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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI G1609425/11/2019

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(1)

REGIONE LAZIO

Direzione: INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Area: PIANIFICAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FERROVIE

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. del Proposta n. 20477 del 20/11/2019

Oggetto:

Proponente:

Estensore BIASI FILIPPO _________firma elettronica______

Responsabile del procedimento BIASI FILIPPO _________firma elettronica______

Responsabile dell' Area C. CECCONI __________firma digitale________

Direttore Regionale S. FERMANTE __________firma digitale________

Firma di Concerto

Approvazione dello schema di "Accordo tra la Regione Lazio e Trenitalia S.p.A. per l'erogazione delle risorse previste dall'art.

1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e delle risorse previste dall'art. 63, comma 12, della legge 6 agosto 2008 n. 133". Regolamentazione dei finanziamenti da erogare a Trenitalia derivanti dalle Convenzioni e dai relativi impegni di co- finanziamento assunti dalla Regione nel Contratto di Servizio 2018-2032.

Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

G16094 25/11/2019

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OGGETTO: Approvazione dello schema di “Accordo tra la Regione Lazio e Trenitalia S.p.A. per l’erogazione delle risorse previste dall’art. 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e delle risorse previste dall’art. 63, comma 12, della legge 6 agosto 2008 n. 133”. Regolamentazione dei finanziamenti da erogare a Trenitalia derivanti dalle Convenzioni e dai relativi impegni di co- finanziamento assunti dalla Regione nel Contratto di Servizio 2018-2032.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ’

Su proposta del Dirigente dell'Area "Pianificazione del Trasporto Pubblico Regionale e Programmazione e Gestione delle Ferrovie.";

VISTI

 la legge regionale 11 novembre 2004 n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

 la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.;

 il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

VISTI

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 203 del 24 aprile 2018, come modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 252/2018, con la quale si è provveduto, tra l’altro, ad una parziale ridefinizione dell’assetto organizzativo delle strutture della Giunta Regionale ed alla relativa rideterminazione delle direzioni regionali;

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 272 del 5 giugno 2018 che ha conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità al dott. Stefano Fermante;

 l’Atto di Organizzazione n. G09952, del 23 luglio 2019, relativo alla riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale "Infrastrutture e mobilità";

 l'Atto di Organizzazione n. G11992, del 12 settembre 2019, di Posticipo decorrenza AO G09952 del 23 luglio 2019 - Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale "Infrastrutture e mobilità";

 l'Atto di Organizzazione n. G14307 del 21/10/2019 relativo al conferimento all'Ing. Carlo Cecconi dell'incarico di Dirigente dell'Area "Pianificazione del Trasporto Pubblico Regionale e Programmazione e Gestione delle Ferrovie.";

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VISTI

 il Decreto Legislativo n. 422 del 19 novembre 1997 - “Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” - e successive modifiche ed integrazioni;

 la legge regionale 16 luglio 1998 n. 30 “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale”

e successive modificazioni ed integrazioni;

 il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007;

 il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007;

 l’articolo 37 del Decreto Legge 6 giugno 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., che istituisce l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART);

PREMESSO che:

 la Regione Lazio è titolare delle funzioni e dei compiti di programmazione ed amministrazione inerenti i servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale;

 la Regione ha sottoscritto, in data 3 novembre 2008, con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una convenzione, ai fini dell’erogazione delle risorse previste dall’art. 1, comma 1031, della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), riguardante, tra l’altro, un programma di investimenti pari a € 22.349.633,33 di cui € 16.762.224,75 di contributo statale e € 5.587.408,58 di co-finanziamento, per il finanziamento di 11 carrozze doppio piano e/o carrozze doppio piano semipilota;

 la Regione ha sottoscritto, in data 14 dicembre 2010, con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai fini dell’erogazione delle risorse previste dall’art. 63, comma 12, della legge 6/8/2008 n. 133 una convenzione riguardante, tra l’altro, un programma di investimenti pari a € 11.000.000,00 di cui € 8.250.000,00 di contributo statale e € 2.750.000,00 di co- finanziamento da imputare a 1 locomotiva E464, 1 carrozza doppio piano semipilota 2^

classe e 6 carrozze doppio piano 2^ classe;

 Trenitalia S.p.A., a seguito di gara internazionale, ha sottoscritto con Ansaldobreda S.p.A.

