SENTENZA
sul ricorso proposto da
MONTUORI Michele, nato a Piano di Sorrento il 16/03/1927
MONTUORI Francesco Saverio, nato a Piano di Sorrento l'11/10/1962 MONTUORI Maria, nata a Piano di Sorrento 1'11/06/1957
MONTUORI Palmira, nata a Piano di Sorrento il 04/05/1957 FEI Navina, nata a Chiusi il 03/03/1928
avverso l'ordinanza dell'11/07/2012 del Tribunale di Sorrento;
visto il ricorso, gli atti e l'ordinanza impugnata;
udita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Mario Fraticelli, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso per i ntem pestività ;
letta la memoria depositata dall'avv. Nicola De Pascale per conto degli imputati.
RITENUTO IN FATTO
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2170 Anno 2014 Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO Data Udienza: 12/11/2013
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale monocratico di Sorrento revocava l'ordinanza dichiarativa di nullità del decreto di citazione in giudizio, a suo tempo emessa e fissava nuova udienza per la trattazione del procedimento a carico delle persone indicate in epigrafe. Rilevava il giudicante che, con ordinanza pronunciata all'udienza del 14/05/2012, era stata dichiarata la nullità del decreto di citazione in giudizio a cagione della mancata notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari agli imputati; che il PM, al quale gli atti erano stati trasmessi, aveva verificato, mediante sistema TIAP, che le notifiche, pur non allegate al fascicolo del PM di udienza, erano state effettivamente compiute presso la residenza degli imputati; che, con nota del 06/06/2012, le aveva trasmesse unitamente all'istanza di revoca della anzidetta ordinanza; che, pertanto, la notifica dell'avviso ext. 415 bis del codice di rito era stata effettivamente e ritualmente compiuta, sicché, stante la sopravvenuta prova dell'insussistenza del vizio denunciato dal difensore, poteva procedersi alla revoca dell'ordinanza dichiarativa di nullità del decreto di citazione a giudizio.
2. Avverso l'anzidetta pronuncia il difensore degli imputati, avv. Nicola De Pascale, ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con i primi due motivi d'impugnazione si deduce abnormità del provvedimento impugnato e violazione dell'art. 606 lett. b) e c) per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 111 Cost., 127, 168, 586, 491, 181 e 182 cod. proc.
pen., per violazione dei principi del contraddittorio, della parità delle parti nel processo, della tassatività dei mezzi d'impugnazione, della tempestività delle eccezioni di nullità riguardanti gli atti preliminari alla dibattimento. Assume, tra l'altro, che non era rituale la richiesta di revoca dell'ordinanza dichiarativa della nullità del decreto di citazione alla stregua del principio della tassatività dei mezzi di impugnazione.
Con il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 606 lett. c) per inosservanza ed erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 112 cod. proc. pen. e 40 disp.att. dello stesso codice di rito.
Con il quarto motivo deduce violazione dell'art. 606 lett. e) in relazione alle stesse disposizioni processuali anzidette ed agli artt. 125, comma 3 e 546 lett. e) del codice di rito per mancanza o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui aveva attribuito valore di copia autentica al verbale di notifica prodotto dal PM, che risultava scannerizzato e stampato mediante sistema TIAP.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
2. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione d'intempestività del ricorso sollevata dal PG nella sua requisitoria scritta, posto che l'ordinanza impugnata è stata notificata il 27 agosto 2012, ove il ricorso risulta proposto il 25 settembre successivo, dunque tempestivamente dovendosi considerare, nel computo del termine per l'impugnativa, la sospensione dei termini nel periodo
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feriale.
Tanto premesso
in limine,
si osserva, ora, che il ricorsomanifestamente infondato. Ed invero, non vi è dubbio alcuno sulla piena ritualità delle allegazioni documentali all'istanza di revoca proposta dal PM, ossia sulla valenza probatoria delle copie di notifica mediante scanner in sezione dal sistema informatico ed automazione, in atto per le procedure notificatorie, sintantoché, come ovvio, non se ne dimostri la falsità per mancata corrispondenza all'originale.Palesemente inammissibile, poi, è l'eccezione di abnormità della disposta revoca della declaratoria di nullità della citazione sulla base della comprovata notifica dell'avviso di conclusione delle indagini cui all'art. 415 cod. proc. pen.
Si tratta, infatti, di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema processuale, costituisce espressione di poteri attribuiti al giudice e che non determina la stasi del procedimento, potendo il PM disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso (come affermato, sia pure in diversa fattispecie processuale, dalle Sezioni Unite di questa Corte regolatrice n. 25957 del.
26.3.2009).
e
2. Il ricors pertanto, inammissibile dalla relativa declaratoria conseguono la statuizioni dettate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuno ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 12/11/2013