Antonella Ciriello, giudice del tribunale di Napoli, Componente STO presso CSM
LA PROCEDURA CIVILE E LA SUA EVOLUZIONE
• LE COMUNICAZIONI e le NOTIFICAZIONI hanno in comune il fatto che, oltre a trasmettere una notizia al destinatario, sono atti di organi complementari al giudice, ossia il cancelliere e l’ufficiale giudiziario
• Il cancelliere di regola comunica, in alcuni casi SPECIFICI notifica es. Art. 15 legge fallimentare;
art. 6, comma 8 dlgs n. 150/2011
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Differenze ed evoluzioni
• In particolare con la comunicazione il cancelliere
avvisa, anche direttamente (nell’impianto originario art. 136 c.p.c.) le parti o altri sogg del processo
(pm,ctu, ausiliari e testi) di fatti rilevanti per il processo che si sono verificati (in primis i
provvedimenti del giudice)
• Con le notificazioni l’UFF GIUD, con proprio atto, su istanza di Parte, PM o cancelliere, porta a conoscenza del destinatario un altro atto del quale viene
consegnata a destinatario una copia, che è conforme all’originale, come lo stesso u.g. riscontra e dichiara (art. 137 2 comma)
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con l’avvento della pec e del pct
• Le comunicazioni divengono
obbligatoriamente PEC (e anche le notificazioni
eseguite dalla cancelleria)
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•Il testo fondamentale
Decreto del Presidente della Repubblica 11
•febbraio 2005 n. 68 (Regolamento recante
•disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica
•certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16
•gennaio 2003, n. 3) e il Decreto della Presidenza
•del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per
•l’innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005
•(Regole tecniche per la formazione, la
•trasmissione e la validazione, anche temporale,
•della posta elettronica certificata).
Le sue regole tecniche
• Decreto 2 novembre 2005
• “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della
• posta elettronica certificata”
• G.U. 15 novembre 2005, n. 266
• (nb molto importanti in caso di mancata consegna i punti 6.4.3.3. e 6.3.5)
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Le comunicazioni e le notificazioni
SONO DELLE PEC (dpr 68/05) E RISPETTANO salvo specialità per le comunicazioni della
cancelleria, le disposizioni sulle pec DEVONO ESSERE REALIZZATE DALLA
CANCELLERIA (art. 16 d.l. 179/2012) E POSSONO essere realizzate dall’avvocato (legge 53/1994) Devono ESSERE PROVATE TELEMATICAMENTE
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Le differenze tra
comunicazioni e notificazioni
• le notifiche dell’avv. SONO FACOLTATIVE (salvo il caso del difensore al quale si deve notificare un atto che non ha eletto domicilio presso un collega avv. della circoscrizione del giudice adito v. art.
16 sexies domicilio digitale)
• ENTRAMBE contengono il testo integrale del provvedimento (anche se sentenza, senza decorrenza termini)
• La RDAC PER LE COMUNICAZIONI E’ BREVE (RESIDUATO STORICO)
• LA RDAC ER LE NOTIFICHE è LUNGA
• In pratica ….UNA SI CHIAMA BIGLIETTO DI CANCELLERIA E UNA NOTIFICA (residuato storico)
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Esempio pratico su PST di differenza tra notifica e comunicazione
cancelleria
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Esempio pratico su consolle avvocato
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I pilastri del pct
• le comunicazioni e notifiche telematiche
• depositi del giudice
• depositi degli utenti esterni
• pagamenti telematici
FLUSSI
La svolta storica
• La comunicazione telematica obbligatoria di cancelleria.
• I vantaggi per gli avvocati di accedere a tutti gli atti e gli eventi del processo da PST-area riservata o dal punto di accesso (polisweb)
• i vantaggi per gli l’ufficio e per gli avvocati di ricevere la comunicazione via pec
• I vantaggi della notifica telematica atti di parte (legge 53/1994 come recentemente modificata)
• L’obbligatorietà dell’invio telematico degli atti da
giugno 2014 e la facoltatività per tutti gli atti da giugno 2015
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16 DL 179/2012: dato normativo
• La comunicazione e la notificazione è fatta in modo esclusivo in modalità telematica ove esistente e trovato un indirizzo PEC del destinatario
• La comunicazione diretta ad un destinatario che abbia l’obbligo giuridico di munirsi di PEC e non vi abbia provveduto (ad es. avvocati, professionisti, imprese ecc.) è fatta mediante deposito in cancelleria (art. 16 comma 6).
• Ove la comunicazione e notificazione sia impossibile per causa non imputabile al destinatario si applicano gli artt. 136 e 137 cpc, quindi fax per le comunicazioni e Unep per notifiche (art. 16 comma 8).
• Quando la mancata consegna dipende per cause imputabili al destinatario che abbia l’obbligo giuridico di munirsi di PEC la
comunicazione è fatta mediante deposito in cancelleria (art. 16
comma 6).
