Commissione Diritto del Lavoro
AMMINISTRATORE DI SOCIETÀ E RELATIVI EMOLUMENTI Normativa di riferimento e aspetti pratici Convegno di formazione professionale continua
Piazzale delle Belle Arti n. 2 - Roma (00196) 17 giugno 2020
(ore 15:00 – 19:00)
Cariche sociali e socio d’opera/socio lavoratore - Amministratore e lavoro subordinato - chiarimenti INPS sulla compatibilità delle cariche; la gestione INPS IVS Artigiani e Commercianti dei soci lavoratori
Filippo Mengucci
Componente della Commissione Diritto del Lavoro ODCEC di Roma
Amministratori, non c’è spazio per il «contratto» (Cass.SSUU n.1545/2017)
Escursus sul rapporto di lavoro dell’amministratore e le tutele previdenziali – dopo 20 anni di giurisprudenza consolidata da rapporto contrattuale a rapporto di immedesimazione organica (Cass.
n.27335 24/10/2019 e Cass. n.16040 14/06/2019)
Chiarimenti INPS (Messaggio 3359 del 17.09.2019) - Doppio ruolo:
Amministratore e Dipendente – possibile ma condizionato - 3 condizioni INPS
1) che il potere deliberativo (come regolato dall’atto costitutivo e dallo statuto), diretto a formare la volontà dell’ente, sia affidato all’organo (collegiale) di amministrazione della società nel suo complesso e/o ad un altro organo sociale espressione della volontà imprenditoriale il quale esplichi un potere esterno;
2) che sia fornita la rigorosa prova della sussistenza del vincolo della subordinazione (anche, eventualmente, nella forma attenuata del lavoro dirigenziale) e cioè dell’assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale, all’effettivo potere di supremazia gerarchica (potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo) di un altro soggetto ovvero degli altri componenti dell’organismo sociale a cui appartiene;
3) che il soggetto svolga, in concreto, mansioni estranee al rapporto organico con la società; in particolare, deve trattarsi di attività che esulino e che pertanto non siano ricomprese nei poteri di gestione che discendono dalla carica ricoperta o dalle deleghe che gli siano state conferite.
Al contrario è del tutto incompatibile la figura dell’amministratore unico con quella di lavoratore dipendente.
Infatti l’amministratore che venisse assunto dalla medesima società che gestisce diventerebbe “datore di lavoro di se stesso”.
Incompatibile per definizione. Da valutare caso per caso è invece la figura dell’amministratore delegato
La Mappa
Situazioni in cui è possibile o meno contrattualizzare un rapporto di lavoro autonomo o subordinato
configurabillità di un rapporto di lavoro per lo svolgimento della carica sociale (1) autonomo o subordinato distinto dalla carica sociale
Amministratore unico NO NO
Consigliere delegato o amm. Delegato NO SÌ (2)
Consigliere di amministrazione NO SÌ
Consigliere di amministrazione NO SÌ
Presidente NO SÌ
Socio di società di capitali NO SÌ
Socio unico di società di capitali NO NO
Socio di società di persone NO SÌ
Amministratore di società di persone NO SÌ
Socio di riferimento o “sovrano” rispetto al capitale NO NO
Nota:
(1) In caso di erogazione del compenso le somme sul piano fiscale assumono natura di reddito di lavoro assimilato a quello dipendente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del TUIR. Sul piano previdenziale comporta l'obbligo di iscrizione presso la gestione separata INPS;
(2) I poteri della delega non devono essere tipo generale e soprattutto non possono riguardare la gestione del personale dell'azienda.
Consigliere – Ammessa la subordinazione per altri incarichi
Amministratore delegato – se dipendente ha sempre diritto all’emolumento Principio di assorbimento emolumento e attrazione al lavoro subordinato
Consigliere Manager è dipendente anche è stato dirigente (Corte Consigliere Manager – non è dipendente anche se è stato dirigente (Corte Appello Bologna N. 1045/2018)
Amministratore e svolgimento di attività lavorative estranee al rapporto societario (Cass. Civ. Sez. Lavoro N. 28148/2018)
Società – Amministratore gratis (Cass. N. 18643/2018) – la gratuità va nello statuto sociale
Compensi Amministratore – la rinuncia va nel verbale societario
La rinuncia tacita al compenso di amministratore di Srl: validità e requisiti
Compenso Amministratore – rivendicazione delle somme (Cass. N. 22802/2019) Delibera di nomina amministratore e mancata accettazione – inefficacia e non nullità (Tribunale Milano – Sezione Specializzata Impresa – n.2025/2020)
Principio di assorbimento emolumento amm.re e attrazione al lavoro subordinato
subordinato
Consigliere Manager – non è dipendente anche se è stato dirigente (Corte Appello Bologna N. 1045/2018)
Amministratore e svolgimento di attività lavorative estranee al rapporto societario (Cass. Civ. Sez. Lavoro N. 28148/2018)
Compensi degli amministratori reversibili e riversamento – tassazione (CTP Milano n.6357/2017)
Rapporto tra amministratore e società – eccezione di inadempimento dopo
Liti su compensi degli amministratori decise da arbitri (Cass. 2759/2016)
Fallimento: il credito dell’amministratore non è privilegiato (Cass. 4406/2017) Conferimento d’opera nelle società di persone e di capitali
La remunerazione del socio/amministratore La remunerazione del socio/amministratore
Il compenso dell’amministratore unico di Srl unipersonale e la problematica della fiscalità
Prestazioni a favore della Srl – quale trattamento ??
