• Non ci sono risultati.

di Leanza Alfio ha stipulato apposita polizza assicurativa, giusto quanto disposto dall’art

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "di Leanza Alfio ha stipulato apposita polizza assicurativa, giusto quanto disposto dall’art"

Copied!
8
0
0

Testo completo

(1)
(2)

2

Speciale d’Appalto, il cui contenuto viene esplicitamente richiamato e costituiscono parte integrante del presente contratto, unitamente al patto d’integrità.

La ditta appaltatrice si obbliga a rispettare le indicazioni sulle modalità esecutive che in corso di lavoro saranno prescritte dalla Direzione dei Lavori dell’INAIL.

Resta, inoltre, piena ed assoluta facoltà dell’INAIL di apportare tutte le varianti, aggiunte o soppressioni che si ritenessero utili nell’interesse dell’opera senza che per ciò l’appaltatore possa accampare diritti di sorta per compensi speciali od aumenti di prezzi unitari.

L’INAIL si riserva, durante l’esecuzione dei lavori, di fornire, mediante ordini di servizio, le disposizioni che riterrà necessarie per l’esecuzione dell’opera.

La ditta L.C. di Leanza Alfio ha stipulato apposita polizza assicurativa, giusto quanto disposto dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016, R.C.T., R.C.O. per un massimale di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) per ogni sinistro e persona danneggiata e per un massimale pari all’importo contrattuale di € 18.474,41 (euro diciottomilaquattrocentosettantaquattro/41) per danni a cose, come da allegata copia della polizza n.731437386 del 13/10/2017 della compagnia Allianz, Agenzia di Paternò (codice 724). Tenuto conto, altresì, della appendice generica n. 600796296 della suddetta polizza trasmessa dalla ditta appaltatrice con pec del 19/10/2017.

La copertura assicurativa cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, l’appaltatore sarà responsabile delle opere eseguite affinché le stesse non vengano danneggiate da terzi.

La ditta esecutrice dovrà accendere una garanzia fidejussoria (pagamento rata di saldo) ai sensi dell’art.17, ultimo comma, del capitolato speciale di appalto, della validità di anni due a partire dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio.

Fa parte integrante del presente contratto l’offerta dell’Impresa presentata in data 04/05/2017 ed acquisita al protocollo n.7256 della Direzione regionale.

L’esecuzione dell’appalto è, inoltre, subordinata – ove non in contrasto con le disposizioni del d.lgs. 18/04/2016 n.50 e ss. mm. - alla precisa ed incondizionata osservanza delle indicazioni del Capitolato speciale di appalto, degli altri elaborati progettuali, compreso quelli indicati al Capo II del Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 2

L’importo dell’appalto ammonta ad € 18.474,41 (euro diciottomilaquattrocentosettantaquattro/41) di cui:

- € 15.726,27 (euro quindicimilasettecentoventisei/27) per lavori, al netto del ribasso d'asta del 30,9356%;

(3)

3

- € 1.281,26 (euro milleduecentottantuno/26), per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- € 1.466,88 (euro millequattrocentosessantasei/88) per manodopera di lavori in economia di non preventiva valutazione (non soggetti a ribasso).

L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, si obbliga ad effettuare il pagamento nei modi e nei termini stabiliti nel Capitolato speciale d’appalto.

I pagamenti saranno disposti mediante mandati emessi a favore dell’Impresa L.C. di Leanza Alfio, la relativa somma sarà accreditata presso la Banca Intesa SanPaolo c/c n°1000/554 ABI 03069 CAB 84110 codice IBAN IT35Y0306984110100000000554.

I pagamenti saranno effettuati secondo quanto disposto dall’art. 15 del capitolato speciale di appalto

Gli avvisi di avvenuta emissione dei mandati di pagamento saranno inviati al seguente indirizzo p.e.c.: lcleanzaalfio@pec.it

Art.3

Il tempo utile per dare i lavori ultimati resta fissato in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; l'appaltatore, per il tempo che impiegasse nell’esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso a lui non imputabile, dovrà corrispondere all'Istituto una penale stabilita nella misura di euro 25,00 (euro venticinque/00) per ogni giorno di ritardo.

Qualora l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, verrà applicato l’art. 108 comma 4) del d.lgs. 18/04/2016 n.50.

Art.4

L’affidamento di lavori in subappalto è sottoposto alle condizioni di cui all’art.105 del d.lgs. 50/2016.

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dalla Stazione appaltante ai sensi del comma 13 dell’art.105 del d.lgs 50/2016. In questo caso, la ditta esecutrice comunicherà alla Stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Art.5

Qualora l’impresa intenda affidare in appalto, subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante l’impiego di manodopera assunta e retribuita dall’appaltatore o dall’intermediario, qualunque sia la natura dell’opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono, nonché affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche cooperative,

(4)

4

lavori da eseguire a cottimo da prestatori d’opera assunti e retribuiti da tali intermediari, dovrà osservare le norme di cui alla legge n. 196/97 e successive modifiche e/o integrazioni.