Sono dunque modificate le norme del cpc
• 1. All'articolo 136, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «in carta non bollata»
sono soppresse. 2. All'articolo 149-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «pubblici elenchi» sono inserite le
seguenti: «o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni». 3. All'articolo 45 delle
disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni
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NORMATIVA COMUNICAZIONI TELEMATICHE
• Art. 16 DL 179/2012
– Regime di esclusività per le ipotesti ivi previste
– Modalità delle comunicazioni telematiche quanto a luogo e soggetti
– Modifica al 45 disp. att. (Biglietto di cancelleria) – Introduce Concetto di causa imputabile e non
imputabile
– Notifiche telematiche di cancelleria
• Art 16 del DM 44/2011
– Termine di perfezione e altre modalità, specie per la conservazione delle ricevute della PEC
• Art 17 delle specifiche tecniche 18 luglio 2011
– Specifiche sui formati e sulle comunicazioni contenenti dati sensibili
• Art 136 cpc: è diventata norma residuale
Come avviene la comunicazione telematica?
( art. 16 dm 44/2011 – art. 17 specifiche )
• mediante invio di un messaggio dall’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio giudiziario mittente all’indirizzo di PEC del destinatario, indicato nel registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) o reperito in consultazione con il ReGIndE
• La cancelleria comunica sia gli atti nativi telematici sia i cartacei e per questi provvede ad effettuare una copia
informatica dei documenti cartacei (scansionando in pdf) e che conserva nel fascicolo informatico.
• Le ricevute di avvenuta consegna e gli avvisi di mancata
consegna vengono conservati nel fascicolo informatico
IL COMMA 3 DELL’ART. 16 MODIFICA L’ART. 45 DISP ATT CPC
• Il biglietto di cancelleria contiene ora «il testo integrale del provvedimento comunicato» e
• «Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria è costituito dal
messaggio di posta elettronica certificata, formato ed
inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici».
• le specifiche tecniche di cui al Provvedimento DGSIA
16/4/2014, art. 17, prescrivono che l’allegato debba essere in formato pdf e, quindi, ove l’atto o il provvedimento da notificare non siano costituiti da originali informatici, la cancelleria dovrà scansionare il documento (PDF
IMMAGINE)
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È COMUNICATO IL TESTO INTEGRALE DELLE SENTENZE
• MA NON FA DECORRERE IL TERMINE DI IMPUGNAZIONE
• (con la legge 114/2014 di conversione del DL 90/2014 all’art. 133 c.p.c. fu aggiunta la
previsione che “La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le
impugnazioni di cui all'art. 325”.)
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Il flusso comunicazione/notifica
Dominio Giustizia
Soggetto abilitato esterno
Server distrettuale
Fascicolo informatico Registro
informatizzato Gestore servizi
telematici
Gestore di PEC soggetto esterno Gestore di PEC
Giustizia (GiustiziaCert)
Registro generale Indirizzi elettronici
Ricevuta di Avvenuta consegna
Portale dei servizi telematici
Documento con dati sensibili
Autenticazione forte e download
Punto di accesso
Ing. Giulio Borsari
Problemi: Perfezione della comunicazione Art 16 comma 3 DM 44/2011
La comunicazione per via telematica si intende perfezionata nel momento in cui viene rilasciata la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario
CASO IN CUI LA PEC ESISTE E LA
COMUNICAZIONE RAGGIUNGE IL DESTINATARIO
CANCELLIERE INVIA
TRAMITE IL SITEMA REGISTI/pct
Il
gestore servizi telematici
interroga il ReGIndE per trovare
l’indirizzo PEC a cui operare l’invio
Il gestore dei servizi
telematici invia la
comunicazione tramite il
gestore di PEC giustizia al gestore di PEC del destinatario
Il gestore PEC del
destinatario consegna la mail –pec con la
comunicazion e.
PERFEZIONE
COMUNICAZI
ONE CON IL
RILASCIO
DELLA RdAC
comunicazioni e notificazioni telematiche obbligatorie art. 16 d.l.179/2012
- Abroga art. 51 DL 112/2008 commi da 1 a 4 (precedente normativa sulle comunicazioni telematiche)
- modifica interamente il regime delle
• comunicazioni telematiche uniformando il regime:
– Da un punto di vista “geografico” (disciplina unitaria per tutti gli uffici giudiziari tolta distinzione tra
regime ex art. 51 e regime ex art. 136 cpc).
– giuridicamente: crea una disciplina piuttosto unitaria
anche da un punto di vista soggettivo
Art 16 DL 179/2012 comma 9
comunicazioni telematiche obbligatorie: tempistica
A decorrere dall’entrata in vigore del D.L. 179/2012, (20 ottobre 2012): solo per le comunicazioni e notificazioni a difensori in quegli uffici (tribunali e corti di appello) che a detta data hanno già ottenuto il valore legale delle comunicazioni telematiche ex art.. 51 D.L. 112/2008.
A decorrere dal sessantesimo giorno dopo l’entrata in vigore della legge di conversione (17 febbraio 2013) solo per le comunicazioni e notificazioni a difensori per tutti gli altri uffici di tribunale e di corte di appello non in regime di art 51.
A decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione (15 ottobre 2013) per le
comunicazioni e notificazioni civili in cui sono destinatari i soggetti diversi dai difensori nelle ipotesi dei commi 4 e 7 del d.l.
179/2012(ctu, parti, ausiliari ecc.) eseguite dagli uffici delle corti di appello e dei tribunali.
