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(all. n. 1), modificato con decreto del 6 agosto 1997

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Organo: INAIL - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Circolare n. 3 del 16 gennaio 1998

Oggetto: Regole attuative del decreto ministeriale 7 maggio 1997 in tema di riduzione del tasso di premio INAIL per l'attuazione di misure di sicurezza, igiene e prevenzione nei luoghi di lavoro, in favore di imprese edili.

QUADRO NORMATIVO

- Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

"Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".

- Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.

"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".

- Decreto legislativo 14 agosto 1994, n. 494, di attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

- Delibera n. 520 del Consiglio di Amministrazione in data 8.4.97 Decreto ministeriale 7 maggio 1997:

"Riduzione del tasso di premio INAIL per l'attuazione di misure di sicurezza, igiene e prevenzione nei luoghi di lavoro, in favore di imprese edili".

- Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 11.6.1997 - errata corrige.

- Delibera n. 1125 del Consiglio di Amministrazione in data 31.7.1997.

- Decreto ministeriale 6 agosto 1997:

"Riduzione dei tasso di premio INAIL per l'attuazione di misure di sicurezza, igiene e prevenzione nei luoghi di lavoro, in favore di imprese edili. Esplicazione dei destinatari".

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1997, n. 412:

"Regolamento recante l'individuazione delle attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, per le quali l'attività di vigilanza può essere esercitata dagli Ispettorati dei Lavoro delle Direzioni provinciali dei lavoro".

- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 10.12.1997 n. 1473.

OGGETTO DELLA NORMA

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 7 maggio 1997 (all. n. 1), modificato con decreto del 6 agosto 1997 (all. n. 2), ha stabilito la riduzione del 10 per cento del premio applicato dall'INAIL a favore delle imprese edili, anche artigiane, individuate tra quelle svolgenti le attività previste dal n. 45.1 al n. 45.45.2 della classificazione delle attività economiche (codice Ateco 1991) predisposta dall'ISTAT.

Requisiti per usufruire dell'agevolazione sono:

- l'osservanza, alle scadenze fissate, delle disposizioni in materia di igiene, sicurezza e

prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui ai decreti legislativi 19 settembre 1994 n. 626, 19 marzo 1996 n. 242 e 14 agosto 1996, n. 494;

- la regolarità contributiva, almeno per il biennio precedente l'anno di applicazione dell'agevolazione

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medesima;

- l'adesione agli Organismi paritetici territoriali previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 ed oggetto delle contrattazioni collettive di categoria.

Gli Organismi in parola sono costituiti tra le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori ed hanno funzioni, tra l'altro, di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei

lavoratori.

Al fine di rendere più agevole l'applicazione del beneficio, il Consiglio di amministrazione dell'istituto, con delibera n. 1473 del 10 dicembre 1997, ha approvato le relative regole di attuazione (all. n. 3).

Si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti e precisazioni al riguardo.

DATORI DI LAVORO INTERESSATI

Il beneficio viene attribuito per un biennio e in via sperimentale, a far data dal 1° gennaio 1997, ai datori di lavoro dei settore edile, con esclusione dei titolari di aziende che eseguono lavori di impiantistica (per le quali si applicano i contratti collettivi dei settore metalmeccanico), che al 1° gennaio dell'anno di riferimento, risultino intestatari di posizione assicurativa da almeno un biennio o che dimostrino, in caso di lavori a carattere temporaneo, di svolgere da almeno un biennio la medesima attività in più luoghi, anche se compresi in diverse circoscrizioni territoriali dell'INAIL.

Sono stati esclusi dall'agevolazione i titolari di posizioni accese da meno di due anni in quanto l'articolo 16 delle vigenti Modalità tariffarie (approvate con D.M. 18 giugno 1988) già consente di fruire di una riduzione pari al 15 per cento del tasso medio di tariffa in relazione all'effettiva situazione dell'azienda per quanto riguarda il rispetto delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.

