Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 87 del 27 settembre 1973
Oggetto: Assicurazione dei guardiacaccia dipendenti dalle Amministrazioni provinciali e di quelli della Regione Siciliana.
Con circolare n. 77/1954 si stabilì, aderendo ad una proposta formulata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, di assicurare nella forma industriale i guardiacaccia dipendenti dai Comitati provinciali della caccia, benché nell'attività di vigilanza da essi svolta si ravvisasse un interesse di carattere pubblico.
Successivamente si pose il problema dell'estensione della copertura assicurativa ai guardiacaccia dipendenti dalle Amministrazioni provinciali, tenuto conto della norma di cui all'articolo 37 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 87 che definisce i predetti Comitati organi della Provincia.
L'intera questione è stata riesaminata anche alla luce della sentenza n. 2627 del 29 aprile 1968 della Corte di Cassazione, nella quale viene affermato che nell'espressione vigilanza privata (articolo 1, n. 19 RD.
17.8.1935, n. 1765, ora articolo 1, n. 24 del T.U. 30.6.1965, n. 1124) l'attributo privata è stato adottato dal legislatore per distinguere l'attività esplicata dagli addetti a compiti specifici di vigilanza su determinati beni, in relazione a particolari esigenze, dall'attività svolta dai pubblici dipendenti, preposti alla sicurezza pubblica, per fini primari dello Stato e nell'interesse generale della collettività.
A seguito di detta decisione, risulta chiaro che l'obbligo assicurativo, sia per i guardiacaccia dipendenti dai Comitati provinciali della caccia che per quelli dipendenti dalle Amministrazioni provinciali, trova il suo fondamento nel citato articolo 1, n. 24 del T.U. 1965 (e precedentemente nell'articolo 1, n. 19 del R.D.
1935), poiché nella fattispecie trattasi di vigilanza privata.
Recependo tale autorevole orientamento giurisprudenziale, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, con delibera del 23 luglio c.a., ha stabilito che sia da sostenere l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, prevista dal Titolo I del menzionato Testo Unico 1965, n. 1124, anche per i guardiacaccia dipendenti dalle Amministrazioni provinciali, a condizione che per gli stessi non ricorrano gli estremi per l'applicabilità del successivo Titolo II. Il che si verifica quando l'attività in questione abbia carattere complementare rispetto a quella principale di imprenditore agricolo eventualmente svolta dall'Amministrazione provinciale.
Per quanto concerne, in particolare, l'Ispettorato regionale per la Sicilia, il Consiglio di Amministrazione, con la medesima delibera del 23 luglio u.s., ha disposto che venga ripristinata l'assicurazione per i guardiacaccia dipendenti dalla Regione siciliana secondo le norme del Titolo I del vigente Testo Unico, a condizione che anche in questo caso non ricorrano gli estremi per l'applicabilità del Titolo II, come sopra chiarito.
Devono intendersi, pertanto, abrogate le istruzioni impartite al Direttore Compartimentale di Palermo con lettera del 27 luglio 1966 in merito all'assicurazione dei guardiacaccia dipendenti dai Comitati provinciali della Sicilia.
Si invitano le Sedi a dare piena ed immediata attuazione alla suddetta delibera consiliare.