• Non ci sono risultati.

ATTACCO ALLA CERTEZZA DEL DIRITTO: riflessioni sul danno alla persona

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "ATTACCO ALLA CERTEZZA DEL DIRITTO: riflessioni sul danno alla persona"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

ATTACCO ALLA CERTEZZA DEL DIRITTO:

riflessioni sul danno alla persona

Dr. Ettore Savino

Se dovessi dare un titolo al mio intervento credo che potrei legittimamente denominarlo, in sintonia con i tragici avvenimenti di questi giorni, “L’attacco alla certezza del diritto”.

Chi ha fatto studi giuridici, si è imbattuto, in quasi tutti gli esami universitari, sia di diritto pubblico che di diritto privato, di diritto internazionale o di diritto comunitario, nell’esame di principi che tutta la dottrina riteneva costituissero la base imprescindibile delle norme di legge e della giurisprudenza in genere. E tra questi vi era e vi è sicuramente quello della certezza del diritto.

La giurisprudenza dell’ultimo decennio ha, in verità, messo a dura prova tale principio, minandone le fondamenta attraverso l’attribuzione all’interprete della facoltà di identificare, con particolare riferimento ai cd.

diritti della personalità, tutte le posizioni soggettive idonee a dare garanzia ed a proteggere ogni aspetto della personalità umana all’interno della realtà sociale. E a tale proposito voglio qui ricordare la sentenza Cass. Civ., sez. I, 7 giugno 2000, n. 7713, la sentenza Cass. Civ. sez. III, 19 gennaio-3 aprile 2001, n. 4881 e, da ultimo la sentenza Cass. Civ., sez. III, 10 maggio 2001, n. 6507.

Nella prima la Corte di legittimità, con una stringatissima motivazione, ha riconosciuto espressamente la rilevanza nel nostro ordinamento del danno esistenziale, riproponendo la tesi secondo la quale la tutela risarcitoria richiederebbe unicamente la lesione di un interesse protetto e non l’effettivo pregiudizio subito. Attraverso questa nuova figura di danno si riconosce un autonomo spazio di salvaguardia che si va ad affiancare, nell’ambito del sistema risarcitorio del danno alla persona, alla tripartizione ormai classica del danno biologico, del danno morale e del danno patrimoniale. Ma vi è da chiedersi se il sistema non offra già al suo interno uno strumento idoneo a garantire una piena protezione alla personalità del soggetto, attraverso una crescita dell’area coperta dal danno alla salute da un lato e, dall’altro, attraverso l’estensione della figura del danno non patrimoniale a fattispecie non necessariamente configurantesi quali reati. Ciò consentirebbe di non alterare il sistema ormai consolidato facente capo alle tre categorie di danno risarcibile e di ristorare la lesione afferente il profilo relazionale-sociale, sia quando incida sul diritto alla

Dirigente Winterthur, Milano

1 Tagete n. 1-2002

Ed. Acomep

(2)

salute, sia quando la stessa non integri gli estremi di una vera e propria patologia.

Nella seconda ed ancor più nella terza delle sentenze citate si affermano essenzialmente tre principii:

a) i diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti sono da intendersi come altrettanti diritti soggettivi perfetti;

b) la lesione di tali diritti determina la sussistenza di un danno risarcibile in virtù del combinato disposto dell’art . 2043 cod. civ. e della norma costituzionale che sancisce lo specifico diritto che si assume leso;

c) il danno così determinato deve essere risarcito in aggiunta sia al danno non patrimoniale, sia a quello patrimoniale in senso stretto.

Pertanto, nel caso di specie, la lesione della personalità può generare tre differenti pregiudizi, ciascuno autonomo e distinto dall’altro, rappresentati dal danno morale, dal danno patrimoniale e dal danno, per così dire, personale, ai sensi dell’art. 2 Cost. e dell’art. 2043 cod. civ., il quale sussisterebbe sempre e necessariamente ove fosse dimostrata la lesione. Dalla sentenza si evince che, chi si ritiene leso di un diritto della personalità, deve fornire esclusivamente la prova della lesione del diritto, poiché da essa discende automaticamente la riduzione o la perdita completa di un valore della persona umana, che danno diritto ipso iure al risarcimento.

