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CUP:E17H ; CIG: D9;

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Academic year: 2022

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(1)

Stazione Appaltante: C O M U N E D I S O R R E N T O III Dipartimento

Telefono Centralino 0815335300 Telefono U.T.C. 081.53.35.302 Codice fiscale 82001030632

protocollo@pec.comune.sorrento.na.it www.comune.sorrento.na.it

OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA TORRE CAMPANARIA SITA IN PIAZZA TASSO.

CUP:E17H16000290004;

CIG: 67135959D9;

(CONTRATTO SOTTO SOGLIA – LAVORI CON VALORE COMPRESO TRA € 40.000,00 ED € 150.000,00 – ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B) D. LGS 50/2016 – PROCEDURA NEGOZIATA)

INTRODUZIONE

E’ intendimento di questa stazione appaltante, in coerenza e facendo seguito alla preventiva indagine di mercato attivata con la pubblicazione del pertinente avviso pubblico protocollo n° 21738 del 4.5.2016, di procedere all’affidamento dell’appalto dei lavori di restauro e risanamento conservativo della Torre Campanaria sita in Piazza Tasso, mediante

l’espletamento di procedura negoziata previa consultazione di un congruo numero di operatori economici del settore, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs 50/2016 nuovo

“Codice dei Contratti”, regolata da specifica disciplina circa le relative modalità, termini, prescrizioni e quant’altro ai fini della partecipazione e dei criteri in base ai quali si procederà all’aggiudicazione dell’appalto in questione.

In attuazione quindi di quanto sopra codesto operatore economico è invitato a partecipare alla relativa gara che si terrà secondo la seguente

DISCIPLINA DI GARA

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SOMMARIO

PARTE PRIMA – PARTECIPAZIONE ALLA GARA CAPO 1 - PRESENTAZIONE

Termine per la presentazione dell’offerta:

Modalità di presentazione dell’offerta ai fini della partecipazione della gara;

Recapito del plico di partecipazione presso la Stazione appaltante e modalità di consegna;.

CAPO 2 – NOTIZIE DI BASE COSTITUENTI L’INTERVENTO Definizione degli importi di gara per i soli lavori

Breve descrizione dei lavori

Qualificazione dei lavori ai fini dell’esecuzione:

Modalità di contabilizzazione dei lavori

Termini di esecuzione dell’appalto posti a base di gara

CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (da inserire nella Busta “A”) Documentazione amministrativa

Garanzia provvisoria a corredo della documentazione amministrativa

Altre dichiarazioni e documentazione da produrre a corredo della documentazione amministrativa

Documentazione ulteriore relativa ai requisiti di partecipazione da produrre e da inserire nella busta “A”;

Situazione personale dell’operatore economico – Requisiti di idoneità professionale, generale e assenza di motivi di esclusione

Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica

Precisazioni in relazione ai requisiti di capacità tecnica CAPO 4 – DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

Offerta Economica (BUSTA interna “B” «Offerta Economica»)

PARTE SECONDA – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

CAPO 6 – ADEMPIMENTI VARI LEGATI ALLE DIVERSE FASI DI SVILUPPO DEL PROCEDIMENTO DI GARA

Apertura della gara

Disciplina generale delle sedute:

Individuazione degli offerenti e delle offerte Esame delle condizioni di partecipazione Cause di esclusione in fase di ammissione Cause di esclusione in fase di esame preliminare

Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio Soccorso istruttorio

Esclusioni definitive

Ammissione offerenti ed offerte ammesse

Ulteriori fasi di gara: Apertura delle offerte economiche, individuazione offerte anormalmente basse, formazione della graduatoria – Disposizioni normative in ordine alla procedura di cui all’articolo 97 (offerte anormalmente basse)

AGGIUDICAZIONE Verbali

Proposta di aggiudicazione e controlli sugli atti della procedura di affidamento;

Comprova dei requisiti ai sensi dell’articolo 81 ed 86 del decreto legislativo n. 50-2016 ed efficacia dell’aggiudicazione

