Organo: INAIL - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Circolare n. 35 dell'11 marzo 1997 Oggetto: Attività di commercio di prodotti petroliferi.
Sulla corretta classificazione tariffaria dell'attività di deposito e vendita, anche con trasporto, di prodotti petroliferi, pervengono quesiti da parte di datori di lavoro, nonché di numerose Unità operative. Si rende quindi necessario impartire istruzioni, che consentano di rendere uniformi sul territorio i comportamenti sin qui tenuti.
A tal fine occorre, in via preliminare, inquadrare esattamente le modalità di svolgimento dell'attività in esame che, sul piano generale, sono riconducibili alle seguenti tre tipologie:
a) la prima riguarda il caso in cui si pervenga alla commercializzazione dei prodotti petroliferi preventivamente consegnati da parte di terzi presso il deposito della ditta;
b) la seconda concerne l'azienda che commercializza il prodotto provvedendo direttamente a caricare il combustibile - su propri "automezzi" - presso le raffinerie e, in immediato prosieguo, al trasporto presso il cliente. In questo caso viene, pertanto, a mancare la fase intermedia del deposito presso i locali
dell'azienda;
c) l'ultima, che risulta essere quella più frequente, si concretizza nel prelievo di combustibile dalle raffinerie direttamente da parte dell'azienda, con la relativa sistemazione nei propri depositi e successiva commercializzazione, anche mediante trasporto e consegna al cliente.
Al fine della classificazione tariffaria ne consegue che:
- nella fattispecie indicata al punto a) assurge a lavorazione principale quella del deposito. Nella stessa va ricompresa quindi la commercializzazione che può avvenire sia con prelievo diretto del prodotto da parte del cliente sia con trasporto e consegna da parte del titolare del deposito al domicilio del cliente. La classificazione tariffaria, in questo caso, è individuabile nella voce 9310, dovendosi considerare l'eventuale operazione di trasporto come attività complementare e sussidiaria a quella del deposito;
- nell'ipotesi richiamata al punto b), stante le modalità di commercializzazione del prodotto, l'unica attività ravvisabile è quella del trasporto che, a seconda dei mezzi con i quali viene effettuato, andrà classificata rispettivamente alla voce 9121 (autotreni e autoarticolati) o alla voce 9122 (autoveicoli), in essa, ovviamente, saranno da ricomprendere anche le accessorie operazioni di carico e scarico;
- relativamente alla tipologia individuata al precedente punto c), la pluralità delle operazioni descritte realizza invece la presenza di due coesistenti attività, entrambe principali, vale a dire quella del deposito e quella del trasporto. In tal caso nessuna delle due può essere ritenuta complementare dell'altra. Al riguardo la corretta classificazione da adottare deve prevedere la ponderazione delle rispettive voci 9310, 9121 e/o 9122.
Si invitano le Unità operative ad attenersi scrupolosamente ai principi applicativi contenuti nella presente circolare, al fine di superare le difficoltà emerse, nonché di evitare l'instaurazione di contenzioso.