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Accoglimento totale n. cronol. 1889/2016 del 12/03/2016 RG n. 3838/2015

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N. R.G. 3838/2015

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro

Nella causa civile iscritta al N.R.G. 3838/2015 promossa da:

A.A.R.O.I. - EMAC ASSOCIAZIONE ANESTESISTI RIANIMATORI OSPEDALIERI ITALIANI- SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA (C.F. 92023900514), con il patrocinio dell’avv. MONTINI MAURO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MONTINI MAURO

ASSOCIAZIONE ANESTESISTI RIANIMATORI OSPEDALIERI ITALIANI - RAPPRESENTANZA AZIENDALE DI EMPOLI (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. MONTINI MAURO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.

MONTINI MAURO

attore contro

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO (successore in via universale di AZIENDA USL N. 11 DI EMPOLI (C.F. 04616830487), con il patrocinio dell’avv. RAZZOLINI CRISTINA e dell’avv.

NICCOLINI FEDERICO (NCCFRC81L01D403H) VIA PIAVE 42/C 50051

CASTELFIORENTINO; , elettivamente domiciliato in VIA DEI CAPPUCCINI 79 50053 EMPOLIpresso il difensore avv. RAZZOLINI CRISTINA

convenuto

Il Giudice Dott.ssa Stefania Carlucci,

a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 01/03/2016, sul ricorso ex art. 28 L n. 300770 proposto da A.A.R.O.I. EMAC nei confronti di AZIENDA USL TOSCANA CENTRO (successore in via universale di USL N. 11 di EMPOLI);

ha pronunciato il seguente

DECRETO

A.A.R.O.I. EMAC ha denunciato il comportamento antisindacale del datore di lavoro convenuto chiedendo: 1) accertare e dichiarare l’antisindacalità del comportamento tenuto dalla Azienda USL n. 11 di Empoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, in occasione dello sciopero indetto per la giornata del 16 dicembre 2015; e, conseguentemente; 2) accertare e dichiarare che l'Azienda USL n. 11 di Empoli ha illegittimamente limitato l’esercizio dei diritti e delle prerogative sindacali ed in particolare del diritto di sciopero dell'A.A.R.O.I. EMAC, con ciò pregiudicandone il ruolo e l'immagine; 3) condannare l' Azienda USL n. 11 di Empoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad astenersi per il futuro dal ripetere atti e condotte quale quelle di cui ai capi di domanda in occasione di giornate di sciopero; 4) condannare l'Azienda USL n. 11 di Empoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad affiggere il decreto presso le sedi della medesima in luogo accessibile a tutti, nonché a dare comunicazione del medesimo a tutti i propri dipendenti ed altresì a disporne, a cura e spese dell'Azienda USL n. 11 di Empoli, la pubblicazione di copia integrale del provvedimento sui siti internet e sui quotidiani Il Tirreno, La Nazione, Il sole 24ore, Il Corriere della Sera e la Repubblica; 5) con ogni conseguenza di ragione e di legge e con vittoria di spese ed onorari.

A sostegno della domanda ha dedotto:

Firmato Da: CARLUCCI STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1074f2 - Firmato Da: MORETTI LUCIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 664a1

Accoglimento totale n. cronol. 1889/2016 del 12/03/2016

RG n. 3838/2015

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- di essere firmatario dei contratti collettivi nazionali e decentrati dell’area della dirigenza medica e sanitaria, e dell’accordo del 26/09/2001 “servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale”;

- di avere indetto, unitamente ad altre organizzazioni sindacali, una giornata di sciopero generale per il giorno 16/12/2015, effettuando nei termini di legge e di contratto le comunicazioni necessarie;

- di avere diffidato le aziende sanitarie ed ospedaliere pubbliche di adottare quanto necessario a consentire l’esercizio di sciopero ai medici del SSN;

- di avere l’Azienda USL n. 11 di Empoli omesso di comunicare i contingenti minimi del personale che non avrebbe potuto aderire allo sciopero per effetto della disciplina sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale pubblici essenziali, con violazione dell'art. 3 dell'accordo sui servizi pubblici essenziali del 26 settembre 2001, nonostante la diffida inviata il 14/12/2015.

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO (successore universale di USL n. 11 di Empoli), si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso essendo insussistente la condotta antisindacale. Ha allegato:

- di avere inviato il 15/12/2015 all’ufficio relazioni sindacali la nota del Direttore UOC Anestesia e Rianimazione contenente i nominativi del personale integrante il contingente minimo, dopo avere sollecitato i responsabili delle strutture al rispetto dei termini previsti con note del 10/12/2015 e del 14/12/2015;

- l’assenza di intenzionalità nel ritardo;

- l’insussistenza della attualità della condotta e l’inidoneità in concreto a limitare o pregiudicare il libero esercizio del diritto di sciopero.

