GESTIONE COMMISSARIALE EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
Legge Regionale 28 giugno 2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24, art. 19 - Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione.
Decreto del Vicepresidente Giunta Regionale del 31 dicembre 2014, n.1
Area dei Servizi Ambientali
Determinazione numero 94/2015 Area dei Servizi Ambientali
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Determinazione 94 del 01 Aprile 2015
IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Legislativo numero 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.”
Vista la legge numero 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”
Visto il Decreto Legislativo numero 99/2004 recante “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura”;
Visto il Decreto Legislativo numero 101/2005 “Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell’agricoltura e delle foreste, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003 numero 38”;
Vista la Deliberazione numero 45/9 del 27.09.2005 della Giunta Regionale, recante la disciplina per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
Vista la Determinazione dell’Assessorato all’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale numero 1024 del 19.10.2005 concernente l’approvazione della modulistica per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
Visto l’articolo 35, lettera c) della Legge Regionale numero 9/2006 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”;
Vista la Deliberazione numero 23/1 del 16.04.2008 della Giunta Regionale in merito al riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
Visto il Decreto dell’Assessore all’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Sardegna numero 1102/DECA/32 del 09.05.2008 “Riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.)”;
Vista la richiesta di riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e di iscrizione nell’elenco regionale degli I.A.P. presentata presso la Provincia di Carbonia Iglesias in data 19.09.2014 (nostro protocollo numero 18137) dal sig. Irde Giovanni nato a Quartu Sant’Elena (CA) il 07.09.1975, residente a Cagliari in Via Ciusa, 16, codice fiscale RDIGNN75P07H118I amministratore della Società Agricola cantina Giba SRL con sede a Cagliari (CI) in Via Ciusa, 16, Partita IVA 03507520926;
Considerato che dalla analisi della richiesta di riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e di iscrizione nell’elenco regionale degli I.A.P. è emerso che la società non rispettava quanto previsto dall’art.1 comma 3 del D.Lgs. 99/2004 ovvero l’oggetto sociale non è “l'esercizio esclusivo
Oggetto: Richiesta di Qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e iscrizione nell’elenco regionale degli I.A.P.- Diniego
Richiedente: Irde Giovanni per Società Agricola cantina Giba SRL Sede legale: Cagliari (CI) CF: 03507520926
GESTIONE COMMISSARIALE EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
Legge Regionale 28 giugno 2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24, art. 19 - Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione.
Decreto del Vicepresidente Giunta Regionale del 31 dicembre 2014, n.1
Area dei Servizi Ambientali
Determinazione numero 94/2015 Area dei Servizi Ambientali
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delle attività agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile” ma risulta anche “produzione e commercio, all’ingrosso e al dettaglio di vini e olii e derivati; - l’ attività di studio, la ricerca e lo sviluppo nell’ambito delle biotecnologie alimentari”, quindi manca il requisito dell’esclusività dell’oggetto sociale previsto dalla succitata norma;
Vista la nostra nota del 28.01.2015 protocollo numero 1628, ricevuta in data 03.02.2015, con la quale, ai sensi dell’articolo 10bis della legge numero 241 del 07.08.1990, si comunicavano i motivi ostativi al all’accoglimento della richiesta di riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e di iscrizione nell’elenco regionale degli I.A.P. e si comunicava la possibilità di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate dalla necessaria documentazione entro dieci giorni dal ricevimento;
Considerato che alla data odierna non risultano pervenute osservazioni né documentazione relative al procedimento in oggetto nel termine prescritto dall’ articolo 10bis della Legge 241/90;
Ritenuto opportuno adottare il provvedimento amministrativo di diniego del riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e dell’iscrizione nell’elenco regionale degli I.A.P. richiesti con domanda presentata presso la Provincia di Carbonia Iglesias in data 19.09.2014 (nostro protocollo numero 18137) dal sig. Irde Giovanni nato a Quartu Sant’Elena (CA) il 07.09.1975, residente a Cagliari in Via Ciusa, 16, codice fiscale RDIGNN75P07H118I amministratore della Società Agricola cantina Giba SRL con sede a Cagliari (CI) in Via Ciusa, 16, Partita IVA 03507520926;
Visto il Decreto del Commissario straordinario numero 4 del 16 Febbraio 2015 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la dirigenza dei “Servizi Ambientali”;
D E T E R M I N A
Di stabilire che le premesse e gli atti in essa indicati formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di diniegare il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e l’iscrizione nell’elenco regionale degli I.A.P. richiesti con domanda presentata presso la Provincia di Carbonia Iglesias in data 19.09.2014 (nostro protocollo numero 18137) dal sig. Irde Giovanni nato a Quartu Sant’Elena (CA) il 07.09.1975, residente a Cagliari in Via Ciusa, 16, codice fiscale RDIGNN75P07H118I amministratore della Società Agricola cantina Giba SRL con sede a Cagliari (CI) in Via Ciusa, 16, Partita IVA 03507520926;
Di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento al destinatario;
DI dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.
Dott. Agr. E.M./Resp. Proc. F.to