• Non ci sono risultati.

Rimessa di veicoli - Noleggio di veicoli senza conducente - n. 9/2002

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Rimessa di veicoli - Noleggio di veicoli senza conducente - n. 9/2002"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

REGISTRO DELLE IMPRESE DI TORINO Nota informativa n. 9

RIMESSA DI VEICOLI - NOLEGGIO DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE

Rimessa di veicoli - Noleggio di veicoli senza conducente

Dal 1° marzo 2002, l’attività di rimessa di veicoli e di noleggio di veicoli senza conducente, sono sottoposte a denuncia di inizio attività da presentarsi ai sensi dell’art.19 L.241/1990. (D.P.R.

480/2001 – D.P.R. 481/2001)

Relativamente all’attività di rimessa di veicoli, la denuncia va presentata al Comune nel quale si svolge l’attività.L’attività di noleggio di veicoli senza conducente, va invece presentata sia al Comune nelcui territorio l’impresa ha la sede legale sia in quello ove ha sede l’eventuale unità locale.Non sarà quindi più necessaria la presentazione della licenza comunale per la denuncia diattività alla Camera di commercio competente, ma sarà sufficiente la fotocopia delladenuncia presentata al Comune.

IL CONSERVATORE Maria Loreta RASO Torino, 28.2.2002

Riferimenti

Documenti correlati

679/2016 (di seguito “GDPR”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i

h) le idoneità all’esercizio di servizio di noleggio con conducente con autovettura precedentemente conseguite in altri concorsi: punti 1 per ciascuna idoneità conseguita in

445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo