• Non ci sono risultati.

Regolamento n.2083-2005

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Regolamento n.2083-2005"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

REGOLAMENTO (CE) N. 2083/2005 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2005

che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1), in particolare l'articolo 69, lettera b),

vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (2), in particolare l'articolo 78,

sentito il parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando quanto segue:

(1) Con decisione 94/800/CE del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie prime di sua competenza, degli accordi e dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (3) il Consiglio ha approvato l’accordo sugli appalti pubblici ripreso all’allegato 4 di detta decisione (di seguito «l’accordo»). Secondo tale accordo, esso si applica agli appalti che raggiungono o superano gli importi (di seguito «soglie») fissati nell’accordo ed espressi in diritti speciali di prelievo.

(2) Le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio perseguono, fra l’altro, l’obiettivo di permettere agli enti aggiudicatori e alle amministra- zioni aggiudicatrici che le applicano di adempiere al tempo stesso gli obblighi dell’accordo. A questo scopo, le soglie da esse previste e alle quali si applica l’accordo devono essere verificate e, se del caso, rivedute verso

l’alto o verso il basso dalla Commissione, in modo che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al migliaio inferiore, delle soglie di cui all’accordo. Gli im- porti delle soglie sopraindicate delle direttive non equi- valgono ai controvalori delle soglie dell’accordo ricalco- late per il periodo 1ogennaio 2006-31 dicembre 2007.

Pertanto è necessario rivederli.

(3) Per ridurre il numero di soglie da rispettare, le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE hanno allineato le soglie che non derivano dall’accordo a quelle da esso derivanti. Oc- corre pertanto correggerle.

(4) Tali modificazioni fanno salve le norme nazionali d’at- tuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che ne prevedono l’applicazione a partire da soglie inferiori alle soglie indicate in dette direttive.

(5) Le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE vanno modificate di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 La direttiva 2004/17/CE è così modificata:

1) L'articolo 16 è così modificato:

a) alla lettera a), l’importo «473 000 EUR» è sostituito da

«422 000 EUR»;

b) alla lettera b), l’importo «5 923 000 EUR» è sostituito da

«5 278 000 EUR».

2) L'articolo 61 è così modificato:

a) al paragrafo 1, l’importo «473 000 EUR» è sostituito da

«422 000 EUR»;

b) al paragrafo 2, l’importo «473 000 EUR» è sostituito da

«422 000 EUR».

L 333/28 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2005

(1) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 358 del 3.12.2004. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/59/CE della Commissione (GU L 257 dell’1.10.2005, pag. 127).

(2) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114; rettifica nella GU L 351 del 26.11.2004. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/75/CE della Commissione (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 55).

(3) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

(2)

Articolo 2 La direttiva 2004/18/CE è così modificata:

1) L'articolo 7 è così modificato:

a) alla lettera a), l’importo «154 000 EUR» è sostituito da

«137 000 EUR»;

b) alla lettera b), l’importo «236 000 EUR» è sostituito da

«211 000 EUR»;

c) alla lettera c), l’importo «5 923 000 EUR» è sostituito da

«5 278 000 EUR».

2) Il testo dell’articolo 8, primo paragrafo è modificato come segue:

a) alla lettera a), l’importo «5 923 000 EUR» è sostituito da

«5 278 000 EUR»;

b) alla lettera b), l’importo «154 000 EUR» è sostituito da

«211 000 EUR».

3) All’articolo 56, l’importo «5 923 000 EUR» è sostituito da

«5 278 000 EUR».

4) All’articolo 63, paragrafo 1, primo comma, l’importo

«5 923 000 EUR» è sostituito da «5 278 000 EUR».

5) L'articolo 67, paragrafo 1, è così modificato:

a) alla lettera a), l’importo «154 000 EUR» è sostituito da

«137 000 EUR»;

b) alla lettera b), l’importo «236 000 EUR» è sostituito da

«211 000 EUR»;

c) alla lettera c), l’importo «236 000 EUR» è sostituito da

«211 000 EUR».

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 1874/2004 della Commissione (1) è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2006.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al pre- sente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2005.

Per la Commissione Charlie McCREEVY Membro della Commissione

20.12.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 333/29

(1) GU L 326 del 29.10.2004, pag. 17.

Riferimenti

Documenti correlati

vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di

Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n.. Qualora i distretti idrografici internazionali o le unità di gestione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b),

fica ripresentata inizia sei mesi dopo l'avvenuta presentazione degli studi a norma del secondo comma. Laddove l'Autorità rilevi, nel corso della valutazione del rischio,

Denominazione ufficiale: Corpo Forestale dello Stato – Comando Regionale Campania Indirizzo postale: Via Amerigo Vespucci, 174. Città: NAPOLI Codice postale: 80142 Paese:

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:: procedura ristretta accelerata per l’affidamento della fornitura in noleggio di autoveicoli alla ASL Avellino con permuta

- Dichiarazione relativa al fatturato per forniture di servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di gara effettuato presso strutture sanitarie pubbliche e/o privati

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi Denominazione ufficiale: Ministero della Difesa – TELEDIFE – Servizio

I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni Denominazione ufficiale: COMUNE DI REGGIO. EMILIA Carta d'identità nazionale: (se