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Brevi considerazioni sull’art. 5-quinquies della l. n. 89 del 2001, introdotto dall’art. 6, comma 6, del d. l. n. 35 del 2013. - Judicium

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R

AFFAELE

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RASCA

Brevi considerazioni sull’art. 5-quinquies della l. n. 89 del 2001, introdotto dall’art. 6, comma 6, del d. l. n. 35 del 2013.

L’art. 6, comma 6, del d.l n. 35 del 2013 ha introdotto una nuova norma, l’art. 5- quinquies, nella l. n. 89 del 2001, con la finalità di regolare le esecuzioni finalizzate alla realizzazione di crediti ex lege n. 89 del 2001.

Occorre partire, per intendere esattamente il significato della novità legislativa, dalla finalità della norma, come espressa dal comma 1 del nuovo art. 5-quinquies.

Essa è, secondo il comma 1, di <<assicurare un’ordinata programmazione dei pagamenti dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge>>. E’ a questo scopo che la nuova norma ha disposto che <<non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso la Tesoreria centrale e presso le Tesorerie provinciali dello Stato per la riscossione coattiva di somme liquidate a norma della presente legge.>>.

Il fine sembra, dunque, essere stato quello di scongiurare aggressioni esecutive a pioggia sulla tesoreria centrale e su quelle periferiche e, soprattutto, senza possibilità di stabilire chi avesse titolo per essere pagato prima. La norma del primo comma non fa espresso riferimento all’oggetto dei sequestri o dei pignoramenti che si vogliono vietare, ma lascia intendere che ci si vuole riferire alle some destinate presso le tesorerie alle finalità di assicurare l’adempimento da parte dello Stato dei debiti ex l. n. 89 del 2001.

Se si condivide tale esegesi del primo comma, ne segue che il comma 2 dell’art. 5- quinquies, là dove stabilisce il nuovo ed unico modo di eseguire i sequestri o i pignoramenti cui si riferisce, si deve leggere nel senso che, sia quando dispone, come conseguenza del pignoramento a <<l’effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate>> e, quando dispone che <<L’ufficio competente presso i Ministeri di cui all’articolo 3, comma 2, a cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, ovvero il funzionario delegato sono tenuti a vincolare l’ammontare per cui si procede, sempreché esistano in contabilità fondi soggetti ad esecuzione forzata>>, intende riferirsi, rispettivamente, ad un effetto sospensivo e soprattutto ad un vincolo per l’ammontare della somma per cui si procede, che non riguarda genericamente i fondi nella generica disponibilità per le sue esigenze di funzionamento dell’ufficio nei cui riguardi si svolge il pignoramento, bensì esclusivamente i fondi destinati al pagamento di somme dovute ai sensi della l. n. 89 del 2001, se vi sono. Debbono cioè esistere e sono, quindi, oggetto di pignoramento nella nuova forma introdotta dalla norma, fondi soggetti ad esecuzione forzata per le esigenze della l. n. 89 del 2001, id est espressamente destinati al soddisfacimento di tali esigenze nella contabilità dell’ente.

Depone a favore di tale esegesi un argomento che è desumibile dalla precisazione di salvezza dell’esordio del comma 2, nel senso che resta <<Fermo quanto previsto dall’articolo 1, commi 294-bis e 294-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266>>.

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Invero, tale precisazione lascia intatta l’efficacia della norma prevista dal comma 294- bis, il quale disponeva, come dispone che: <<Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89, ovvero di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri>>.

Ora, resta fermo che la salvezza degli effetti dell’art. 1, comma 294-bis non può riferirsi alle aperture di credito funzionali al pagamento di somme liquidate ai sensi della l. n. 9 del 2001 se non per le esecuzioni finalizzata alla realizzazione coattiva di altri crediti, cioè di crediti di diversa origine: poiché è lo stesso art. 5-quinquies a provvedere per le esecuzioni ex l. citata non si può ritenere che la salvezza di cui parla la nuova norma concerna le esecuzioni da svolgersi nelle forme nuove da essa previste per i crediti relativi a somme di cui alla l. n. 89 del 2001. Se si opinasse altrimenti la norma dell’art.

