Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia ‐ C.U.G.
(Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni)
Articolo 1 ‐ Oggetto del Regolamento e sede
Il presente regolamento disciplina il funzionamento e le attività del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” dell’Ente Idrico Campano, di seguito denominato C.U.G., istituito con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 7 del 18 maggio 2020.
Tutto il personale dell’Ente Idrico Campano è destinatario dell’azione del C.U.G.
Il Comitato ha sede in Via A. De Gasperi 28 Napoli, presso gli uffici della sede legale dell’Ente Idrico Campano.
Art. 2 – Attribuzioni del Comitato
Il CUG, nell’ambito delle attività proprie dell’ente, esercita i compiti propositivi, consultivi e di verifica previsti dall’art. 57, co. 3, del D. Lgs. 165/2001, così come modificato dall’art. 21 della Legge n. 183/2010 e integrato dai principi delle Direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 concernente “Linee guida sul funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” e dalla n. 2 del 26 giugno 2019 “ Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle Amministrazioni pubbliche”, nonché dalle funzioni che i contratti collettivi demandavano in precedenza al Comitato per le Pari Opportunità e al Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing.
In particolare, il C.U.G. anche ai fini dell’adozione del piano di azioni positive di competenza dell’Ente, promuove iniziative volte a:
- favorire l’uguaglianza sostanziale sul lavoro fra uomini e donne;
- favorire condizioni di benessere lavorativo e la conciliazione fra vita privata e lavoro;
- prevenire e contrastare situazioni di discriminazione e violenze morali e psicologiche sui luoghi di lavoro (mobbing) e ogni altra forma di disagio lavorativo;
- curare l’informazione e la formazione per una cultura organizzativa orientata al rispetto di ogni lavoratore ed alla valorizzazione di ogni diversità.
Articolo 3 ‐ Composizione Il Comitato è composto da:
‐ un Presidente nominato dall’Ente;
‐ un numero di componenti, pari al numero delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell’articolo 57 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 21 della legge n. 183/2010;
‐ un pari numero di componenti rappresentanti dell’Ente.
Tra i suindicati componenti possono essere designati il Vicepresidente ed il segretario verbalizzante. Il Vicepresidente viene eletto su proposta del Presidente a maggioranza dei 2/3 dal C.U.G.
Nella composizione del C.U.G. deve essere assicurata la presenza di entrambi i generi.
Articolo 4 ‐ Durata in carica
I componenti del C.U.G. rimangono in carica quattro anni; i componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo. Gli incarichi possono essere rinnovati per un solo mandato. I componenti nominati nel corso del quadriennio cessano dall’incarico allo scadere del mandato del Comitato.
Articolo 5 ‐ Il Presidente Il Presidente:
‐ convoca e presiede le riunioni del C.U.G.;
‐ predispone l'ordine del giorno delle riunioni;
‐ cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte;
‐ dispone la costituzione dei gruppi di lavoro, sentito il C.U.G.;
‐ predispone la relazione di cui all’articolo 14;
‐ disciplina le procedure per l’elezione del Vice Presidente che collabora nell’esercizio delle funzioni del Presidente e lo rappresenta in caso di assenza o impedimento;
‐ assegna ad un componente del Comitato le funzioni di Segretario;
‐ propone, sentito il CUG, la sostituzione dei componenti nei casi di assenze non giustificate reiterate per almeno tre riunioni consecutive;
‐ assicura che l’attività del CUG si svolga in stretto raccordo con le competenti strutture dell’Ente.
Articolo 6 – Il segretario
Il segretario ha il compito di fornire supporto organizzativo al funzionamento del C.U.G., curando l’invio delle convocazioni delle riunioni e del materiale concernente gli argomenti delle stesse, con l’indicazione dell’ordine del giorno, conservando tutta la documentazione riguardante il C.U.G., redigendo il verbale della
seduta che sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso, supportando il C.U.G., oltre ad eventuali attività di ricerca e approfondimento.
Articolo 7 ‐ I componenti del C.U.G.
I componenti del C.U.G.:
- partecipano alle riunioni;
- partecipano agli eventuali gruppi di lavoro;
- segnalano argomenti di carattere specifico da inserire nell'ordine del giorno delle riunioni.
Nello svolgimento delle loro funzioni, i componenti del C.U.G. sono considerati in servizio a tutti gli effetti. I componenti titolari sono tenuti a comunicare tempestivamente, a mezzo e‐mail, il proprio impedimento alla Segreteria del C.U.G. alla partecipazione dei lavori delle riunioni.
Articolo 8 ‐ Convocazioni
Il C.U.G. si riunisce in convocazione ordinaria almeno due volte l’anno, sia in presenza che in modalità remota con l’ausilio degli strumenti di videoconferenza disponibili.
Il C.U.G. può essere convocato in via straordinaria dal Presidente per motivi di necessità e urgenza, e comunque ogniqualvolta sia richiesto da almeno la metà più uno dei suoi componenti. La convocazione ordinaria viene effettuata via e‐mail tramite la casella di posta elettronica fornita dall’EIC, almeno cinque giorni lavorativi prima della data stabilita per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità e comunque in caso di necessità e/o urgenza con un preavviso di almeno 48 ore. La convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno e la documentazione necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.