Si impongono, a questo proposito tre ordini di considerazioni:

1) i danni alla persona, conseguenza della lesione dei cd. diritti della personalità, diversamente dal danno biologico che è oggettivamente individuabile, accertabile e misurabile in termini medico-legali, non sembrano accertabili oggettivamente, né appaiono scientificamente misurabili, valutabili e quantificabili. Ergo, poiché incidono sulla sfera emotiva del soggetto, pare quantomeno difficile distinguerli sostanzialmente dal danno morale;

2) la sentenza 6507/01 compie un passo indietro rispetto alle interpretazioni della sentenza della Corte Cost. n. 184/86 e, in particolare, contraddice vistosamente i principi delineati dalla sentenza n. 372/94 della stessa Corte Costituzionale, laddove si afferma che, ai fini risarcitori, è necessaria non solo la prova della lesione, ma anche quella ulteriore dell’entità del danno subito. Poiché il contrasto tra la sentenza 6507/01 e la sentenza 372/94 è evidente, ritengo assai probabile, oltre che necessario, un ripensamento delle posizioni assunte dal giudice di legittimità;

3) nella sentenza si afferma l’esistenza di un unico diritto della personalità, il quale ricomprenderebbe e racchiuderebbe in sé tutti gli aspetti della personalità stessa, per cui spetta all’interprete identificare tutte le posizioni soggettive idonee a dare garanzia ed a proteggere ogni aspetto della personalità umana all’interno della realtà sociale. Ne consegue che ogni giudice potrebbe creare una nuova figura di danno ogni qualvolta ritenga leso un diritto da lui ritenuto costituzionalmente garantito. La Corte,

2 Tagete n. 1-2002

Ed. Acomep

(3)

per evitare tali distorsioni, precisa che gli unici diritti personali risarcibili in caso di lesione sarebbero quelli afferenti diritti inviolabili dell’uomo. Ma quali diritti si debbono considerare come inviolabili? Probabilmente tutti quei diritti che sono riconducibili ad una categoria di danno sopraordinata, la quale comprende i danni alla personalità. Poichè ancora una volta si tratta di situazioni incidenti sulla sfera emotiva del soggetto vittima dell’altrui comportamento illecito, detta categoria generale altro non è che quella relativa al cd. danno morale.

A questo punto mi pare di poter dire che le sentenze 6507/01 e 4881/01 annuncino una nuova fase dell’evoluzione del danno alla persona, inteso in un’accezione più ampia e indefinita rispetto a quella tradizionale, ma, nel contempo, foriera di ulteriori motivi di incertezza del diritto che ne scaturisce. Né, anche alla luce della sentenza 7713/00, si riescono a fugare le preoccupazioni per l’eccessiva proliferazione di figure di danno risarcibile; infatti, tra il disposto certamente oggi superato dell’art. 2059 c.c. e le varie fattispecie che sono andate costruendosi a livello giurisprudenziale, diventa pressochè impossibile individuare lesioni vere o presunte che non possano essere oggetto di autonomo risarcimento.

Invocando il danno esistenziale diventa più facile ottenere il risarcimento dei c.d. danni indiretti, pur conseguenza di lesioni fisiche e tangibili, lamentati, peraltro, da soggetti terzi rispetto alla vittima dell’illecito (si pensi ai c.d. danni riflessi).

Ecco perché titolerei il mio intervento “attacco alla certezza del diritto” e perché debbo ribadire con forza quanto affermato al Convegno di Forte dei Marmi e di Milano nel maggio di quest’anno, in ordine alla necessità che il legislatore ponga rapidamente mano ad un’organica riforma del danno alla persona, che ancora oggi si rivela contraddittorio e non funzionale al principio del “giusto risarcimento”.

* Dr Ettore Savino. Dirigente Winterthur.Milano

3 Tagete n. 1-2002

Ed. Acomep

Riferimenti

Documenti correlati

Tali vicende hanno originato contenziosi giudiziali nei quali la localiz- zazione interamente nazionale degli elementi fattuali ha condotto l’autorità giudiziale ad adottare

La norma oggetto di disapplicazione (se medio tempore non è stata abrogata o modificata in senso conforme al diritto europeo) è infatti sempre potenzialmente

Pur condividendo alcune delle considera- zioni di Ramzy, è il caso di sottolineare che, per quanto la psicoanalisi si sia inizialmente trince rata entro i propri confini, in realtà

«Il presente lavoro, in tal senso, muove dal convincimento che la metodologia giuridica possa essere declinata come una filosofia della giurisprudenza, la cui

In the present multi-institutional study, we aimed to establish the prevalence of H-RAS mutation in a cohort of PCCs and PGLs already genotyped for the main PCC/PGL

In addition, the RRMS patients were compared with the SPMS patients in relation to the following parameters: age, heart rate, aqueductal area, mean velocity, peak systolic and

Come anticipato in premessa, la questione più critica dell’applicazione del principio della certezza del diritto è, senza dubbio, il coordinamento con le altre

A queste parole, consegnate alle righe del suo blog sull’Huffington Post, il Presidente della Regione Puglia Nichi Vendola ha affidato la sua prima difesa dopo la pubblicazione