5-quinquies, comma 2, resterebbe priva di effetto, dato che disciplina una modalità di esecuzione e segnatamente di pignoramento. In sostanza non può reputarsi che il legislatore del d.l. del 2013, nel’introdurre una nuova ed unica modalità di pignoramento diretto (si fa per dire) per i crediti originanti dalla l. n. 89 del 2001 abbia intesto, con la salvezza dell’art. 1, comma 294-bis, confermare l’impignorabilità che esso aveva introdotto per le aperture di credito destinate alle esigenze della l. n. 89 del 2001. E ciò si osserva sempre ammesso che la norma dell’art. 1, comma 294-bis fosse da intendere nel senso che eccettuasse l’impignorabilità non solo per i crediti aventi origine diversa dalla l. n. 89 del 2011, ma anche proprio per essi, come invece si sarebbe potuto ritenere nella mancanza di espresse precisazioni.

Che la spiegazione data sopra sia fondata è confermato anche dall’inserimento dell’art.

1, comma 294-ter nella l. n. 266 del 2005, effettuato dallo stesso d.l. n. 35 del 2013, e dall’estensione ad esso della sua salvezza, da parte del comma 2, dell’art. 5-quinquies . Il fatto che esso disponga che <<Il comma 294-bis si applica anche ai fondi e alle contabilità speciali del Ministero dell’economia e delle finanze destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89.>> implica, infatti, che l’esecuzione dell’art. 5-quinquies, comma 2, non sia possibile presso il Ministero. La si può fare solo presso gli altri ministeri di cui all’art. 3, comma 2, della l. n. 89 del 2001 e nelle forme di cui alla nuova norma dell’art. 5-quinquies.

Tanto chiarito, è riguardo agli altri oggetti di disciplina che la salvezza dell’art. 1, comma 294-bis opera.

Ed allora, se è lasciata immutata solo riguardo ad essi l’efficacia della norma del comma 294-bis e, quindi, là dove si riferisce a <<i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria>> e a <<le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, destinati al pagamento di [….] di emolumenti e

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pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri>>, è palese quanto segue.

Se perdura, nonostante il nuovo art. 5-quinquies, la vigenza di queste previsioni, le quali abbracciano in buona sostanza i fondi e le aperture di credito che sono destinati al funzionamento degli uffici indicati e, quindi, anche di quelli cui lo stesso art. 5- quinquies demanda di ricevere i pignoramenti per le somme di cui alla l. n. 89 del 2001, lo stesso art. 5-quinquies, quando precisa che il vincolo vale <<sempreché esistano in contabilità fondi soggetti ad esecuzione forzata>> necessariamente deve essere inteso nel senso che si riferisca non già a tutti i fondi nella disponibilità dell’ufficio e, quindi, anche a quelli non destinati alle esigenze della l. n. 89 del 2001, bensì esclusivamente a quelli aventi destinazione per il soddisfacimento delle esigenze della legge e ciò o per un’esigenza già specificatasi, cioè riferita ad una singola operazione riguardo alla quale si starebbe per dar corso al pagamento (ad esempio all’emissione di un ordinativo di spesa), o per un’esigenza generica, cioè non già relativa ad una spesa (scilicet un pagamento) specifica ai sensi della detta legge, bensì espressa dalla mera allocazione nell’apposito capitolo contabile destinato al pagamento delle somme dovute per le esigenze della detta legge (od anche in un conto corrente espressamente destinato a tale scopo, sul quale però il vincolo di indisponibilità deve essere disposto dal funzionario dell’ente, a seguito del pignoramento.

Tutti i fondi che hanno la destinazione <<al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria>>, se esistano, non possono ritenersi attinti dall’efficacia del pignoramento nella nuova forma dell’art. 5-quinquies, comma 2.