Adempimenti posteriori all’aggiudicazione

Obblighi dell’aggiudicatario – adempimenti ai fini e prodromi alla stipula del contratto e per la consegna dei lavori

PARTE TERZA – DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE, SULLE DICHIARAZIONI E SULLE COMUNICAZIONI . Dichiarazioni e documentazione amministrativa

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. Validità e formalità delle dichiarazioni:

Modulistica disponibile per la partecipazione

. Modello «A»: domanda di partecipazione e dichiarazioni cumulative dell’offerente:

. Modelli «B»: dichiarazioni di natura soggettiva:

. Modello Offerta economica

Casi particolari nell’utilizzo del modello “A” – Altre ipotesi di casi particolari nell’utilizzo del modello A;

. Comunicazioni, eventuale sopralluogo, informazioni, accesso alla documentazione Comunicazioni agli operatori economici – acquisizione delle informazioni –

comunicazioni e documentazione disponibile DISPOSIZIONI FINALI

Controversie - Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione – Articolo 110 del D. Lgs. n° 50-2016

Altre varie e finali disposizioni nonché ulteriori informazioni Computo dei termini

Trattamento dei dati personali

Accesso agli atti – Articolo 53 del Decreto Legislativo n° 50-2016

Norme richiamate, documenti e disposizioni integranti la disciplina e le disposizioni di gara riserva di aggiudicazione

Disposizioni e nota di precisazione Valutazione di impatto criminale Tracciabilità dei pagamenti

Responsabile Unico del Procedimento

Documentazione a corredo del disciplinare di gara

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PARTE PRIMA

PARTECIPAZIONE ALLA GARA CAPO 1 - PRESENTAZIONE

1.1. Termine per la presentazione dell’offerta:

a) il termine ultimo per la presentazione del plico d’offerta è fissato per:

LE ORE: 12,00 DEL GIORNO: 21.06.2016

b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;

c) il recapito tempestivo dell’offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell’offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

1.2. Modalità di presentazione dell’offerta ai fini della partecipazione alla gara:

a) il plico di invio deve contenere al suo interno due buste:

-una busta denominata BUSTA A: contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;

-una busta denominata BUSTA B: contenente OFFERTA ECONOMICA;

Il plico deve pervenire quindi alla Stazione Appaltante:

entro il termine perentorio di cui al precedente punto 1.1., lettera a);

all’indirizzo di cui appresso;

con una delle modalità di cui al medesimo articolo 1.3, lettere b1), b2, b3) e b4);

b) nel seguito del presente disciplinare con il termine «busta dell’Offerta Economica» si intende la busta interna “B” contenente appunto la sola offerta economica;

c) le busta interna di cui alla lettera b) deve essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con le stesse modalità previste per il plico di invio cui al successivo articolo 1.3, lettera d);

d) il plico di partecipazione deve contenere al proprio interno quindi, DUE buste, recanti l’intestazione del mittente, l’oggetto della presente gara e la dicitura inequivocabile, rispettivamente come segue:

BUSTA A

«Documentazione Amministrativa »

BUSTA B

«Offerta Economica»

1.3. Recapito del plico di partecipazione presso la Stazione appaltante e modalità di consegna.

a) il recapito fisico della Stazione appaltante, per tutto quanto non diversamente indicato nel presente disciplinare di gara, è il seguente:

Ente Comune di Sorrento – Ufficio Protocollo

Ufficio Tecnico – 3° Dipartimento

Indirizzo Piazza Sant’Antonino numero 1

CAP 80067 Località SORRENTO Provincia NA

b) il recapito di documenti deve pervenire alla Stazione appaltante all’indirizzo di cui alla lettera a), con una delle seguenti modalità:

b.1) a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

b.2) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) titolare di licenza individuale o autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.

