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STATUTO ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE

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Academic year: 2022

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STATUTO

ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita con sede in Cinisi l'associazione di promozione sociale denominata A Tutta Vita, di seguito detta associazione.

Art. 2 Finalità 1. L'associazione persegue i seguenti scopi generali:

- Attività di supporto alla mobilità;

- Promozione ed organizzazione di iniziative sportive;

- Attività socio-culturali, ludico-ricreative e pedagogiche

- Promozione di attività di vario genere volte all’integrazione ed all’interazione sociale;

- Attività di promozione turistico-culturale ed enogastronomico;

- Attività di aggiornamento alla digitalizzazione ed alle nuove tecnologie;

- Iniziative e corsi sulla sicurezza;

- Iniziative a supporto di attività spirituali.

Nel perseguire tali scopi, nel territorio Siciliano, l’associazione si propone di:

• Fornire servizi a garanzia della mobilità, urbana ed extraurbana, con accompagnamento ed assistenza per disbrigo pratiche burocratiche e sanitarie;

• Promuovere attività sportive di qualunque genere e per qualsiasi età.

• Ideare, progettare ed organizzare eventi ed attività culturali site-specific, nonché attività formative, partecipative e camminate, con particolare attenzione alla realizzazione di eventi cult annuali. Tesori naturali ed ambientali, patrimoni culturali siciliani, da riscoprire, esplorare e valorizzare in un percorso che di anno in anno rifletta sul rapporto

uomo-natura.

• Promuovere la Sicilia come luogo eccellente di produzione enogastronomica in cui confrontarsi, incontrarsi, ideare e condividere le proprie esperienze;

• Promuovere forme di turismo indirizzate ad utenti interessati alla cultura, alla natura e al cammino, in grado di sviluppare economie per imprese di qualità in campo turistico, ricettivo, artistico, culturale, gastronomico ed agricolo-produttivo;

• Promuovere forme di scambio, formazione ed informazione, tramite incontri generazionali in cui la memoria e gli antichi mestieri possano, con le nuove tendenze, rigenerarsi in importanti risorse economico-culturali 4.0;

• Organizzare attività ed eventi di aggiornamento alla nuova era digitale e di supporto all’utilizzo di nuove tecnologie;

• Promuovere, in cooperazione con le forze dell’ordine locali e con gli enti preposti, attività di sicurezza e protezione dalle frodi.

• Creare una rete inter-associativa tra i presidi culturali, le associazioni, i circoli, le compagnie teatrali e le scuole del territorio con le attività economiche;

• Promuovere attività a sostegno delle diocesi, cooperando in iniziative spirituali e benefiche;

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• Svolgere attività di fundraising e crowdfunding per far crescere, coltivare, sorgere, ossia sviluppare i fondi necessari a sostenere le proprie azioni e finalità, predisponendo attività e campagne di raccolti fondi, partecipando a bandi, candidature e concorsi sia in forma singola sia associata, promuovendo auto-produzioni e produzioni dal basso.

2. L’associazione potrà svolgere, in genere, tutte le attività che si riconoscono essenziali per il raggiungimento dei fini che l’Associazione si propone, anche in collaborazione con Enti pubblici, e soggetti privati, istituzioni, altre associazioni, scuole e altro nonché ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo compatibilmente con gli scopi della stessa.

L’associazione, nel perseguire i propri obiettivi, attraverso le competenze dei propri soci può anche fornire attività di consulenza e di servizi. Tali attività non hanno scopo di lucro ed eventuali utili saranno reinvestiti al sostegno dell’associazione e delle sue attività e progetti.

3. L'associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro neanche in forma indiretta.

Art. 3 Soci

1. Sono soci quelli che sottoscrivono l’atto costitutivo e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal comitato.

2. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.

3. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie;

- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;

- morte, con diritto di subentro da parte di un erede;

- indegnità deliberata dal comitato. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

L’attività dei soci deve essere libera e volontaria e prestata prevalentemente in forma gratuita.

Art. 4

Diritti e obblighi dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.

2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art. 5 Organi Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea;

- il comitato;

- il collegio arbitrale;

- il presidente.

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Art. 6 Assemblea 1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.

2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno due soci.

3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (raccomandata A/R, pec, fax).

4. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

5. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

6. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 17 e 18.

8. L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del comitato;

- approvare il programma di attività proposto dal comitato;

- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 17;

- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;

- deliberare lo scioglimento dell’associazione.

Art. 7 Comitato

1. Il comitato è eletto dall'assemblea ed è composto da 3 membri.

2. Il comitato si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi

3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (raccomandata A/R, pec, fax).

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.

5. In prima convocazione il comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

6. Il comitato ha i seguenti compiti:

- eleggere il presidente;

- assumere il personale;

- nominare il segretario;

- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;

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- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci, motivandone le ragioni;

- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;

- nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.

Art. 8 Presidente

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del comitato, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.

2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 11 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti art. 6, comma 3 e 5 e art. 7 comma 4.

3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.

4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del comitato più anziano di età.

Art. 9 Segretario Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;

- provvede al disbrigo della corrispondenza;

- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;

- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo.

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;

- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;

- è a capo del personale.

Art. 10 Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo"

senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

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3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Palermo il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art. 11 Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 12 Risorse economiche

1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

a) quote e contributi degli associati;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato.

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

4. Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale.

Art. 13 Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni

dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 15 Volontari*

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

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La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 16 Lavoratori**

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei l numero degli associati.

Art. 17

Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Art. 18 Scioglimento

1. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 19 Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

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*Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Questa modalità di rimborso “non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi” (co. 4, art. 17 Cts).

**Ai fini del Cts non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi associativi nello svolgimento delle loro funzioni (co. 6, art. 17 Cts). “I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale” (co. 6-bis, art. 17 Cts).

L’incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria non si applica “agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all’articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001 , n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all’articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento” (co. 5, art. 17 Cts).

**Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai volontari del Servizio civile universale, agli operatori volontari nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori volontari che prestano le attività nel Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) del Club Alpino Italiano (CAI) (co. 7, art. 17 Cts).

**Con apposito D.M. saranno individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e saranno disciplinati i relativi controlli.

**Per il trattamento economico e normativo dei lavoratori delle APS si rinvia all’art.16 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore)

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