Non solo: essendo la previsione dell’art. 5-quinquies diretta ad introdurre come forma necessaria di esecuzione il pignoramento presso il debitore (di cui al capo II del titolo II), sia pure nella nuova stranissima forma regolata dalla norma (che affida al vincolo a carico del debitore l’effetto di indisponibilità tipico del pignoramento), risulta palese che restano esclusi – ancorché la norma dell’art. 5-quinquies, riferendosi solo ai “fondi”

e non anche genericamente alle aperture di credito, il cui vincolo di norma esigerebbe la forma del pignoramento presso terzi, si presti ad escludere l’operatività del vincolo a carico – le somme che gli uffici accredito in forza di aperture di credito su eventuali conti correnti.

In pratica si possono pignorare solo somme presenti presso gli uffici oppure espressamente allocate su eventuali conti correnti con destinazione al pagamento di creditori di somme dovute ai sensi della l. n. 89 del 2001.

Ne segue che sia il vincolo della sospensione degli ordinativi di pagamento, sia quello ulteriore di vincolare al credito per cui si procede una somma corrispondente nella contabilità debbono ex necesse essere intesi come relativi a ordinativi di pagamento in corso di emissione per il pagamento di somme ex l. n. 89 del 2001 (sempre che non lo siano per effetto di pignoramento antecedenti ai sensi dello stesso art. 6-quinquies, nel qual caso non risentono dell’efficacia sospensiva della stessa norma, perché ne rappresentano l’attuazione) e a vincoli da imporre a somme sempre aventi già destinazione generica al pagamento delle somme ai sensi di quella legge.

E’ da credere, d’altro canto, che l’espressione <<i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria>> sia talmente ampia da ricomprendere tutti i fondi che non abbiano specifica destinazione all’adempimento della l. n. 89 del 2001.

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In pratica, l’effetto della norma è solo quello di assicurare un ordine di soddisfacimento dei creditori pignoranti, ma esclusivamente sulle somme destinate agli adempimenti di cui alla l. n. 89 del 2001, tanto con provvedimenti dell’ufficio che non abbiano ancora acquisito il carattere di ordinativi di pagamento relativi sempre a quelle somme, quanto con riferimento all’imposizione del vincolo sulle somme in disponibilità anche presso terzi cioè accreditate, ma sempre in contabilità per le esigenze della l. n. 89 del 2001.

Tutto il resto non c’entra nulla con l’art. 6-quinques, perché eccettuato dall’inciso iniziale del comma 2 dello stesso articolo.

Gli uffici ed i funzionari delegati possono, pertanto, pienamente disporre sia dei fondi esistenti, sia delle some accreditate, che non abbiano in contabilità destinazione agli adempimenti della l. n. 89 del 2001.

Una conferma dell’esegesi proposta si ha nel comma 5 dello stesso art. 6-quinquies, là dove ha disposto che <<L’articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge, ivi compresi quelli accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni interessate.>>.

Il riferimento dell’estensione della tutela ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 313 del 1994 <<ai fondi destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge, ivi compresi quelli accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni interessate>>, serve a preservare dall’esecuzione per altri fini le somme aventi destinazione per gli adempimento imposti dalla l. n. 89 del 2001, ma, nel contempo, lascia intendere che ciò a cui si riferisce il comma 2 dello stesso art. 5-quinquies sono proprio i fondi e le aperture di credito già destinate alla l. n. 89 del 2001.

In pratica, il legislatore ha imposto un vincolo di esclusione della soggezione all’esecuzione di questi oggetti e lo ha fato per consentire il funzionamento, rispetto ad essi, del meccanismo del comma 2, che, quindi, a maggior ragione è ad essi e solo ad essi riferibile.