261;

b.3) nella forma di auto-prestazione ai sensi dell’articolo 8 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

b.4) direttamente consegnando a mano il plico stesso nell’Ufficio Protocollo sito in Sorrento alla Piazza Sant’Antonino n° 1, negli orari di apertura del predetto Ufficio al pubblico, senza le formalità di cui ai precedenti punti sub. b.1), sub. b.2) e sub. b.3);

c) la consegna, qualunque sia la modalità di presentazione, deve avvenire nei giorni feriali, dal

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Lunedì al Venerdì, escluso il sabato, dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 17:00 anche nei giorni di Martedì e Giovedì; in tal caso fanno fede la data e l’ora di presentazione apposte sul plico a cura dell’addetto alla ricezione; eventuali modifiche ai predetti orari sono pubblicate all’indirizzo internet http://www.comune.sorrento.na.it;

d) il plico di partecipazione, contenente al suo interno sia la busta A sia la busta B con tutto quanto in ciascuna di esso richiesto ed inserito a cura del concorrente, deve essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dall’offerente; la sigillatura deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo o altra modalità di chiusura ermetica idonea ad assicurare l’integrità del plico e impedirne l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dall’offerente e non anche quelli pre-incollati meccanicamente in fase di fabbricazione;

e) il plico di partecipazione, recapitato alla Stazione appaltante secondo le modalità in precedenza descritte, deve recare all’esterno, oltre all’intestazione dell’offerente, le indicazioni relative all’oggetto della gara ed al giorno di scadenza della medesima; deve altresì recare all’esterno la dicitura «Documenti di gara: NON APRIRE».

2. CAPO 2 - ELEMENTI DI BASE COSTITUENTI L’INTERVENTO 2.1. Definizione degli importi di gara per i soli lavori

Importo complessivo dell’intervento compreso oneri di sicurezza interni ed esterni :

€117.103,97 (escluse le somme a disposizione) di cui:

2.1 lettera a):Importo dei lavori soggetto a ribasso di gara: €………113.304,62

2.1 lettera b1): Oneri di sicurezza interni, NON soggetti a ribasso di gara: €……… 1.799,35 ---

sommano € 115.103,97

2.1 lettera b2): Oneri di sicurezza esterni, NON soggetti a ribasso di gara: €……...2.000,00 --- Totale,€.117.103,97 2.2. Breve descrizione dei lavori - In sintesi, come peraltro già indicato nel preliminare avviso di indagine di mercato, i lavori del progetto consistono in:

-Rimozione, interramento e razionalizzazione delle reti tecnologiche aeree ancorate alla facciata, al fine di ridurre l’impatto di questi sull’immagine globale, secondo le indicazioni della D.L. e della Soprintendenza;

-Pulitura generale delle facciate al fine di rimuovere i depositi superficiali più consistenti ed eventuali parti incoerenti, decoese o pulverulente ed a vegetazione spontanea presente;

-Pulitura degli elementi lapidei esistenti, evitando l’uso di protettivi idrorepellenti;

-Rimozione delle chiodature restanti dovute al fissaggio in passato delle luminarie natalizie;

-Rimozione di tutte le iniezioni “armate” realizzate nel post-terremoto del 1980 per consolidare la muratura;

-Rimozione del cordoletto in calcestruzzo sito a quota + 13,90 m;

-Spicconatura dell’intonaco esterno ammalorato presente sulla facciata principale e rifacimento dello stesso in malta di calce idraulica con composizione granulometria identica a quello originario preesistente con l’utilizzo di prodotti a base di calce;

-Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci- cuci;

-Sarcitura delle lesioni;

-Raschiatura delle vecchie tinte polimetriche;

-Riconfigurazione dei cornicioni danneggiati e delle fasce marcapiano e profilature con materiali dalle caratteristiche analoghe agli stucchi oggetto dell’intervento;

-Recupero e ricostruzione di capitelli ed elementi di decoro, che completano l’architettura dell’edificio e che costituiscono il corredo indispensabile delle superfici di facciata alle quali appartengono;

