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Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria della ‘Scuola Medica Salernitana’ dell’Università degli Studi di Salerno-determinazioni - IRCCS Crob

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Academic year: 2022

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CONVENZIONE QUADRO tra

L'IRCCS CROB “Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico”, di seguito denominato “CROB”, con sede in Via Padre Pio, 1-85028 Rionero in Vulture (PZ), P. IVA. 01323150761 in persona del Direttore Generale (Legale Rappresentante) Dott. Giovanni Battista Bochicchio nato a Filiano (PZ) il 25/09/1957 domiciliato per la carica presso la sede del citato IRCCS, IN Via Padre Pio, n°1-Rionero in Vulture (PZ)

E

Il Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria ‘Scuola Medica Salernitana’ dell’Università degli Studi di Salerno di seguito-denominato “DipMed-UniSa” con sede e domicilio fiscale in Via S.

Allende 1, 84081 Baronissi (SA), P.IVA 00851300657-C.F. 80018670655 rappresentata dal legale rappresentante Prof. Mario Capunzo, nato a Napoli il 5/02/1956, domiciliato per la carica presso la sede del citato DipMed-UniSa

Premesso che

• che è interesse comune delle due Istituzioni concertare forme integrate di collaborazione sul piano scientifico e della ricerca, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale e didattica;

• le due Istituzioni, pertanto, ritengono utile e opportuno attivare una collaborazione attraverso la stipula di uno specifico Accordo finalizzato all’individuazione e al successivo sviluppo di programmi dedicati specificamente ai temi di comune interesse, nell’ambito delle attività di ricerca dei due Istituti, in particolare per quanto riguarda le applicazione della genomica, epigenomica e bioinformatica allo studio delle neoplasie.

Di seguito denominate congiuntamente “Le due Istituzioni”

Convengono e stipulano quanto segue:

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Art. 1 - Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2 - Le due Istituzioni, con il presente atto, intendono instaurare una collaborazione finalizzata

allo sviluppo e al mantenimento di forme di intesa e di cooperazione sul piano formativo, scientifico e di ricerca attraverso la realizzazione di singoli progetti che di volta in volta verranno concordati.

La collaborazione prevede un utilizzo congiunto delle tecnologie e personale in dotazione alle due istituzioni.

I Progetti definiranno oltre alle attività scientifiche anche i costi in dettaglio da sostenere dalle istituzioni.

I costi saranno liquidati previa rendicontazione economica e regolare documentazione di spesa.

Art. 3 - Ognuna delle due Istituzioni rimarrà esclusiva titolare delle informazioni, know-how e altri

diritti di proprietà intellettuale e industriale su quanto dalla stessa realizzato antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente Accordo o dalla stessa sviluppato al di fuori delle attività qui previste.

Le conoscenze teoriche, le procedure tecniche, i risultati operativi e tutti i dati scientifici che saranno conseguiti nell’ambito delle attività oggetto del presente accordo, saranno di proprietà congiunta delle due Istituzioni. Ciascuna delle due Istituzioni potrà avvalersene nella propria attività scientifica e assistenziale ma, nel caso di uso a fini di pubblicazione scientifica, le stesse concorderanno le modalità delle eventuali pubblicazioni, nelle quali verrà comunque fatta menzione della collaborazione in corso.

Nel caso in cui dalle attività comuni previste dal presente accordo scaturissero risultati brevettabili l’eventuale brevettazione sarà oggetto di separato accordo fra le due Istituzioni: in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati, nel rispetto della normativa vigente in materia. Qualora dalle attività oggetto del presente accordo derivi, per via diretta o indiretta, un beneficio economico,

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questo sarà equamente diviso tra le due Istituzioni secondo modalità che saranno stabilite di volta in volta per iscritto.

Art. 4 - Ciascuna delle due Istituzioni si impegna a garantire e ad applicare le condizioni di sicurezza

e di igiene sui luoghi di lavoro nel rispetto della vigente normativa di cui al D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni e del D. Lgs. 230/95. A tal fine si ribadisce che ogni datore di lavoro deve provvedere alla sorveglianza sanitaria e medica dei propri lavoratori o assimilati attraverso i propri medici competenti e medici autorizzati. Pur salvaguardando tale obbligo le due Istituzioni permetteranno reciprocamente ai lavoratori o assimilati ospitati di accedere attraverso i rispettivi servizi di medicina del lavoro agli esami strumentali e di laboratorio che si rendessero necessari. Fermi restando i propri oneri assicurativi, il personale delle due Istituzioni che si rechi presso la sede dell’altra parte si atterrà alle norme generali di disciplina e sicurezza vigenti presso l’Istituzione ospitante.

