V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro
e all’economia, nonché di politiche sociali connesse
all’emer-genza epidemiologica da COVID-19 (C. 2500 Governo).
ART. 1.
SUBEMENDAMENTI ALL’EMENDAMENTO
1.101 DEI RELATORI
Sostituire le parole: Al comma 4,
aggiun-gere, in fine, le seguenti parole: con le
seguenti: apportare le seguenti modifiche: a) dopo il comma 3, aggiungere il
seguente:
3-bis. All’articolo 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifi-cazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Ai fini del potenziamento dei posti letti necessari alla gestione dell’emergenza sanitaria in atto, e nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposi-zione, stabiliscono le modalità di remune-razione dei posti letto e degli spazi even-tualmente messi a disposizione dalle strut-ture private, accreditate e non, sulla base dei criteri di cui ai successivi commi.
3-ter. La remunerazione deve tenere conto dei posti letto messi a disposizione dalle suddette strutture sanitarie, anche sulla base di tre distinti setting assistenziali:
a) pazienti COVID-19 di grado medio
in ricovero ordinario;
b) pazienti COVID-19
paucisintoma-tici di grado lieve;
c) pazienti COVID-19 ospedalizzati e
clinicamente guariti ma che necessitano di un ulteriore periodo di degenza ospeda-liera a basso impatto assistenziale;
d) pazienti non COVID-19 al
mo-mento degenti presso strutture pubbliche. 3-quater. Per quanto riguarda le strut-ture private accreditate che hanno dato disponibilità di posti letto finalizzati al ri-covero dei pazienti e alla gestione dell’e-mergenza, la remunerazione mensile mi-nima è pari ad una percentuale di un
dodicesimo del budget assegnato alla spe-cifica struttura dalle disposizioni regionali vigenti, che viene riconosciuto a prescin-dere dal valore della reale produzione. La remunerazione di cui al presente comma, deve comunque tenere conto dei setting assistenziali di cui al comma 3-ter nonché parametrata in base ai giorni di degenza e ai costi sostenuti e documentati di dispo-sitivi e farmaci.
3-quinquies. Ai fini della remunerazione di cui ai commi 3-ter e 3-quater, le strut-ture private non devono aver attivato pro-cedure di licenziamento di personale né aver presentato richiesta di accesso ai trat-tamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto.
b) al comma 4, aggiungere, in fine, le
seguenti parole:
0.1.101.6. Paolo Russo.
Relatori Governo
* * *
Dopo le parole: Al comma 4 inserire le
seguenti: dopo le parole: sia con l’obiettivo di assicurare le accresciute attività di mo-nitoraggio e assistenza connesse all’emer-genza epidemiologica, sia per inserire le seguenti: garantire un approccio integrato tra le prestazioni sanitarie e le terapie tecnologiche, con particolare riferimento alla ventilazione meccanica e l’ossigenote-rapia, nonché per.
0. 1. 101. 2. Locatelli, Panizzut, Boldi, De
Bel-lachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Relatori Governo
* * *
Dopo le parole: Al comma 4 inserire le
seguenti: sostituire la parola: disabili con le
seguenti: con disabilità, avuto riguardo
de-gli eventuali Progetti di Assistenza Indivi-duale (PA),.
0. 1. 101. 3. Locatelli, Panizzut, Boldi, De
Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tira-mani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Mu-relli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bel-lachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Relatori Governo
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Nella parte consequenziale, capoverso 4-bis, prima della lettera a) premettere la seguente:
0a) all’articolo 9, dopo il comma 1,
aggiungere il seguente:
« 1-bis. I progetti riabilitativi, i progetti di vita indipendente, i piani assistenziali in favore di persone non autosufficienti, i pro-getti individuali per le persone con disabi-lità di cui all’articolo 14 della legge 8 no-vembre 2000, n. 328 e i progetti per il durante noi, dopo di noi di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, in scadenza durante lo stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono prorogati per ulteriori sei mesi, salvo che
non vi siano maggiori necessità valutate su richiesta dell’interessato ».
0. 1. 101. 1. Locatelli, Panizzut, Boldi, De
Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tira-mani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Mu-relli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bel-lachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Relatori Governo
* * *
Nella parte consequenziale, capoverso 4-bis, lettera a), sostituire le parole:
all’ar-ticolo 3-quinquies con le seguenti: all’arti-colo 8-ter.
0. 1. 101. 7. Trizzino.