(mandataria) il Contratto per la fornitura di 350 vetture carrozze doppio pirano per il trasporto regionale Vivalto – contratto Rub. 3995 del 10/03/2010;

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 Trenitalia S.p.A., a seguito di gara internazionale, ha sottoscritto con Bombardier Trasportation Italy S.p.A. il contratto per la fornitura di 100 locomotive E464 – contratto Rub. 19191 del 20/11/2009;

 all’atto della sottoscrizione dei citati contratti, l’importo unitario del prezzo della locomotiva E 464 è risultato pari a € 2.550.000,00, della carrozza semipilota doppio piano 2^ classe pari a € 1.756.103,59 e della una carrozza rimorchiata doppio piano 2^ classe pari a € 1.331.347,09;

 con Deliberazione della Giunta regionale n. 316 del 21/06/2018 è stato approvato lo schema di Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale tra la Regione Lazio e Trenitalia S.p.A. per gli anni 2018-2032 e i relativi allegati;

 in data 22/06/2018 è stato sottoscritto dalla Regione Lazio e da Trenitalia S.p.A. il suddetto Contratto di Servizio;

CONSIDERATO che:

 l’art. 15 del Contratto di Servizio, sottoscritto in data 22/06/2018 tra la Regione Lazio e Trenitalia S.p.A. “Politica investimenti e rinnovo del materiale rotabile”, finalizzato al rinnovo del materiale rotabile, al revamping dello stesso e all’adeguamento degli impianti di manutenzione, prevede un finanziamento regionale di 149,1 milioni di euro oltre IVA è così determinato:

a) 22.349.633,33 di euro come cofinanziamento regionale ai sensi della L. 296/2006;

b) 11.000.000,00 di euro come cofinanziamento regionale ai sensi della L. 133/2008;

c) 25.593.414,90 di euro di risorse regionali;

d) 17.644.591,77 di euro di risorse Delibera CIPE 54/2016 risorse FSC- ASSE F;

e) 79.716.167,94 di euro (IVA compresa) di risorse Decreto Ministeriale 408 del 10/8/2017 del MIT;

 risulta necessario approvare specifico accordo per regolamentare gli impegni della Regione Lazio e di Trenitalia derivanti dalle Convenzioni richiamate in precedenza e dai relativi impegni di co-finanziamento assunti dalla Regione nel Contratto di Servizio per l’erogazione delle risorse previste dall’art. 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e delle risorse previste dall’art. 63, comma 12, della legge 6 agosto 2008 n. 133;

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 il presente procedimento rientra tra le funzioni amministrative attribuite alla Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità in base al R.R. n. 1/2002 (e successive modifiche ed integrazioni);

RITENUTO

di poter approvare lo schema di Accordo tra la Regione Lazio e Trenitalia S.p.A. per l’erogazione delle risorse previste dall’art. 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e delle risorse previste dall’art. 63, comma 12, della legge 6 agosto 2008 n. 133 nonché la regolamentazione dei finanziamenti da erogare a Trenitalia derivanti dalle Convenzioni e dai relativi impegni di co- finanziamento assunti dalla Regione nel Contratto di Servizio;

DETERMINA

di approvare lo schema di Accordo tra la Regione Lazio e Trenitalia S.p.A. per l’erogazione delle risorse previste dall’art. 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e delle risorse previste dall’art. 63, comma 12, della legge 6 agosto 2008 n. 133 nonché la regolamentazione dei finanziamenti da erogare a Trenitalia derivanti dalle Convenzioni e dai relativi impegni di co- finanziamento assunti dalla Regione nel Contratto di Servizio.

Dott. Stefano Fermante

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ACCORDO TRA LA REGIONE LAZIO E TRENITALIA S.P.A. PER L’EROGAZIONE DELLE RISORSE PREVISTE DALL’ART. 1, COMMA 1031, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N. 296 E DELLE RISORSE PREVISTE DALL’ART. 63, COMMA 12, DELLA LEGGE 6 AGOSTO 2008 N. 133

TRA

Regione Lazio, in qualità di titolare del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale con sede a Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n.7, codice fiscale e partita IVA 80143490581, nella persona del Dott. Stefano Fermante nato ad Albano Laziale (RM) il 26/02/1965, nella sua qualità di Direttore della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità,

di seguito denominata solo “Regione”