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-Ripristino degli infissi lignei e degli elementi in ferro quali inferriate tramite pulitura e tinteggiatura finale con adeguati prodotti nelle cromie indicate dalla D.L.;

-Rimozione del manto di tegole dal cornicione della facciata principale e sostituzione con lastre di ardesia;

-Consolidamento e revisione di tutte le cornici;

-Manutenzione della copertura con la sostituzione di tegole rotte o danneggiate con altre dello stesso tipo;

-L’attintura della facciata principale avverrà mediante l’applicazione sulla facciata di intonachino colorato mediante l’impiego di prodotti a base di calce, naturali e traspiranti e con uso di coloriture concordate con il Funzionario della Soprintendenza;

-Ulteriori interventi di dettaglio concernenti l’esecuzione di n. 4 tasselli stratigrafici all’interno dell’edificio, di n. 1 tassello stratigrafico sulla facciata laterale, la realizzazione degli intonaci naturali e finiture per esterni a base di grassello di calce stagionato 24/36 mesi, colorate con terre naturali ed ossidi.

2.2.1. Qualificazione dei lavori ai fini dell’esecuzione:

a) per «categoria» si intende la categoria come risulta dalla declaratoria di cui all’allegato «A» al D.P.R. n. 207 del 2010;(Si rinvia, per lo specifico profilo, alla norma transitoria di cui all’articolo 216, comma 14 del decreto legislativo n° 50-2016);

b) la qualificazione richiesta per l’esecuzione dei lavori in appalto viene esplicitata nel prospetto seguente:

Lavorazione Categoria Classifica

Qualificazione obbligatoria

(SI)

Importo in

Euro %

Indicazioni speciali ai fini della gara

Prevalente o scorporabile

Subappaltabile (si/no)

Restauro e Manutenzione

di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi

delle disposizioni in materia di beni

culturali ed ambientali

OG2 I SI 117.103,97

100 Prevalente

SI nei limiti di

legge (max 30%)

TOTALE 117.103,97 100,00

2.2.2.Modalità di contabilizzazione dei lavori: A misura (art. 43, comma 7,del D.P.R. n. 207 del 2010).

2.2.3. Termini di esecuzione dell’appalto posti a base di gara

Giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (da inserire nella Busta “A”) 3.1. Documentazione amministrativa

Per Documentazione amministrativa si intende la domanda di partecipazione, le dichiarazioni, i documenti relativi ai requisiti e quant’altro richiesto dalla disciplina di gara, il tutto ai fini dell’ammissione degli operatori economici alla gara, diversi dall’Offerta Economica, come di seguito e più avanti illustrato.

In primo luogo si prescrive che tutti gli operatori economici che sottoscrivono le dichiarazioni devono alternativamente allegare o indicare il proprio «PASSOE», ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modificazioni e integrazioni, rilasciato dalla stessa Autorità nell’ambito del sistema AVCPass, per l’accesso alla Banca Dati presso tale Organismo, qualora e se possibile e, fin quando operante.

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3.1.1. Garanzia provvisoria a corredo della documentazione amministrativa, da inserire nella busta A, osservando quanto segue:

a) garanzia provvisoria, ai sensi dell’articolo 93 del decreto legislativo n. 50-2016, pari ad €.

2.342,00

costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione.

L’operatore economico concorrente è tenuto ad osservare le norme previste dal pertinente articolo 93 del decreto legislativo n° 50-2016 che, per la parte che interessa, si riporta qui di seguito e le cui disposizioni devono essere scrupolosamente osservate dall’operatore economico per la produzione dell’anzidetta garanzia provvisoria.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia fideiussoria (denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente) a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia inoltre deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta; si prescrive che essa deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta del Comune di Sorrento nel corso della procedura, per la durata di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La suddetta garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed é svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia provvisoria, e del suo eventuale rinnovo, é ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

Nel contratto relativo al presente appalto l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo é ridotto del 30 per cento, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS),ai sensi del regolamento(CE)n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,o del20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

