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REGOLAMENTO CENTRO DIURNO PER DISABILI IL FARO DI COGLIATE

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REGOLAMENTO

CENTRO DIURNO PER DISABILI “IL FARO” DI COGLIATE

Articolo 1

Definizione, finalità e compiti del Centro Diurno per Disabili

Il Centro Diurno per Disabili “Il Faro”, ex Centro Socio-Educativo ai sensi del D.R.G.

N.7/14.369 del 30 settembre 2003, di seguito indicato come C.D.D., è un servizio che accoglie persone affette da insufficienza mentale, più o meno associata a plurihandicap, i cui deficit di natura psichica, intellettiva e neuromotoria configurano disabilità medio gravi, gravi e gravissime, con notevoli compromissione dell’autonomia e delle funzioni elementari.

Le attività del Centro sono mirate alla crescita evolutiva dei soggetti nella prospettiva di una progressiva e costante socializzazione con l’obiettivo, da un lato, di sviluppare, pur nella consapevolezza dei limiti oggettivi, le capacità residue, dall’altro di operare per il mantenimento dei livelli acquisiti.

Allo scopo il C.D.D. offre interventi socio-educativi-assistenziali mirati e personalizzati.

Il servizio è una struttura di appoggio alla famiglia, in quanto opera per consentire il mantenimento dei disabili all’interno del proprio contesto familiare.

Articolo 2 Destinatari del servizio

I destinatari del servizio sono i disabili e le loro famiglie.

Il C.D.D. accoglie persone disabili di ambo i sessi, di età superiore ai 18 anni ed in casi eccezionali anche i minori di età, residenti nei Comuni di Ceriano Laghetto, Cogliate, Lazzate, Limido Comasco, Lomazzo, Misinto, Rovellasca, Rovello Porro, Solaro.

Articolo 3 - Funzionamento

Si assume quale tempo di funzionamento del C.D.D. l’anno educativo dal mese di settembre al mese di luglio dell’anno successivo.

Il servizio prevede la sospensione delle attività di norma nel mese di agosto e nelle festività natalizie e pasquali.

L’apertura giornaliera, per cinque giorni alla settimana, è di almeno 7 ore con apertura del servizio tra le ore 8.30 e le ore 9.30 e chiusura delle stesso tra le ore 15.30 e le ore 16.30.

Il calendario di funzionamento annuale verrà presentato all’Assemblea dei Sindaci ed ai familiari/tutori , contestualmente alla programmazione delle attività.

Articolo 4 - Frequenza

Gli utenti inseriti presso il C.D.D. sono tenuti alla frequenza costante del Centro.

Considerato che la Regione continua ad erogare il contributo sanitario per i primi 10 giorni di assenza dell’utente solo per malattia, le famiglie dovranno autocertificare che l’assenza è dovuta a motivi di salute.

La differenza tra il mancato introito delle quote sanitarie dopo il decimo giorno di assenza e l’abbattimento dei costi previsto dal capitolato d’appalto dopo i primi 10 giorni di assenza, sarà ripartito su tutti i Comuni.

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Articolo 5

Modalità e criteri di ammissione

Le domande di ammissione vanno presentate al Comune Capofila, da parte del Servizio Sociale del Comune di residenza.

La valutazione degli inserimenti viene effettuata da una specifica Commissione Tecnica, con incarico biennale, composto da:

- N. 3 Assistenti Sociali dei Comuni, tra cui il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune Capofila, con funzioni di coordinamento e l’Assistente Sociale del Comune di residenza dell’utente interessato;

- Psicologo assegnato al C.D.D., di cui al successivo art. 10;

- Coordinatore del personale del C.D.D.

Tale valutazione consente di verificare se il C.D.D. è il servizio maggiormente idoneo a rispondere ai bisogni della persona per la quale viene chiesto l’inserimento.

Nel caso in cui il numero dei posti disponibili sia inferiore al numero degli utenti ammissibili al Centro, la precedenza viene concessa al Comune che abbia disponibile un numero maggiore di quote. Qualora il numero delle quote disponibili per i Comuni che chiedono l’inserimento sia il medesimo, la Commissione Tecnica provvede a stilare una graduatoria assegnando ad ogni richiedente un punteggio, secondo i criteri di cui all’allegato del presente regolamento.