Ciascuna delle due Istituzioni si impegna a fornire al personale coinvolto nell’esecuzione del presente Accordo dettagliate informazioni sui rischi specifici che esistono nell’ambiente in cui sono destinati ad operare o che insorgono nello svolgimento delle attività indicate nel presente Accordo, nonché tutte le informazioni relative alle misure di prevenzione, sicurezza ed emergenza adottate presso la propria struttura. Ciascuna delle due Istituzioni assicura un’adeguata copertura assicurativa per i danni derivanti a terzi nella conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l’attività nonché degli impianti e delle attrezzature utilizzate per l’attività dedotta nel presente Accordo. Per quanto di rispettiva competenza, ciascuna delle due Istituzioni garantisce gli adempimenti relativi all’assicurazione obbligatoria INAIL e all’assicurazione per i rischi derivanti dall’attività professionale svolta dal proprio personale impegnato nelle attività dedotte nel presente Accordo.

Articolo 5 - Le due Istituzioni dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente alla raccolta e al trattamento dei dati personali, nel corso dell’esecuzione del presente

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Accordo, al fine esclusivo che gli stessi vengano trattati per le sole finalità dedotte nell’Accordo stesso. Le due Istituzioni dichiarano, inoltre, di essere informate sui diritti/doveri sanciti dal D. Lgs.

196/03.

Art. 6 - Ciascuna delle due Istituzioni si impegna a osservare la massima riservatezza, a non

divulgare, né utilizzare per alcuno scopo diverso da quello necessario per lo svolgimento della attività previste, le informazioni di carattere sanitario, scientifico, aziendale e più in generale le informazioni di volta in volta qualificate confidenziali e/o riservate che siano state prodotte dall’altra Istituzione nell’ambito delle attività di cui al presente Accordo.

Le due Istituzioni accettano di rivelare le informazioni confidenziali a Istituzioni terze esclusivamente quando necessario per lo svolgimento delle attività contemplate nel presente atto, o previa esplicita autorizzazione della Parte interessata, o secondo quanto previsto dalla legge.

Nessuna delle due Istituzioni utilizzerà o registrerà in alcuna forma il nome dell’altra Istituzione, il logo, i simboli senza previo consenso scritto dell’Istituzione cui essi si riferiscono. In nessuna circostanza le due Istituzioni rilasceranno annunci pubblici, comunicati stampa o comunicazioni riguardanti il presente accordo senza il consenso dell’altra Istituzione.

Art. 7- La sottoscrizione del presente protocollo d’intesa non esclude la possibilità per ciascuna delle

due Istituzioni di svolgere attività della stessa natura in autonomia o con altri soggetti. L’accordo non ha, dunque, carattere di esclusività; ciascuna delle due Istituzioni, infatti, potrà sottoscrivere altre intese con soggetti diversi, a condizione che ciò non pregiudichi l’adempimento degli obblighi assunti con il presente Accordo.

Art. 8 - La presente convenzione avrà una durata di 2 anni dalla data della sua sottoscrizione e s’intenderà tacitamente rinnovata per ogni anno, se non disdetta da una delle due Istituzioni con lettera raccomandata A.R. da inviarsi 90 giorni prima della scadenza. Ciascuna delle Istituzioni

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potrà recedere dal presente accordo a proprio insindacabile giudizio fornendo all’altra Parte un preavviso di giorni 60 giorni.

L’Istituzione recedente si impegna a portare a termine il progetto di ricerca o le attività che, al momento, siano in corso di svolgimento a meno di diverse intese intervenute tra le Istituzioni.

Art. 9 - Qualsiasi modifica e integrazione del presente Accordo dovrà essere concordata tra le due

Istituzioni, resa operativa mediante stipula di un atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe le Istituzioni.

Art. 10 - Le due Istituzioni concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa

nascere dall’interpretazione della presente convenzione.

Rionero in Vulture, lì ……….. Baronissi, lì ………..

__________________________ __________________________

Dott. Giovanni Battista Bochicchio Prof. Mario Capunzo, Direttore

Direttore Generale Dipartimento di Medicina

IRCCS-CROB Chirurgia e Odontoiatria

‘Scuola Medica Salernitana’

Università degli Studi di Salerno

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