Relatori Governo
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Nella parte consequenziale, capoverso 4-bis, aggiungere la seguente lettera:
c) dopo il comma 10, inserire il
se-guente:
sani-tarie e in terapia intensiva, affette da COVID-19 ».
0. 1. 101. 8. Parolo, Bellachioma, Vanessa
Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Ga-ravaglia, Gava, Tomasi.
Relatori Governo
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Nella parte consequenziale, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
4-ter. Al fine di implementare i pro-grammi di sorveglianza epidemiologica e garantire l’aderenza alla terapia farmaco-logica, realizzando l’efficace monitoraggio della spesa farmaceutica, il Ministero della salute, l’AIFA e l’ISTAT acquisiscono dalle farmacie, per tramite delle associazioni di categoria, i dati relativi alla dispensazione dei farmaci di cui all’articolo 87, comma 1, lettere a), c) ed e), nonché dei parafarmaci registrati con dispositivi medici. Con appo-sito protocollo d’intesa tra il Ministero della salute, l’AIFA, l’ISTAT e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, (sottoscriversi entro ses-santa giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono dettate le modalità e le tempistiche di acquisizione dei dati di cui al presente comma.
0. 1. 101. 4. Mandelli.
Relatori Governo
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Nella parte consequenziale, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
4-ter. L’articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal se-guente:
« Art. 102. – 1. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all’esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.
2 . Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad ec-cezione dei professionisti abilitati alla pre-scrizione di medicinali.
I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che stipulano con farmacisti con-venzioni di qualsiasi tipo relative alla par-tecipazione all’utile della farmacia, quando non ricorra l’applicazione delle disposi-zioni contenute negli articoli 170 e 172 del citato testo unico delle leggi sanitarie, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000 ».
0. 1. 101. 5. Mandelli.
Relatori Governo
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Al comma 4, aggiungere, in fine, le se-guenti parole: I citati servizi di assistenza
domiciliare integrata devono essere auto-rizzati e accreditati dal Servizio sanitario nazionale ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
Conseguentemente, dopo il comma 4 ag-giungere il seguente:
4-bis. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3-quinquies, comma 1,
lettera b), dopo la parola: « ambulatoriali » sono inserite le seguenti: « e domiciliari »;
b) all’articolo 8-ter, comma 2, dopo le
domiciliari ai sensi dell’articolo 22 del de-creto del Presidente del Consiglio dei mi-nistri 12 gennaio 2017, pubblicato nel sup-plemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, nonché ».
1. 101. I Relatori.
Relatori Governo
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ART. 25.
SUBEMENDAMENTI ALL’EMENDAMENTO
25.033 DEI RELATORI
Al capoverso « Art. 25-bis », comma 1 sostituire le parole: 10 milioni di euro per
l’anno 2020 con le seguenti: 12 milioni di euro per l’anno 2020 e di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.
Conseguentemente al medesimo capo-verso sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Agli oneri derivanti dal presente ar-ticolo, pari a 12 milioni di euro per l’anno 2020 e 2 milioni di euro a decorrere dal-l’anno 2021 si provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro per
l’anno 2020, mediante la sostituzione al-l’articolo 1, comma 591, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, delle parole: « 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019 » con le seguenti: « 100 mi-lioni di euro per l’anno 2019, di 90 mimi-lioni di euro per l’anno 2020 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 »;
b) quanto a 2 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2020, mediante le mag-giori entrate provenienti dall’attuazione della seguente disposizione:
All’articolo 93, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono aggiunti, in fine, i se-guenti periodi: « L’immatricolazione dei vei-coli di interesse storico e collezionistico è ammessa su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associa-zioni abilitati indicati dall’articolo 60 c.d.s. In caso di nuova immatricolazione di vei-coli che sono già stati precedentemente iscritti al P.R.A. e cancellati d’ufficio o su richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente di otte-nere targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al P.R.A., ovvero di otte-nere una targa del periodo storico di co-struzione, ovvero circolazione del veicolo, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del CED della Motorizzazione, e riferita ad altro veicolo ancora circolante, indipenden-temente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da quelli attuali rispondenti allo standard europeo. Tale pos-sibilità è concessa anche retroattivamente per tutti quei veicoli che sono stati negli anni reimmatricolati o ritargati purché in regola con il pagamento degli oneri do-vuti ».
0. 25. 033. 6. Garavaglia, Comaroli, Va-nessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Fras-sini, Gava, Tomasi.
Relatori Governo
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Apportare le seguenti modificazioni al capoverso « Art. 25-bis »:
Conseguentemente, agli oneri aggiuntivi, pari a 2 milioni di euro a decorrere dal-l’anno 2020, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse rivenienti dal maggior gettito derivante dall’attuazione della seguente di-sposizione.
