniti, anche verbalmente ai fini del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione della convenzione.

Le Parti dichiarano di aver informato e di aver ottenuto il consenso al trattamento dei dati personali dei soggetti di cui le medesime si avvalgono in virtù del presente accordo e che porranno altresì in essere ogni necessaria misura tecnica ed organizzativa al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza così come descritto ai sensi dell’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679.

Titolari per quanto concerne il trattamento dei dati sono le Parti come sopra individuate.

Articolo 7 - Foro Competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo, che non possa essere risolto tramite bonario componimento, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano e si applicherà la legge italiana.

Articolo 8 - Miscellanea

Il presente Accordo individua l'intesa complessiva delle Parti in ordine alla materia in esso disciplinata e sostituisce, annullandolo, ogni precedente accordo, orale o scritto, concernente il medesimo oggetto.

Il presente Accordo può essere modificato o emendato esclusivamente mediante un atto scritto e sottoscritto dalle Parti.

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Il presente Accordo non potrà essere trasferito da alcuna delle Parti, senza previo consenso scritto dell’altra Parte. In caso di trasferimento o di cessione di azienda, il presente Accordo sarà vincolante per qualsiasi assegnatario autorizzato o successore dell’una o dell’altra Parte.

La nullità, anche solo parziale, di una o più clausole dell’Accordo non comporterà la nullità dell’intero Accordo, né quella della rimanente clausola parzialmente nulla.

Il mancato esercizio di una delle Parti dei diritti o delle facoltà di cui al presente Accordo non costituisce, né potrà essere considerata, come rinuncia ad essi o rinuncia alla futura osservanza degli stessi; né la rinuncia scritta ad un qualsiasi termine, clausola, condizione o previsione comporterà la rinuncia di un qualsiasi altro termine, clausola, condizione o previsione.

Tutte le comunicazioni da farsi ai sensi del presente Accordo dovranno essere predisposte per iscritto ed inviate ai seguenti indirizzi:

Per Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico

Ufficio Trasferimento Tecnologico - DIREZIONE SCIENTIFICA Via Francesco Sforza 28 - 20122 Milano

tel: +390255038221 - e-mail: ufficiobrevetti@policlinico.mi.it – Per Caseificio Valle Elvo

Via Opifici 22 – 13898 Occhieppo Superiore (BI) Telefono +390152595234 - email: caseificio@cmve.it Per gli Inventori

Dottor Gianluigi Ardissino Via Saluggia n. 17, Cigliano

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Tel. 0255032300 Sig. Antonio Groppelli

Via Cascina Rosina, Truccazzano Tel. 348 47 57 837

Il presente Accordo, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, è soggetta all’imposta di bollo il cui onere è a carico di Fondazione, è assolta, in modo virtuale, con Autorizzazione n. 59666/2005 del 07/10/2005 ed è assoggettato a registrazione solo in caso d’uso. Le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede.

Le Parti dichiarano che l’Accordo è frutto di specifica e attenta negoziazione, avvenuta tramite la consulenza specialistica necessaria, nella consapevolezza del contenuto impegnativo dell’accordo.

Conseguentemente gli articoli 1342 e 1342 del Codice Civile non trovano applicazione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia alla disciplina generale dei contratti contenuta nel Codice Civile.

Per Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Per Caseificio Valle Elvo.

Maggiore Policlinico

Titolo: Direttore Generale Titolo: Legale rappresentante

Nome: Dr. Ezio Belleri Nome: Dr. Costante Giacobbe

Firma: Firma:

Data: Data:

Per gli Inventori:

Signor Antonio Groppelli: Dottor Gianluigi Ardissino:

Firma: Firma:

Data: Data:

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