E

Trenitalia S.p.A., società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa n 1, Codice Fiscale e Partita IVA 05403151003, capitale sociale Euro 1.607.137.500,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 05403151003, iscritta al R.E.A.

al n. 883047, per la quale interviene nel presente atto l’Ing. Orazio Iacono nella sua qualità di Amministratore Delegato

di seguito denominata solo “Trenitalia”

di seguito, per brevità, indicate anche “Parti”, congiuntamente, e “Parte”, singolarmente, PREMESSO CHE:

a. i servizi ferroviari regionali delegati alla Regione ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 422/1997 sono affidati in gestione alla società Trenitalia e sono regolati a mezzo di un contratto di servizio 2018 - 2032 (di seguito solo “Contratto di Servizio”) sottoscritto in data 22 giugno 2018;

b. nel citato Contratto di Servizio, tra l’altro, è stato previsto un impegno della Regione di finanziare materiale rotabile per un importo complessivo di 149,1 milioni di euro e, in particolare, nell’Allegato 7 del medesimo Contratto, è stato specificato che l’impegno della Regione è per 22.349.633,33 di euro quale cofinanziamento regionale ai sensi della L. 296/2006 e per 11.000.000,00 di euro quale cofinanziamento regionale ai sensi della L. 133/2008;

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c. la Regione ha sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti due convenzioni (di seguito solo “Convenzioni”), una in data 3 novembre 2008 ai fini dell’erogazione delle risorse previste dall’art. 1, comma 1031, della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e l’altra in data 14 dicembre 2010 ai fini dell’erogazione delle risorse previste dall’art. 63, comma 12, della legge 6/8/2008 n. 133;

d. in particolare, con la convezione del 3 novembre 2008 si era approvato, tra l’altro, un programma di investimenti pari a € 22.349.633,33 di cui € 16.762.224,75 di contributo statale e € 5.587.408,58 di co-finanziamento, per il finanziamento di 11 carrozze doppio piano e/o carrozze doppio piano semipilota;

e. in particolare, con la convenzione del 14/12/2010 si era approvato, tra l’altro, un programma di investimenti pari a € 11.000.000,00 di cui € 8.250.000,00 di contributo statale e € 2.750.000,00 di co-finanziamento da imputare a 1 locomotiva E464, 1 carrozza doppio piano semipilota 2^ classe e 6 carrozze doppio piano 2^ classe;

f. Trenitalia ha esperito una gara europea a procedura negoziata (GPN 202014), ai sensi del D.lgs.

163/2006, a seguito del bando pubblicato sulla GUUE n. 2009/S 43-067241 del 07.03.2009, per l’acquisto di materiale rotabile destinato alla rete RFI, su scala nazionale, per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale nelle regioni in cui la stessa Trenitalia gestisce i relativi servizi;

g. la suddetta commessa, del valore complessivo di circa 487 milioni di euro, prevede la fornitura di 350 (trecentocinquanta) carrozze doppio piano, con l’opzione per ulteriori 250 (duecentocinquanta);

h. è risultato aggiudicatario il raggruppamento temporaneo di imprese costituito fra la società Iniziative Ferroviarie Italiane S.p.A. ed Hitachi Rail Italia in qualità di mandataria (di seguito

“RTI”) a cui, a seguito dell’esito positivo dei controlli di legge effettuati da Trenitalia, è stato definitivamente assegnato il “Contratto per la fornitura di vetture vivalto” – contratto Rub. 3995 del 10/03/2010 (350 vetture CDPTR Vivalto);

i. all’atto della sottoscrizione del citato contratto, l’importo unitario del prezzo della locomotiva E 464 è risultato pari a € 2.550.000,00, della carrozza semipilota doppio piano 2^ classe pari a € 1.756.103,59 e della carrozza rimorchiata doppio piano 2^ classe pari a € 1.331.347,09; tenuto conto del risparmio di spesa a valere sul progetto di cui alla Convenzione del 3 novembre 2008, la Regione formalizzerà ulteriori accordi con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di poter corrispondere a Trenitalia i restanti 7.704.815,34 Euro e dar piena attuazione alle previsioni del Contratto di Servizio;

j. RTI aveva attivato un contenzioso contro Trenitalia in ordine all’interpretazione della clausola