Per tutti gli altri uffici giudiziari (Cassazione, giudice pace ecc)
l’attivazione delle comunicazioni e notifiche on line interviene con
un apposito decreto ministeriale
DM 19 GENNAIO 2016
• DECRETO MINISTERIALE ATTIVAZIONE COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI
TELEMATICHE DI CANCELLERIA IN
CORTE DI CASSAZIONE
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Dunque nell’art. 16 DL 179/2012
La comunicazione e la notificazione telematica è fatta con allegato per intero il provvedimento da notificare (art. 16 comma 3), sia esso un
provvedimento nativo digitale sia esso un
provvedimento cartaceo. L’art. 16 DL 179/2012 modifica l’art. 45 delle disposizioni di att. cpc
Le cancellerie devono notificare direttamente e in
modalità telematica, senza ricorrere all’Unep,
quando per legge le notifiche sono poste a carico
dell’ufficio giudiziario (ad es. artt. 192, 418 e 420
c.p.c.). La relata in tal caso è rilasciata
automaticamente dal sistema (art. 16 comma 4).
Il comma 6 e LA NOTIFICA IN CANCELLERIA
• “Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad
istituire O comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.”
• Essa si può riferire non solo agli avvocati, ma anche ai CTU che, essendo iscritti in albi, hanno l'obbligo di dotarsi di PEC e comunicarla al proprio ordine professionale: i CTU,
peraltro, possono anche iscriversi autonomamente al
REGINDE, qualora il loro Ordine non abbia trasmesso l'albo informatico.
• SI RIFERISCE INOLTRE ALLE PA
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Dunque se AVVOCATI CTU E PA non hanno ISTITUITO E COMUNICATO
l’indirizzo…
• A decorrere dalla data fissata ai sensi del
comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non
hanno provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo
comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria
dell'ufficio giudiziario.
Il comma 7, il comma 12 le PA
• comma 12 dell’art. 16 prevede infatti che "Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, COMUNICANO al Ministero della
giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro il 30 novembre 2014 l’indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L’elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati".
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ANCHE QUANDO STA IN GIUDIZIO TRAMITE I PROPRI DIPENDENTI
• all’indirizzo p.e.c. della P.A. iscritto nel Registro PP.AA. vanno effettuate pure
ESCLUSIVAMENTE (dato testuale) tutte le
comunicazioni e notificazioni nei processi nei quali la stessa pubblica amministrazione sta in giudizio avvalendosi dei propri dipendenti
(art. 16, comma 7, ultima parte).
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IL COMMA 13 , OMESSA
COMUNICAZIONE DA PARTE DELLE PA CONSEGUENZE
• 13. In caso di mancata comunicazione entro il
termine di cui al comma 12, si applicano i commi 6 e 8.
• Ne deriva che, ove la P.A. dovesse risultare
destinataria di una notificazione o comunicazione di cancelleria e non abbia provveduto a
comunicare il proprio indirizzo PEC al Ministero ai fini del registro PP.AA., si applicherà il comma 6, ovvero la notifica in Cancelleria A MENO CHE
NON SIA POSSIBILE PER CAUSA NON IMPUTABILE (IN TAL CASO AI SENSI DELL’ART.136)
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La parte che sta in giudizio personalmente comma 7
• 7. Nei procedimenti civili nei quali sta in
giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa puo' indicare
l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e
notificazioni relative al procedimento. In tale caso le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e 8.
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MA QUANDO SI VERIFICA LA causa non imputabile (comma 8)?
• 8. Quando non e' possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al
destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei
procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale.
• FORME ALTRNATIVE IL FAX E L’UFFICIALE
GIUDIZARIO l. 111/2011: obbligo per i difensori di indicare in atti il proprio numero di fax, PENA
aumento 50% contributo unificato
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Il concetto di diligenza ai fini della non imputabilita’ parametrato agli obblighi
concreti previsti dalle regole tecniche
• ARTICOLO 20 DM 44/2011 GLI OBBLIGHI DEL SOGGETTO ABILITATO EST.
• 2. Il soggetto abilitato esterno e' tenuto a dotare il terminale informatico utilizzato di software idoneo a verificare l'assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza e di software antispam idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati.
3. Il soggetto abilitato esterno e' tenuto a conservare, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio giustizia. 4. La casella di posta elettronica certificata deve
disporre di uno spazio disco minimo definito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 34. 5. Il soggetto abilitato esterno e' tenuto a dotarsi di servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e a verificare la effettiva
disponibilita' dello spazio disco a disposizione.
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COME SI FA A CONTROLLARE L’ESITO DELLA COMUNICAZIONE ?
• E’ IMPORTANTE CHE ANCHE NEL
FASCICOLO TELEMATICO SIANO POSSIBILI GLI STESSI CONTROLLI CHE SI FANNO PER IL
CARTACEO
• Tutte le ricevute delle comunicazioni (sia le RdAC sia le mancate consegna) vengono
conservate nel fascicolo telematico. (art 16
comma 5 del dm 44/2011)
ASPETTI TECNICI DELLA MANCATA CONSEGNA
• IL DGSIA IN UNA NOTA DEL 1.2.2013 ha
evidenziato che non è imputabile una mancata consegna determinata da problemi di
connessione tra sistemi
• È invece impubabile in caso di casella scaduta, sconosciuta, non attivata.
• L’avvocatura ha segnalato, tuttavia, che sarebbe opportuno sempre un controlllo nell’anagrafica del soggetto destinatario perché ci potrebbe essere un errore nella indicazione del cf, nel registro (l’anagrafica raccorda il sicid alle pec)
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SECONDO ALCUNI NON SI PUO’ IN ASTRATTO ESCLUDERE….