Nei casi previsti dall’art. N. 9 “Cessione Posti” della Convenzione per la Gestione Associata, il Comune cedente verrà individuato annualmente tra quelli con il maggiore numero dei posti non utilizzati.

L’Assemblea dei Sindaci prende visione dell’eventuale graduatoria.

Il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune Capofila comunica al Comune di residenza degli utenti che hanno fatto domanda di inserimento, il risultato della valutazione. Nel caso che la valutazione dia esito positivo e che ci sia disponibilità di posto, le parti fissano la data della decorrenza dell’inserimento, in accordo con il coordinatore del C.D.D.

L’Assemblea dei Sindaci prende atto degli inserimenti.

L’inserimento formale dell’utente avverrà previa acquisizione del parere scritto favorevole del Comune di residenza.

Al momento dell’ammissione, la Commissione Tecnica predispone il progetto di inserimento che verrà in seguito rivalutato ed integrato in collaborazione con la famiglia/tutore del soggetto inserito.

Nel caso che venissero rilevati elementi che ostino all’inserimento nel C.D.D., la Commissione Tecnica dichiara la motivata non ammissibilità al Centro.

Articolo 6 – Dimissioni

La dimissione dell’utente viene disposta dal Responsabile del S.S. del Comune Capofila, previa decisione della Commissione Tecnica, qualora si verifichino una o più condizioni di quelle sotto elencate:

1) rinuncia della famiglia/tutore inoltrata per iscritto al Comune di Residenza, con un preavviso di almeno 30 giorni;

2) esaurimento della validità d’intervento del progetto educativo e quindi necessità di predisporre un nuovo e diverso piano di intervento;

3) assenze in numero tale da impedire o compromettere l’attuazione del progetto educativo;

4) inadeguatezza dell’offerta educativa in seguito all’aggravamento della patologia del disabile che, su parere del medico specialista, non possa venire contrastata da adeguate terapie;

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5) comportamenti incompatibili con la vita comunitaria, pur avendo esperito tutti gli interventi educativi necessari a modificare la situazione di pericolosità e a mantenere l’utente al C.D.D.;

6) mancato pagamento della retta di frequenza da parte del Comune di residenza o della famiglia dell’utente, nel caso di cui all’art. 7, 3° comma.

Nel caso si verifichino le condizioni di cui al punto 5, o la necessità di ricoveri di sollievo, possono essere predisposti periodi di sospensione temporanea della frequenza non superiori a tre mesi. Il costo relativo al mancato introito della quota sanitaria verrà ripartito su tutti i Comuni afferenti.

Art . 7 – Cambi di residenza

Nel caso in cui l’utente dovesse trasferire la residenza in un altro Comune afferente al servizio, e mantenesse la frequenza presso il C.D.D., dovrà darne tempestiva comunicazione sia al Responsabile dei Servizi Sociali del Comune Capofila che ai due Comuni della vecchia e nuova residenza, per l’assunzione degli atti di rispettiva competenza.

Il Comune della vecchia residenza manterrà l’impegno di spesa per i primi due mesi successivi alla richiesta di residenza nel nuovo Comune. Il Comune della nuova residenza si impegnerà al pagamento della retta a partire dal giorno della richiesta di trasferimento della residenza, riservandosi di liquidare la spesa dopo l’esito positivo del procedimento di trasferimento di residenza.

Nel caso in cui il trasferimento avvenga presso un Comune non afferente al C.D.D., la permanenza presso il Centro non potrà comunque superare l’anno educativo, ed il relativo costo della retta mensile sarà a carico della famiglia/tutore. Il Comune Capofila provvederà ad emettere regolare fattura, nei confronti dei familiari.

Art. 8 – Attività

Nel C.D.D. sono assicurate le attività socio-educative sottospecificate.