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sulla revisione dei prezzi, risolto in via transattiva fra le parti con il riconoscimento di un maggior valore complessivo della commessa;

k. al momento della sottoscrizione del presente Atto, Trenitalia sta procedendo alla valorizzazione dell’incremento a titolo di revisione prezzi per singolo rotabile;

l. Trenitalia, su richiesta della Regione, in data 23 ottobre 2018 ha inviato la nota prot. TRNIT – DPR.DTLZ\P\2018\0056116 e in data 23 gennaio 2019 la nota prot. TRNIT – DPR.DTLZ\P\2019\0003502, con cui ha trasmesso la rendicontazione delle forniture di materiale rotabile previste dalle Convenzioni, che non teneva conto dell’eventuale revisione dei prezzi di cui sopra;

m. tutto ciò premesso, le Parti con il presente accordo attuativo delle Convenzioni e delle sopra richiamate previsioni del Contratto di Servizio (di seguito solo “Accordo”) intendono formalizzare le modalità, le condizioni ed i termini di esecuzione dei finanziamenti da erogare a Trenitalia.

Tutto quanto sopra premesso

Le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 Premesse e allegato

Le premesse e l’allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ARTICOLO 2 Oggetto

Il presente Accordo ha per oggetto la regolamentazione dei finanziamenti da erogare a Trenitalia derivanti dalle Convenzioni e dai relativi impegni di co-finanziamento assunti dalla Regione nel Contratto di Servizio.

In particolare, viene condiviso fra le Parti che il materiale rotabile di cui all’Allegato - già in esercizio, come risulta dai verbali di consegna già inviati da Trenitalia alla Regione - è oggetto di finanziamento pubblico secondo i termini di cui al presente Accordo.

ARTICOLO 3 Impegni della Regione

La Regione s’impegna ad erogare a Trenitalia, secondo i tempi e con le modalità indicate dal successivo art. 7, tramite trasferimento in conto capitale, l’importo complessivo di Euro 25.644.817,99 (venticinquemilioniseicentoquarantaquattromilaottocentodiciasette/99), di cui:

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- Euro 14.644.817,99 (contributo statale Euro 10.983.613,49 e co-finanziamento regionale Euro 3.661.204,50) per il finanziamento di n. 11 carrozze doppio piano e/o carrozze doppio piano semipilota, ai sensi della Convenzione del 3 novembre 2008;

- Euro 11.000.000,00 (contributo statale Euro 8.250.000,00 e co-finanziamento regionale Euro 2.750.000,00) per il finanziamento di n. 1 locomotiva E464, n. 1 carrozza doppio Piano semipilota 2^ classe e n. 6 carrozze doppio piano 2^ classe, ai sensi della Convenzione del 14.12.2010. Tenuto conto che la fornitura è risultata avere un valore complessivo finale pari a Euro 12.294.186,13 – come emerge dall’Allegato – una delle carrozze rimorchiate doppio piano risulterà oggetto di contributo pubblico solo per il 2,8%.

La Regione si impegna a formalizzare ulteriori accordi con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di poter utilizzare il restante importo di € 7.704.815,34 (contributo statale Euro 5.778.611,26 e co-finanziamento regionale Euro 1.926.204,08), e così corrispondere a Trenitalia il predetto importo di Euro 7.704.815,34 per l’acquisto di materiale rotabile della stessa tipologia di cui alla Convenzione del 3 novembre 2008.

ARTICOLO 4 Impegni di Trenitalia

A fronte dell’erogazione degli importi di cui all’articolo precedente, Trenitalia si impegna a:

- utilizzare i rotabili di cui al presente Accordo esclusivamente per servizi di trasporto pubblico locale di competenza della Regione Lazio, e comunque coerentemente con la programmazione oraria;

- mantenere gli stessi efficienti, effettuando le necessarie operazioni di manutenzione programmata e ciclica;

- garantire idonea copertura assicurativa del predetto materiale rotabile, per incendi, danneggiamenti, nonché per eventuali danni provocati da incidentalità o altro;

- provvedere affinché sui materiali di cui al presente Accordo sia applicato il logo identificativo del trasporto pubblico regionale del Lazio.