UNA NON IMPUTABILITA’ DETERMINATA DA UN DIFETTO DI COMUNICAZIONE O DA UN ERRORE NELLA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE TRA COA E AVVOCATO (CHE ABBIA COMUNICATO
CORRETTAMENTE LA PEC SUBENDO UN ERRORE DI INSERIMENTO O UN MANCATO
AGGIORNAMENTO)
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Tecnicamente la mancata consegna
• Comporta che il messaggio non venga inoltrato al desitnario e sia avvertito il mittente
• Inoltre essa si determina anch n caso di superamento dei tempi massimi (24 h)
• Si vedano le REGOLE TECNICHEPER LA PEC
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Dm 44 2011 art. 16 comma 4
• ((4. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, e salvo il caso fortuito o la forza maggiore, negli uffici giudiziari individuati con il decreto di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, nel caso in cui viene generato un avviso di mancata consegna previsto dalle regole tecniche della posta elettronica certificata, si procede ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 51 e viene pubblicato nel portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, un apposito avviso di avvenuta comunicazione o notificazione dell'atto nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario, contenente i soli elementi identificativi del procedimento e delle parti e loro
patrocinatori. Tale avviso e' visibile solo dai soggetti abilitati esterni legittimati ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto
ministeriale 21 febbraio 2011 n. 44))
Antonella Ciriello, giudice del tribunale di Napoli, Componente STO presso CSM
Comma 5 art. 16 I DATI SENSIBILI
• 5. La notificazione o comunicazione che
contiene dati sensibili e' effettuata solo per
estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato
dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82.
Antonella Ciriello, giudice del tribunale di
Antonella Ciriello, giudice del tribunale di Napoli, Componente STO presso CSM
L’avvocato si sostituisce all’uff.
giudiziario
L’introduzione per effetto della legge 21 gennaio 1994, n. 53, della facoltà per gli avvocati di notificare in proprio
rappresenta, quindi,
un’eccezione ispirata alla
“liberalizzazione e facilitazione delle notificazioni”,
conformemente alla ratio di tale
normativa
Antonella Ciriello, giudice lavoro Napoli,
I riferimenti normativi attuali
• Legge 21 gennaio 1994, n. 53
• D.M. 21 febbraio 2011 n. 44 –Art. 18
• Provvedimento 16 aprile 2014 – Art. 19-bis
• DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 – Artt. 16-bis, c. 9-bis, 16-ter , 16- sexies, 16- undecies
• Decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005 n.
68
Antonella Ciriello, giudice del tribunale di Napoli, Componente STO presso CSM
Il testo fondamentale però...
Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 (Regolamento recante
disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3) e il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per
l’innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005 (Regole tecniche per la formazione, la
trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata).
Antonella Ciriello, giudice lavoro Napoli,
l’art. 6 del Dpr 68/2005 che disciplina la funzione della ricevuta di avvenuta consegna
La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal
mittente, contenente i dati di certificazione”) e che la stessa “...è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore,
indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario
Antonella Ciriello, giudice lavoro Napoli, componente STO CSM
La ricevuta completa (art. 6 del Dpr 68/2005, art.
18 del DM 44/2011);
la ricevuta di avvenuta consegna può contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato”
art. 18 del DM 44/2011,
nel caso di notificazione a mezzo PEC eseguita dagli avvocati,
“la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 è quella completa ,
di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68”.
Antonella Ciriello, giudice del tribunale di Napoli, Componente STO presso CSM
In particolare la ricevuta di avvenuta consegna è un file
che conterrà a sua volta come allegato un altro file, ed esattamente un’altra busta di posta elettronica (in genere: postacert.eml) aprendo la quale si rinverranno i documenti allegati dall’avvocato in sede di invio del
messaggio pec di notifica (quindi, almeno la relata di notifica e l’atto notificato).
Antonella Ciriello, giudice lavoro Napoli,
La firma del gestore (l’art. 9 del DPR 68/2005 )
il gestore del servizio di posta elettronica appone la sua firma elettronica avanzata
“...che consente di rendere manifesta la
provenienza, assicurare l'integrità e l'autenticità delle ricevute stesse ... ”.
È la coccardina che vedremo dopo...
È il senso della PEC
Antonella Ciriello, giudice lavoro Napoli, componente STO CSM
LA LEGGE 53/1994
L’avvocato, munito di procura alle liti e
fuor dei casi in cui l’autorità giudiziaria
disponga che la notifica sia eseguita
personalmente, può notificare atti
giudiziari in materia civile, amministrativa
e stragiudiziale a mezzo PEC utilizzando
per la spedizione una propria utenza PEC
ed un indirizzo PEC del destinatario
desumibile da pubblici elenchi.
Antonella Ciriello, giudice del tribunale diLegge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili,
amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati ) come modificata dalla legge 228/12 e dalla legge 114/14
3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall' articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e,
per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall' articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 .
Legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati ) come modificata dalla legge 228/12 e dalla legge 114/14
Il perfezionamento
Antonella Ciriello, giudice del tribunale di Napoli, Componente STO presso CSM
La notifica si esegue mediante allegazione al messaggio di posta elettronica certificata:
1) dell'atto da notificarsi e la procura;
2) della relata di notifica
N.B. LA RELATA DI NOTIFICA DEVE CONTENERE L’ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ sia che si tratti di notifica riferita ad un ORIGINALE ANALOGICO che di copia informatica (non è necessario solo per DUPLICATO INFORMATICO )
Art. 16 UNDECIES D.L. 179/2012 NEL TESTO MODIFICATO DALLA LEGGE 132 /2015
Gli allegati alla notifica
Antonella Ciriello, giudice del tribunale di
In concreto
Antonella Ciriello, giudice del tribunale di Napoli, Componente STO presso CSM
Pubblici elenchi s. 121
Legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili,
amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati ) come modificata dalla legge 228/12 e dalla legge 114/14
L’avvocato redige la relazione di notificazione su documento informa- tico:
1) separato;
2) sottoscritto con firma digitale ;
3) allegato al messaggio di posta elettronica certificata.
Legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati ) come modificata dalla legge 228/12 e dalla legge 114/14
Legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati ) come modificata dalla legge 228/12 e dalla legge 114/14
La relata di notifica – La forma
Art. 3bis, co. 5, L. 53/1994
Antonella Ciriello, giudice del tribunale di
Legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili,
amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati ) come modificata dalla legge 228/12 e dalla legge 114/14
La relazione deve contenere:
a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
b) (SOPPRESSO);
c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
e) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
f) l’indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
g) l’attestazione di conformità di cui al comma 2 (nel rispetto delle nuove specifiche tecniche)
Legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati ) come modificata dalla legge 228/12 e dalla legge 114/14
Legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati ) come modificata dalla legge 228/12 e dalla legge 114/14
La relata di notifica – Il contenuto
Art. 3bis, co. 5, L. 53/1994
Antonella Ciriello, giudice del tribunale di Napoli, Componente STO presso CSM
Legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili,
amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati ) come modificata dalla legge 228/12 e dalla legge 114/14
1. Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica.
Legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati ) come modificata dalla legge 228/12 e dalla legge 114/14
Art. 11 Legge 21 gennaio 1994, n. 53
come modificata dalla legge 228/12 e dalla legge 114/14
Antonella Ciriello, giudice del tribunale di
Art. 6 Avvocato
Pubblico ufficiale
• 1. L'avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all’articolo 5 , è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.
• 2. Il compimento di irregolarità o abusi
nell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare,
indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.
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Il tempo delle notifiche
• Al riguardo, l’art. 16-septies (Tempo delle notificazioni con modalità telematiche)
inserito dalla legge 114/14 di conversione del d.l. 90/2014, nell’uniformare il regime delle notifiche telematiche al disposto dell’art. 147 del codice di procedura civile18 stabilisce poi che “quando è eseguita dopo le ore 21, la
notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”.
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•Quid juris nel caso di notifica a cavallo
•delle ore 21,00?
C’è la possibilità che la notifica di perfezioni a cavallo delle
•ore 21,00, dell’ultimo giorno utile.
E’ ragionevole presumere che la giurisprudenza, adottando
•il medesimo orientamento previsto per le notifiche tramite
•ufficiale giudiziario, per il caso in cui la ricevuta di
•accettazione sia stata generata prima delle 21,01 e la
•ricevuta di avvenuta consegna dopo, consenta la
•rinnovazione della notifica in caso di mancata costituzione
•in giudizio del destinatario. Ciò in quanto, nonostante il
•notificante abbia fatto tutto quanto era in proprio potere
•per eseguire la notificazione nel termine, affidandosi per il
•resto all’infrastruttura PEC, la notifica per il destinatario
•sarebbe comunque tardiva. e.
• Antonella Ciriello, giudice lavoro Napoli, componente STO CSM
L’atto da notificare
L’atto da notificare è necessariamente un documento informatico (altrimenti non potrebbe essere notificato telematicamente) MA può essere
1) un documento (nato) cartaceo
• (o anche detto “analogico” quindi divenuto telematico ai fini della notifica (perché trasformato dall’avvocato) o già divenuto tale perché scansionato dalla cancelleria per l’acquisizione al fascicolo informatico ;
• 2) un documento informatico ( (originale informatico oppure copia o duplicato di documento di cui al punto 1, originariamente cartaceo)
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La copia delle copie
• Uno degli aspetti di più difficile (astratta) comprensione del PCT è il concetto di copia della copia, che si ricollega empiricamente a documenti che modificano la propria natura, da informatico a digitale e viceversa, in ragione dell’uso che l’interessato ne deve fare.
•Esempio concreto:
• il giudice emette una sentenza cartacea
•Il cancelliere la trasforma in digitale per inserirla nel fascicolo telematico (ai sensi dell’art. 16 bis comma 9 bis d.l.179/2012)
•L’avvocato estrae quella sentenza e la notifica in maniera tradizionale,
trasformandola di nuovo in un documento cartaceo, previa attestazione (sempre ai sensi dell’art. 16 bis comma 9 bis d.l. 179/2012)
•Lo stesso avvocato, se volesse produrre in giudizio la prova della notifica, dovrebbe trasformare nuovamente il documento (già analogico, già informatico, già analogico per la notifica) in documento informatico, accompagnandolo con le attestazioni di cui all’art. 16 decies d.l. 179/2012, a decorrere dal 27 giugno del 2015, in ragione della introduzione di tale comma ad opera del d.l. 83/2015 convertito con modifiche in legge 132/201
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L’OGGETTO DELLA NOTIFICA LE DEFINIZIONI DEL CAD
(contenute nell’art. 1)
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i-bis) COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO ANALOGICO: il documento
informatico avente
contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto
(es. ricopio la mia ordinanza scritta a
penna su un file…ha lo stesso contenuto
del documento analogico da cui è tratto,
ma è diverso come forma)
copia informatica di documento informatico:
i-quater) copia informatica di documento
informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari
(passo da un formato all’altro, es. da .doc a . senza modifiche estetiche oppure con
l’aggiunta di coccardina e informazioni in blu)
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copia per immagine su supporto
informatico di documento analogico
• i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il
documento informatico avente contenuto e
forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto (la classica scansione del documento analogico da cui è tratto, rispetto al quale appare identico, come forma e come contenuto)
• esempio CONSEGNA Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994.msg
• (nell’esempio, l’avvocato l’estrae dal pst una copia pe immagine ma che equivale all’originale ai sensi
dell’art. 9 bis del 16 bis del 179/2012)
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i-quinquies)
duplicato informatico
il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su
dispositivi diversi,
della medesima sequenza di valori binari
del documento originario
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Art. 23 bis del CAD
• Art. 23-bis (( (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici). 1.