CONDIZIONI Le imprese edili per beneficiare dell'agevolazione devono:

- documentare la propria contribuzione economica per il finanziamento del competente ed in concreto funzionante Organismo paritetico territoriale, secondo le modalità previste dai contratti collettivi dell'edilizia, mediante attestazione rilasciata dal medesimo dalla quale risulti l'avvenuto versamento per l'intero periodo riguardante lo sconto;

- dichiarare la propria regolarità contributiva relativamente al pagamento dei premi assicurativi (interessi di rateazione compresi), almeno per il biennio precedente. Al riguardo si chiarisce che per titoli afferenti il biennio in parola devono intendersi quelli di "competenza".

Gli stessi, pertanto, anche se richiesti in periodo successivo, devono risultare pagati alla data di presentazione della domanda di cui alle successive modalità;

- allegare, nei casi previsti dalla norma, copia della comunicazione trasmessa al competente Organo di vigilanza (ASL) o, in tutti gli altri casi, rilasciare una dichiarazione attestante la propria posizione in relazione all'adempimento degli obblighi, alle scadenze fissate, in materia di igiene, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro di cui ai DD.LL. nn. 626/1994 e 242/1996.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO - Anno 1997

Verificata la presenza, alle scadenze di legge, dei requisiti richiesti per fruire dei beneficio, il datore di lavoro deve presentare - entro e non oltre il 20 febbraio 1998 - alla Sede Inail territorialmente competente

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apposita domanda, come da facsimile incluso nella delibera consiliare n. 1473 del 10 dicembre 1997 (all.

n. 3), e contestualmente procedere alla riduzione del premio esclusivamente all'atto dell'autoliquidazione, in sede di conguaglio per l'anno 1997.

In concreto il datore di lavoro provvederà pertanto a:

- calcolare il premio comprensivo dell'eventuale supplemento per la silicosi/asbestosi;

- detrarre l'eventuale agevolazione dell'11,50% prevista dalla legge 8 Agosto 1995, n. 341 e successive modificazioni;

- applicare sul premio così risultante la ulteriore riduzione del 10 per cento che andrà a sommarsi, qualora spettante, alla riduzione del 5% prevista dalla norma premiale ex D.M. 18 marzo 1996;

- calcolare infine sul premio così depurato l'addizionale Anmil.

- Anno 1998

Come precedentemente riferito, l'agevolazione in parola è fruibile anche per l'anno 1998. A tal fine le aziende interessate dovranno presentare apposita domanda, compilata come da fac-simile incluso nella delibera consiliare n. 1473 del 10 dicembre 1997 (all. n. 3), che dovrà pervenire, a pena di decadenza, entro il 20 febbraio 1998.

Ciò consentirà di procedere al calcolo dello sconto già in sede di rata anticipata. Rimane, comunque, fermo che in sede di regolazione dell'anno 1998, all'atto dell'autoliquidazione 1998/99, dovrà essere prodotta l'attestazione della regolarità contributiva al finanziamento dell'Organismo paritetico territoriale.

Le aziende che possiedono i requisiti per fruire dello sconto per l'intero biennio 1997/98, potranno presentare domanda cumulativa, mediante la compilazione di un unico modulo recante nell'intestazione, la specifica di riferimento ad entrambi gli anni.

DECADENZA DAL BENEFICIO

É prevista la decadenza dal beneficio, per l'intero biennio e senza possibilità di sanatoria, in caso di mancato adeguamento alle misure di igiene, sicurezza e prevenzione, alle scadenze fissate per legge (decreti legislativi nn. 626/94 e 242/96), in qualsiasi momento accertato dagli Organi di vigilanza competenti (A.S.L., Ispettorato dei lavoro e Vigili dei fuoco).

La mancanza del requisito della regolarità contributiva per il biennio precedente l'anno di applicazione dell'agevolazione (al riguardo si sottolinea la necessità di una preventiva verifica della situazione contabile), nonché di irregolarità circa il requisito dell'adesione agli Organismi paritetici territoriali previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, - accertata, in qualsiasi momento, d'ufficio o da funzionari di vigilanza (Inail, Inps, Ispettorato dei lavoro) - determina la perdita dei beneficio per l'anno di riferimento.

La revoca dal beneficio, da adottarsi con provvedimento adeguatamente motivato, comporta il rifacimento dell'autoliquidazione per il recupero dello sconto con l'aggravio delle relative sanzioni civili e amministrative.