All’articolo 93, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « l’immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è ammessa su pre-sentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tec-niche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni abilitati indi-cati dall’articolo 60 c.d.s. In caso di nuova immatricolazione di veicoli che sono già stati precedentemente iscritti al P.R.A. e cancellati d’ufficio o su richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente di ottenere targhe e libretto di circolazione della prima iscri-zione al P.R.A., ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione, ovvero circolazione del veicolo, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del CED della Motorizzazione, e riferita ad altro veicolo ancora circolante, indipenden-temente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da quelli attuali rispondenti allo standard europeo. Tale pos-sibilità è concessa anche retroattivamente per tutti quei veicoli che sono stati negli anni reimmatricolati o ritargati purché in regola con il pagamento degli oneri do-vuti ».
0. 25. 033. 7. Garavaglia, Comaroli, Va-nessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Fras-sini, Gava, Tomasi.
Relatori Governo
Al capoverso « Art. 25-bis », sopprimere il comma 2.
0. 25. 033. 13. Gadda.
Relatori Governo
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Al capoverso Art. 25-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese che svolgono attività di gestione dei rifiuti urbani, SACE S.p.A. acquisisce i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per ser-vizi, certificati mediante l’apposita piatta-forma elettronica. SACE S.p.A. liquida en-tro 30 giorni dalla richiesta pervenuta da parte dell’impresa l’ammontare dei crediti trasferiti.
0. 25. 033. 12. Gava, Lucchini, Benvenuto, Badole, D’Eramo, Gobbato, Parolo, Raf-faelli, Valbusa, Vallotto, Patassini.
Relatori Governo
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Dopo il capoverso « Art. 25-bis », aggiun-gere il seguente:
del contributo a fondo perduto è determi-nato nella misura del 20 per cento della differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2020 e l’am-montare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, lu-glio e agosto 2019, nei modi previsti dal comma 5 del medesimo articolo 25.
Conseguentemente sostituire le parole:
aggiungere il seguente con: aggiungere i seguenti:
0. 25. 033. 10. Piastra, Frassini,
Bella-chioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Coma-roli, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Relatori Governo
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Sostituire le parole: aggiungere il
se-guente con le seguenti: aggiungere i seguenti:
Conseguentemente dopo il capoverso « Art. 25-bis » aggiungere il seguente:
Art. 25-ter.
(Garanzie alle Pmi con magazzino in depe-rimento)
1. All’articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modifi-cazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
« a) dopo la lettera p), è inserita la seguente: “q) la garanzia di cui alla lettera
c) è concessa in favore di piccole e medie
imprese e di persone fisiche esercenti atti-vità di impresa nel settore tessile, alimen-tare e della ristorazione la cui attività d’im-presa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocer-tificata ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-bre 2000, n. 445 e che abbiano stimato
rimanenze finali ai sensi dell’articolo 2425 del codice civile e dell’articolo 92, comma 1 e seguenti, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pur-ché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 50 per cento dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ul-tima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documenta-zione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presi-dente della Repubblica 28 dicembre 200, n. 445, e comunque, non superiore a 50.000,00 euro”;
b) Conseguentemente al comma 13, la
parola: “249” è sostituita dalla seguente: “349” ».
0. 25. 033. 1. Caparvi, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Taran-tino, Murelli, Durigon, Caffaratto, Le-gnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bel-lachioma, Cestari, Frassini, Gava, Gara-vaglia, Comaroli, Tomasi.
Relatori Governo
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Sostituire le parole: aggiungere il
guente con le seguenti: aggiungere i se-guenti.
Conseguentemente dopo il capoverso « Art. 25-bis » aggiungere il seguente:
Art. 25-ter.
(Contributi a fondo perduto per il paga-mento delle utenze domestiche)
dalla diffusione del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020, volto alla concessione di contributi a fondo perduto a beneficio di imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa che si trovano di fronte a una carenza o indisponibilità di liquidità. Le iniziative di cui al presente articolo sono realizzate nel rispetto di quanto stabilito dalla comuni-cazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C n. 1863/2020, come di se-guito specificato.
2. Ciascun richiedente riceve un contri-buto fino ad un massimo di 800.000,00 euro, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Il contributo verrà erogato alle im-prese di cui al comma 1 che non erano imprese in difficoltà (ai sensi del regola-mento (UE) n. 651/2014 della Commis-sione, del 17 giugno 2014) al 31 dicembre 2019.