- Attività indirizzate verso l’autonomia personale – Volte a facilitare il miglior adattamento dei disabili ai vari momenti della giornata, con particolare attenzione agli aspetti riguardanti alimentazione, abbigliamento, igiene personale e spazio-ambiente. Rientra in tale ambito l’organizzazione di attività quali laboratori di cucina, di cura personale ed attività volte a facilitare la comunicazione tra utente e ambiente relativamente al soddisfacimento dei bisogni primari.

- Attività a prevalente significato psico-motorio – Attività espressive destinate alla presa di coscienza del sé corporeo ed al controllo dei movimenti, nonché al miglioramento delle capacità di comunicazione ed interazione con il mondo esterno, realizzate attraverso l’articolazione di laboratori ludico-espressivi.

- Attività educative di socializzazione – Attività per la conoscenza del contesto ambientale circostante, svolte soprattutto all’esterno del Centro, in stretto raccordo con strutture aggregative, sportive, artistiche e culturali che organizzano iniziative rivolte alla generalità delle persone.

Rientrano in tali attività le visite guidate a mercati, laboratori e gite in luoghi significativi.

- Attività con significato occupazionale – Volte a migliorare la capacità di produrre risultati intenzionali attraverso la conoscenza di oggetti e di tecniche specifiche.Rientrano in tale ambito le attività di laboratori artigianali destinate a specifiche produzioni.

- Attività volte a mantenere il livello delle abilità culturali raggiunte – Attività con specifico riferimento alle abilità linguistiche e logico-matematiche di base.Rientrano in tale ambito le attività di laboratorio informatico e di gestione del denaro.

- Attività di socializzazione specifica - Soggiorni presso località diverse dalla sede del Centro e di durata plurigiornaliera. Tali soggiorni, che possono essere organizzati per la generalità degli ospiti o

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per gruppi omogenei di utenti, possono essere svolti in un’unica soluzione o in diversi momenti a seconda del progetto previsto dal C.D.D.

Art. 9 – Servizi Generali

Nel C.D.D. vengono assicurati, in forma diretta o convenzionata, i seguenti servizi:

- servizio mensa sulla base di specifiche tabelle dietetiche, ivi compresi menù speciali per le esigenze dei singoli ospiti;

- pulizia dei locali realizzata in modo da assicurare che gli spazi per gli ospiti, durante l’arco della giornata, vengano mantenuti puliti compatibilmente con le attività in corso;

- trasporto per la realizzazione delle attività di socializzazione di cui all’art. 8.

L’organizzazione del servizio di trasporto e accompagnamento dall’abitazione al Centro è a carico dei rispettivi Comuni di residenza.

Art. 10 – Personale

Il personale assegnato al C.D.D. è in numero e tipologia corrispondenti agli standard stabiliti dalle disposizioni statali e regionali per i Centri Diurni per Disabili, con eventuali migliorie apportate dal capitolato in essere.

Per quanto riguarda gli utenti gravissimi, che presentano particolari bisogni di tipo educativo, assistenziale e di protezione, il personale di cui sopra può essere aumentato in modo da soddisfare le esigenze poste da tali disabili, previo parere favorevole da parte dell’Assemblea dei Sindaci.

Tra il personale afferente al C.D.D. è previsto inoltre uno psicologo clinico, con le seguenti mansioni:

- predisposizione dei progetti individualizzati unitamente all’èquipe degli educatori;

- supervisione delle attività educative del Centro;

- sostegno ai familiari degli ospiti.

Art. 11 – Programmazione delle attività

La gestione del C.D.D. è realizzata nel rispetto della normativa regionale e delle altre norme di legge vigenti in materia, con particolare riferimento alle indicazioni contenute nei Piani Socio Assistenziali della Regione Lombardia.

La programmazione delle attività generali del Centro è predisposta a cura del coordinatore e dell’èquipe degli educatori, affiancati dallo Psicologo del C.D.D. e dal Responsabile dei S.S. del Comune Capofila.

Di norma entro il mese di settembre di ogni anno, il Responsabile del S.S. del Comune Capofila presenta all’Assemblea dei Sindaci la programmazione delle attività per l’anno successivo ed i relativi costi.

La proposta, approvata dall’Assemblea dei Sindaci, viene successivamente presentata ai familiari/tutori degli utenti del C.D.D., ai sensi del successivo art. 13.

