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STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

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Academic year: 2022

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SETTORE PROMOZIONE SOCIALE - U.O. POLITICHE GIOVANILI-VOLONTARIATO

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

Aggiornato alla normativa in vigore L.266/91 L.R. 15/94 D.lgs. n.460/97

Titolo 1 – Costituzione e forma giuridica

Articolo 1

E’ costituita l’Associazione di Volontariato “………..”con sede legale in …………., Via ………….. n° ……….

La durata dell’Associazione è illimitata.

Articolo 2

L’associazione “………” ha autonomia giuridica, amministrativa patrimoniale e funzionale.

( L’associazione ha ottenuto il riconoscimento mediante D.P.R.. n.

……….o, alternativamente, mediante D.P.G.R. n. ………).

N.B.: Le prerogative principali che l’associazione acquista con il riconoscimento sono tre: la prima consiste nella cosiddetta autonomia patrimoniale, in base alla quale il patrimonio dell’associazione si presenta distinto ed autonomo rispetto a quello degli associati e degli amministratori; la seconda si può ritrovare nella concessione di una limitazione di responsabilità degli amministratori per le obbligazioni assunte per conto dell’associazione, la terza infine consiste nella possibilità per l’associazione di accettare eredità, legati e donazioni e di acquistare immobili.- Rif. testo tratto da: Associazioni e fondazioni – De Lillo Editore ).

Articolo 3

“………”agisce in forma autonoma ed intende cooperare sul piano locale, regionale, nazionale e mondiale con altri circoli, associazioni, gruppi ed

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istituzioni che condividano le finalità dell’associazione stessa o che concordino su singoli programmi od iniziative.

Titolo 2 – Scopo ed oggetto sociale

Articolo 4

L’associazione “……….” non persegue fini di lucro ed ha esclusive finalità di solidarietà sociale.

L’associazione operante nel settore ( con riferimento alla L.R. 15/94 art. 2 comma 4, occorre specificare il settore di attività prevalente tra i seguenti :

- Attività sociali;

- Attività sanitarie;

- Attività culturali ed artistiche;

- Attività scientifiche;

- Attività educative;

- Attività sportive, ricreative e del tempo libero;

- Attività turistico-naturali;

- Attività di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale;

- Attività di protezione civile

svolge le seguenti attività: ……….

L’Associazione si avvarrà per il conseguimento delle finalità istituzionali dell’impegno personale, volontario e gratuito dei soci aderenti e di quanti impegnati negli organi dirigenti.

Articolo 5

L’Associazione si impegna a non svolgere attività diverse da quelle di cui all’art. 4, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Titolo 3 – I Soci

Articolo 6

Possono aderire all’Associazione “………..”: (specificare: tutti i cittadini o solamente specifici soggetti, quali ragazzi, giovani, adulti, anziani, disabili etc………..) che si riconoscano nelle finalità dell’associazione, ne

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condividano.i progetti e i programmi e ottemperino alle deliberazioni degli organi sociali.

Coloro che intendano aderire all’Associazione presentano specifica domanda al Presidente, il quale, sentito il Consiglio/Comitato direttivo, riconosce la qualifica di socio al richiedente con proprio atto

Il Presidente può, con motivazione scritta, non concedere la qualifica di socio ad un richiedente, il quale potrà fare ricorso scritto avverso il provvedimento entro 10 giorni.

La prima assemblea convocata in via ordinaria o straordinaria si pronuncerà in via definitiva.

Articolo 7

Tutti i soci conseguono la tessera sociale con il pagamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio.

Il numero dei soci è illimitato.

Articolo 8

La qualità di socio si perde, oltre che per dimissioni volontarie, per atto disposto dal Presidente dell’ Associazione, sentito il Consiglio Direttivo, nel caso di:

- violazioni dello statuto, del regolamento interno, delle deliberazioni degli organi sociali;

- mancato pagamento delle quote sociali annuali;

- comportamenti contrari alle finalità associative;

Il Presidente stesso può anche solamente richiamare o sospendere temporaneamente un socio dall’Associazione, nel caso non ravvisi nel comportamento dello stesso gli estremi per la radiazione.

Il socio potrà fare ricorso scritto contro il provvedimento di sospensione entro 10 giorni dalla notifica e la prima Assemblea convocata in via ordinaria o straordinaria si pronuncerà in via definitiva.

