• Non ci sono risultati.

1.3 LE VIOLAZIONI DEI DOVERI DI DILIGENZA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "1.3 LE VIOLAZIONI DEI DOVERI DI DILIGENZA "

Copied!
198
0
0

Testo completo

(1)
(2)

SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE

1. GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI 1.1 La violazione del dovere di imparzialità

1.1.1 L’omessa comunicazione di situazioni di incompatibilità 1.1.2 L’inosservanza dell’obbligo di astensione

1.2 La violazione del dovere di correttezza

1.2.1 I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti

1.2.2 L’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato o l’omessa comunicazione di avvenute interferenze

1.2.3 La reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario, l’indebito affidamento di attività rientranti nei propri compiti, l’inosservanza dell’obbligo di residenza, l’inosservanza dell’obbligo di rendersi reperibile

1.2.4 L’adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra dispositivo e motivazione

1.2.5 L’omessa comunicazione, da parte dei dirigenti, di fatti idonei a costituire illecito disciplinare 1.3 Le violazioni dei doveri di diligenza

1.3.1 La grave violazione di legge, il travisamento dei fatti, l’emissione di provvedimenti privi di motivazione o con motivazione meramente formale, l’adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti, l’adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti o sulla base di errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza, l’emissione di provvedimenti restrittivi delle libertà personali fuori dei casi consentiti

1.3.2 I ritardi nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni 1.4 Le violazioni dei doveri di laboriosità

1.4.1 La sottrazione all’attività di servizio, l’omessa autoassegnazione di affari e di motivazioni 1.5 La violazione dei doveri di riserbo

1.5.1 La divulgazione di atti del procedimento, la violazione del dovere di riservatezza, le pubbliche dichiarazioni o interviste, la sollecitazione di pubblicità di notizie

1.6 La fattispecie di carattere generale e residuale di cui all’art. 2, comma 1, lett. a)

1.7 L’attività interpretativa e valutativa quale causa di esclusione della responsabilità disciplinare

2. GLI ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI

(3)

2.1 L’uso indebito della qualità di magistrato, le frequentazioni non consentite con persone o l’intrattenimento di rapporti di affari con persone non frequentabili, l’ottenimento di prestiti o agevolazioni

2.2 L’assunzione di incarichi giudiziari senza autorizzazione, lo svolgimento di attività incompatibili o tali da recare concreto pregiudizio all’assolvimento dei doveri generali del magistrato, la partecipazione ad associazioni segrete o incompatibili con l’esercizio delle funzioni giudiziarie, l’iscrizione o la partecipazione a partiti politici, lo svolgimento di attività economico-finanziarie

3. GLI ILLECITI DISCIPLINARI CONSEGUENTI A REATO

4. LA SCARSA RILEVANZA DEL FATTO QUALE CAUSA GENERALE DI ESCLUSIONE DELL’ILLECITO DISCIPLINARE

5. IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 5.1 La successione delle leggi nel tempo 5.2 Profili generali

5.3 L’esercizio dell’azione disciplinare: modalità, termini e decadenza

5.4 L’estinzione del procedimento per cessata appartenenza dell’incolpato all’Ordine Giudiziario 5.5 I rapporti con il procedimento penale

5.6 I rapporti con un precedente procedimento disciplinare 5.7 I mezzi di prova

5.8 La ricusazione

6. LE SANZIONI DISCIPLINARI

6.1 Individuazione e ambito applicativo delle sanzioni 6.2 La sanzione accessoria del trasferimento di ufficio

7. LE MISURE CAUTELARI

7.1 La sospensione cautelare: ambito applicativo 7.2 La sospensione cautelare: revoca

7.3 Il trasferimento di ufficio cautelare

8. IL PROCEDIMENTO DI REVISIONE

9. LE QUESTIONI DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE

(4)

1. GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI

(5)

1.1 LA VIOLAZIONE DEL DOVERE DI IMPARZIALITA’

(6)

1.1.2 - L’inosservanza dell’obbligo di astensione

- Proc. n. 198/2009 R.G. – Sentenza del 19.3.2010/8.4.2010, n. 63/2010 – Presidente Mancino – Estensore Berruti – P.G. Leccisi (conf.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Imparzialità – Correttezza – Consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge – Procuratore della Repubblica – Adesione ad una istanza di patteggiamento presentata in favore del fratello – Principio di tassatività in materia disciplinare – Significato – Interpretazione estensiva e applicazione analogica di norme diverse da quelle incriminatici – Ammissibilità – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge, la condotta del Procuratore della Repubblica che presti adesione ad una richiesta di patteggiamento presentata nell’interesse del fratello, imputato in un procedimento penale, in quanto la previsione di cui all’art. 52 cod. proc.

pen., secondo la quale «il magistrato del pubblico ministero ha la facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza», è giustificata dalla previsione costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale e, pertanto, dall’esigenza di evitare il rischio della paralisi della stessa, ma non esclude il dovere di rilevare, caso per caso, quelle circostanze capaci di far apparire l’attività giudiziaria come dettata da fini diversi da quelli di giustizia ed in particolare dall’intento, o dalla inevitabilità oggettiva, del conseguimento di vantaggi personali o familiari:

il principio di tassatività in materia di illeciti disciplinari, infatti, non impedisce l’interpretazione estensiva o l’applicazione analogica di norme diverse da quelle incriminatici, specie laddove si tratti di un principio fondamentale del processo, quale quello che si trae esplicitamente dall’art.

51, n. 2, cod. proc. civ., in base al quale nessun giudice può decidere nei confronti di un prossimo congiunto, sicché, quando non sussiste la necessità di evitare che in una situazione concreta l’azione penale possa essere paralizzata, prevale il criterio di indirizzo ribadito dal D.Lgs. n. 109/2006, all’art. 1, secondo cui il magistrato, senza distinzione di funzioni, esercita quelle a lui attribuite «con imparzialità».

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 1

Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. c) Cod. Proc. Pen. 1988, art. 52

Cod. Proc. Civ. 1940, art. 51, comma 1, n. 2)

- Proc. n. 261/2009 – Ordinanza del 9.4.2010/27.4.2010, n. 71/2010 – Presidente Mancino – Estensore Berruti – P.G. (parz. diff.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge – Trattazione di un procedimento relativo ad una parte che frequenti un locale notturno dove sia solito recarsi anche il magistrato – Mancata prova di qualunque rapporto tra il magistrato e la parte processuale – Illecito disciplinare – Esclusione.

Non configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge, la condotta del magistrato che tratti un procedimento relativo ad una parte che frequenti un locale notturno dove sia solito recarsi anche lui, quando sia escluso ogni rapporto tra i due, in quanto ciò esclude anche il fondamento di un obbligo di astensione.

(7)

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. c)

- Proc. n. 250/2009 R.G. – Ordinanza del 16.4.2010/27.4.2010, n. 76/2010 – Presidente Mancino – Estensore Saponara – P.G. (conf.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge – Giudice penale – Gravi ragioni di convenienza – Rapporti di ufficio tra gli imputati ed il coniuge del giudice – Assenza di poteri di sovraordinanzione gerarchica e di controllo – Illecito disciplinare – Esclusione.