I duplicati informatici hanno il
medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento
informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 71. 2. Le copie e gli
estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformita' alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformita'
all'originale, in tutti le sue componenti, e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato o se la conformita' non e' espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.))
Antonella Ciriello, giudice del tribunale di
Il DOCUMENTO INFORMATICO da notificare nel PST o nella comunicazione di cancelleria
Art. 16bis, comma 9bis, d.l. 179/12
Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale …
Antonella Ciriello, giudice del tribunale di Napoli, Componente STO presso CSM
NE POSSONO ESTRARRE COPIA o DUPLICATO PER LA NOTIFICA
Art. 16bis, comma 9bis, d.l. 179/12
… . Il difensore, Il difensore, ((il dipendente di cui si avvale la
pubblica amministrazione per stare in giudizio
personalmente,)) il consulente tecnico, il professionista
delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono
estrarre con modalita' telematiche duplicati, copie
analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui
al periodo precedente ed attestare la conformita' delle copie
estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo
informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per
immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite
dell'attestazione di conformita' a norma del presente
comma, equivalgono all'originale.
Antonella Ciriello, giudice del tribunale diPoteri di autentica di difensori e ausiliari: art. 16- bis , c. 9- bis, d.l.
179/2012
EQUIVALGONO ALL’ORIGNALE
COPIE INFORMATICHE*, anche per
immagine, di:
ATTI PROCESSUALI di parte e degli AUSLIARI
PROVVEDIMENTI del giudice
DOVE?
presenti nei FASCICOLI INFORMATICI
allegati alle COMUNICAZION TELEMATICHE
*anche senza firma digitale del cancelliere
IN DEFINITIVA
•DUPLICATI
•COPIE ANALOGICHE
• COPIE INFORMATICHE
Possono costituire oggetto di notifica (TELEMATICA O CARTACEA)
Possono essere estratti con le modalità di cui al comma9 bis.
Occorre l’attestazione di conformità ai fini della notifica, SOLO per le copie.
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Estrazione da pst del duplicato
(possibile da aprile 2015)
La disciplina sulla notifica e le attestazioni di conformità
• la materia della notifica
telematica impone oggi di
esaminare la problematica delle attestazioni di conformità così
come disciplinata in termini
generali dalla nuova normativa introdotta dalla legge 132/2015
Antonella Ciriello, giudice del tribunale di
Legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili,
amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati ) come modificata dalla legge 228/12 e dalla legge 114/14
Quando l'atto da notificarsi NON consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale secondo le modalità previste dall’art. 16 undecies del d.l. 179/2012
(introdotto dalla legge 132/2015 che ha convertito il d.l. 83/2015)
Legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati ) come modificata dalla legge 228/12 e dalla legge 114/14
ATTO DA NOTIFICARE NON INFORMATICO
Art. 3-bis ,co. 2, Legge 21 gennaio 1994, n. 53
Potere di autentica dell’avvocato
Antonella Ciriello, giudice del tribunale di Napoli, Componente STO presso CSM
Art. 16 undecies in vigore dal 21/8/2015
• “1. Quando l’attestazione di conformita’ prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di
procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l’attestazione stessa e’
apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia pero’ congiunto materialmente alla medesima.
• 2. Quando l’attestazione di conformita’ si riferisce ad una copia informatica, l’attestazione stessa e’ apposta nel medesimo documento informatico.
Antonella Ciriello, giudice del tribunale di
Segue …
3. Nel caso previsto dal comma 2, l’attestazione di conformita’ puo’ alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e
l’individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalita’ stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica e’ destinata alla notifica, l’attestazione di conformita’ e’ inserita nella relazione di notificazione.
Antonella Ciriello, giudice del tribunale di Napoli, Componente STO presso CSM
Art. 22 cad
Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
Già sulla base d questa norma (art. 6 della legge 53/1994) l’avvocato era pubblico ufficiale
Ora il testo dell’art. 16 undecies comma 3 bis, d.l.
179/2012 lo prevede esplicitamente per tutti gli utenti abilitati esterni.
Il precedente testo rinviava invece all’art. 22, co. 2, CAD
Antonella Ciriello, giudice del tribunale di
In altre parole fino alla emanazione delle specifiche tecniche
• Sarebbe stato possibile per gli avvocati utilizzare la notifica via PEC, solo per i duplicati informatici e atti nativi digitali che, in quanto tali, non richiedono
attestazione di conformità alcuna.