ARTICOLO 5 Durata

Il presente Accordo ha validità a partire dalla data di sottoscrizione e per tutto il periodo in cui Trenitalia gestirà l’esercizio ferroviario sulle tratte regionali del Lazio.

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ARTICOLO 6 Revisione dei prezzi

Le percentuali di finanziamento pubblico sui singoli rotabili oggetto del presente Accordo sono indicate nell’ allegato.

A conclusione del processo di definizione del prezzo del singolo rotabile, a seguito della chiusura del contenzioso di cui in premessa, l’importo economico aggiuntivo al prezzo di cui all’allegato rimarrà a carico di Trenitalia. La Regione e Trenitalia conseguentemente formalizzeranno la modifica delle percentuali di finanziamento indicate in allegato.

Con riferimento alla predetta revisione dei prezzi, la Regione dà atto di aver curato ogni eventuale necessario e/o opportuno adempimento, anche solo di carattere informativo, nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

ARTICOLO 7

Modalità e termini di esecuzione

La Regione si impegna a rendicontare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) entro quindici giorni dalla comunicazione di entrata in esercizio dei rotabili da parte di Trenitalia necessaria al completamento della rendicontazione di cui sopra.

Relativamente alle comunicazioni già prodotte da Trenitalia la Regione procederà alla rendicontazione al MIT entro il 30 novembre 2019.

La Regione si impegna inoltre a procedere al versamento a Trenitalia entro novanta giorni dall’accredito del MIT, così da assicurare il versamento a Trenitalia dell’importo complessivo di cui al precedente art. 3 entro il 30 giugno 2020.

ARTICOLO 8 Proprietà dei beni

Il materiale rotabile oggetto del presente Accordo rimane di esclusiva proprietà di Trenitalia a tutti gli effetti di legge. Con riferimento a quanto previsto all’art. 15 comma 6 del Contratto di Servizio richiamato nelle premesse, la Regione specifica che per tale materiale rotabile vige il vincolo di reversibilità a favore della stessa, secondo le modalità previste nel medesimo articolo.

ARTICOLO 9

Controlli da parte della Regione Lazio

La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sulla qualità esecutiva e, più in generale, sull’attività di Trenitalia compiuta nell’ambito del presente Accordo. Tali verifiche non esimeranno comunque Trenitalia dalla piena responsabilità della regolare e perfetta realizzazione degli obblighi contrattuali.

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ARTICOLO 10 Trasparenza Le Parti espressamente ed irrevocabilmente dichiarano:

 che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo;

 di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso società collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo;

 di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Accordo rispetto agli obblighi assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero le Parti non rispettassero gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del presente Accordo, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., per fatto e colpa della Parte inadempiente che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 11 Codice Etico

La Regione si impegna a rispettare le norme contenute nel “Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”. Detto Codice, seppur non allegato al presente Accordo, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso la Regione dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza sul sito www.fsitaliane.it.

In caso di violazione delle norme contenute nel predetto “Codice Etico”, Trenitalia avrà diritto di risolvere il presente Accordo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

ARTICOLO 12 Tutela dei dati personali Finalità del trattamento e base giuridica

Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all’esecuzione del presente Accordo, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell’altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal

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D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di affidamento ed esecuzione del presente Accordo (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).

Tipologie di dati personali

I dati personali raccolti nell’ambito della fase di esecuzione del presente Accordo rientrano nelle seguenti categorie:

Dati Comuni acquisiti direttamente dal contraente o dai dipendenti del contraente: dati anagrafici, dati di contatto

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

Dati di contatto di Titolari e DPO

I riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

Per Trenitalia S.p.A.:

Titolare del Trattamento è Trenitalia S.p.A. rappresentata dall’Amministratore Delegato, contattabile all’indirizzo mail titolaretrattamento@trenitalia.it con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa 1.

Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail protezionedati@trenitalia.it.

Per Regione:

Titolare del Trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede legale in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma contattabile all’indirizzo PEC protocollo@regione.lazio.legalmail.it.

Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail dpo@regione.lazio.it o via PEC all’indirizzo DPO@regione.lazio.legalmail.it.

Conservazione dei dati

I dati personali raccolti nell’ambito di cui al presente Accordo saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente Accordo.

Diritti degli Interessati

Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici

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diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l’esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

ARTICOLO 13

Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici

La Regione è tenuta al rispetto della normativa di settore riguardante le pubbliche amministrazioni in materia di sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici, ed in particolare della Circolare Agenzia per l’Italia Digitale del 17 marzo 2017 n. 1/2017 e eventuali s.m.i. contenente le “Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni” (G.U. Serie Generale n. 79 del 04/04/2017) e dà atto di avere proceduto alla implementazione delle misure ivi previste. A tal fine, con la sottoscrizione del presente Accordo, la Regione si obbliga a:

a) segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico contattando il numero 3316360190 o scrivendo all’indirizzo mail securityincident@fsitaliane.it;

b) consentire l’accesso del personale incaricato da Trenitalia per la verifica delle misure minime adottate, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Resta inteso che in caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, Trenitalia avrà facoltà di risolvere il presente Accordo ai sensi dell’art.

1456 c.c. e, indipendentemente dall’esercizio di tale facoltà, il diritto all’integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’inadempimento.

Trenitalia ha individuato e adottato misure idonee a garantire la sicurezza informatica delle attività previste dal presente Accordo.

ARTICOLO 14 Clausola Fiscale

La presente scrittura privata non autenticata, sottoscritta digitalmente è esente da registrazione ex art. 1, Tabella, D.P.R. 131/1986.

L’imposta di bollo è assolta dalle Parti secondo legge.

(14)

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ARTICOLO 15 Clausola di riservatezza

Fatti salvi i fini strettamente necessari per l’erogazione dei finanziamenti e comunque eventuali obblighi posti dalla normativa vigente, la Regione si impegna a mantenere la riservatezza di qualsiasi informazione acquisita in base al presente Accordo e ad utilizzarla esclusivamente per la gestione dello stesso. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo restano vincolanti senza limite di tempo, anche in caso di risoluzione del presente Accordo.

ARTICOLO 16 Controversie tra le Parti

Eventuali divergenze nell’interpretazione o nell’esecuzione dell’Accordo devono essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione tra le Parti.

Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente Accordo saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.

ARTICOLO 17 Disposizioni finali

L’Accordo è stato oggetto di articolata trattativa tra le Parti, che ne hanno discusso e approvato ogni singola clausola e, pertanto, gli artt. 1341 e 1342 del codice civile non trovano applicazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma lì, 2019

Trenitalia S.p.A. Regione Lazio

_______________ ____________

(15)

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ALLEGATO

Il materiale rotabile oggetto del finanziamento di cui alla Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Lazio ai fini dell’erogazione delle risorse previste dall’art. 1 comma 1031 della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) è il seguente:

N. Rotabile Numero

PREZZO MATERIALE

ROTABILE

FINANZIAMENTO

PUBBLICO TIPOLOGIA

1 5083 2678 256.4 € 1.331.347,09

100% CARROZZE RIMORCHIATE VIVALTO

2 5083 2678 257.2 € 1.331.347,09

3 5083 2678 259.8 € 1.331.347,09

4 5083 2678 260.6 € 1.331.347,09

5 5083 2678 265.5 € 1.331.347,09

6 5083 2678 266.3 € 1.331.347,09

7 5083 2678 267.1 € 1.331.347,09

8 5083 2678 271.3 € 1.331.347,09

9 5083 2678 272.1 € 1.331.347,09

10 5083 2678 274.7 € 1.331.347,09

11 5083 2678 466.9 € 1.331.347,09

Il materiale rotabile oggetto del finanziamento di cui alla Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Lazio ai fini dell’erogazione delle risorse previste dall’art.

63 comma 12 della Legge 6 agosto 2008, n. 133 è il seguente:

N. Rotabile Numero PREZZO MATERIALE ROTABILE

FINANZIAMENTO

PUBBLICO TIPOLOGIA 1 E. 464 630 € 2.550.000,00

100%

LOCOMOTIVA E464

2 5083 8678 064.9 € 1.756.103,59 CARROZZA PILOTA VIVALTO 3 5083 2678 465.1 € 1.331.347,09

CARROZZE RIMORCHIATE VIVALTO

4 5083 2678 467.7 € 1.331.347,09 5 5083 2678 468.5 € 1.331.347,09 6 5083 2678 469.3 € 1.331.347,09 7 5083 2678 470.1 € 1.331.347,09

8 5083 2678 471.9 € 1.331.347,09 2,8%

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