Non configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge, in relazione al caso previsto dall’art. 36, comma 1, lett. h), c.p.p., la condotta del giudice penale che tratti un procedimento nei confronti di imputati legati da rapporti di ufficio con il proprio coniuge, senza però che questi abbia su tali accusati poteri di sovraordinazione gerarchica e di controllo, poiché tale situazione esclude il rischio per il medesimo di essere chiamato a rispondere in sede civile o penale dell’operato degli accusati, e, conseguentemente, la sussistenza di gravi ragioni di convenienza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. c) Cod. Proc. Pen. 1988, art. 36, comma 1, lett. h)

- Proc. n. 67/2010 R.G. – Ordinanza del 27.4.2010/7.5.2010, n. 81/2010 – Presidente Mancino – Estensore Cesqui – P.G. (conf.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri de l magistrato – Imparzialità – Correttezza – Consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge – Magistrato del Pubblico Ministero – Trattazione di un processo in cui il difensore di un imputato accusato di gravi reati è stato ed è anche difensore del magistrato in procedimenti penali e disciplinari – Principio generale della doverosità dell’astensione nelle situazioni di conflitto di interessi – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge, la condotta del magistrato requirente che proceda alla trattazione di un processo in cui il difensore di un imputato accusato di gravi reati sia stato e sia anche suo difensore in procedimenti penali e disciplinari, giacché, da un lato, la previsione di cui all’art. 52 c.p.p. dell’astensione del pubblico ministero “solo” quale facoltà, e quando esistono “gravi ragioni di convenienza”, risponde all’esigenza sistematica di evitare la ricusabilità del medesimo magistrato, in ragione della particolare natura di parte pubblica ed in considerazione del principio di obbligatorietà dell’azione penale, ma non esclude il dovere di esimersi dall’affare, quando questa sia richiesta dalla necessità di preservare il valore della imparzialità e di impedire che influenze personali possano alterare il corso della giustizia, in quanto proprio la mancanza di strumenti di attivazione e di sanzione endoprocessuale della violazione, riserva esclusivamente al giudice della deontologia l’obbligo di sanzionare la consapevole alterazione del principio di terzietà che deve presidiare anche l’azione del pubblico ministero, pena il contrasto della disciplina con il dettato costituzionale, e, dall’altro, la situazione di conflitto di interessi, siccome rende plausibile sostenere, con conseguente discredito per il prestigio dell’ordine giudiziario e dello stesso magistrato, l’interferenza della volontà di

(8)

compiacere o favorire il professionista nella conduzione dell’attività e nell’adozione delle scelte processuali, pur se queste siano tecnicamente ineccepibili, determina la doverosità dell’astensione anche in applicazione di un principio generale comune a tutti i pubblici funzionari, e ravvisabile, tra l’altro, dalla norma incriminatrice dell’abuso in atti di ufficio secondo la formulazione attualmente in vigore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 1

Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. c) Cod. Proc. Pen. 1988, art. 52

Cod. Proc. Pen. 1988, art. 36 Cod. Proc. Civ. 1940, art. 51

(9)

1.2 LA VIOLAZIONE DEL DOVERE DI CORRETTEZZA

(10)

1.2.1 - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti

- Proc. n. 157/2009 R.G. – Sentenza del 25.9.2009/20.1.2010, n. 10/2010 – Presidente Mancino – Estensore Saponara – P.G. Geraci (parz. diff.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati – Adozione di un provvedimento la cui motivazione esplicita che la decisione è stata assunta sulla base di indicazioni esterne di carattere generale non condivise – Illecito disciplinare – Esclusione.

Non configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per comportamento gravemente scorretto nei confronti di colleghi, la condotta del magistrato il quale adotti un provvedimento la cui motivazione espliciti che la decisione è stata assunta sulla base di indicazioni di carattere generale provenienti dal Presidente della Corte di Appello dalle quali dissente, e che tuttavia segue al fine di evitare conseguenze negative, poiché la chiara rappresentazione che tali indicazioni sono di carattere generale e di metodo, non riferite alla singola regiudicanda, esclude di attribuire alle stesse il significato di una indebita pressione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. d)

- Proc. n. 168/2009 R.G. – Ordinanza dell’8.1.2010/20.1.2010, n. 11/2010 – Presidente Mancino – Estensore Berruti – P.G. (conf.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Diligenza – Comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confront i dei consulenti tecnici – Reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni – Emissione del decreto di liquidazione dei compensi a distanza di lungo tempo dalla richiesta – Necessità di approfondire il fondamento della richiesta – Storia professionale impeccabile – Illecito disciplinare – Esclusione.

Non configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, né per comportamento gravemente o abitualmente scorretto nei confronti di consulenti tecnici, né per reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni, la condotta del magistrato che emetta il decreto di liquidazione dei compensi a distanza di lungo tempo dalla richiesta, quando sia necessario approfondirne il fondamento, e la storia professionale dell’incolpato sia impeccabile anche sotto il profilo della laboriosità, poiché tali circostanze escludono che tale comportamento possa essere considerato neghittoso o più semplicemente disattento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. d) Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. q)

- Proc. n. 52/2009 R.G. – Ordinanza del 18.12.2009/20.1.2010, n. 12/2010 – Presidente Mancino – Estensore Carrelli Palombi – P.G. (conf.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Comportamenti gravemente scorretti nei confronti dei altri magistrati – Querela presentata nei confronti di collega contenente addebiti di presunte interferenze su indagati – Comportamenti tenuti fuori dell’esercizio delle funzioni – Illecito disciplinare – Esclusione.

(11)

Non configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per comportamento gravemente o abitualmente scorretto nei confronti dei colleghi, la condotta del magistrato che presenti una querela nei confronti di alcuni appartenenti all’ordine giudiziario addebitando agli stessi presunte interferenze su indagati, poiché trattasi di attività posta in essere fuori dell’esercizio delle funzioni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. d)

- Proc. n. 22/2008 R.G. – Sentenza del 28.9.2009/27.1.2010, n. 20/2010 – Presidente Mancino – Estensore Pilato – P.G. Geraci (diff.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Comportamenti gravemente scorretti nei confronti delle parti e di altri magistrati – Reazione ad accuse di collusione con la criminalità organizzata attraverso un’erronea attestazione contraddistinta da modalità aggressive – Reazione manifestata con il ricorso a canali ufficiali e piena assunzione di responsabilità – Eccezionale turbamento emotivo – Rilevanza – Illecito disciplinare – Esclusione.

Non configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per comportamento gravemente scorretto nei confronti delle parti e di altri magistrati, la condotta dell’appartenente all’ordine giudiziario che reagisca ad accuse di collusione con la criminalità organizzata procedendo ad un’erronea attestazione contraddistinta da modalità aggressive, ma ricorrendo a canali ufficiali e con piena assunzione di responsabilità, poiché tali circostanze e l’evidente situazione di eccezionale di turbamento emotivo comprensibilmente determinata dalle accuse escludono il rilievo disciplinare del descritto atteggiamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. d)

- Proc. n. 22/2008 R.G. – Sentenza del 28.9.2009/27.1.2010, n. 20/2010 – Presidente Mancino – Estensore Pilato – P.G. Geraci (diff.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Imparzialità – Equilibrio – Comportamenti gravemente scorretti nei confronti delle parti e di altri magistrati – Giudice – Emissione di provvedimento la cui motivazione riproduca pressoché integralmente e testualmente, anche nelle componenti strettamente valutative, la memoria difensiva di una parte, senza tenere in alcuna considerazione le regioni dell’altra – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Configura illecito disciplinare, per aver posto in essere un comportamento gravemente scorretto nei confronti delle parti e di altri magistrati, la condotta di un giudice che emetta un provvedimento la cui motivazione riproduca pressoché integralmente e testualmente la memoria difensiva di una parte, anche nelle componenti valutative, e persino nei risvolti più minuti e da soli irrilevanti e nelle evidenti inesattezze fattuali, senza tenere in alcuna considerazione le ragioni dell’altra parte, perché tale atteggiamento, ingenerando l’apparenza della recezione acritica delle tesi di una parte e dell’assenza di un adeguato vaglio critico delle tesi dell’altra parte, legittima la convinzione di una sostanziale mancanza di equidistanza, vale a dire di imparzialità, del giudice rispetto alle parti, e dà luogo alla violazione del dovere di rispetto che l’ordinamento pretende dai magistrati nei confronti di queste, e che consiste non nell’ossequio formale e nell’edulcorazione delle eventuali espressioni di dissenso, ma nel prendere in

(12)

considerazione nei propri provvedimenti, e all’occorrenza nel confutare con puntualità, la ricostruzione altrui dei fatti, le scelte giuridiche operate e le argomentazioni svolte (nel caso di specie, l’incolpato, motivando un’ordinanza de libertate, aveva manifestato considerazione per le sole prospettazioni difensive, platealmente pretermettendo ogni attenzione alle ragioni della parte pubblica, perfino affermando, diversamente da quanto accaduto, l’assenza del magistrato del pubblico ministero dall’udienza).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. d)

- Proc. n. 12/2010 R.G. – Ordinanza dell’1.2.2010/3.2.2010, n. 23/2010 – Presidente Mancino – Estensore Romano – P.G. (conf.)

Trasferimento di ufficio cautelare – Presupposti – Gravi elementi di fondatezza dell’azione disciplinare – Addebiti di particolare rilevanza – Motivi di particolare urgenza.

Presupposti per il trasferimento di ufficio cautelare sono, da un lato, la sussistenza, in termini di fumus e allo stato delle risultanze, di gravi elementi di fondatezza dell’azione disciplinare inerente addebiti di particolare rilevanza, e, dall’altro, la ricorrenza di motivi di particolare urgenza ostativi a che il magistrato continui ad esercitare le funzioni giurisdizionali nella medesima sede, da esaminare con riguardo alla necessità sia di garantire il buon andamento della giustizia, sia di evitare lesioni all’immagine della medesima (nel caso di specie, all’incolpato era addebitato di aver posto in essere comportamenti gravemente scorretti nei confronti di un collega che avevano inciso sul buon funzionamento dell’ufficio di appartenenza e sul prestigio dell’ordine giudiziario).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. d) Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 22, comma 1

- Proc. n. 12/2010 R.G. – Ordinanza dell’1.2.2010/3.2.2010, n. 23/2010 – Presidente Mancino – Estensore Romano – P.G. (conf.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altro magistrato – Molestie consistite in continue telefonate, messaggi telefonici, richieste di incontri, frequentazione assidua dell’ufficio della collega, nonostante il rifiuto di trasformare il rapporto professionale in rapporto sentimentale – Invio alla collega di una missiva nella quale segnali la presumibile esistenza di una situazione di incompatibilità della stessa e la necessità di una discussione per individuare la migliore soluzione – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Configura illecito disciplinare, per aver posto in essere comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altro magistrato, la condotta di un appartenente all’ordine giudiziario che molesti una collega con continue telefonate, messaggi telefonici, richieste di incontri, frequentazione assidua dell’ufficio della stessa, nonostante il rifiuto di questa di trasformare il rapporto professionale in rapporto sentimentale, e che, inoltre, invii alla medesima una missiva nella quale segnali la presumibile esistenza di una situazione di incompatibilità e la necessità di una discussione per individuare la migliore soluzione, perché la descritta situazione si connota, da un lato, per l’abitualità nonché per la produzione di pregiudizio per la serenità dell’interessata e di disservizio per l’ufficio giudiziario di comune appartenenza, e, dall’altro, per la violazione del dovere di astenersi dal compiere ogni iniziativa diversa da quella di procedere a formale comunicazione della supposta incompatibilità agli organi competenti.

(13)

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. d)

- Proc. n. 54/2004 R.G. – Sentenza del 22.1.2010/10.2.2010, n. 27/2010 – Presidente Mancino – Estensore Fresa – P.G. Scardaccione (conf.)

Illecito disciplinare a norma dell’art. 18 R.D.L. n. 511/1946 – Doveri del magistrato – Correttezza – Compostezza – Giudice – Atteggiamento palesemente alterato in udienza – Richiesta di intervento della stampa e del Presidente del Consiglio – Pronuncia di frasi offensive nei confronti del presidente del collegio – Successivo allontanamento dall’aula con sospensione dell’udienza – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Configura illecito disciplinare a norma dell’art. 18 R.D.L. n. 511/1946, la condotta del magistrato, che, esercitando le funzioni di giudice a latere, assuma un atteggiamento palesemente alterato nel corso di un’udienza, sino a reclamare a gran voce l’intervento della stampa e del Presidente del Consiglio, a pronunciare frasi offensive nei confronti del presidente del collegio, e ad abbandonare l’aula, così da determinare la sospensione dell’udienza stessa, poiché la stessa dà luogo ad una fortissima lesione del prestigio di cui deve godere il magistrato e compromette, in modo assai grave, la credibilità dell’intero Ordine Giudiziario.

Riferimenti normativi: Regio Decreto Legisl. 31 maggio 1946, num. 511, art. 18

- Proc. n. 148/2009 R.G. – Ordinanza del 12.2.2010/23.2.2010, n. 37/2010 – Presidente Mancino – Estensore Fresa – P.G. (conf.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti dei difensori – Affermazioni denigratorie nei confronti di un difensore in udienza – Intenzione di pronunciare qualche battuta scherzosa – Assoluta occasionalità dell’episodio – Buoni rapporti tra il magistrato ed il foro – Scarsa rilevanza del fatto – Illecito disciplinare – Esclusione.