• Non sarebbe stato possibile notificare via PEC né le copie informatiche di documento analogico né di documento informatico, per esplicita previsione del comma 3 art. 16 undecies DL 179/12 che richiedeva l’attestazione su documento separato ai fini della
notifica telematica e che la subordinava alle specifiche tecniche.
Antonella Ciriello, giudice del tribunale di Napoli, Componente STO presso CSM
Il provvedimento del DGSIA 28.12.2015 (G.U. n. 4/2016)
Il 7 gennaio 2016
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7
gennaio 2016 e nell’area pubblica del Portale dei Servizi Telematici le specifiche tecniche previste dall’art. 16-undecies, c. 3, d.l. n. 179/2012,
indispensabili per poter attestare – su un documento separato – la conformità
all’originale di una copia informatica
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Comma 1 del 19 ter : forma e contenuto dell’attestazione di conformità
applicabile a tutti i casi di attestazione di conformità di copie informatiche su documento separato:
l’attestazione è sempre un documento in formato PDF, firmato digitalmente, che deve contenere una sintetica descrizione del documento di cui si sta
attestando la conformità e il nome del file.
Non si parla di impronta e di riferimento
temporale, per individuare univocamente la copia, come volevano gli avvocati!
Antonella Ciriello, giudice del tribunale di Napoli, Componente STO presso CSM
La norma disciplina separatamente la modalità dell’attestazione di conformità commi 2-5
in relazione alla finalità
• 1. per le copie da depositare telematicamente;
• 2. per le copie destinate alla notifica telematica;
• 3. per quelle da trasmettere come allegato a messaggi di posta elettronica certificata (che non siano depositi o notifiche);
• 4. in tutti gli altri casi (residuale riconduce alla regola generale dell’hash)
Antonella Ciriello, giudice del tribunale di
IL documento PDF, firmato digitalmente, con sintetica
descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità e il nome del file.
1)Per il deposito
2)Per la notifica
3) Nella normale pec
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Inserito come allegato nella BUSTA TELEMATICA
Nella relata di notifica
INSERITO COME ALLEGATO
NEL MESSAGGIO DI PEC
Dunque per la notifica via pec
L’attestazione va nella relata di notifica
Ai fini dell’individuazione della copia, la nuove specifiche richiedono una sintetica descrizione del documento e il nome del file.
Non è richiesta né l’impronta né il riferimento temporale per identificare univocamente la copia cui si riferisce l’attestazione.
Antonella Ciriello, giudice del tribunale di
Ipotesi 4 residuale: tutti gli altri casi
L’attestazione di conformità deve essere inserita nel documento PDF, firmato digitalmente o con firma elettronica qualificata, con sintetica descrizione del
documento di cui si sta attestando la conformità e il nome del file e inoltre… l’impronta del
documento informatico di cui si sta
attestando la conformità e il riferimento temporale di cui all’art. 4 comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014
Antonella Ciriello, giudice del tribunale di Napoli, Componente STO presso CSM
Ipotesi 4 residuale: tutti gli altri casi
• La necessità della sola indicazione del nome del file e della descrizione del contenuto deriva dal fatto che in tali ipotesi il legame fra copia e relativa attestazione è assicurato dalla circostanza che questi documenti informatici sono entrambi contenuti in un unico messaggio PEC (o nella busta di
deposito*).
• Qualora ciò non avvenga, è indispensabile ricorrere ad uno strumento informatico che offra equivalenti garanzie: per questo motivo in tutti i casi diversi da 1,2,3,elencati, il
quinto comma del nuovo art. 19-ter prevede che si debba indicare l’impronta del documento informatico contenente la copia e il riferimento temporale di cui all’art. 4, c. 3 del DPCM 13 novembre 2014
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L’HASH
• L’impronta consiste in una “sequenza di simboli binari” – in pratica lettere e numeri – di lunghezza predefinita, ottenuta mediante l’applicazione di una funzione di hash. La norma non dice
espressamente a che cosa si applica tale funzione, ma è evidente che si tratta di un documento informatico, come si può desumere dalla stessa definizione di funzione di hash, riportata alla lettera successiva.
• Per “funzione di hash” s’intende una funzione matematica che,
applicata ad un documento informatico, genera un’impronta con le seguenti caratteristiche:
• 1. è impossibile, partendo dall’impronta, ricostruire il documento informatico originario;
• 2. è impossibile generare due impronte uguali partendo da documenti informatici differenti.
Antonella Ciriello, giudice del tribunale di Napoli, Componente STO presso CSM
LA CONCRETA FUNZIONE DELL’HASH
• Alla luce delle definizioni riportate è evidente come una simile soluzione garantisca da un punto di vista tecnico un legame sicuro fra l’attestazione e la copia in tutti i casi in cui i due file potrebbero essere memorizzati su
supporti diversi o insieme con altri documenti e l’indicazione del solo nome potrebbe non essere sufficiente ad individuare
univocamente la copia.
Antonella Ciriello, giudice del tribunale di
Anche nell’ipotesi residuale si può evitare hash se c’è conservazione a norma
• Il ricorso all’impronta è comunque residuale e avviene in una logica di sussidiarietà: in base all’ultimo periodo dell’art. 19-ter, c. 5, la sua indicazione può essere infatti omessa se copia e attestazione
vengono inseriti in una qualunque struttura informatica atta a garantire l’immodificabilità del suo contenuto.