VIGILANZA

Nel corso dei biennio interessato al fenomeno, le Sedi avranno cura di trasmettere - entro il 31 luglio - agli Ispettorati dei lavoro e alle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio, e per conoscenza alla Direzione Generale, l'elenco delle ditte che hanno conseguito la riduzione dei premio. Sarà, inoltre, cura delle Sedi medesime comunicare, all'inizio di ogni trimestre, alla Direzione Centrale Rischi della Direzione generale, il numero dei casi che risultano essere stati verificati dalle A.S.L. o dall'ispettorato dei Lavoro in

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relazione all'esistenza dei requisiti richiesti per l'applicazione dell'agevolazione in parola.

Sarà, inoltre, necessario che ciascuna Sede provveda a contattare le competenti AA.SS.LL. ed il locale Ispettorato dei Lavoro al fine di chiarire le finalità che si prefigge la normativa in esame e le conseguenze che possono derivare dai controlli che saranno da parte loro effettuati.

CONTENZIOSO

Per quanto riguarda il contenzioso, risulta inderogabile la primaria esigenza di comporre, se possibile in loco, la controversia avverso il provvedimento motivato di rigetto della Sede concernente l'insussistenza dei requisiti relativi alla regolarità contributiva e all'iscrizione ai comitati paritetici territoriali.

Avverso la mancata pronuncia della Sede medesima entro 120 giorni dalla presentazione dell'opposizione, il datore di lavoro può, adottando le stesse modalità seguite per i ricorsi classificativi, porre gravame davanti al Consiglio di Amministrazione che decide in via definitiva.

CONVENZIONE

Si sottolinea, da ultimo, il rafforzamento dei ruolo già significativo dell'istituto nella gestione dei rischio, non solo ai fini assicurativi ma anche prevenzionali.

In tale ottica si colloca la facoltà, riconosciuta dalla norma in parola all'istituto medesimo, di attivare forme di collaborazione tra le Unità operative e gli Organismi paritetici territoriali per l'edilizia sulla base di apposite convenzioni da stipulare con i corrispondenti Organismi paritetici nazionali.

Nel fare presente che in occasione dei recenti incontri con le Associazioni datoriali di categoria interessate sono state avviate le prime iniziative al riguardo, si fa riserva di ulteriore puntuale informazione a stipula avvenuta delle relative convenzioni.

Per quanto attiene, infine, alle modalità operative si comunica che sono in corso di predisposizione e saranno diramate quanto prima le necessarie istruzioni per la puntuale gestione della specifica procedura.

Allegato n. 1 alla circ. n. 3/1998

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 maggio 1997

Riduzione del tasso di premio INAIL per l'attuazione di misure di sicurezza, igiene e prevenzione nei luoghi di lavoro, in favore delle imprese edili.

Art. 1

A decorrere dal 1° gennaio 1997, per la durata di un biennio e in via sperimentale, è concessa la riduzione del 10% del premio indicato in base alla tariffa dei premi approvata con decreto ministeriale 18 giugno 1988, in favore delle imprese edili individuate tra quelle svolgenti le attività previste dal n. 45.1 al 45.2 della classificazione delle attività economiche (Codice Ateco 1991) predisposto dall'ISTAT.

Detta riduzione è concessa alle imprese che aderiscono ai comitati paritetici territoriali previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che risultano essersi attenute alle disposizioni in materia di igiene, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro di cui allo stesso decreto legislativo e

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successive modificazioni ed integrazioni, alle scadenze ivi fissate, e che siano in regola con il versamento dei premi assicurativi almeno per il biennio precedente l'anno di applicazione dell'agevolazione.

Tale riduzione è concessa indipendentemente dalla oscillazione del tasso di premio ai sensi dell'art. 20 del decreto ministeriale 18 giugno 1988 e, per le imprese con meno di sedici addetti, è cumulabile con la riduzione del cinque per cento prevista con il decreto ministeriale 18 marzo 1996.

Art. 2

Al fine di stabilire forme di collaborazione tra le sedi territoriali INAIL e i suddetti comitati paritetici territoriali, anche in relazione alle attività previste dall'art. 11 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n.