Non configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti dei difensori, la condotta del magistrato che esprima affermazioni denigratorie nei confronti di un difensore in udienza, quando vi sia stata l’intenzione di pronunciare qualche battuta scherzosa, e non di mancare di rispetto al professionista, l’episodio sia assolutamente occasionale, ed i rapporti del magistrato con il foro risultino improntati a cordialità e reciproco rispetto, poiché, per la sua modestia ed episodicità, il fatto è di scarsa rilevanza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. d) Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 3 bis

- Proc. n. 94/2009 R.G. – Ordinanza del 19.2.2010/3.3.2010, n. 40/2010 – Presidente Mancino – Estensore Berruti – P.G. (conf.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati – Pubblico Ministero – Mancata partecipazione ad una udienza non determinata da ragioni

(14)

apprezzabili e tardivamente comunicate – Udienza alla quale non è obbligatoria la partecipazione del magistrato del pubblico ministero ed in relazione alla quale questi abbia presentato tempestivamente conclusioni scritte – Illecito disciplinare – Esclusione.

Non configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per comportamento abitualmente o gravemente scorretto nei confronti di colleghi, la condotta del sostituto procuratore della Repubblica il quale non partecipi ad una udienza per ragioni non apprezzabili e tardivamente comunicate, qualora non sia obbligatoria la partecipazione dell’ufficio della Procura ed il magistrato assentatosi abbia comunque tempestivamente depositato conclusioni scritte, giacché difettano tanto il requisito dell’abitualità, attesa l’unicità dell’episodio contestato, quanto quello della gravità, in ragione della non obbligatorietà e della non stretta necessità della presenza del requirente davanti al giudice, quest’ultima restando esclusa dalla presentazione in tempo utile delle conclusioni per iscritto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. d)

- Proc. n. 120/2009 R.G. – Sentenza dell’11.12.2009/15.3.2010, n. 43/2010 – Presidente Mancino – Estensore Cesqui – P.G. Baglione (conf.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Diligenza – Grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile – Comportamenti che, violando i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio e rispetto della dignità delle persone, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti – Affidamento sistematico di incarichi di consulenza tecnica a professionisti non iscritti all’albo dell’ufficio giudiziario competente in assenza di puntuale motivazione e di interlocuzione con il presidente del Tribunale – Liquidazione di acconti spropositati e di indennità e spese non previste dalla legge – Provvedimenti di liquidazione adottati dopo la comunicazione del trasferime nto ad altra sezione – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, sia per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, sia per aver assunto comportamenti che, violando i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio e rispetto della dignità delle persone, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti, la condotta del magistrato che affidi sistematicamente incarichi di consulenza tecnica richiedenti competenze non infungibili ad un numero ristretto di professionisti non iscritti all’albo dell’ufficio giudiziario competente in assenza di motivazione o con motivazione di mero stile, la quale si limiti a dare atto genericamente della competenza e dell’esperienza del prescelto, ed inoltre senza alcuna interlocuzione con il presidente del Tribunale, e liquidi poi agli stessi compensi ed acconti eccessivi, nonché indennità e spese non previste dalla legge o non documentate, anche con provvedimenti adottati dopo aver ricevuto comunicazione del suo trasferimento ad altra sezione, disposto proprio per la modalità di gestione degli incarichi, giacché, da un lato, la violazione dell’art. 22 disp. att. c.p.c. è non solo reiterata, ma pure sintomatica di un ingiustificato privilegio riservato solo ad alcuni nominati, e, dall’altro, la liquidazione di compensi e spese non previsti ai consulenti impropriamente nominati in via privilegiata assicura agli stessi vantaggi patrimoniali indebiti con conseguente corrispondente danno per la parte sulla quale le spese sono destinate a ricadere (nel caso di specie, tra l’altro, l’incolpato aveva liquidato spese di soggiorno e di locazione di ufficio, nonché rimborsi per

‘personale di segreteria’ e per schede telefoniche prepagate).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. a)

(15)

Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. g) Disp. Att. Cod. Proc. Civ. 1941, art. 22

- Proc. n. 120/2009 R.G. – Sentenza dell’11.12.2009/15.3.2010, n. 43/2010 – Presidente Mancino – Estensore Cesqui – P.G. Baglione (conf.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Diligenza – Grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile – Liquidazione sistematica di indennità e spese non previste dalla legge – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, la condotta del magistrato che liquidi sistematicamente ai consulenti tecnici indennità e spese non previste dalla legge, in quanto la sistematicità della contravvenzione alle disposizioni degli artt. 53 e 56 D.Lgs. n. 115/2002 attribuisce alla violazione di legge il carattere della gravità (nel caso di specie, tra l’altro, l’incolpato aveva liquidato non meglio precisate ‘spese collegiali’, nonché rimborsi per

‘personale di segreteria’).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. g) Decreto Presid. Rep. 30 maggio 2002, num. 115, art. 53

Decreto Presid. Rep. 30 maggio 2002, num. 115, art. 56

- Proc. n. 9/2010 R.G. – Ordinanza del 5.3.2010/1.4.2010, n. 57/2010 – Presidente Mancino – Estensore Cesqui – P.G. (conf.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Diligenza – Comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati – Pubblico ministero – Omesso riscontro alla richiesta del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di notizie sullo stato di un procedimento penale – Decorrenza dei termini a disposizione del Procuratore Generale per formulare le sue richieste in ordine al procedimento – Mancata titolarità delle indagini e indisponibilità degli atti – Illecito disciplinare – Esclusione.

Non configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per comportamento gravemente scorretto nei confronti di altro magistrato, la condotta del sostituto procuratore della Repubblica che ometta di riscontrare la richiesta del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, avanzata a seguito di una istanza di avocazione, di ricevere notizie sullo stato di un procedimento penale, così da determinare la decorrenza del termine di trenta giorni a disposizione di quest’ultimo per formulare le sue richieste, quando il magistrato richiesto non sia più titolare delle indagini e non abbia più la disponibilità degli atti, perché ciò esclude in radice ogni possibilità di adempiere.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. d) Cod. Proc. Pen. 1988, art. 413, comma 2

Cod. Proc. Pen. 1988, art. 405

- Proc. n. 66/2009 R.G. – Ordinanza del 5.2.2010/1.4.2010, n. 58/2010 – Presidente Mancino – Estensore Cesqui – P.G. (conf.)

(16)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Diligenza – Comportamenti che, violando i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio e rispetto della dignità delle persone, arrecano ingiusto danno ad una delle parti – Comportamenti gravemente scorretti nei confronti delle parti – Giudice civile – Esecuzione immobiliare – Omessa sospensione dell’esecuzione – Omessa sospensione della vendita del bene pignorato – Omessa decisione sulla ricostruzione del fascicolo processuale – Decisione di procedere a nuova ricerca del fascicolo processuale – Illecito disciplinare – Esclusione.

Non configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per comportamento che, violando i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio e rispetto della dignità delle persone, arreca ingiusto danno ad una delle parti, e neppure per comportamento gravemente scorretto nei confronti delle parti, la condotta del giudice civile che, nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare, ometta, in conformità alla prassi ricorrente, di provvedere sulla richiesta di sospensione dell’esecuzione avanzata dal debitore, e, accertata l’irreperibilità del fascicolo processuale relativo all’opposizione, ometta di disporre la sospensione della vendita del bene pignorato e di decidere sulla richiesta di ricostruzione del fascicolo, ordinando, invece, nuove ricerche dello stesso, perché, per un verso, la sospensione dell’esecuzione è provvedimento rimesso alla discrezionalità del giudice, e, per l’altro, lo smarrimento del fascicolo giustifica la mancata sospensione della vendita, mentre la decisione di procedere alla nuova ricerca di esso è prodromica alla sua ricostruzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. a) Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. d) Cod. Proc. Civ. 1940, art. 615

Cod. Proc. Civ. 1940, art. 624 Cod. Proc. Civ. 1940, art. 586

- Proc. n. 4/2009 R.G. – Sentenza del 19.3.2010/8.4.2010, n. 62/2010 – Presidente Mancino – Estensore Berruti – P.G. Leccisi (conf.)

Illecito disciplinare a norma dell’art. 18 R.D.L. n. 511/1946 – Doveri del magistrato – Correttezza – Equilibrio – Giudice – Reiterate e pressanti richieste extragiudiziali di risarcimento ad una parte durante e dopo la conclusione del processo a ristoro di insinuazioni in ordine ad un difetto di imparzialità – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Configura illecito disciplinare a norma dell’art. 18 R.D.L. n. 511/1946, la condotta del giudice che, a seguito di insinuazioni in ordine ad un difetto di imparzialità, formuli reiterate e pressanti richieste extragiudiziali di risarcimento dei danni ad una parte di un processo da lui trattato, durante e dopo la conclusione dello stesso, poiché tale atteggiamento denota mancanza di serenità e lucidità, configurandosi come un tentativo, posto in essere avvalendosi dello status professionale, di ottenere il ristoro nella misura e nella forma soggettivamente ritenute adeguate, e quindi come un comportamento fortemente autoreferenziale, contrastante con la funzione giurisdizionale esercitata.

Riferimenti normativi: Regio Decreto Legisl. 31 maggio 1946, num. 511, art. 18

- Proc. n. 231/2009 – Sentenza del 9.4.2010/27.4.2010, n. 70/2010 – Presidente Mancino – Estensore Berruti – P.G. Galasso (conf.)

(17)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Illecito disciplinare conseguente a reato – Doveri del magistrato – Correttezza – Comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati – Fatto costituente reato idoneo a ledere l’immagine del magistrato – Dirigente di un ufficio giudiziario – Rapporti con i magistrati onorari – Pronuncia di frasi che possono apparire insulti nei confronti dell’interlocutore – Comportamento discutibile del magistrato onorario – Colloquio riservato – Assenza di ogni intento ingiurioso o minatorio – Illecito disciplinare – Esclusione.

Non configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per comportamento gravemente scorretto nei confronti di altro magistrato, né illecito disciplinare conseguente a reato, quale fatto costituente reato idoneo a ledere l’immagine del magistrato, la condotta del dirigente di un ufficio giudiziario che, nell’ambito dei rapporti con i magistrati onorari addetti a quest’ultimo, pronunci frasi le quali possano apparire insulti nei confronti dei medesimi, quando tali affermazioni siano originate da comportamenti discutibili dei magistrati onorari in relazione alle attività di ufficio e siano esternate nel corso di un colloquio riservato, perché le precisate circostanze sono indicative di sicura mancanza di ogni intento ingiurioso e di ogni minaccia.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. d) Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 4, comma 1, lett. d)

- Proc. n. 67/2010 R.G. – Ordinanza del 27.4.2010/7.5.2010, n. 81/2010 – Presidente Mancino – Estensore Cesqui – P.G. (conf.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Imparzialità – Correttezza – Comportamento abitualmente o gravemente scorretto nei confronti delle parti, de i loro difensori e di altri magistrati – Reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti – Magistrato del Pubblico Ministero – Ripetuta prestazione del consenso a patteggiamenti sulla pena assai vantaggiosi per gli imputati senza informarne l’ufficio – Obbligo di informare il dirigente dell’ufficio o il suo vicario previsto da specifiche disposizioni interne – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per comportamento abitualmente o gravemente scorretto nei confronti delle parti, dei loro difensori e di altri magistrati, nonché per reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti, la condotta del magistrato requirente che presti, in relazione a numerosi procedimenti, il consenso a patteggiamenti sulla pena assai vantaggiosi per imputati che siano esponenti di primo piano della criminalità locale, senza informare di ciò il dirigente dell’ufficio o il suo vicario, in violazione di specifiche disposizioni interne, poiché tale atteggiamento legittima il convincimento di disparità di trattamento e dell’esistenza di magistrati animati da maggiore e particolare ostilità nei confronti della criminalità rispetto all’incolpato all’interno del medesimo ufficio, così da determinare una situazione di pericolo per quelli e da ingenerare discredito per quest’ultimo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. d) Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. n)

- Proc. n. 34/2008 R.G. – Sentenza del 9.2.2010/8.6.2010, n. 94/2010 – Presidente Anedda – Estensore Pepino – P.G. Ciani (parz. diff.)

(18)

Illecito disciplinare a norma dell’art. 18 R.D.L. n. 511/1946 – Doveri del magistrato – Correttezza – Acquisto incauto di un oggetto di valore provento di delitto a condizioni economicamente molto vantaggiose – Disinvoltura ed imprude nza macroscopiche – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Configura illecito disciplinare a norma dell’art. 18 R.D.L. n. 511/1946, la condotta del magistrato che acquisti quantomeno incautamente, e a condizioni economicamente molto vantaggiose, un oggetto di valore provento di delitto, poiché tale atteggiamento rivela una disinvoltura ed una imprudenza macroscopiche, viola il dovere di correttezza nei confronti dei terzi, al di fuori dell’esercizio delle funzioni giudiziarie, e si riverbera in una concreta lesione del prestigio dell’ordine giudiziario consistente nel discredito del singolo dinanzi agli operatori del diritto e all’opinione pubblica (nel caso di specie, l’incolpato aveva acquistato un orologio di valore, poi risultato provento di rapina, in mancanza di garanzia, di confezione e di qualunque ricevuta, ad un prezzo pari alla metà o a meno della metà del valore di listino).

Riferimenti normativi: Regio Decreto Legisl. 31 maggio 1946, num. 511, art. 18

- Proc. n. 34/2008 R.G. – Sentenza del 9.2.2010/8.6.2010, n. 94/2010 – Presidente Anedda – Estensore Pepino – P.G. Ciani (parz. diff.)