Articolo 9

I soci con una età superiore ai 18 anni hanno diritto all’elettorato attivo e passivo, possono assumere dirette responsabilità nella conduzione delle attività e nella vita associativa.

Tutti i soci (specificare: e loro famigliari?) hanno diritto a frequentare i locali sede dell’Associazione, ad utilizzarne le attrezzature interne ed esterne ed a partecipare alle attività e manifestazioni promosse nel rispetto delle finalità e del regolamento interno.

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Articolo 10

Tutti i soci sono tenuti all’osservanza dello statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi sociali, nonché al pagamento della quota sociale annuale.

Si impegnano inoltre a conformare il proprio operato alle finalità generali dell’Associazione, evitando qualsiasi comportamento in contrasto con le medesime.

Articolo 11

L’associazione “……….”, con specifica delibera dell’assemblea, riconosce Soci Onorari i cittadini che, pur non essendo soci fondatori o soci ordinari, si contraddistinguono nella fattiva collaborazione alle attività dell’associazione ed alla promozione delle stesse.

I soci onorari hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari, sono comunque esonerati dal pagamento della quota associativa annuale.

I soci onorari restano tali sino alla rinuncia, per iscritto, degli interessati o a diversa delibera motivata dell’Assemblea.

Articolo 12

L’azione (specificare: educativa, culturale, sociale, formativa…….) che i soci svolgono ed i comportamenti che assumono devono essere caratterizzati da competenza e capacità. I soci direttamente impegnati come promotori delle attività e come formatori dell’Associazione accettano di partecipare ai momenti di formazione e di autoformazione che l’Associazione pone in essere. Ciò affinché si abbia un’adeguata capacità di lettura degli interessi, dei problemi e delle proposte di intervento degli associati.

Art.13

L’ associazione di volontariato“………”, pur riconoscendo il principio della prevalenza dell’ attività dei soggetti aderenti, potrà comunque avvalersi, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, di prestazioni volontarie e/o retribuite rese da soggetti non aderenti, sempre che si tratti di prestazioni necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell’ organizzazione stessa oppure occorrenti a qualificare e specializzare l’attività da essa svolta.

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Titolo IV – Organi sociali e compiti

Articolo 14 Sono organi dell’Associazione:

- A ) l’Assemblea dei soci;

- B ) il Consiglio direttivo/Comitato direttivo/Comitato di gestione;

- C ) il Presidente;

- D) il Segretario;

- E ) il Collegio dei revisori dei conti;

- F ) il Collegio dei saggi o probiviri.

-

Articolo 15

L’Assemblea dei soci è convocata in seduta ordinaria e straordinaria.

In seduta ordinaria è convocata di norma ogni anno dal Presidente, sentito il Consiglio direttivo, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 marzo.

Compiti dell’Assemblea:

1. approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

2. approvazione dei programmi annuali di attività;

3. approvazione dei regolamenti interni;

4. deliberazione su tutte le questioni attinenti alla gestione dell’Associazione;

5. elezione del Consiglio direttivo e del Segretario;

6. elezione del Collegio dei revisori dei conti e dei probiviri;

7. elezione della commissione elettorale, composta da almeno 5 membri, la quale propone i nomi dei candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;

In seduta straordinaria è convocata:

– su richiesta motivata del Consiglio direttivo;

– su richiesta motivata di almeno 1/5 dei soci.

Detta Assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Compiti dell’Assemblea:

1. deliberazione di eventuali modifiche statutarie;

2. deliberazione dello scioglimento dell’Associazione.

L’Assemblea ordinaria è valida se sono presenti almeno il 50% più uno dei soci in prima convocazione, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di soci.

Essa delibera su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, con votazione a scrutinio segreto o palese, con la maggioranza semplice dei soci presenti.

L’assemblea straordinaria è valida se sono presenti almeno i 2/3 dei soci e delibera con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

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L’assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, è convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione.

Articolo 16

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione ed è composto da un numero dispari di membri eletti tra i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e dal Segretario.

Si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta al mese e in seduta straordinaria tutte le volte che verrà richiesto da almeno 1/3 dei suoi membri.

Il Consiglio dura in carica tre anni con possibilità di rielezione dei componenti.

Compiti del Consiglio:

1. elezione al suo interno ed a maggioranza assoluta dei voti del Presidente e del Vice-Presidente;

2. amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione;

3. attuazione delle linee programmatiche approvate dall’Assemblea;

4. predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo;

5. predisposizione di proposte per l’adozione del regolamento interno ed

eventuali modifiche statutarie da sottoporre alla deliberazione dell’Assemblea;

I membri del Consiglio decadono dal mandato in caso di assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive.