E’ da avvertire che i comma 5 non si presta in alcun modo ad essere inteso nel senso che abbia voluto disporre una impignorabilità assoluta dei fondi destinati alle esigenze della l. n. 89 del 2001 presso i soggetti indicati dal comma 2 dello stesso art. 5-quinquies e non invece nel senso ora indicato: infatti, si tratterebbe altrimenti di norma i contraddizione con lo stesso comma 2 e, quindi, l’intera norma sarebbe inapplicabile, perché recherebbe due disposizioni in contrasto fra loro.

Si deve, in fine, aggiungere che l’esegesi proposta è l’unica consentanea con la finalità generali perseguire dal d.l., siccome espresse nei commi 1, 2 e 3, nonché 5, dell’art. 6 del d.l.

Essi così dispongono: <<1. Le disposizioni di cui al presente Capo sono volte ad assicurare l’unità giuridica ed economica dell’ordinamento. I relativi pagamenti sono effettuati dando priorità, ai fini del pagamento, ai crediti non oggetto di cessione pro- soluto. Tra più crediti non oggetto di cessione pro-soluto il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento. 2. Ai fini dell’ammortamento delle anticipazioni di liquidità di cui al presente Capo, la prima rata decorre dall’anno successivo a quello di sottoscrizione del

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contratto. 3. I piani dei pagamenti di cui al presente Capo sono pubblicati dall’ente nel proprio sito internet per importi aggregati per classi di debiti, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 174.>>. Il comma 5 dispone a sua volta: <<5. In considerazione dell’esigenza di dare prioritario impulso all’economia in attuazione dell’articolo 41, della Costituzione, a tutela del vincolo di destinazione delle risorse, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle somme destinate ai pagamenti di cui al presente Capo.>>.

In particolare, il riferimento del comma 3 al piano dei pagamenti e quello del comma 5 alle <<somme destinate>> confermano che il legislatore del d.l. anche nel dettare il nuovo art. 5-quinquies ha voluto alludere a somme destinate alle specifiche esigenze di cui alla l. n. 89 del 2001.

Due ultime notazioni.

La prima è la seguente: se anteriormente alla nuova norma l’art. 1, comma 294-bis, della l. n. 266 del 2005, là dove disponeva che <<Non sono soggetti ad esecuzione forzata [….] le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89>> si prestava ad essere inteso, secondo una delle due letture possibili, per come s’è detto sopra, nel senso che il vincolo di impignorabilità (non presente certamente a favore delle somme in questione) si estendesse non solo ai pignoramenti per crediti di origine diversa da quella dei crediti ex lege n. 89 del 2001, ma anche a questi, nel vigore della nuova norma, essendo stata prevista una modalità, sia pure unica, di pignoramento a favore dei detti crediti, non si può intendere in più in tale senso.

La seconda notazione è nel senso che, essendo quello previsto dal nuovo art. 5- quinquies, comma 2, pur sempre un pignoramento eseguito nelle forme dell’espropriazione presso il debitore, ne deve seguire l’ulteriore svolgimento dell’esecuzione e, sotto tale profilo, si pone il problema di come esso debba avere luogo. Credo che sia possibile sollecitare l’intervento del giudice dell’esecuzione, se non segue il pagamento e si pone il problema di che cosa il egli debba fare per procedere alla realizzazione coattiva a favore del creditore. Le forme degli artt. 529 e ss.

c.p.c. non si prestano ad essere applicate, perché non ci sono a stretto rigore i presupposti per procedere né all’assegnazione né alla vendita.

Tuttavia, per non ipotizzare l’assurdo di un pignoramento non seguito da esecuzione se il debitore non paga, forse bisogna lavorare di fantasia ed interpretare il concetto di assegnazione per così dire in senso lato. E, dunque, tenuto conto che le somme per cui è scattato il vincolo del pignoramento sono disponibili di solito presso un conto corrente, si potrebbe pensare ad un provvedimento del giudice dell’esecuzione che “assegni” la somma corrispondente al credito per cui si procede, nel senso di ordinare al terzo presso cui le somme sono allocate e cui il debitore, nella sua articolazione interessata al

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pignoramento, è obbligato a comunicare di non disporre della somma, di pagarla al creditore. Ma non è questa la sede per approfondire la problematica.