Nel contratto relativo al presente intervento l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo é ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1° o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni appena suddette l'operatore economico concorrente è tenuto a segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 “Garanzie definitive” e 105 “Sub-appalto”, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Questa stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvederà contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

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3.1.2. Altre dichiarazioni e documentazione da produrre a corredo della documentazione amministrativa da inserire sempre nella busta A, osservando quanto segue::

a) dichiarazione di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali sia tecnici che contabili compreso il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi nonché delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo riferito all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di appalto, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

b) dichiarazione, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:

b.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;

b.2) l’indirizzo di posta elettronica certificata o, se non disponibile, l’indirizzo di posta elettronica;

b.3) il numero di fax, corredato dall’autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni;

c) ai fini della acquisizione del DURC, indicazione degli elementi costituenti il codice fiscale dell’operatore economico e, in presenza di lavoratori autonomi artigiani, il numero di codice fiscale di questi ultimi;

d) nonché, obbligatoriamente, la resa e/o la produzione di tutte le altre dichiarazioni già previste ed inserite nell’apposita modulistica e, in particolare, riportate nel Modello A, predisposto dalla stazione appaltante e che fa parte integrante e sostanziale della presente disciplina di gara, così come la restante documentazione qui allegata;

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE RELATIVA AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DA PRODURRE E DA INSERIRE SEMPRE NELLA BUSTA “A” RELATIVA ALLA

“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Ai fini e per la dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale, generali e assenza dei motivi di esclusione

3.1.3. Dichiarazioni e documentazione eventuali (se ricorrono le condizioni):

a) limitatamente agli operatori economici la cui documentazione o l’offerta è sottoscritta da un procuratore o institore: scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell’atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;

b) limitatamente agli offerenti che ricorrono al subappalto: dichiarazione:

- ai sensi dell’articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 20106, con la quale l’offerente indica con propria esplicita dichiarazione i lavori che intende eventualmente subappaltare e, se del caso, in quale quota e completando tale prescrizione con la specificazione di una terna di eventuali subappaltatori;

3.2.1. Situazione personale dell’operatore economico

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi dell’articolo 9.1, attestanti le seguenti condizioni:

1) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE di cui all’articolo 83, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, costituiti dall’iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; la dichiarazione deve essere, per quanto possibile, resa nella forma più completa di dati, di numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:

--- il titolare in caso di impresa individuale;

--- tutti i soci in caso di società in nome collettivo;

--- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;

--- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio;

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--- limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci (persone fisiche)i: il socio unico, il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50%

(cinquanta per cento);

--- il procuratore o l’institore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto una o più istanze, ai sensi dell’articolo 3.1.4, lettera a);

3.2.2. Requisiti di ordine generale e/o assenza motivi di esclusione

2) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E/O ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, così come enunciate dal dettato del predetto articolo 80 e che l’operatore economico concorrente è tenuto a dichiarare, come sancito dalla specifica norma qui di seguito riportata, per la parte che qui interessa:

Articolo 80 – Motivi di esclusione:

“””””””1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105 (Sub-appalto) comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione qu adro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 698-bis, 698-ter e 698-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 9 marzo 2019, n. 29;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 89, comma 9, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 9-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.

159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 andrà disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato é stato depenalizzato ovvero quando é intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato é stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

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4. Un operatore economico é escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 98-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti - ed anche questa stazione appaltante - escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante - e quindi nello specifico questa stazione appaltante - possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice, che così recita: “””c.3. Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X.”””””

b)l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante - e quindi nello specifico questa stazione appaltante - dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si é reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano, così come definite dal legislatore: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 92, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo67non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo19 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non é stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti

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all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti - e quindi nello specifico questa stazione appaltante - escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, é ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante - e quindi nello specifico questa stazione appaltante - ritenga che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non é escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione ne viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata é pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso é pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.

306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356odegli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n .159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione é cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14 . Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.”””””””””””””””””””

