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5, I° cpv., della circolare n

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 43 del 7 luglio 1986

Oggetto: Legge 19 dicembre 1984, n. 863; articolo 5 (lavoro a tempo parziale).

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, interpellato su alcuni punti relativi all'interpretazione della norma in oggetto, ha espresso l'avviso che la retribuzione prevista dal comma 9 della norma stessa sia configurabile come "media-convenzionale" e che il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a tempo parziale debba essere pertanto stabilito in base al successivo comma 19, cioè come per i lavoratori rispetto ai quali sia applicabile l'articolo 118 del T.U. n. 1124/1965 (cfr., in proposito, pag. 5, I°

cpv., della circolare n. 25 del 29 aprile 1985).

Poiché questa Direzione generale ha ritenuto di aderire al parere ministeriale, s'invitano le Unità interessate a regolarsi di conseguenza, intendendo modificate in senso conforme a tale parere le istruzioni precedentemente impartite sul punto (cfr., in particolare, pag. 2, 3° cpv. nella circolare n. l2 del 14 marzo 1986 e pag. 3, 3° cpv. della citata circolare n. 25/1985) ed operando i relativi conguagli contributivi ed indennitari.

Resta naturalmente ferma l'applicabilità del più basso limite (4% del trattamento minimo mensile di pensione) nella ipotesi di cui al combinato disposto dei commi 16 e 17 della norma in esame (cfr. pag. 2, ultimo cpv. della menzionata circolare n. 12/1986).

L'assimilabilità della retribuzione prevista dal richiamato comma 9 ad una retribuzione media o convenzionale rende incompatibile il criterio, esposto nel 2° cpv. della lettera del Servizio rischi n.

637/PG/11 del 18 dicembre 1985 indirizzata ai Direttori di Ispettorato (v. allegato), favorevole all'adozione della retribuzione effettiva nei casi in cui questa sia superiore; anche in tali casi andrà quindi assunta ai fini assicurativi la retribuzione tabellare contrattuale, determinata come indicato nel 1° cpv. della lettera stessa.

Si fa infine presente che il predetto Dicastero ha concordato circa la non frazionabilità in importi orari della retribuzione tabellare medesima ed ha altresì accolto la tesi (sostenuta da questa Direzione generale in occasione di un quesito della Confederazione Generale dell'Industria Italia) secondo cui la misura giornaliera di tale retribuzione corrisponde ad un venticinquesimo di quella mensile; naturalmente questo ultimo importo andrà moltiplicato, ai fini assicurativi, per i giorni di effettiva presenza al lavoro.

Allegato alla circ. n 43/1986 ESPRESSO

Rischi II/2

637/PG/11

Roma 18 dicembre 1985

AI DIRETTORI DI ISPETTORATO - LORO SEDI -

AL DIRETTORE DELLA SEDE DI - AOSTA -

In relazione ai quesiti formulati da alcune Unità operative in merito ai criteri di applicazione della legge 19 dicembre 1984, n. 863 e ad integrazione di quanto comunicato con la pari numero ed oggetto in data 26 gennaio 1985, si fa presente che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, specificamente

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interpellato, ha espresso l'avviso che la dizione "retribuzione tabellare", contenuta nel comma 9 dell'art. 5 della citata legge, escluda dalla retribuzione imponibile dei lavoratori a tempo parziale ogni istituto economico di natura contrattuale, oltre la retribuzione per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno prevista dai relativi contratti collettivi - o in loro mancanza dai relativi contratti individuali - quali ad esempio la contingenza, gli scatti di anziani età, etc. (cfr. allegata copia della lettera del citato Ministero del 17 maggio 1985).

Va senza dubbio precisato, altresì, che la menzionata accezione "retribuzione tabellare" deve intendersi riferita alla retribuzione effettivamente corrisposta ai lavoratori del corrispondente livello a tempo pieno e non alle posizioni di lavoro astrattamente previste dai contratti per le medesime categorie e qualifiche iniziali dei cennati dipendenti a tempo pieno.

637/RS/11 Rischi

Questa Direzione generale ha, peraltro, richiesta al Ministero medesimo ulteriori chiarimenti in ordine alla frazionabilità o meno in importi orari della retribuzione tabellare da rapportare alle ore di effettivo lavoro nonché sui limiti minimi che invece sono stati esplicitamente previsti per le categorie di lavoratori tassativamente indicate nei commi 16 e 17 della norma in oggetto (cfr. copia della lettera in data 12 giugno 1985).

Poiché il suddetto Dicastero, benché più volte sollecitato, non ha fornito alcuna risposta e considerato, d'altra parte, che appare urgente impartire istruzioni - data anche la prossimità del termine per la presentazione della "dichiarazione delle retribuzioni " - si ritiene che i due citati punti debbano essere risolti nel modo seguente.

Conformemente all'avviso espresso nella richiamata lettera del 12 giugno 1985 (cfr. 4° periodo) la sopraindicata retribuzione tabellare non dovrà essere frazionata in importi orari.

I limiti minimi della retribuzione imponibile giornaliera dovranno essere quelli indicati - a proposito dei lavoratori addetti ai settori di lavoro Elencati nei commi 16 e 17 dell'articolo 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, occupati con orario superiore alle quattro ore giornaliere - a pag. 3 della circ. n. 25 del 29 aprile 1985 (L. 24.015 per l'anno 1984 e L. 25.928 per l'anno 1985).

Si porta a conoscenza, inoltre, che in occasione dell'ultimo sollecito, effettuato il 23 novembre u.s. (cfr.

unita copia), è stata trasmessa, per competenza, al Ministero del lavoro e della provvidenza sociale la lettera dell'Unione provinciale di Ragusa della Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro in data 30 settembre 1985 (cfr. parimenti unita copia) con la quale tra l'altro è stato posto quesito in ordine agli accorgimenti da seguire per la corretta registrazione a libro paga dei dati retributivi dei lavoratori a tempo parziale.

Si invitano le SS.LL. a dare notizia di quanto sopra alle Unità dipendenti nonché a tutte le Associazioni di categoria interessate, ai fini della compilazione, nei termini, della menzionata "dichiarazione delle retribuzioni".

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