Art.6

L’Impresa appaltatrice si obbliga anche contrattualmente all’osservanza delle norme sulle assicurazioni sociali derivanti da leggi o da contratti collettivi (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, malattie, ecc.), nonché al pagamento di tutti i contributi messi a carico dei datori di lavoro; a garanzia degli adempimenti di detti obblighi, l’INAIL procede, in conformità a quanto disposto dal comma 5 dell’ art. 30 del d.lgs. 50/2016 ad apportare una detrazione nella misura dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. L’Impresa appaltatrice si impegna, inoltre, all’esatta osservanza delle disposizioni di cui alla legge 68/99.

Art.7

L’impresa e per suo tramite le imprese eventualmente subappaltatrici devono trasmettere, ai sensi della vigente normativa, prima dell’inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali e assicurativi, inclusa la Cassa Edile, e deve altresì trasmettere all’INAIL, con cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

In caso di inadempimento dei suddetti obblighi, e salve le diverse e maggiori responsabilità della Impresa affidataria dei lavori e delle imprese subappaltatrici ai sensi della normativa vigente, si applicheranno le disposizioni previste dall’art.30 del D.Lgs.

50/2016.

Qualora, successivamente all’aggiudicazione sia stata accertata una situazione di non correntezza contributiva previdenziale e/o assicurativa, si applica l’art 30 del d.lgs. per la regolarizzazione del debito contributivo e/o assicurativo.

Art.8

Nell’esecuzione dei lavori, l’impresa è obbligata ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro per gli operai dipendenti dall’industria e negli accordi integrativi degli stessi, in vigore per il tempo, per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori di che trattasi.

L’impresa è obbligata, inoltre, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

(5)

5

I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti il contratto collettivo nazionale o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla propria struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L’impresa è altresì responsabile in solido verso l’Istituto dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto, sia che il subappalto non risulti disciplinato dal contratto collettivo, sia che il subappaltatore venga ricusato dall’Istituto.

Si applica l’ art.30 del d.lgs. 50/2016 in relazione al caso di inadempienza retributiva dell’esecutore e del subappaltatore nei confronti dei lavoratori.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’impresa non può opporre eccezioni all’INAIL e non ha titolo al risarcimento di danni.

In particolare l’impresa deve corrispondere ai lavoratori le retribuzioni loro dovute con la massima regolarità, secondo le scadenze prestabilite nei contratti collettivi.

Art. 9

L’impresa appaltatrice e per suo tramite le eventuali imprese subappaltatrici, anche contrattualmente, si impegnano ad accettare il Duvri e a predisporre i piani operativi di sicurezza (Pos), che in ogni caso dovranno essere compatibili con lo stesso Duvri, consegnarli all’INAIL prima dell’inizio dei lavori, e comunque non oltre trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi. Questi documenti saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L’Impresa appaltatrice è altresì tenuta a rispettare gli ordini di servizio impartiti dalla Direzione lavori nel caso in cui non vengano rispettati i Pos e il Duvri, curare il coordinamento di tutte le eventuali imprese operanti nel cantiere e ad aggiornare i documenti stessi nel caso di interventi nuovi da effettuare non previsti in fase di progettazione.

Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Art.10

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto e di ogni altro obbligo consequenziale, l’impresa aggiudicataria ha costituito il deposito cauzionale definitivo mediante polizza fidejussioria rilasciata ai sensi dell’art. 103 del d.lgs.50/2016. Tale polizza n. 731437387 in data 13/10/2017 è stata prestata dalla Compagnia di assicurazioni Allianz, Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni ramo cauzioni, Agenzia di Paternò (Ct) n.724, fino alla concorrenza di € 5.887,79 (euro cinquemilaottocentottantasette/79) corrispondente all’ammontare del deposito

(6)

6

cauzionale richiesto a garanzia dell’esecuzione dei lavori. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

L’INAIL si obbliga da parte sua a comunicare alla L.C. di Leanza Alfio l’avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione e la conseguente cessazione della garanzia fidejussoria.

Art.11

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto (scritturazione, bollo, ecc.) sono a totale carico dell’Impresa appaltatrice.

Il contratto d’appalto sarà registrato solo in caso d’uso e la relativa imposta sarà a carico dell’impresa appaltatrice.

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui al d.p.r. 26/10/1972 n. 633 resta invece a carico dell’INAIL.