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Appendice normativa

L. 24-3-2001 n. 89 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’ articolo 375 del codice di procedura civile.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 aprile 2001, n. 78.

5-quinquies. Esecuzione forzata (17).

1. Al fine di assicurare un’ordinata programmazione dei pagamenti dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso la Tesoreria centrale e presso le Tesorerie provinciali dello Stato per la riscossione coattiva di somme liquidate a norma della presente legge.

2. Fermo quanto previsto dall’articolo 1, commi 294-bis e 294-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i creditori di dette somme, a pena di nullità rilevabile d’ufficio, eseguono i pignoramenti e i sequestri esclusivamente secondo le disposizioni del libro III, titolo II, capo II del codice di procedura civile, con atto notificato ai Ministeri di cui all’articolo 3, comma 2, ovvero al funzionario delegato del distretto in cui è stato emesso il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione, con l’effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate. L’ufficio competente presso i Ministeri di cui all’articolo 3, comma 2, a cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, ovvero il funzionario delegato sono tenuti a vincolare l’ammontare per cui si procede, sempreché esistano in contabilità fondi soggetti ad esecuzione forzata; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi.

3. Gli atti di pignoramento o di sequestro devono indicare a pena di nullità rilevabile d’ufficio il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione.

4. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati alla Tesoreria centrale e alle Tesorerie provinciali dello Stato non determinano obblighi di accantonamento da parte delle Tesorerie medesime, nè sospendono l’accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate. Le Tesorerie in tali casi rendono dichiarazione negativa, richiamando gli estremi della presente disposizione di legge.

5. L’articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge, ivi compresi quelli accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni interessate.

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L. 23-12-2005 n. 266

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge

finanziaria 2006).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.

294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89, ovvero di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (144).

(144) Comma aggiunto dal comma 1348 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e poi così sostituito dal comma 24 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1°

gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 561, della medesima legge n. 228/2012.

L. 23-12-2005 n. 266

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.

Il comma 294-bis si applica anche ai fondi e alle contabilità speciali del Ministero dell’economia e delle finanze destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89 (145).

(145) Comma aggiunto dal comma 7 dell’art. 6, D.L. 8 aprile 2013, n. 35.

D.L. 25-5-1994 n. 313

Disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio 1994, n. 120.

(commento di giurisprudenza)

1. Pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza.

1. I fondi di contabilità speciale a disposizione delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli enti militari, degli uffici o reparti della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei

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prodotti agroalimentari e dei comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o del Cassiere del Ministero dell’interno, comunque destinati a servizi e finalità di protezione civile, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica nonché di vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi nel settore agricolo, alimentare e forestale, al rimborso delle spese anticipate dai comuni per l’organizzazione delle consultazioni elettorali, nonché al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato, non sono soggetti ad esecuzione forzata, salvo che per i casi previsti dal capo V del titolo VI del libro I del codice civile, nonché dal testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180(3).

2. I pignoramenti ed i sequestri aventi per oggetto le somme affluite nelle contabilità speciali delle prefetture e delle direzioni di amministrazione ed a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1, si eseguono esclusivamente, a pena di nullità rilevabile d’ufficio, secondo le disposizioni del libro III - titolo II - capo II del codice di procedura civile, con atto notificato al direttore di ragioneria responsabile presso le prefetture o al direttore di amministrazione od al funzionario delegato nella cui circoscrizione

risiedono soggetti privati interessati, con l’effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate. Il funzionario di prefettura, o il direttore di amministrazione o funzionario delegato cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, è tenuto a vincolare l’ammontare, sempreché esistano sulla contabilità speciale fondi la cui destinazione sia diversa da quelle indicate al comma 1, per cui si procede con annotazione nel libro giornale; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi (4).

3. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime né sospendono l’accreditamento di somme nelle contabilità speciali intestate alle prefetture ed alle direzioni di

amministrazione ed in quelle a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1 (5) (6).

4. Viene effettuata secondo le stesse modalità stabilite nel comma 2 la notifica di ogni altro atto consequenziale nei procedimenti relativi agli atti di pignoramento o di sequestro (7) (8).

(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 22 luglio 1994, n. 460, dall’art. 13, D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, dall’art. 14, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, dall’art. 35, L. 16 gennaio 2003, n. 3 e dal comma 1 dell’art. 3, L. 3 febbraio 2011, n. 4.

(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 22 luglio 1994, n. 460.

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(5) Comma così modificato dalla legge di conversione 22 luglio 1994, n. 460.

(6) La Corte costituzionale, con sentenza 28 settembre-9 ottobre 1998, n. 350 (Gazz.

Uff. 14 ottobre 1998, n. 41, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 28 e 113 della Costituzione; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2 e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 28 e 113 della Costituzione.

(7) Vedi, anche, l’art. 1-ter, D.L. 16 settembre 2008, n. 143, aggiunto dalla relativa legge di conversione, il comma 1-bis dell’art. 4, D.L. 29 dicembre 2011, n. 215, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 13, l’art. 527, comma 1- bis, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, aggiunto dall’art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248, e l’art.5-quinquies, comma 5, L. 24 marzo 2001, n. 89, aggiunto dall’art. 6, comma 6, D.L. 8 aprile 2013, n. 35.

(8) La Corte costituzionale, con sentenza 10-19 luglio 1996, n. 263 (Gazz. Uff. 31 luglio 1996, n. 31, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di

legittimità costituzionale dell’art. 1, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 28 e 113 della Costituzione.

D.L. 8-4-2013 n. 35

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 aprile 2013, n. 82.

Art. 6 Altre disposizioni per favorire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni In vigore dal 9 aprile 2013

1. Le disposizioni di cui al presente Capo sono volte ad assicurare l’unità giuridica ed economica dell’ordinamento. I relativi pagamenti sono effettuati dando priorità, ai fini del pagamento, ai crediti non oggetto di cessione pro-soluto. Tra più crediti non oggetto di cessione pro-soluto il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento.

2. Ai fini dell’ammortamento delle anticipazioni di liquidità di cui al presente Capo, la prima rata decorre dall’anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto.

3. I piani dei pagamenti di cui al presente Capo sono pubblicati dall’ente nel proprio sito internet per importi aggregati per classi di debiti, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 174.

4. Ferma restando l’indicazione del codice unico di progetto dell’opera pubblica nei mandati informatici sul SIOPE ai sensi della legislazione vigente, in attuazione del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 per il necessario monitoraggio delle

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opere pubbliche, a decorrere dal 30 settembre 2013, i dati relativi ai pagamenti previsti dal presente Capo riguardanti le medesime opere, sono comunicati al Ministero

dell’Economia e delle Finanze, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 26 febbraio 2013.

5. In considerazione dell’esigenza di dare prioritario impulso all’economia in

attuazione dell’articolo 41, della Costituzione, a tutela del vincolo di destinazione delle risorse, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle somme destinate ai pagamenti di cui al presente Capo.

6. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo l’ articolo 5-quater è inserito il seguente:

"Art. 5-quinquies - Esecuzione forzata.

1. Al fine di assicurare un’ordinata programmazione dei pagamenti dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso la Tesoreria centrale e presso le Tesorerie provinciali dello Stato per la riscossione coattiva di somme liquidate a norma della presente legge.