Il ricorso è fondato.

L’art. 3 dell’accordo sui servizi pubblici essenziali del 26/09/2001, impone all’azienda sanitaria di comunicare alle organizzazioni sindacali, entro il quinto giorno precedente lo sciopero, i nominativi dei dirigenti che dovranno garantire le prestazioni indispensabili.

Parte ricorrente ha dedotto l’omissione della comunicazione.

Parte convenuta si è difesa deducendo il mero ritardo, giustificandosi di avervi provveduto appena il direttore della UOC Anestesia e Rianimazione aveva fornito i nominativi del personale incluso nel contingente minimo.

L’articolo 3 citato prevede: “In conformità ai regolamenti di cui al comma 1, la direzione generale dell’azienda - ovvero l’organo ad essa corrispondente negli enti del comparto secondo i rispettivi ordinamenti - individua, in occasione di ogni sciopero, di norma con criteri di rotazione, i nominativi dei dirigenti inclusi nei contingenti come sopra definiti tenuti all’erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerati dall’effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. I dirigenti individuati hanno il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile. In ogni caso, per le prestazioni indispensabili relative alla “Assistenza sanitaria d’urgenza” di cui alla lettera A1) dell’articolo 2, va mantenuto in servizio il personale dirigenziale medico normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i contingenti di dirigenti da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni.”

E’ dato documentale che la comunicazione dei nominativi del personale ricompreso nel contingente minimo sia stata effettuata dalla azienda alla O.S. ricorrente il 15/12/2015 alle ore 14,40 ( doc. 6 convenuta, indirizzata tra gli altri a Giovanni Bertelli Segretario provinciale A.A.R.O.I. EMAC e aziendale USL 11 Empoli ).

Firmato Da: CARLUCCI STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1074f2 - Firmato Da: MORETTI LUCIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 664a1

Accoglimento totale n. cronol. 1889/2016 del 12/03/2016

RG n. 3838/2015

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È pacifico in giurisprudenza che l'indispensabile “requisito dell'attualità della condotta sindacale, o quanto meno dei suoi effetti, non è escluso dall'esaurirsi della singola azione antisindacale del datore di lavoro, ove il comportamento illegittimo di quest'ultimo risulti, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, tale da determinare una restrizione o un ostacolo al libero svolgimento dell'attività sindacale” e che, per quanto il ricorso ai sensi dell'articolo 28 St. Lav. tende ad ottenere l'emanazione di pronunce costitutive e non meri accertamenti, “anche un accertamento giudiziale può essere funzionale allo scopo di porre fine ad una situazione di illegittima compressione della libertà sindacale” ( si veda Cass. sent. n. 11741/2005; Cass. sez. L sent. n. 23038/2010).

Quindi, sebbene il ricorso ex art 28 St. Lav. richieda tra i suoi presupposti legittimanti l’attualità della condotta antisindacale nel senso che, o la condotta deve essere ancora in atto al momento in cui si agisce in giudizio o, pur essendosi la stessa esaurita, ne devono permanere gli effetti, si ammette tuttavia la relativa tutela laddove vi siano comportamenti che, pur avendo esaurito i loro effetti istantaneamente, lascino presagire la loro probabile reiterazione.

Nel caso in esame è indubbio che la condotta omissiva denunciata ha esaurito i suoi effetti nella giornata del 15/12/2015, allorquando, alle 14,40, è stata data alla O. S. ricorrente la comunicazione;

tuttavia la comunicazione effettuata in ora così inoltrata il giorno precedente lo sciopero costituisce sostanziale inosservanza dell’obbligo di comunicazione, e rende evidente che si tratta di una situazione suscettibile di ripetersi in occasione di un futuro sciopero e che dunque sussiste una situazione di oggettiva incertezza circa la legittimità o meno di tale condotta più che sufficiente ad integrare l'interesse del sindacato ricorrente ad un accertamento giudiziale al riguardo.

Inoltre la previsione di una probabile reiterazione di analoghe condotte omissive in occasione dell’esercizio del diritto di sciopero è resa probabile dalla complessiva condotta aziendale, la quale ha tardivamente risposto alla diffida della O.S. ricorrente il 28/12/2015, assumendo da ultimo l’impegno formale a richiamare l’attenzione dei direttori di struttura alla puntuale completa osservanza dell’accordo del 26/09/2001, mancando del tutto la prova di avere dato seguito a tale impegno, né di avere intrapreso alcuna iniziativa nei confronti del responsabile della UOC Anestesia e Rianimazione che aveva tardivamente predisposto l’elenco del contingente minimo del personale (si vedano le dichiarazioni del dr. Ravaglia, assunte in interrogatorio libero all’udienza del 01/03/2016)