3.2.3. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: CAPACITÀ TECNICA

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi dell’articolo 9.1, attestante il possesso dell’iscrizione nella unica categoria prevista per la esecuzione del presente intervento in appalto, ovvero Categoria

“”OG2”” relativa ai lavori di “””Restauro e Manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali””, classifica I o superiore;

3.2.4. PRECISAZIONE IN RELAZIONE AI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA

a) la dichiarazione sostitutiva dell’attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell’originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo di attestazione emittente, date di

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emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara);

CAPO 4 – DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

Offerta Economica (Documentazione della busta interna “B” contenente l’ «Offerta Economica»)

In questa busta deve essere incluso, esclusivamente, il documento costituente l’offerta come appresso descritta.

L’offerta di prezzo, sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri come risultante dalla documentazione (dichiarazioni ed altro) di cui all’articolo 3.2.1, numero 1):

a) è redatta distintamente:

a.1) mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull’elenco Prezzi unitari posto a base di gara.

La percentuale di ribasso sarà computata sul prezzo al netto della percentuale degli oneri di sicurezza interni stabiliti dalla stazione appaltante;

b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;

c) il ribasso è indicato con non più di tre (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;

d) dichiarazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 95 , comma 10, del D. Lgs 50/2016 del decreto legislativo n. 163 del 2006, sui propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; tali costi sono quelli estranei e diversi dagli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza di cui al precedente Capo 2 lettera b.1) e b.2).

PARTE SECONDA

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione avviene con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016 con applicazione eventuale della procedura di anomalia in presenza dei presupposti di legge;

6. CAPO 6 – ADEMPIMENTI VARI LEGATI ALLE DIVERSE FASI DI SVILUPPO DELLA PROCEDURA DI GARA

6.1. Apertura della gara

6.1.1. Disciplina generale delle sedute:

a) tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione:

- dell’eventuale procedimento di soccorso istruttorio;

- dell’eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi dell’articolo 97 del vigente codice degli appalti;

- dell’eventuale procedimento di verifica dei requisiti di idoneità professionale, generali e tecnici che avverrà di norma solo nei confronti del primo soggetto risultato aggiudicatario, così come consente e viene stabilito dall’articolo 36, comma 6, primo periodo, del D. Lgs. n° 50-2016, il quale recita che: “Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, (come trattasi nel caso specifico) la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull’aggiudicatario”; la stazione appaltante, comunque, si riserva la facoltà di poter procedere, eventualmente, all’estensione della verifica suddetta agli altri partecipanti, come previsto dall’articolo 36, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo n° 50-2016

ferma restando la pubblicità dell’esito dei singoli procedimenti;

b) in deroga all’obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:

- a fattispecie particolari di cui ai motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;

c) le sedute possono essere sospese per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;

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d) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:

- se la ripresa dei lavori è prevista nella medesima giornata o nella giornata lavorativa immediatamente successiva, è sufficiente la comunicazione verbale ai presenti e la tempestiva pubblicazione sul sito web all’indirizzo: www.comune.sorrento.na.it; l

- diversamente se la ripresa dei lavori è nota, verrà comunicata verbalmente ai presenti e in ogni caso è comunicata agli offerenti assenti a mezzo posta elettronica, con almeno 2 (due) giorni lavorativi di anticipo;

- la Stazione appaltante provvede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste costituenti i plichi di partecipazione ivi incluse le buste interne agli stessi contenenti l’Offerta Economica nell’armadio posto nell’Ufficio Tecnico, la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del soggetto che presiede il seggio di gara o di un altro soggetto della Stazione appaltante individuato a verbale.

