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Retribuzione imponibile

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Academic year: 2022

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 28 del 31 maggio 1988

Oggetto: Legge 19 dicembre 1984, n. 863 articolo 5 (lavoro a tempo parziale). Retribuzione imponibile.

Da parte di alcune Unità operative sono state manifestate incertezze in merito alla concreta attuazione delle disposizioni impartite in tema di retribuzione imponibile per i lavoratori che prestano la loro opera a tempo parziale.

Pertanto, si riepilogano e chiariscono le istruzioni precedentemente fornite con circolare n. 43/1986 e lettera del 23 settembre 1987, indirizzata agli Ispettorati regionali.

La legge 19 dicembre 1984, n. 863 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 726 del 30 ottobre 1984 ha, tra l'altro, introdotto (articolo 5) nel nostro ordinamento giuridico l'istituto del lavoro a tempo parziale.

Il comma 9 del predetto articolo 5 stabilisce che, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la retribuzione imponibile è quella tabellare prevista dalla contrattazione per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno.

La contrattazione cui fare riferimento e quella collettiva a livello nazionale o, in mancanza, a livello territoriale o aziendale.

Se non esistono contratti collettivi, necessariamente ci si dovrà riferire alla contrattazione individuale.

Secondo l'interpretazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la dizione retribuzione tabellare comprende anche le mensilità aggiuntive, con esclusione di ogni altro istituto economico di natura contrattuale (contingenza, scatti di anzianità, eventuali emolumenti stabiliti dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale, ecc.).

L'importo annuo, comprensivo come detto delle mensilità aggiuntive, diviso per trecento, costituisce l'importo giornaliero da considerare ai fini contributivi e risarcitivi.

Per il calcolo dei premi assicurativi, va moltiplicato l'importo giornaliero come sopra determinato per il numero dei giorni di effettiva presenza al lavoro.

In proposito si chiarisce che, sempre secondo il parere del citato ministero, per giornate di effettiva presenza al lavoro devono intendersi non solo quelle nelle quali il lavoratore presta effettivamente la sua opera, ma anche quelle che vengono retribuite in forza di legge o di contratto, pur non essendo il lavoratore fisicamente presente.

Le ipotesi più frequenti riguardano le assenze per ferie, festività riconosciute, permessi retribuiti, ecc. e cioè tutte le giornate previste come lavorative dal contratto di lavoro, con un massimo di 25 nel mese.

Stante l'impossibilità di frazionare la retribuzione tabellare in importi orari, si dovrà fare riferimento alle giornate di effettiva presenza al lavoro oltre che nei casi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche nei casi di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.

Pertanto, pur a parità di ore lavorate nella settimana, la retribuzione imponibile, in entrambe le ipotesi, sarà determinata moltiplicando la retribuzione tabellare giornaliera per il numero dei giorni di effettiva presenza al lavoro.

Nel caso di un lavoratore che presti la sua opera a tempo parziale presso due diversi datori di lavoro, la contribuzione dovrà essere richiesta per entrambi i rapporti; ai fini risarcitivi dovrà ovviamente operarsi il cumulo delle basi retributive, secondo le disposizioni in vigore (punto b4 del manuale allegato alla circolare n. 49/1978).

La retribuzione tabellare come sopra determinata, tuttavia, deve essere raffrontata, al fine della scelta di quella più elevata, con i limiti minimi di retribuzione giornaliera fissata annualmente. Poichè, sempre secondo l'orientamento ministeriale, la retribuzione tabellare assume il carattere di retribuzione media

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convenzionale, ne consegue che, per la determinazione del limite minimo di retribuzione imponibile giornaliera, si dovrà fare riferimento al comma 19 dello stesso articolo 5 della legge n. 863/1984 ove, per le categorie di lavoratori per le quali sono stabiliti appunto salari medi convenzionali, è previsto un minimale pari al 5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti (F.P.L.D.) in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. Si elencano di seguito gli importi minimi come sopra calcolati:

Tali importi, però non esprimono ancora il valore da prendere in considerazione, in quando è necessario un ulteriore raffronto con i criteri di calcolo previsti al 2° comma dell'articolo 1 del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, tuttora vigente.

Dalla comparazione emerge che, mentre coincidono per l'anno 1984 (L. 16010), per gli anni seguenti sono più elevati i minimi ex lege n. 537/1981 e precisamente:

1985: L. 17970 cfr. circolare n. 12/1986

1986: L. 19590 cfr. circolare n. 12/1986

1987: L. 20950 cfr. circolare n. 13/1987

1988: L. 22130 cfr. circolare n. 14/1988

Ciò significa, in sostanza, che la retribuzione giornaliera va raffrontata con i limiti minimi calcolati ex lege n. 537/1981: l'importo più elevato è quello da registrare, denunciare e sottoporre a contribuzione, nonchè da prendere in considerazione ai fini risarcitivi.

Analogo raffronto con la retribuzione tabellare andrà effettuato nelle ipotesi previste dal combinato disposto dei commi 16 e 17 dell'articolo 5 della citata legge n. 863/1984 (lavoratori occupati a tempo parziale in particolari settori senza la stipula di contratto di lavoro).

Per alcune delle categorie e dei livelli interessati dovrà assumersi, in quando superiore, il limite minimo di retribuzione giornaliera calcolato in base alla legge n. 537/1981; per i restanti livelli e categorie detto limite minimo risulta, invece, inferiore a quello determinato applicando, in base al citato comma 16, il parametro del 4% al trattamento minimo di pensione e quindi sarà quest'ultimo il minimo da scegliere per il raffronto.

Tali valori, già elaborati a cura di questa Direzione Generale, sono quelli riportati nella tabella C, allegato n. 4, alla circolare n. 14/1988 che, per utilità pratica si ritiene opportuno allegare alla presente circolare.

ANNO 1984 5% DI L. 320070 = L. 16010

ANNO 1985 5% DI L. 345700 = L. 17285

ANNO 1986 5% DI L. 376000 = L. 18800

ANNO 1987 5% DI L. 397400 = L. 19870

ANNO 1988 5% DI L.418350 = L. 20918

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