E’ del tutto irrilevante, ai fini della antisindacalità della condotta, la dedotta mancanza di intenzionalità, desumibile, secondo l’azienda, dai due diversi solleciti di comunicazioni tempestive indirizzati ai responsabili delle strutture il 10/12/2015 e il 16/12/2015, in quanto rileva unicamente l’idoneità della condotta alla lesione dei diritti sindacali (si veda Cass. sez. L sent. n. 13726/2014;

Cass. sez. L sent. 9250/2007; Cass. sez. L sent. n. 1684/2003; Cass. SS.UU. sent. n. 5295/97). Non è necessario uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, in quanto è rilevante unicamente l'obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre l'effetto che l’art 28 St. Lav.

intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero.

Né è valida giustificazione che il ritardo sia addebitabile al solo responsabile della struttura che tardivamente ha fornito i nominativi del personale ricompreso nel contingente minimo, in quanto l’azienda è vincolata al rispetto degli obblighi assunti con gli accordi sindacali, mediante le proprie articolazione e, in primo luogo, attraverso l’operato dei propri dirigenti, del quale risponde.

Come affermato in giurisprudenza, l’obbligo di comunicazione regolato dall’art. 3 dell’accordo sui servizi pubblici essenziali del 26/09/2001 del comparto del SSN attribuisce ai sindacati “un diritto autonomo e distinto rispetto a quello attribuito ai singoli lavoratori a ricevere detta comunicazione, la quale risponde ad un interesse sindacale ….. a sapere come saranno assicurate le prestazioni indispensabili e a conoscere i nominativi dei lavoratori tenuti a garantirle ed esonerati dalla partecipazione allo sciopero..” (Cass sez. L sent n. 1378/2011).

Tale autonomo interesse del sindacato è riconosciuto e tutelato dall’accordo sui servizi pubblici essenziale cit., che ha così previsto il diritto delle organizzazioni sindacali a conoscere almeno

Firmato Da: CARLUCCI STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1074f2 - Firmato Da: MORETTI LUCIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 664a1

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cinque giorni prima dello sciopero i nominativi dei lavoratori tenuti a garantire le prestazioni indispensabili ed esonerati dalla partecipazione allo sciopero. Il diritto è funzionale al corretto esercizio del diritto di sciopero nel servizio pubblico essenziale, soggetto a limiti e procedure, in quanto tale fondamentale diritto sociale, costituzionalmente protetto, possa esercitarsi salvaguardando il bene della salute perseguito del servizio pubblico, anche esso costituzionalmente protetto. Mediante la tempestiva comunicazione l’organizzazione sindacale è posta in grado di verificare che correttamente il personale sia stata esonerato dalla partecipazione allo sciopero, per poter tempestivamente intervenire a salvaguardia dell’esercizio del diritto di sciopero.

Nel caso in esame è palese la violazione del termine posto dall’accordo sindacale, inoltre la comunicazione effettuata il giorno prima dello sciopero generale, in orario inoltrato, rende il ritardo di tale consistenza da assimilarlo alla sostanziale omissione.

Tale violazione lede il diritto della organizzazione sindacale, come riconosciuto dall’accordo collettivo cit., e le prerogative sindacali di A.A.R.O.I. EMAC nell’ambito dell’esercizio del diritto di sciopero, pregiudicandone il ruolo e l’immagine nei confronti dei propri iscritti e di tutti i dipendenti dell’azienda sanitaria.

In accoglimento del ricorso si provvede come da dispositivo.

Le spese di lite sono poste a carico della parte soccombente, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

1) dichiara antisindacale la condotta di AZIENDA USL n. 11 di EMPOLI tenuta in occasione dello sciopero indetto per il 16/12/2015, consistita nell’avere omesso di comunicare a A.A.R.O.I. EMAC entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero i nominativi dei dirigenti inclusi nei contingenti tenuti alle prestazioni necessarie e perciò esonerati dallo sciopero;

2) ordina a AZIENDA USL TOSCANA CENTRO (successore in via universale di AZIENDA USL n. 11 di EMPOLI) di astenersi per il futuro dal ripetere l’omissione;

3) condanna AZIENDA USL TOSCANA CENTRO (successore in via universale di AZIENDA USL n. 11 DI EMPOLI) ad affiggere il presente decreto presso la sede in luogo accessibile ai dipendenti e a darne comunicazione ai dipendenti;

4) condanna parte convenuta al pagamento a favore di parte ricorrente delle spese di lite pari a € 3.645,00 da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Si comunichi.

Firenze, 12 marzo 2016

Il Giudice Dott.ssa Stefania Carlucci

Firmato Da: CARLUCCI STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1074f2 - Firmato Da: MORETTI LUCIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 664a1

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RG n. 3838/2015

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