6.1.2. Individuazione degli offerenti e delle offerte

Nel luogo, nel giorno e nell’ora fissati e, cioè, il giorno

22.06.2016

alle ore

09,30

nel Salone della Casa Comunale, per l’apertura della gara, oppure, in caso di differimento o impedimento, in luogo, data e ora comunicate agli offerenti secondo le modalità e tempi di cui sopra, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede:

- a verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva dei plichi, preferibilmente in ordine di arrivo;

- a verificare, dopo l’apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento della busta dell’Offerta Economica “BUSTA B” e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva delle stesse buste interne in modo univoco con i relativi plichi;

6.1.3. Esame delle condizioni di partecipazione

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l’adeguatezza della documentazione amministrativa presentata in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal disciplinare di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria, delle dichiarazioni e della documentazione amministrativa a corredo della stessa.

6.2. Cause di esclusione in fase di ammissione

6.2.1. Cause di esclusione in fase di esame preliminare:

Sono esclusi, senza che si proceda all’apertura delle relative offerte, le istanze il cui plico d’invio:

- è pervenuto dopo il termine perentorio delle ore

12:00

del giorno

21.06.2016

indipendentemente dall’entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;

- presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l’integrità o da consentirne l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;

- non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza;

- non reca all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara, salvo che in base ad altre indicazioni, quali la scadenza, sia accertato che il plico si riferisce alla gara in fase di svolgimento;

- non reca all’esterno l’indicazione dell’offerente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è sufficiente l’indicazione dell’operatore economico designato mandatario o capogruppo;

- non contiene la busta dell’Offerta Economica oppure contiene l’Offerta Economica fuori dalla relativa corrispondente busta interna, a prescindere dalla presenza o meno di quest’ultima;

- la cui busta interna dell’Offerta Economica presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l’integrità o da consentirne l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili.

6.2.2. Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio

Sono ammessi con riserva ai sensi del successivo articolo 6.2.4, gli offerenti che, in relazione ad una o più d’una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all’assenza di cause di esclusione,

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al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:

- ne hanno omesso la presentazione;

- che hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;

- hanno omesso la sottoscrizione del dichiarante, hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente disciplinare di gara o degli atti da questo richiamati, o non sono corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;

- che non hanno presentato la cauzione provvisoria, oppure hanno presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l’indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;

- la cui garanzia provvisoria è sprovvista dell’impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione;

6.2.3. Soccorso istruttorio

Ai sensi dell’articolo 83, comma 9 del decreto legislativo n° 50-2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al predetto comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D. lgs. n° 50-2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita e che per la specifica procedura di gara, è stata determinata in Euro: 1.100,00 (importo quest’ultimo che non è inferiore all'uno per mille e non è superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non è superiore a 5.000,00 euro, come dispone la norma).

Nel caso si presenti la fattispecie dell’istituto del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, con indicazione del contenuto e dei soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

La sanzione é dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente é escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

6.2.4. Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

a) in caso di inutile decorso del termine assegnato per l’adempimento della procedura di soccorso istruttorio;

b) per i quali eventualmente risulti alla stazione appaltante la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n° 50-2016;

c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;

d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell’ambito del soccorso istruttorio:

-- risultano falsi o mendaci;

-- sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara o comunque con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente disciplinare di gara.

6.3.1. Ammissione offerenti ed offerte ammesse

Il soggetto che presiede il seggio di gara proclama l’elenco degli offerenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; quindi dà atto del

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numero degli offerenti ammessi.

6.4.1. Ulteriori fasi di gara: Apertura delle «Offerte Economiche», Individuazione offerte anormalmente basse, formazione della graduatoria- Disposizioni normative in ordine alla procedura di cui all’articolo 97 (offerte anormalmente basse)

La Commissione di gara, nella stessa seduta pubblica, ove non vi siano state interruzioni e/o sospensioni di sorta, proseguendo le operazioni di gara sempre in seduta pubblica, constata e fa constatare l’integrità delle buste contenenti al loro interno l’Offerta Economica, dando atto che preliminarmente, in sede di insediamento del seggio di gara lo stesso, in seduta pubblica, previo sorteggio, avrà già dovuto individuare il valore di riferimento da applicare per il calcolo dell’anomalia qualora venga sorteggiato, tra i vari metodi di calcolo della soglia di anomalia, quello specificato nell’articolo 97, comma 2, lettera e) avendo proceduto, quindi, in via preventiva, prima dell’apertura effettiva dei plichi dei partecipanti , a individuare tale valore – con sorteggio - tra 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4;