Amministratore e svolgimento di attività lavorative estranee al rapporto societario (Cass. Civ. Sez. Lavoro N. 28148/2018)
La società che fa da amministratore ad altra società e il fenomeno interpositorio (Tribunale Roma 1.6.2020 Est.Romano - Interpello DRE Lombardia 956-
Nodo contributivo: iscrizione alla gestione separata INPS salvo eccezioni
Compenso amministratore e doppia contribuzione (IVS Commercianti – Artigiani +L.335/95)
Stop all’INPS commercianti per il socio amministratore
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n 21295 del 9 agosto 2019 ha affermato che per La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21295 del 9 agosto 2019, ha affermato che per l’amministratore unico di una società affinché scatti l’obbligo della iscrizione alla gestione previdenziale INPS dei commercianti, è necessario che lo stesso svolga attività materiale ed esecutiva nell’impresa. In caso contrario, se riceve soltanto un compenso come amministratore unico, è tenuto ad iscriversi soltanto alla gestione separata INPS.
La Suprema Corte, con sentenza n. 7311 del 14 marzo 2019,è tornata a pronunciarsi in merito all'assoggettabilità al doppio regime contributivo dei soggetti che svolgano attività commerciale e che ricoprano nel contempo il ruolo di socio ed amministratore di società di capitali ex articolo 1, comma 208, della legge 662/1996.
Più in particolare, la Corte di cassazione, confermando un consolidato orientamento in materia di doppio onere contributivo ex art. 1, comma 208, della Legge 662/1996, come interpretato autenticamente ex art. 1, comma 1, della Legge 122/2010, ha ricordato che a tali fini occorre fornire la rigorosa prova che il soggetto obbligato abbia svolto attività riconducibili sia al commercio che all'amministrazione societaria.
Compenso amministratore e tutele assicurative INAIL
Soci srl - INPS e INAIL
Nelle società a responsabilità limitata è iscrivibile alla gestione commercianti il socio che, sebbene non abbia la piena responsabilità giuridica ed indipendentemente dalla qualifica di amministratore, esercita in modo personale, continuativo e prevalente l’attività prevista dall’oggetto sociale. L’art.
1, comma 203, della legge 662/1996 (che ha sostituito il 1° comma dell’art. 29 della legge 160/1975) ha introdotto l’iscrivibilità della figura del socio di società a responsabilità limitata, in presenza degli altri requisiti, fra i quali la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e di prevalenza, pur in assenza di piena responsabilità giuridica Il socio di carattere di abitualità e di prevalenza, pur in assenza di piena responsabilità giuridica. Il socio di SRL ha quindi l’obbligo assicurativo se partecipa al lavoro aziendale (attività materiale esecutiva, organizzativa e di direzione) con carattere di abitualità e di prevalenza a prescindere dal numero dei dipendenti occupati nell'impresa. L’attività manuale deve essere integrata nell’ organico aziendale, ed inserita nel sistema di produzione o erogazione di servizi insieme alle altre figure quali il personale dipendente e i dirigenti. Deve trattarsi di attività esecutive con caratteristiche di abitualità e prevalenza, il cui fine è raggiungere lo scopo sociale sul piano operativo.
Per quanto riguarda l’INAIL l’art. 4, punto n. 7, del DPR n. 1124/1965 include tra coloro che sono compresi nell’assicurazione obbligatoria i “soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita ed esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale di sovraintendenza al lavoro altrui”. L’assoggettamento dei soci alla tutela assicurativa presuppone anche l’esistenza del requisito oggettivo, cioè l’esposizione a rischi connessi con le lavorazioni previste dall’art. 1 del DPR n. 1124/1965