Il consigliere decaduto dalla carica per assenza ingiustificata o per dimissioni volontarie viene sostituito dal primo socio supplente eletto dall’Assemblea.

Articolo 17

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, sia in giudizio che verso terzi. E’ eletto dal Consiglio direttivo, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Compiti del Presidente:

1. convocazione dell’Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo che egli stesso presiede;

2. coordinamento e supervisione dell’attività dell’Associazione;

3. compimento degli atti non riservati agli altri organi sociali;

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, o sulla base di delega scritta dello stesso, tutte le sue funzioni sono assunte dal Vice-Presidente.

Articolo 18

Il Segretario è eletto dall’Assemblea dei soci ed è membro del Consiglio direttivo con diritto di voto.

Compiti del Segretario:

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1. verbalizzazione delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio direttivo;

2. redazione della proposta di bilancio preventivo e consuntivo;

3. controllo periodico della consistenza di cassa;

Articolo 19

Il Collegio dei revisori dei conti è responsabile del controllo della gestione finanziaria ed amministrativa dell’Associazione.

Si compone di tre membri effettivi eletti dall’Assemblea dei soci, anche tra soggetti non soci, fra i quali viene eletto a maggioranza il Presidente.

I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili Compiti dei revisori:

1. verifica periodica della consistenza di cassa;

2. attività di ispezione e controllo;

3. redazione della relazione valutativa sul bilancio preventivo e consuntivo;

Articolo 20

Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e l’Associazione od i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall’Assemblea, in occasione della prima assemblea.

I probiviri dureranno in carica tre anni, saranno rieleggibili e giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Articolo 21

Le attività sociali e di lavoro potranno essere organizzate in gruppi di interesse o commissioni costituite da membri del Consiglio, soci e cittadini disponibili. I gruppi di lavoro individueranno un proprio coordinatore che è tenuto a informare e

concordare con il Presidente e con il Consiglio i programmi più impegnativi e di interesse generale.

Titolo V – Bilancio e Patrimonio

Articolo 22

Le fonti di finanziamento sono costitute essenzialmente da:

1. quote sociali;

2. contributi di Enti Pubblici ed Istituzioni;

3. lasciti di privati, contributi di singoli cittadini e di organizzazioni varie;

4. introiti derivanti da attività ed iniziative sociali;

5. attività di raccolta fondi condotte nel rispetto della normativa vigente;

6. sponsorizzazioni da imprese private;

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7. proventi di eventuali attività accessorie di cui all’art. 10, comma 5 del D.Lgs.

04/12/1997 n. 460;

Articolo 23

Il bilancio comprende l’esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’Assemblea ordinaria entro il 31 marzo. Nel bilancio sono obbligatoriamente iscritti i contributi pubblici e privati, i lasciti, ogni entrata ed ogni uscita

Articolo 24

Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione, dai contributi e lasciti ricevuti da Enti Pubblici o privati, dagli avanzi di gestione e da quanto altro acquisito legittimamente dall’Associazione stessa nel corso della sua attività.

L’associazione si impegna ad impiegare gli avanzi di gestione o gli utili derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali per la realizzazione delle finalità istituzionali e di quelle ad esse connesse, evitandone qualsiasi forma di distribuzione anche indiretta.

Titolo VI – Scioglimento

Articolo 25

Lo scioglimento della Associazione è deliberata dall’Assemblea straordinaria dei soci, con le modalità previste dall’art. 15.

Nel caso di scioglimento il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore.

Titolo VII – Norme Finali

Articolo 26

Le norme di pratico funzionamento dell’Associazione costituiranno oggetto di un apposito Regolamento approvato dall’Assemblea dei soci.

L’utilizzazione della Sede e delle attrezzature dell’Associazione dovrà avvenire nel rispetto del regolamento interno.

Articolo 27

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento interno, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia.

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In base a quanto stabilito dall’art.8 comma 1 della Legge-quadro sul volontariato n.266 dell’11/08/1991, si chiede l’esenzione dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro.

(L’esenzione dall’imposta di bollo e’ stata riformulata e ribadita nell’art.17 del d.lgs 4 dicembre 1997, n.460)

Terni, ………

(firme dei soci fondatori)

………

………

………

………

………

………...

………

………

………

………

………....

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