242, l'Istituto assicuratore può stipulare apposita convenzione con la Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, di cui all'art. 88 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese edili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Allegato n. 2 alla circ. n. 3/1998

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 agosto 1997

Riduzione del tasso di premio INAIL per l'attuazione di misure di sicurezza, igiene e prevenzione nei luoghi di lavoro, in favore di imprese edili. Esplicazioni dei destinatari.

All'art. 1 del decreto 7 maggio 1997, la locuzione "comitati paritetici" è sostituita con "organismi paritetici".

All'art. 2 del medesimo decreto la locuzione "comitati paritetici" è sostituita con "organismi paritetici" e la locuzione "la Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, di cui all'art. 88 del contratto collettivo" è sostituita con "gli organismi nazionali paritetici per la prevenzione infortuni previsti dai contratti collettivi".

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Allegato n. 3 alla circ. n. 3/1998

Regolamento di attuazione del decreto ministeriale 7 maggio 1997, così come modificato dal decreto ministeriale 6 agosto 1997, in tema di riduzione del tasso di premio INAIL per l'attuazione di misure di sicurezza, igiene e prevenzione nei luoghi di lavoro in favore delle imprese edili (E/5).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

nella seduta del 10 dicembre 1997

visto il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

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visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;

visto il Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, di attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

visto il Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 626/94;

visto il Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di attuazione della direttiva 92/57/CEE concernenti le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;

viste le proprie deliberazioni n. 520 dell'8 aprile 1997 e n. 1125 del 31 luglio 1997;

visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 7 maggio 1997 così come modificato dal decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale del 6 agosto 1997;

visto il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 14 ottobre 1997, n. 412 recante norme per

l'individuazione delle attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, per le quali le attività di vigilanza può essere esercitata dagli Ispettorati del lavoro delle direzioni provinciali del lavoro;

vista la relazione del Direttore generale in data 9 dicembre 1997;

preso atto dell'opportunità di collegare l'agevolazione in parola a più concrete iniziative nella prevenzione degli infortuni ed igiene nel lavoro, per favorire, attraverso il requisito dell'adesione delle aziende edili agli organismi paritetici territoriali tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori,

l'attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti e le misure prevenzionali e sull'igiene del lavoro, nonchè sulle condizioni ambientali in genere;

attesa l'esigenza di potenziare il ruolo dell'INAIL nella gestione degli aspetti prevenzionali del rischio, mediante la stipula di convenzioni tra l'Istituto e gli organismi paritetici nazionali per la prevenzione infortuni prevista dai contratti collettivi di categoria;

sentito il Direttore generale, il quale si è espressso favorevolmente all'adozione del provvedimento,

DELIBERA

di approvare le Norme di attuazione del decreto ministeriale 7 maggio 1997, così come modificato dal decreto ministeriale 6 agosto 1997, che formano parte integrante della presente deliberazione.

La presente delibera verrà inviata al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale per l'approvazione.

REGOLE DI ATTUAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE 7 MAGGIO 1997 COSÌ COME MODIFICATO DAL DECRETO MINISTERIALE 6 AGOSTO 1997

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Regole di attuazione del Decreto ministeriale 7 maggio 1997, così come modificato dal decreto ministeriale 6 agosto 1997, concernente la riduzione del tasso di premio INAIL per l'attuazione di misure di sicurezza, igiene e prevenzione nei luoghi di lavoro in favore di imprese edili.

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Le presenti regole di attuazione dei Decreti ministeriali 7 maggio 1997 e 6 agosto 1997 concernono la concessione, a decorrere dal 1° gennaio 1997 e per la durata di un biennio, della riduzione del dieci per

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cento del premio applicato in base alla Tariffa dei premi approvata con decreto ministeriale 18 giugno 1988 in favore delle imprese di cui all'art. 2 delle presenti disposizioni.

Art. 2 Destinatari

1. Destinatari del beneficio, per gli anni 1997 e 1998, sono le imprese edili, anche artigiane, individuate tra quelle svolgenti le attività previste dal n. 45.1 al 45.45.2 della classificazione delle attività economiche (Codice Ateco 1991) predisposto dall'ISTAT e titolari al 1° gennaio 1997 di posizione assicurativa Inail da almeno un biennio o che dimostrino, in caso di lavori a carattere temporaneo, di svolgere da almeno un biennio la medesima attività anche in più luoghi, compreso ciascuno in diverse circoscrizioni territoriali dell'INAIL.