Dopo aver dato atto di quanto sopra – con la esplicita conoscenza pertanto di uno dei valori di cui sopra - si procederà dopo la verifica della documentazione amministrativa di cui alla busta “A”, ma prima dell’apertura delle buste “B” “offerta economica” , sempre attraverso sorteggio pubblico, ad individuare quale tra i cinque metodi di valutazione della congruità delle offerte di cui all’articolo 97, comma 2, lettere a), b), c), d) od e) del decreto legislativo n° 50-2016 verrà applicato per il calcolo della soglia di anomalia, qualora le offerte ammesse siano pari o superiori a dieci.

Una volta scrutinata la metodologia da applicare si darà quindi seguito alle operazioni di gara con l’apertura in sequenza delle buste contenenti le offerte economiche provvedendo:

a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;

b) a verificare la correttezza formale dell’indicazione delle offerte, l’assenza di abrasioni o correzioni non confermate nelle offerte espresse in lettere e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;

c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente;

d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;

e) ad apporre in calce all’offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse dopo la loro apertura;

f) ad elencare in ordine decrescente la graduatoria delle offerte;

g) dopo di che, se il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci, poiché in tal caso per legge non è esercitabile la facoltà di esclusione automatica, si proclama e si proclamerà la graduatoria degli operatori economici cominciando dalla prima migliore percentuale di ribasso offerta formulata e che potrà essere oggetto di proposta di aggiudicazione, fermo restando e facendo salva la facoltà della stazione appaltante di valutarne la sua congruità ed elencando, poi, progressivamente e in sequenza decrescente, tutte le altre offerte selezionate;

h) se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a dieci si provvederà, secondo la metodologia predeterminata, all’individuazione della soglia di anomalia ed all’esclusione automatica delle offerte c.d. anomale in quanto pari o superiore alla soglia così determinata; si provvederà, poi, di conseguenza, alla individuazione del candidato offerente che ha presentato la migliore offerta non esclusa per anomalia e che costituirà oggetto della proposta di aggiudicazione;

i) si provvederà infine, ad archiviare in luogo protetto i plichi ivi comprese le buste delle Offerte Economiche nella stanza dell’Ufficio Tecnico, la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del soggetto incaricato identificato a verbale, oppure consegna gli atti al responsabile del procedimento, verbalizzando tale adempimento.

Disposizioni normative in ordine alla procedura di cui all’articolo 97 (offerte anormalmente basse):

Al fine di rendere pienamente edotto il concorrente della procedura di anomalia si riportano, qui di seguito, parte delle pertinenti disposizioni introdotte dall’articolo 97 del decreto legislativo 50-2016 che disciplineranno il percorso di valutazione delle offerte anomale o anormalmente basse e di quello delle giustificazioni relative addotte dal concorrente a sostegno della propria formulazione d’offerta.

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(si riportano qui di seguito le sole disposizioni trascritte per singoli periodi di testi, pertinenti al caso):

“””””””””””””””””

1° periodo

Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

2° periodo

Quando il criterio di aggiudicazione é quello del prezzo più basso la congruità delle offerte é valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:

a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi é pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi é dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento;

d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento;

e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4;

3° periodo

Le spiegazioni di cui al primo periodo possono, in particolare, riferirsi a:

a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;

b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;

c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;

4° periodo

La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2 dell’articolo 97 del decreto legislativo n° 50-2016 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta é anormalmente bassa in quanto:

a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. 50/2016;

b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016;;

c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;

d) il costo del personale é inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 14 (da leggersi comma 16) del D. Lgs. 50-2016;

5° periodo

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

6° periodo

La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta é anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo

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