Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 88 del 27 settembre 1973
Oggetto: Assicurazione dei componenti di complessi orchestrali.
Circa l'applicabilità della tutela assicurativa nei casi di complessi orchestrali facenti uso di strumenti musicali elettrici (batterie, chitarre, pianole, ecc.) o di apparecchiature elettriche od elettroniche di amplificazione del suono, questa Direzione generale ritiene che i componenti di orchestre non siano, in linea di massima, soggetti alla tutela infortunistica. Infatti, a prescindere che spesso non è dato per essi riconoscere il requisito della dipendenza, la loro prestazione artistica non è configurabile come attività di carattere manuale e non può quindi essere tutelata neppure se svolta con gli strumenti o le apparecchiature predetti.
L'assicurazione va, pertanto, limitata ai casi in cui i componenti di orchestre, oltre ad eseguire i brani musicali, collaborino in posizione di dipendenza o come soci di organismi associativi, sia pure di mero fatto, allo impianto delle apparecchiature elettriche od elettroniche od alla loro riparazione, anche se di emergenza, oppure al trasporto, al carico od allo scarico degli strumenti o delle apparecchiature medesime.
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il quale in un primo tempo aveva manifestato un diverso orientamento, ha, con nota 23 giugno 1972 (cfr. all. 1), aderito a tale tesi.
Si invitano le unità periferiche a regolarsi in conformità, informando gli Ispettorati del Lavoro, ove gli stessi sollevassero eccezioni in merito, del nuovo parere ministeriale.
Le eventuali fattispecie che dovessero dare luogo a difficoltà non superabili localmente saranno segnalate a questa Direzione generale con il corredo dei necessari elementi di valutazione.
All. n. 1 alla circ. n. 88/1973 Roma, 23 giugno 1972
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Direzione generale della Previdenza e Assistenza
Sociale - Div. XV
ALL'INAIL - Servizio Rischi Uff. 2° - Via Nomentana, 74 R O M A
Prot. n. 81/50211 Allegati
Risposta al foglio n.597/PG/8 del 12.4.1972
OGGETTO: Assicurazione dei complessi orchestrali facenti uso di strumenti musicali elettrici e di apparecchiature elettriche ed elettroniche di amplificazione del suono.
In esito alla nota che si riscontra, con la quale codesto Istituto chiedeva che venisse riesaminato il parere a suo tempo espresso dallo scrivente in merito alla assoggettabilità della categoria indicata in oggetto alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con riferimento ad alcuni problemi concreti emersi nella pratica applicazione della legge, si comunica quanto segue.
Al fine di un migliore intendimento della sostanza del parere cui si fa riferimento, espresso da questo Ministero con nota n. 50161/A-81 del 13.2.1970, è necessario ricordare come il parere stesso venne formulato in risposta alla nota n. 597/PG del 31.8.1968 con la quale codesto Istituto sosteneva la non assoggettabilità alla assicurazione infortuni del personale di cui trattasi in quanto si asserviva:
1) si ritiene che l'attività del personale in esame ... non possa qualificarsi manuale ... dato il suo carattere essenzialmente artistico;
2) nel rapporto tra i titolari dei locali e gli orchestrali appare identificabile una locatio operis e non una locatio operarum per cui difetterebbe altresì il requisito della dipendenza.
Con il parere cui si fa riferimento si intendeva precisare appunto quanto ora richiesto da codesto Istituto, anche se nella sua formulazione il parere stesso non poteva non risentire della necessità di replicare alle argomentazioni sopra riportate, e cioè per quanto riguarda il punto 1 che il carattere più o meno artistico della prestazione non è sufficiente ad escludere la esistenza del requisito della manualità e per quanto riguarda il punto 2 che in ogni caso non si può escludere o sostenere a priori l'esistenza del requisito della subordinazione, dovendosi esaminare la natura del singolo contratto e cioè esattamente quanto argomentato nella nota che si riscontra.
Si concorda quindi con quanto sostenuto da codesto Istituto cioè che i componenti di orchestre possano venire assicurati .... qualora ... svolgano, in posizione di subordinazione o come soci di organismi sociali sia pure di mero fatto, attività nelle quali sia dato riscontrare un apprezzabile carattere di manualità.