Art. 3 Condizioni

1. Ai fini dell'applicazione della "norma premiale", le imprese sopra individuate devono:

- risultare aderenti agli Organismi paritetici territoriali previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

- essere in regola con il versamento dei premi assicurativi almeno per il biennio precedente l'anno di applicazione dell'agevolazione;

- essersi attenute, alle scadenze fissate, alle disposizioni in materia di igiene, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui ai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 19 marzo 1996, n. 242 e 14 agosto 1996, n. 494.

Art. 4 Cumulabilità

1. Lo sconto del 10 per cento è concesso indipendentemente dalle oscillazioni annuali per andamento infortunistico ai sensi dell'art. 20 delle Modalità di applicazione della tariffa premi di cui al Decreto Ministeriale 18 giugno 9188.

2. Il beneficio è, altresì, cumulabile, fatta eccezione per quello previsto dall'art. 16 delle Modalità di applicazione della tariffa di cui al precedente p.1 con ulteriori agevolazioni contributive previste da disposizioni di legge, antecedenti al decreto ministeriale in parola, per

specifiche categorie di datori di lavoro ivi compresa, per le aziende con meno di sedici addetti, la riduzione del cinque per cento prevista con il decreto ministeriale 18 marzo 1996.

Art. 5 Modalità

1. Per ottenere la concessione del beneficio per l'anno 1997, il datore di lavoro deve spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentare alla Sede INAIL che gestisce il rapporto assicurativo apposita istanza sul modulo predisposto dall'Istituto assicuratore, che fa parte integrante delle presenti regole, entro il 20 febbraio 1998.

2. Allo scopo di conservare l'agevolazione per il successivo anno 1998 il datore di lavoro, sempre entro la data del 20 febbraio 1998, deve presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, specifica istanza alla Sede INAIL territorialmente competente.

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3. Nessun valore può essere riconosciuto alle istanze di cui ai precedenti commi 1 e 2 spedite o presentate oltre i termini indicati nel presente articolo.

Art. 6 Durata

1. Il beneficio della riduzione del dieci per cento ha carattere sperimentale ed è applicabile per il biennio 1997-1998.

Art. 7 Decadenza

1. La decadenza dal beneficio previsto per l'intero biennio dall'articolo 1 delle presenti regole, opera qualora sia accertata, anche successivamente al godimento del beneficio medesimo, l'inosservanza di una sola delle condizioni di cui all'articolo 2.

2. L'INAIL comunica al datore di lavoro interessato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il provvedimento motivato di annullamento del beneficio, decorrente dal 1° gennaio dell'anno per il quale il beneficio medesimo è stato concesso.

3. La decadenza dal beneficio comporta il ricalcolo del premio con l'applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative previste per le evasioni contributive.

Art. 8 Contenzioso

1. Avverso i provvedimenti dell'INAIL riguardanti l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, il datore di lavoro può presentare opposizione entro trenta giorni dalla data di ricevimento dei provvedimenti stessi.

2. Contro il mancato accoglimento dell'opposizione, entro il termine di trenta giorni dalla data di

ricevimento della comunicazione del provvedimento di rigetto o decorsi, comunque, 120 giorni dalla data di ricevimento dell'opposizione senza che sia intervenuta una pronuncia dell'INAIL, il datore di lavoro può proporre ricorso al Consiglio di Amministrazione dell'INAIL per il tramite della Sede territorialmente competente.

3. Il Consiglio di Amministrazione decide in via definitiva.

Art. 9 Vigilanza

1. L'INAIL provvederà, entro il 31 luglio 1998, a trasmettere alle Aziende Sanitarie Locali e agli Ispettorati del lavoro competenti per territorio, l'elenco delle imprese che hanno usufruito della riduzione di cui all'art.

1 del presente regolamento.