Illecito disciplinare a norma dell’art. 18 R.D.L. n. 511/1946 – Doveri del magistrato – Correttezza – Partecipazione ad operazione commerciale spregiudicata unitamente ad un consulente tecnico abitualmente nominato – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Configura illecito disciplinare a norma dell’art. 18 R.D.L. n. 511/1946, la condotta del magistrato che partecipi ad una operazione commerciale spregiudicata, comprensiva di profili di evidente irregolarità, insieme ad un consulente tecnico da lui abitualmente nominato, giacché la stessa, quale che sia il titolo dell’intervento nella stessa, lede i più elementari doveri di correttezza incombenti sull’appartenente all’ordine giudiziario e ne mina il prestigio e la credibilità (nel caso di specie, l’incolpato aveva finanziato, nella misura della metà, un consulente tecnico, da lui abitualmente nominato nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, per l’acquisto e la ristrutturazione di un immobile, che, poi, era stato dapprima venduto fittiziamente ad una impresa compiacente, così da fruire di deduzioni ai fini delle imposte sui redditi, e quindi rivenduto sul mercato con un cospicuo guadagno).

Riferimenti normativi: Regio Decreto Legisl. 31 maggio 1946, num. 511, art. 18

- Proc. n. 34/2008 R.G. – Sentenza del 9.2.2010/8.6.2010, n. 94/2010 – Presidente Anedda – Estensore Pepino – P.G. Ciani (parz. diff.)

Illecito disciplinare a norma dell’art. 18 R.D.L. n. 511/1946 – Doveri del magistrato – Correttezza – Conferimento di un numero abnorme di incarichi di consulenza tecnica ad un novero estremamente ristretto di professionisti – Prassi di delegare la scelta dei consulenti ai difensori o al cancelliere – Violazione dei doveri del giudice – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Configura illecito disciplinare a norma dell’art. 18 R.D.L. n. 511/1946, la condotta del magistrato che conferisca un numero abnorme, anche in termini comparativi, di incarichi di consulenza tecnica ad un novero estremamente ristretto di professionisti, con i quali intrattenga

(19)

pure rapporti di affari di carattere privato, anche se questi siano indicati dai difensori delle parti o dal cancelliere, ed anche quando non sia deliberatamente diretta a favorire i nominati, in quanto l’indicato comportamento confligge in maniera palese con il disposto degli artt. 22 e 23 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, mentre la prassi di delegare la scelta dei consulenti tecnici di ufficio ad altri è in aperta violazione dei doveri del giudice e, in ogni caso, non fa venir meno il dovere di esercitare gli opportuni controlli ad evitare anche solo l’apparenza di scorrettezze o di favoritismi, e la situazione che ne consegue, risultando in stridente contrasto con i più elementari obblighi di astensione, è idonea a minare il prestigio e la credibilità dell’appartenente all’ordine giudiziario.

Riferimenti normativi: Regio Decreto Legisl. 31 maggio 1946, num. 511, art. 18

- Proc. n. 276/2009 R.G. – Sentenza del 16.6.2010/5.7.2010, n. 110/2010 – Presidente Mancino – Estensore Berruti – P.G. Selvaggi (conf.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Diligenza – Comportamenti gravemente scorretti nei confronti delle parti o di altri magistrati – Grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile – Avocazione – Provvedimento di avocazione in violazione di disposizioni processuali e ordinamentali –Evidente disprezzo delle funzioni processuali – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per aver tenuto un comportamento gravemente scorretto nei confronti delle parti e dei colleghi, nonché per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, la condotta del magistrato che, investito di un’istanza di avocazione, la accolga in violazione di disposizioni processuali e ordinamentali, operando con evidente disprezzo delle funzioni processuali in gioco, in quanto ciò realizza le fattispecie di cui alle lett. d) e g) dell’art. 2, comma 1, D.Lgs. n.

109/2006 (nel caso di specie, l’incolpato aveva accolto l’istanza di avocazione senza attendere l’esito delle informazioni richieste a norma dell’art. 372, comma 1 bis, c.p.p., agendo sull’erroneo presupposto dell’esistenza di ragioni di astensione per essere i magistrati titolari del procedimento destinatari di esposti e denuncie, nonostante che un precedente provvedimento di avocazione basato sostanzialmente sugli stessi fatti fosse stato revocato dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione, e contravvenendo ad un motivato provvedimento di diniego formulato dall’Avvocato generale del suo ufficio di appartenenza).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. d) Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. g) Cod. Proc. Pen. 1988, art. 372, comma 1 bis

- Proc. n. 100/2009 R.G. – Sentenza del 16.4.2010/5.7.2010, n. 112/2010 – Presidente Mancino – Estensore Cesqui – P.G. Velardi (conf.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Diligenza – Comportamenti che violando i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti – Comportamenti gravemente scorretti nei confronti delle parti o di altri magistrati – Grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile – Indagini preliminari – Omesso compimento di attività di indagine e di richieste conclusive – Consapevolezza dell’esistenza di un quadro indiziario sufficiente per chiedere il rinvio a

(20)

giudizio dell’indagato – Volontà di non minare la credibilità delle dichiarazioni dell’indagato in altro procedimento – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per aver tenuto un comportamento che, violando i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio, arreca ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti, nonché per aver tenuto un comportamento gravemente scorretto nei confronti delle parti, la condotta del magistrato che, delegato alla trattazione di un procedimento in fase di indagini preliminari, ometta di compiere qualunque attività di indagine e di formulare richieste conclusive, esercitando l’azione penale o domandando l’archiviazione, e lasci così scadere i termini massimi previsti dalla legge, pur essendo consapevole dell’esistenza di un quadro indiziario sufficiente a chiedere il rinvio a giudizio dell’indagato, al fine di preservare la credibilità delle dichiarazioni di quest’ultimo in altro procedimento, poiché, da un lato, la volontarietà di tale atteggiamento, se esclude la riconducibilità della fattispecie a quella delineata dalla lett. g) dell’art. 2, integra quella prevista dalla lett. a) del medesimo articolo, e, dall’altro, la plateale e dolosa violazione delle regole processuali costituisce scorrettezza grave nei confronti della persona offesa, autonomamente rilevante sotto il profilo deontologico.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. a) Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. d) Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. g)

- Proc. riun. n. 218-271/2009 R.G. – Sentenza del 24.5.2010/7.7.2010, n. 113/2010 – Presidente Mancino – Estensore Cesqui – P.G. Carestia (conf.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Equilibrio – Comportamenti gravemente scorretti nei confronti delle parti o dei loro difensori – Comportamenti tenuti in udienza – Sottovalutazione di urgenti e particolarissime esigenze personali di un avvocato – Sprezzante reazione alle richieste di un avvocato – Immediato e diffuso sconcerto nelle altre persone presenti – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per aver tenuto un comportamento gravemente scorretto nei confronti delle parti, o dei loro difensori, la condotta del magistrato che, nel corso di un’udienza, sottovaluti le urgenti e particolarissime esigenze personali di un avvocato, e reagisca sprezzantemente alle sue richieste processuali, provocando un immediato e diffuso sconcerto in tutte le persone presenti, giacché la necessità che il giudice ispiri la propria condotta a principi di rispetto e di non aggressività non corrisponde ad una pur apprezzabile regola di buona educazione, ma ad un preciso dovere professionale, per un verso desumibile dall’art. 1 D.Lgs. n. 109/2006, il quale, nell’indicare i principi che devono ispirare la condotta del magistrato quali precondizioni essenziali di un corretto esercizio della giurisdizione, fa espresso riferimento alla correttezza, all’equilibrio e al rispetto della dignità della persona, e per altro verso oggetto di puntuale specificazione nella disciplina di circolare che regola la materia delle valutazioni di professionalità sotto i profili della capacità e dell’equilibrio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 1

Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. d)

(21)

- Proc. n. 237/2009 R.G. – Ordinanza del 4.6.2010/22.7.2010, n. 133/2010 – Presidente Mancino – Estensore Cesqui – P.G. (conf.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Comportamenti che violando i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti – Comportamenti gravemente scorretti nei confronti delle parti – Generica indicazione sul possibile rilievo di decisioni pubbliche – Successivo articolo di giornale su una vicenda processuale – Articolo non riproduttivo di dichiarazioni del magistrato o di informazioni da questi fornite – Illecito disciplinare – Esclusione.

Non configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per aver tenuto un comportamento che, violando i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio, arreca ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti, né per aver tenuto un comportamento gravemente scorretto nei confronti delle parti, la condotta del magistrato che si limiti a fornire una generica indicazione, data a seguito di sollecitazione di un giornalista, sul possibile rilievo di decisioni pubbliche assunte dall’ufficio in generale o anche da lui personalmente, quando segua un articolo che comunque non consista nella riproduzione di dichiarazioni da lui rese, né sia il risultato diretto di informazioni da lui fornite, poiché tale circostanza esclude radicalmente sia la riconducibilità del danno lamentato dall’interessato all’attività dell’appartenente all’ordine giudiziario, sia l’ipotizzabilità di una grave scorrettezza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. a) Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. q)

- Proc. n. 259/2009 R.G. – Sentenza del 4.6.2010/29.7.2010, n. 142/2010 – Presidente Mancino – Estensore Saponara – P.G. Leccisi (conf.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza – Operosità – Correttezza – Reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni – Comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti e degli altri magistrati dell’ufficio – Emissione di provvedimenti privi di motivazione – Ritardato e omesso deposito di sentenze – Rimessione sul ruolo di numerose cause civili trattenute in decisione con ordinanze prive di motivazione – Modestissima produttività complessiva – Carenze di organico dell’ufficio di appartenenza – Pluralità di funzioni – Delicatissime esigenze familiari – Limiti alla loro rilevanza – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per reiterato, grave ed ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni, per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti e dei colleghi dell’ufficio, nonché per aver emesso provvedimenti privi di motivazione, la condotta del magistrato che depositi ovvero ometta di depositare una notevole quantità di sentenze e ordinanze in materia civile e del lavoro con ritardi talvolta molto significativi sotto il profilo dell’entità temporale, e rimetta inoltre sul ruolo numerose cause civili, già trattenute da lungo tempo in decisione, con ordinanze prive di motivazione o motivate con il suo trasferimento ad altro ufficio, in un quadro di modestissima produttività complessiva, anche se il medesimo abbia prestato servizio in un ufficio caratterizzato da carenze di organico, abbia svolto una pluralità di funzioni ed abbia affrontato delicatissime esigenze familiari, poiché l’elevatissimo numero di ritardi e di rimessioni di cause sul ruolo, unitamente alla modestissima produttività, dimostrano l’incapacità di organizzare il proprio lavoro ed evidenziano la gravità dell’espediente utilizzato

(22)

per evitare di redigere provvedimenti (nel caso di specie, l’incolpato, nell’arco di poco più di due anni, aveva depositato od omesso di depositare nei termini 30 sentenze e 130 ordinanze, con punte di ritardo superiori ai 300 giorni in 91, ed aveva inoltre rimesso sul ruolo 159 cause trattenute in decisione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. q) Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. d) Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. l)

- Proc. n. 209/2009 R.G. – Sentenza del 15.6.2010/29.7.2010, n. 144/2010 – Presidente Mancino – Estensore Cesqui – P.G. Baglione (conf.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati – Prolungato ritardo nella restituzione di fascicoli processuali – Reiterate richieste di restituzione dei fascicoli da parte del dirigente dell’ufficio – Aspettativa per infermità – Irrilevanza – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per aver assunto comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati, la condotta del magistrato che resti lungamente inerte di fronte alle reiterate richieste di restituzione di fascicoli processuali da parte del dirigente dell’ufficio al fine della loro riassegnazione, prima di ottemperarvi, poiché tale atteggiamento viola i doveri di collaborazione e di rispetto delle regole di funzionamento dell’ufficio, che costituiscono specifici indicatori rilevanti ai fini della valutazione di professionalità, e perciò bagaglio indispensabile nel quotidiano esercizio della giurisdizione, e che non vengono meno in presenza di una condizione di aspettativa per infermità (nel caso di specie, l’incolpato aveva indugiato per oltre un anno prima di restituire 148 fascicoli processuali).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. d)

- Proc. n. 285/2009 R.G. – Sentenza del 28.5.2010/29.7.2010, n. 145/2010 – Presidente Mancino – Estensore Cesqui – P.G. Geraci (conf.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Equilibrio – Misura – Correttezza – Comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario – Reazione eccessiva e risentita nei confronti di un Ispettore del Ministero della Giustizia – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per comportamento gravemente scorretto nei confronti di chiunque abbia rapporti con esso nell’ambito dell’ufficio giudiziario, la condotta del magistrato che ponga in essere una reazione eccessiva e risentita nei confronti di un Ispettore del Ministero della Giustizia, che aveva elevato una contestazione sulla base di un errore di fatto, fino a metterne in dubbio la competenza e la qualificazione professionale, poiché, da un lato, rientrano nell’ambito dell’esercizio delle funzioni tutte le attività e gli atti connessi con lo status di magistrato, siano essi direttamente o meno connessi all’esercizio della giurisdizione, e siano essi espletati in ruolo o in funzioni di fuori ruolo, ed attenendo il controllo ispettivo strettamente all’attività del magistrato, tanto da inserirsi a pieno titolo nell’ambito dei rapporti che questi tiene all’interno dell’ufficio, mentre, dall’altro, il

(23)

rispetto dei fondamentali principi di equilibrio, misura e ponderatezza costituisce precondizione indispensabile per un esercizio autorevole dell’attività professionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. d)