E’ cura dello Psicologo, del Coordinatore e degli educatori presentare, discutere e verificare i progetti relativi ad ogni singolo ospite con i familiari/tutori, attraverso colloqui individuali. A tali incontri potrà partecipare l’Assistente Sociale del Comune di residenza. Copia del Progetto Educativo Individuale (P.E.I.) verrà comunque inviato ai Servizi Sociali del Comune di residenza dell’utente.

Art. 12 – Verifica e valutazione delle attività

La verifica e valutazione delle attività del servizio vengono effettuate dal Nucleo di Valutazione, costituito con incarico biennale, e così composto:

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- Responsabile del S.S. del Comune Capofila;

- Due Assistenti Sociali dei Comuni afferenti ; - Due rappresentanti dei familiari/tutori;

- Coordinatore del C.D.D.;

- Psicologo assegnato al servizio

Il Nucleo di valutazione, coordinato dal Responsabile dei S.S. del Comune Capofila o suo delegato, si riunisce di norma due volte all’anno o su richiesta scritta, inviata al Responsabile dei S.S. del Comune Capofila, da parte di almeno un terzo dei componenti il nucleo.

Quanto emerso nel Nucleo di Valutazione viene verbalizzato e trasmesso all’Assemblea dei Sindaci per le opportune considerazioni ed eventuali provvedimenti di competenza.

La verifica annuale delle attività viene invece presentata all’Assemblea dei Sindaci, contestualmente all’approvazione del bilancio consuntivo, e all’assemblea dei familiari/tutori di cui al successivo art. 13.

Art. 13

Modalità di partecipazione

Il servizio promuove la partecipazione delle famiglie/tutori mediante l’accoglienza, l’informazione ed il supporto alle varie problematiche, attraverso momenti individuali e collettivi.

All’interno del C.D.D. si costituisce l’assemblea dei familiari/tutori degli ospiti della struttura, che nomina al suo interno due rappresentanti, per il mantenimento dei rapporti con le amministrazioni comunali.

Il Responsabile del S. S. del Comune Capofila, o suo delegato, convoca l’assemblea di norma due volte all’anno, in occasione della programmazione e della verifica delle attività.

I familiari possono chiedere la convocazione dell’assemblea dei familiari stessi, inviando la richiesta al Comune Capofila con l’indicazione degli argomenti da trattare

Art. 14

Commissione mensa

Per una valutazione sulla qualità del servizio pasti e sulla conformità di quanto indicato nel progetto d’appalto, circa la modalità di realizzazione del servizio stesso, è istituita una commissione mensa composta da :

- N. 1 rappresentante delle Amministrazioni Comunali o suo delegato - N. 2 rappresentanti dei genitori

- La coordinatrice del personale del C.D.D. o un suo delegato - N. 1 rappresentante dell’Azienda fornitrice dei pasti

La commissione stabilisce il calendario delle proprie attività e nomina al suo interno un responsabile, con funzioni di coordinamento e collegamento con il Comune Capofila.

Dopo ogni sopralluogo al centro viene redatta una breve relazione poi trasmessa all’Ufficio Servizi Sociali del Comune Capofila. I risultati vengono successivamente riportati all’Assemblea dei Sindaci

Articolo 15

Partecipazione degli utenti al costo del servizio

Ogni Amministrazione Comunale afferente al servizio ha la facoltà di chiedere alle famiglie la partecipazione al costo del servizio, con una quota massima pari ad 1/3 dell'indennità di

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accompagnamento, importo ritenuto proporzionalmente adeguato alle ore di permanenza presso il centro.

Art. 16 – Rapporti con il territorio

Il C.D.D. cura i rapporti con le diverse istanze presenti nel territorio, per integrare i propri interventi e per stimolare e favorire l’inserimento dei singoli disabili e del servizio nel tessuto territoriale di appartenenza.

In particolare viene promossa la collaborazione con:

- specialisti esterni coinvolti nella cura degli ospiti (medici specialisti, terapisti della riabilitazione, ecc.);

- istituzioni scolastiche, associazioni, volontariato e gruppi formali presenti nel territorio.

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