Art. 10 Convenzioni

1. In relazione alle attività di informazione, consulenza, assistenza riconosciute all'Inail dall'art. 11 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, e al fine di stabilire forme di collaborazione tra le proprie Unità operative e gli Organismi paritetici territoriali, l'Istituto procederà a stipulare apposite convenzioni con gli Organismi paritetici nazionali per la prevenzione infortuni, di cui ai rispettivi contratti collettivi di lavoro per

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i dipendenti delle Imprese edili.

Modulo richiesta norma premiale per le imprese edili

ALLA SEDE INAIL DI...

RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA RIDUZIONE DEL PREMIO INAIL A FAVORE DELLE IMPRESE EDILI DI CUI AL D.M. 7 MAGGIO 1997 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

PER L'ANNO...

dati riferiti all'azienda

Il sottoscritto (4)

in qualità di datore di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni, ai fini della concessione della riduzione del tasso di premio di cui al Decreto Ministeriale 7 maggio 1997.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

- di essere titolare, a decorrere dal. . . , della posizione assicurativa sopra indicata classificata ad una delle voci riferite alle attività previste dal n. 45.1 al n. 45.45.2 del codice ATECO 1991;

- di essere in regola con il versamento dei premi assicurativi per i due anni precedenti a quello per cui si chiede la riduzione, ovvero (5)

- di aver presentato domanda di condono in data . . . e di aver effettuato i versamenti alle scadenze di legge

- di aver presentato domanda di rateazione del dovuto in data . . . e di aver regolarmente versato le rate alle rispettive scadenze;

- di aderire all'Organismo paritetico territoriale edile di . . . .come risulta dall'allegata attestazione;

- di aver osservato le disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro previste dai Decreti legislativi nn. 626/1994, 242/1996 e 494/1996.

A questo riguardo, trovandosi nella situazione di (6)

Ragione sociale Posizione assicurativa INAIL (1)

Codice fiscale (2) ASL di competenza (3)

(10)

A

datore di lavoro di azienda familiare o che occupa fino a dieci dipendenti, non soggetta a particolari fattori di rischio (art. 4, comma 11 del Decreto Legislativo n. 626/94, modificato dal Decreto legislativo n. 242/1996),

DICHIARA INOLTRE

di aver adempiuto, entro i termini di legge, all'obbligo di autocertificazione attestante l'avvenuta

valutazione dei rischi e degli adempimenti ad essa connessi (individuazione delle misure di prevenzione e protezione e di dispositivi di protezione individuali ove necessari, e programmazione delle misure ritenute idonee a garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza);

B

datore di lavoro che svolge direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione (art. 10 del Decreto legislativo n. 626/94 modificato dal Decreto legislativo n. 242/96).

DICHIARA INOLTRE

di aver adempiuto, entro i termini di legge, agli obblighi di trasmissione all'organo di vigilanza della dichiarazione attestante:

- la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione;

- l'avvenuta valutazione dei rischi;

- l'individuazione delle misure di prevenzione;

- la redazione del documento di valutazione dei rischi;

- la conservazione del documento di valutazione presso l'unità produttiva e allega a tal fine copia della comunicazione inviata all'ASL di competenza;

C

di datore di lavoro che non svolge direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione

DICHIARA INOLTRE

di aver adempiuto, entro i termini di legge, agli obblighi di:

- valutazione dei rischi;

- individuazione delle misure di prevenzione;

- redazione del documento di valutazione presso l'unità produttiva;

- designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Dopo aver preso visione delle regole di attuazione per la concessione della riduzione in favore delle imprese edili di cui al D.M. 7 maggio 1997 e successive modificazioni, il sottoscritto dichiara infine di essere a conoscenza delle responsabilità derivanti dalla non veridicità o inesattezza delle attestazioni rese nel presente modulo, nonché delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

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Note

(1) - l'azienda con più posizioni assicurative deve fare una richiesta per ogni posizione assicurativa

(2) - codice fiscale dell'azienda

(3) - ASL competente con riferimento alla sede dell'azienda

(4) - cognome e nome

(5) - barrare la casella che interessa

(6)- barrare tra le ipotesi A, B e C quella corrispondente alla posizione del dichiarante.

(città) (data) (firma del datore di lavoro)

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