- Proc. n. 14/2009 R.G. – Sentenza del 16.7.2010/9.9.2010, n. 150/2010 – Presidente Mancino – Estensore Fresa – P.G. Leccisi (diff.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Equilibrio – Illecito a norma dell’art. 18 R.D.L. n. 511/1946 – Comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati – Presentazione di una denuncia querela in sede penale nei confronti del dirigente dell’ufficio – Notizia di reato infondata – Colpa – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per comportamento gravemente scorretto nei confronti di un collega, anche a norma dell’art. 18 R.D.L. n. 511/1946, la condotta del magistrato che sporga una denuncia querela in sede penale nei confronti del dirigente dell’ufficio, rappresentando una notizia di reato infondata in relazione al compimento di un’attività doverosa, agendo inoltre con leggerezza nel valutare il possibile rilievo penale dei fatti che intende porre all’attenzione della competente Autorità, ed insista poi pervicacemente nella rinnovazione delle accuse all’interno del conseguente procedimento, poiché, da un lato, un comportamento negligente, imprudente o imperito nello sporgere una denuncia nei confronti di un collega determina la violazione del dovere di correttezza – in quanto non conforme alle regole di lealtà, educazione, onestà e convenienza sociale e non rispettoso delle regole che dovrebbero governare i rapporti di ufficio – e, dall’altro, una siffatta violazione, siccome relativa al compimento di atti di ufficio assolutamente doverosi, nonché idonea ad accreditare il quadro di una magistratura litigiosa, caratterizzata da contrasti aspri e senza esclusione di colpi, che non esita a trasferire le proprie divergenze in sede penale, è particolarmente grave e lesiva del prestigio del magistrato e dell’ordine giudiziario.

Riferimenti normativi: Regio Decreto Legisl. 31 maggio 1946, num. 511, art. 18

Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. d)

(24)

1.2.2 - L’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato o l’omessa comunicazione di avvenute interferenze

- Proc. n. 65/2009 R.G. – Sentenza del 18.12.2009/18.1.2010, n. 3/2010 – Presidente Mancino – Estensore Berruti – P.G. Leccisi (conf.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato – Presidente di Sezione – Intervento sul liquidatore di una società nominato da un giudice della sezione – Finalità di salvaguardare la trasparenza della giurisprudenza dell’ufficio – Esercizio del potere di sorveglianza e di attenzione sui provvedimenti emessi dall’ufficio – Illecito disciplinare – Esclusione.

Non configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato, la condotta del presidente di sezione che intervenga sul liquidatore di una società nominato da un giudice della medesima sezione e, al fine di salvaguardare la trasparenza della giurisprudenza di questa a fronte dell’esercizio, da parte di tale giudice, di un potere non previsto dalle leggi vigenti, lo inviti ad assumere iniziative utili a ripristinare la linearità delle decisioni, poiché il presidente di sezione è titolare di poteri di sorveglianza in relazione ad episodi censurabili di singoli magistrati da lui coordinati (nel caso di specie, l’incolpato, nella sua qualità, aveva invitato l’ausiliario a chiedere la revoca della liquidazione della società, disposta di ufficio da un giudice monocratico e non collegiale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. e)

- Proc. n. 65/2009 R.G. – Sentenza del 18.12.2009/18.1.2010, n. 3/2010 – Presidente Mancino – Estensore Berruti – P.G. Leccisi (conf.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato – Confronto dialettico in relazione ad un proprio provvedimento – Illecito disciplinare – Esclusione.

Non configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato, la condotta dell’appartenente all’ordine giudiziario che discuta della bontà di un provvedimento da lui emesso con il collega incaricato del giudizio di impugnazione, poiché si deve tenere distinta la interferenza, che è attività resa illegittima dall’intento di privare l’interlocutore del potere di rapportarsi liberamente alla legge, dal confronto e dallo scambio, anche dialettico, capaci di arricchire il giudice.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. e)

- Proc. n. 115/2009 R.G. – Sentenza del 18.12.2009/18.1.2010, n. 6/2010 – Presidente Mancino – Estensore Saponara – P.G. Leccisi (diff.)

(25)

Illecito disciplinare ne ll’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato – Confronto dialettico in relazione ad un proprio provvedimento in un luogo aperto al pubblico – Illecito disciplinare – Esclusione.

Non configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato, la condotta del magistrato che discuta della bontà di un provvedimento da lui emesso con il collega incaricato del giudizio di impugnazione in un luogo aperto al pubblico, poiché quest’ultima circostanza induce a dubitare della volontà di attentare all’autonomia decisionale del giudice investito del gravame.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. e)

- Proc. n. 238/2009 R.G. – Sentenza del 19.2.2010/10.3.2010, n. 42/2010 – Presidente Mancino – Estensore Carrelli Palombi – P.G. Palombarini (diff.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato – Iniziativa effettuata a mezzo di un intermediario – Iniziativa diretta ad ottenere una più sollecita definizione di un procedimento giudiziario – Riconducibilità dell’interferenza all’esercizio della funzione giudiziaria da parte dell’incolpato – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro collega, la condotta del magistrato che, avvalendosi di un intermediario, assuma un’iniziativa diretta ad ottenere una più sollecita definizione di un procedimento giudiziario, sia perché l’intervento indiretto, al pari di quello diretto, è lesivo del prestigio dell’ordine giudiziario ed in particolare del valore dell’indipendenza, che si concreta nel riparo dell’esercizio della giurisdizione da qualsiasi tipo di influenza esterna, sia perché la più sollecita definizione di un procedimento si risolve comunque in un indebito favoritismo nei confronti della parte che è venuta a beneficiare dell’intervento, sia, infine, perché la fattispecie descrittiva dell’illecito non postula una condotta realizzata nell’ambito del formale esercizio dell’attività giudiziaria del magistrato nei cui confronti viene rivolta, bensì una connessione tra l’interferenza e la condizione di magistrato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. e)

- Proc. n. 238/2009 R.G. – Sentenza del 19.2.2010/10.3.2010, n. 42/2010 – Presidente Mancino – Estensore Carrelli Palombi – P.G. Palombarini (diff.)

Riferimenti

Documenti correlati

Con riferimento ai periodi non consecutivi (durati al massimo 8 giorni) che il ricorrente aveva trascorso sempre in uno spazio personale inferiore ai 3 m , la Corte ha invece

Delimitare la responsabilità professionale medica ed odontoiatrica nell’ambito della colpa grave, configurata come azione determinata da “negligenza inescusabile”,

Tra le differenti posizioni in proposito, appare maggiormente condivisibile, anche rispetto ai lavori preparatori del codex, l’opinione di chi (F.R. AZNAR GIL, La

L’incontro è aperto alla partecipazione di docenti universitari, avvocati, tirocinanti, studiosi e operatori

24, il servizio di “Responsabile per la protezione dei dati (DPO)”, ai sensi dell'art. 10/2019 è stato adottato un apposito regolamento per la gestione della riservatezza

L’attività di vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione attivata dal competente Ufficio dell’Autorità, nei confronti del Comune [omissis], ha portato ad

con rammarico abbiamo appreso da una conferenza stampa svoltasi di recente che nell’ultima Giunta da Lei presieduta sono stati adottati alcuni provvedimenti fortemente

La decisione di fissare la forbice del numero delle quote nello spazio da 100 a 1.000 e quella dell’importo di ogni singola quota nell’intervallo da 258,23 a 1.549,37 euro,