• In buona sostanza viene qui esplicitato lo stesso principio, che nei commi precedenti è declinato mediante l’indicazione di soluzioni tecniche specifiche. Così accade nel caso di deposito telematico, in cui l’immodificabilità è assicurata dalla cifratura della busta
telematica con il certificato dell’ufficio giudiziario di destinazione e dall’utilizzo di un sistema di posta certificata; la stessa situazione si verifica nelle altre due ipotesi descritte, in cui copia e attestazione sono inserite in un messaggio PEC.
Antonella Ciriello, giudice del tribunale di Napoli, Componente STO presso CSM
I software per effettuare i depositi telematici sono stati modificati
• Se la copia informatica viene allegata ad un atto processuale, il 19-ter, c. 2, stabilisce che l’attestazione di conformità venga inserita nella “busta telematica”, come un qualsiasi altro
documento che accompagna l’atto principale. i dati identificativi dei documenti informatici contenenti, rispettivamente, l’attestazione di conformità e la copia, cui l’attestazione si riferisce, devono essere inseriti nel file DatiAtto.xml, nel quale sono riportate le informazioni strutturate a corredo del singolo deposito telematico . La copia e l’attestazione non sono, dunque, allegati generici ma corredati dei dati identificativi. Sono stati aggiornati gli schemi “XSD” degli atti del processo telematico, pubblicati sul Portale dei Servizi Telematici
Antonella Ciriello, giudice del tribunale di
Attenzione!
• Gli atti estratti dai registri di cancelleria (anche se fossero scansioni di sentenze da noi depositate cartaceamente) SAREBBERO COMUNQUE
DUPLICATI INFORMATICI (rispetto al documento pdf oggetto di scansione, che equivale
all’originale anche in mancanza di firma del
cancelliere ai sensi dell’art. 16 bis, comma 9 bis)
• Per uno schema generale delle attestazioni vedi qui o qui
Antonella Ciriello, giudice del tribunale di Napoli, Componente STO presso CSM
La prova della notifica telematica
Come si fornisce la prova dell’avvenuta notifica telematica di un atto giudiziario in materia civile ?
Antonella Ciriello, giudice del tribunale di
La prova della notifica telematica si offre, di regola, telematicamente
innanzi ai tribunali ed alle corti di appello, sulla base della lettura degli artt. 9 della L. 53/1994 e 19-bis del
Provvedimento del responsabile S.I.A. del 16 aprile 2014, la prova della notificazione a mezzo PEC deve essere
fornita dall’avvocato esclusivamente in
modalità telematica e non presentandosi in udienza innanzi all’organo giudicante con la stampa
del contenuto delle ricevute PEC o provvedendo ad
allegare le stesse ad una busta telematica nel fascicolo
informatico. Ciò è coerente con l’art. 6 del dpr 68 del 2005)
Antonella Ciriello, giudice lavoro Napoli, componente STO CSM
Legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili,
amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati ) come modificata dalla legge 228/12 e dalla legge 114/14
1-bis. Qualora NON si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell' articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.
Legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati ) come modificata dalla legge 228/12 e dalla legge 114/14
Art. 9 Legge 21 gennaio 1994, n. 53
come modificata dalla legge 228/12 e dalla legge 114/14
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La possibilità di depositare file .msg, .eml
La possibilità per l’avvocato di depositare
telematicamente l’atto notificato con le ricevute PEC di accettazione e avvenuta consegna è
possibile dall’entrata in vigore, il 16 maggio 2014, del Provv. del Responsabile S.I.A. del 16 aprile
2014 che, sostituendo il precedente
provvedimento del 18 luglio 2011, ha previsto all’art. 13 (formato dei documenti informatici
allegati) che è ammesso il deposito telematico dei file con estensione .msg e .eml, cioè i file
contenenti messaggi di posta elettronica.
Antonella Ciriello, giudice lavoro Napoli, componente STO CSM
Art. 19bis Provv. Resp. DGSIA 16 aprile 2014 (Specifiche tecniche previste dall'art. 34, c.1, D.M. 44/2011)
5. La trasmissione in via telematica all’ufficio giudiziario
delle ricevute previste dall’articolo 3-bis, comma 3, della
legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell’atto
notificato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della
medesima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato
all'interno della busta telematica di cui all'art 14 e, come
allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di
avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della
notificazione; i dati identificativi relativi alle ricevute sono
inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all’articolo 12, comma
1, lettera e.
Antonella Ciriello, giudice del tribunale diSolo dopo queste specifiche tecniche....
sono stati, quindi, rilasciati dal DGSIA, alle società che realizzano i programmi cd. imbustatori per i depositi telematici degli avvocati (e degli ausiliari del giudice), gli schemi per i depositi di tali file e c on un aggiornamento del luglio del 2014 la Consolle del Magistrato è stata dotata di una funzione che consente di aprire questi messaggi PEC e di controllarne il contenuto al fine di consentire al giudice di verificare direttamente che siano state rispettate le disposizioni di cui alla legge n. 53/1994.
Antonella Ciriello, giudice lavoro Nap componente STO CSM
La prova della notifica
La prova della notifica a mezzo PEC deve, quindi, essere fornita:
1) in modalità telematica (LA REGO- LA);
2) ove ciò non fosse possibile (perché per esempio non c’è un fascicolo
telematico), può essere fornita con la copia cartacea del contenuto del
messaggio PEC e delle due ricevute (L’ECCEZIONE).
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