Art.12

L’impresa si obbliga, anche contrattualmente, in conformità a quanto previsto dall’art. 7, comma 11, della legge n. 55 del 19.3.1990, a comunicare tempestivamente all’INAIL ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Art.13

L’INAIL, a norma del comma 15 del precitato art. 7 della legge n. 55 del 19.3.1990, ha facoltà di verificare anche in corso d’opera la permanenza del possesso da parte dell’impresa appaltatrice dei requisiti previsti dalla stessa legge n. 55/1990 per l'affidamento dei lavori.

Decorso un anno dalla firma del presente contratto, l’INAIL procederà inderogabilmente – a norma del comma 16 del precitato art. 7 della legge n. 55/1990 – alla verifica della permanenza dei requisiti suddetti da parte dell’impresa appaltatrice.

L’impresa appaltatrice si obbliga, anche contrattualmente, a produrre, a richiesta dell’INAIL ed entro il termine all’uopo fissato, la documentazione ritenuta necessaria dall’INAIL medesimo, ai fini delle verifiche in questione.

Art.14

L’’impresa in persona del suo Rappresentante Legale, Sig. Leanza Alfio, dichiara a tutti gli effetti di legge che la cessione di beni e la prestazione di servizio vengono effettuate nell'esercizio di impresa - art. 4 d.p.r. 26.10.1972 n. 633 – e che pertanto essa, ai sensi dell’art. 1 del citato decreto è soggetta all’imposta sul valore aggiunto.

(7)

7

Art.15

L’impresa, pena la nullità assoluta del contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

L’impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Palermo, della notizia dell’inadempimento da parte del subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art.16

Il foro competente per eventuali controversie è quello di Palermo.

L’impresa L.C. di Leanza Alfio Il Rappresentante legale

Sig. Leanza Alfio

INAIL – Direzione regionale per la Sicilia Il Direttore regionale

Dott. Giorgio Soluri

Agli effetti dell’art. 1341 e 1342 del C.C. l’impresa, in persona del suo Rappresentante Legale Sig. Leanza Alfio, dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli del Regolamento ex d.p.r. n. 207/2010 e ss.mm. e del d.lgs.50/2016.

art.108, comma 1) lettera c); comma 2) lettera a) e b) [d.lgs 50/2016]– risoluzione del contratto;

art.106 comma 13) [d.lgs 50/2016] – cessione del corrispettivo d’appalto;

art.107 [d.lgs 50/2016] – facoltà della direzione dei lavori di sospendere i lavori;

art.109 [d.lgs 50/2016] – recesso dal contratto e valutazione del decimo;

artt. 190 e 201[d.p.r. 207/2010] – decadenza dal diritto per mancata conferma

(8)

8

delle riserve e sottoscrizione del registro di contabilità e del conto finale;

art. 233 [d.p.r. 207/2010] – decadenza dalle riserve sulla risultanza del collaudo/certificato di regolare esecuzione;

ed inoltre i seguenti articoli del Capitolato Speciale:

art.7 - documenti che fanno parte del contratto art. 8 – consegna e tempo utile;

art. 13 - cauzione;

art. 17 - pagamenti in acconto e a saldo art 23 – subappalto;

art. 24 - oneri e obblighi a carico dell’appaltatore verso gli Enti previdenziali;

art. 25 – Certificato di regolare esecuzione;

art. 26 – altri oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore;

capo IV Disciplinare tecnico dei lavori dall’art.1 all’art.3.

L’impresa L.C. di Leanza ALfio Il Rappresentante legale

Sig. Leanza Alfio

INAIL – Direzione regionale per la Sicilia Il Direttore regionale

Dott. Giorgio Soluri

Riferimenti

Documenti correlati

Trattandosi di mero servizio per i quali non sono previsti rischi di interferenza non è necessario redigere il DUVRI e l’importo degli oneri per la sicurezza, relativamente al

Il Responsabile dell’emergenza, eseguite le dovute verifiche, con l’eventuale collaborazione delle Autorità di Controllo, dichiara terminato l’evento critico e dà le

Il personale incaricato all’accettazione (l’Operatore dell’accettazione), sotto la direzione e il controllo del Tecnico Responsabile, gestisce la movimentazione dei rifiuti e

Il personale incaricato all’accettazione (l’Operatore dell’accettazione), sotto la direzione e il controllo del Tecnico Responsabile, gestisce la movimentazione dei rifiuti e

A parziale deroga del punto f) dell’articolo ESCLUSIONI e fermo restando quanto disposto all’articolo OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE – PRECISAZIONI E DELIMITAZIONI

oltre alla responsabilità di costui verso il paziente per il fatto illecito (ex art. 2043 c.c.) sussiste con vincolo solidale, la responsabilità contrattuale (ex artt. Tanto

ARTICOLO 5 - DETERMINAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO GARANTITO Per la determinazione delle obbligazioni derivanti dal contratto garantito faranno piena prova

La garanzia prestata con la presente polizza ha durata pari al periodo di realizzazione dell’intero investimento, maggiorato di ulteriori sei mesi e quindi fino