Articolo 9 ‐ Deliberazioni
Il C.U.G. può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Ciascun componente può chiedere, nel corso della seduta, che vengano messe a verbale le proprie dichiarazioni, come pure il proprio motivato dissenso rispetto alle deliberazioni adottate dal CUG. Ogni componente del C.U.G. si astiene dalla partecipazione alle attività del C.U.G. che riguardino questioni nelle quali sia coinvolto.
I verbali delle riunioni, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, si intendono approvati dopo 7 giorni dalla comunicazione degli stessi ai partecipanti; le deliberazioni approvate sono inoltrate al Direttore Generale ed al Responsabile delle Risorse Umane dell’EIC.
Articolo 10 ‐ Dimissioni dei componenti e loro sostituzione
I componenti comunicano le proprie dimissioni, in forma scritta, all’Ente per consentirne la sostituzione e, per conoscenza, al Presidente del C.U.G.
Il Presidente comunica le proprie dimissioni, in forma scritta, all’Ente e al C.U.G., per l’immediata sostituzione.
Il Vicepresidente comunica le proprie dimissioni, in forma scritta, al Presidente del C.U.G. che avvierà le procedure per la sostituzione. Il C.U.G. prende atto delle dimissioni nella prima seduta successiva alla data di ricezione della comunicazione.
Il Presidente comunica al C.U.G. e all’Ente l’intervenuta decadenza per mancata partecipazione del componente che risulti assente, consecutivamente e senza giustificato motivo, per più di tre volte alle riunioni del Comitato. La delibera di recepimento delle dimissioni o della decadenza/esclusione sarà tempestivamente comunicata all’Ente e, in caso di componente di parte sindacale, alle OO.SS. per le valutazioni di competenza.
Articolo 11 ‐ Commissioni e gruppi di lavoro
Nello svolgimento della sua attività il C.U.G. può operare in commissioni o gruppi di lavoro. Il C.U.G., per la trattazione di determinati argomenti che richiedano la presenza di esperti in materia, può deliberare la partecipazione alle sedute, su richiesta del Presidente o dei componenti, di soggetti esterni al comitato stesso. Il Presidente, sentito il Comitato, può designare tra i componenti un coordinatore per singoli settori o competenze del Comitato stesso. Il coordinatore svolge le funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel settore assegnato e a tal fine coordina l’attività preparatoria ed istruttoria, riferisce all’organo e formula proposte di deliberazione.
Articolo 12 – Informazioni e area web dedicata
L’Ente Idrico Campano riserva una apposita area dedicata alle attività del C.U.G., dove verrà pubblicata la documentazione concernete il C.U.G. tra cui il presente Regolamento.
Per agevolare le comunicazioni del personale con il C.U.G. è attivata una casella di posta elettronica dedicata denominata comitatounicogaranzia@enteidricocampano.it
Articolo 13 ‐ Relazione annuale
Ai sensi del paragrafo 3.3 della Direttiva 4 marzo 2011, il C.U.G. redige entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sulla situazione del personale dell’Ente, riferita all’anno precedente, riguardante l’attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro.
La relazione tiene conto anche dei dati e delle informazioni che vengono forniti dall’Ente al C.U.G. entro il 1°
marzo così come previsto nella Sezione II ‐Attuazione e monitoraggio della Direttiva n. 2 del 26 giugno 2019
“Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle Amministrazioni pubbliche”.
Tale relazione viene trasmessa al Direttore Generale, al Responsabile delle Risorse Umane e al Dipartimento della funzione pubblica per le pari opportunità.
Articolo 14 ‐ Rapporti tra il C.U.G. e l’Ente
I rapporti tra il C.U.G. e l’Ente sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione. Il C.U.G. può richiedere all’Ente dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.
Il C.U.G. mette a disposizione degli organismi e degli uffici dell’Ente le informazioni e/o i progetti elaborati nell’esercizio delle proprie funzioni, al fine di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti e materie tra quelli di competenza del C.U.G. stesso.
Il C.U.G. opera anche in collaborazione con il Nucleo di Valutazione dell’Ente Idrico Campano.
Articolo 15 ‐ Rapporti con altri organismi Il C.U.G., qualora necessario, si raccorda con i sotto indicati organismi esterni:
‐ Consigliera Nazionale di Parità;
‐ Consigliere/i di parità territorialmente competenti;
‐ UNAR ‐ Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali;
‐ Altri soggetti esterni, nazionali e internazionali e altri C.U.G.
Articolo 16 ‐ Validità e modifiche del Regolamento
Il Regolamento è approvato a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dalla maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti. Le modifiche sono pubblicate anch’esse sul sito istituzionale dell’Ente ed entrano in vigore il giorno successivo all’approvazione.
Articolo 17 ‐ Trattamento dei dati personali
Dati, informazioni e documenti trattati dal C.U.G. nell’ambito delle proprie competenze devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR UE/2016/679), nel Codice per la protezione dei dati personali – D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.
e secondo le procedure interne di protezione dei dati personali.