2. Fermo quanto previsto dall’articolo 1, commi 294-bis e 294-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i creditori di dette somme, a pena di nullità rilevabile d’ufficio, eseguono i pignoramenti e i sequestri esclusivamente secondo le disposizioni del libro III, titolo II, capo II del codice di procedura civile, con atto notificato ai Ministeri di cui all’articolo 3, comma 2, ovvero al funzionario delegato del distretto in cui è stato emesso il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione, con l’effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate. L’ufficio competente presso i Ministeri di cui all’articolo 3, comma 2, a cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, ovvero il funzionario delegato sono tenuti a vincolare l’ammontare per cui si procede, sempreché esistano in

contabilità fondi soggetti ad esecuzione forzata; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi.

3. Gli atti di pignoramento o di sequestro devono indicare a pena di nullità rilevabile d’ufficio il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione.

4. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati alla Tesoreria centrale e alle Tesorerie provinciali dello Stato non determinano obblighi di

accantonamento da parte delle Tesorerie medesime, nè sospendono l’accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate. Le Tesorerie in tali casi rendono dichiarazione negativa, richiamando gli estremi della presente disposizione di legge.

5. L’articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge, ivi compresi quelli accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni interessate.".

7. All’articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 294-bis, è inserito il seguente:

"294-ter. Il comma 294-bis si applica anche ai fondi e alle contabilità speciali del Ministero dell’economia e delle finanze destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89.".

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8. All’articolo 8, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo:

"Per i pagamenti derivanti dalle transazioni commerciali di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applicano le disposizioni del comma 4-bis";

b) al comma 3, dopo le parole "richiesta di chiarimenti" sono aggiunte le seguenti parole: ", salvo quanto previsto al comma 4-bis";

c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Gli atti di pagamento emessi a titolo di corrispettivo nelle transazioni

commerciali devono pervenire all’ufficio di controllo almeno 15 giorni prima della data di scadenza del termine di pagamento. L’ufficio di controllo espleta i riscontri di

competenza e dà comunque corso al pagamento entro i 15 giorni successivi al ricevimento degli atti di pagamento, sia in caso di esito positivo, sia in caso di formulazione di osservazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti. Qualora il dirigente responsabile non risponda alle osservazioni, ovvero i chiarimenti forniti non siano idonei a superare le osservazioni mosse, l’ufficio di controllo è tenuto a segnalare alla competente Procura Regionale della Corte dei conti eventuali ipotesi di danno erariale derivanti dal pagamento cui si è dato corso. Resta fermo il divieto di dare corso agli atti di spesa nelle ipotesi di cui all’articolo 6, comma 2, con riferimento ai quali comunque sussiste la responsabilità del dirigente che ha emanato l’atto.".

9. Entro il 30 giugno 2013 le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, comunicano ai creditori, anche a mezzo posta elettronica, l’importo e la data entro la quale provvederanno rispettivamente ai pagamenti dei debiti di cui agli articoli

1, 2, 3 e 5. L’omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilità per danno erariale a carico del responsabile dell’ufficio competente.

10. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, e dall’articolo 7, commi 2 e 5, il mancato o tardivo adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche

debitrici alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 2, 8 e 14, all’articolo 2, commi 3 e 5, all’articolo 3, commi 5, 6 e 7, all’articolo 5, commi 1 e 3, all’articolo 6, commi 2, 3 e 4, e all’articolo 7, comma 4, che ha causato la condanna al pagamento di somme per risarcimento danni o per interessi moratori è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile del mancato o tardivo adempimento.

11. Al fine di garantire la massima tempestività nelle procedure di pagamento previste dal presente decreto-legge, le amministrazioni competenti possono omettere la

trasmissione alla Corte dei conti, per gli effetti di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dei decreti di riparto fra gli enti interessati delle

anticipazioni di liquidità di cui al presente Capo.

L. 23-12-2005 n. 266

Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.

Provvedimento modificativo:

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D.L. 22/06/2012, n. 83, Gazz. Uff. del 26/06/2012, n. 147

294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché gli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri (141)

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