• Non ci sono risultati.

ha pronunciato la presente

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "ha pronunciato la presente"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

23/7/2016 N. 03637/2016 REG.RIC.

https://www.giustizia­amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 1/3

N. 02958/2016 REG.PROV.CAU.

N. 03637/2016 REG.RIC.       

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3637 del 2016, proposto dai signori Marco Savigni, Massimiliano Rufolo e Beatrice Fantini, rappresentati e difesi dagli avvocati Gustavo Bacigalupo, Stefano Lucidi (C.F. LCDSFN61A23H501Z), Paolo Leopardi (C.F. LPRPLA63R29H501L), Laura Giordani (C.F. GRDLRA63R70H501I), con domicilio eletto presso l’avvocato Laura Giordani in Roma, via G.Avezzana, n.51;

contro

La Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Rosaria Russo Valentini (C.F. RSSMRS52C42G535K), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Grazioli, n. 5;

per la riforma

(2)

23/7/2016 N. 03637/2016 REG.RIC.

https://www.giustizia­amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 2/3

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. per l’Emilia Romagna, Sede di –Bologna, Sez. II, n. 98/2016, resa tra le parti, concernente il concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per l'esercizio privato nella regione Emilia Romagna.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Emilia Romagna;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale, di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 il Cons. Carlo Deodato e uditi per le parti gli avvocati Gustavo Bacigalupo, Laura Giordani, Stefano Lucidi, Paolo Leopardi e Maria Rosaria Russo Valentini;

Considerato che la questione ermeneutica principalmente controversa esige una compiuta disamina in sede di merito e che, nella more della decisione del ricorso, non appaiono ravvisabili gli estremi della gravità nel pregiudizio lamentato dai ricorrenti;

Rilevata la sussistenza di giusti motivi, ai fini della compensazione delle spese della presente fase cautelare:

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'appello (Ricorso numero: 3637/2016) e compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che

(3)

23/7/2016 N. 03637/2016 REG.RIC.

https://www.giustizia­amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 3/3

provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere, Estensore Manfredo Atzeni, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere Raffaello Sestini, Consigliere

   

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Carlo Deodato Luigi Maruotti

     

IL SEGRETARIO

Riferimenti

Documenti correlati

L’assegnazione viene disposta al fine di consentire, al soggetto beneficiario del vantaggio economico, di eseguire, ai sensi del d.lgs.118/2011, le registrazioni contabili

Tale termine è riferito alla completa realizzazione di tutte le attività previste nel progetto; entro il 31/03/2021 il Comune di Bellaria Igea Marina (RN) dovrà presentare

28/10/2003 Docente per “Assistito ed infermiere in relazione: paziente oncologico” corso di formazione su “La funzione relazionale infermieristica” organizzato dal Collegio

Davanti a sindaci, presidenti delle Province e delle Regioni colpite dal sisma (Errani, il governatore Zaia del Veneto, Formigoni della Lombardia), al presidente

1) la mancata prestazione di apposito consenso informato in favore del centro XXXXXXX e la mancanza del consenso allo scongelamento degli embrioni in contrasto con

ancora, le conclusioni a cui era giunta l’amministrazione nel provvedimento impugnato contrastavano con la particolare situazione organizzativa ed operativa delle strutture

- a mettere a disposizione le risorse necessarie per la realizzazione da parte del Comune stesso delle attività previste dal Progetto “Da capannone della mafia a Casa

Il presente Accordo di programma disciplina i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Borgo Val di Taro (PR), ponendosi come obiettivo la realizzazione del