3. In presenza dei requisiti indicati dai commi che precedono le imprese e le per-sone fisiche esercenti attività di impresa saranno ammesse al contributo in ragione della priorità temporale delle richieste di erogazione, fino all’esaurimento della do-tazione prevista dal comma 1.
4. Il contributo a fondo perduto è con-cesso sulla base di un budget previsionale predisposto dai soggetti richiedenti al mo-mento della presentazione dell’istanza. Con decreto del Ministro dello sviluppo econo-mico, da adottare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Uffi-ciale della legge di conversione del presente
decreto-legge, sono individuati i beneficiari dei contributi di cui al comma 1 e forniti ulteriori dettagli inerenti al processo di gestione complessiva della misura, l’elenco degli oneri informativi a carico delle im-prese per la fruizione del contributo (ivi incluso in merito al contenuto del budget previsionale) e sono pubblicati gli schemi per la presentazione delle domande, delle richieste di erogazione, nonché l’articola-zione dei criteri di valutal’articola-zione in parame-tri e le modalità di corresponsione del contributo.
5. L’istruttoria si conclude entro quin-dici giorni dalla presentazione dell’istanza, ad esclusione dei periodi di tempo neces-sari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste ai proponenti, una sola volta. Il contributo verrà erogato entro cinque giorni dalla conclusione del-l’istruttoria, e in ogni caso entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
6. I soggetti beneficiari della misura sono tenuti ad impiegare il contributo a fondo perduto esclusivamente per soste-nere i pagamenti delle utenze domestiche. 7. Agli oneri derivanti dall’istituzione del Fondo di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante cor-rispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si ma-nifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
0. 25. 033. 2. Bitonci, Gusmeroli,
Cente-mero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Ales-sandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Ga-ravaglia, Comaroli, Tomasi.
Relatori Governo
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Sostituire le parole: aggiungere il
guente con le seguenti: aggiungere i se-guenti.
Conseguentemente dopo il capoverso « Art.
25-bis » aggiungere il seguente: Art. 25-ter.
(Fondo speciale a favore della provincia di Bergamo e delle altre province
maggior-mente colpite da COVID-19)
sostenuti in dipendenza della morte di per-sone a causa della pandemia da COVID-19 nella provincia di Bergamo e nelle altre province maggiormente colpite, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020, per contributi a fondo perduto e secondo modalità compatibili con la nor-mativa europea.
2. Con decreto del Ministero dell’econo-mia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l’erogazione e l’assegnazione dei fondi di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente ar-ticolo, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esi-genze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente decreto.
0. 25. 033. 3. Frassini, Garavaglia, Belotti, Invernizzi, Ribolla.
Relatori Governo
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Dopo il capoverso « Art. 25-bis » aggiun-gere il seguente:
Art. 25-ter.
(Fondo emergenziale per il sostegno delle produzioni industriali del comparto agroa-limentare caratterizzati da forte stagionalità)
1. Al fine di sostenere le imprese indu-striali che realizzano produzioni alimen-tari di trasformazione anche di materie prime agricole e/o derivanti dall’alleva-mento e che si rivolgono prevalentemente a mercati caratterizzati da stagionalità, che
abbiano subito un grave pregiudizio in ter-mini di riduzione delle vendite a causa della crisi epidemiologica COVID-19 e a causa della chiusura dei canali commer-ciali di destinazione delle proprie produ-zioni e della presumibile consistente ridu-zione della domanda anche dopo la fase di chiusura è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo, denominato « Fondo per il sostegno alle produzioni industriali del comparto agroalimentare che si rivolgono prevalentemente a mercati ca-ratterizzati da stagionalità » con una dota-zione di 220 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato all’attuazione di interventi di ristoro per il danno subito a causa delle perdite di fatturato.
2. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente de-creto, con decreto del Ministero dello svi-luppo economico di concerto con il Mini-stero dell’economia e delle finanze saranno definite le modalità di calcolo del beneficio, le modalità di erogazione e le procedure di accesso al Fondo di cui al comma prece-dente.
3. Il beneficio di cui al comma 2 sarà riferito al valore della riduzione di fattu-rato al netto del valore dei costi variabili in quanto non sostenuti.
4. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai soggetti di cui al comma 1 che dimostrino di aver subito, in media, nei mesi di marzo e aprile, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 40 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell’anno 2019.
5. Il beneficio di cui al presente articolo non è cumulabile con quello relativo all’ar-ticolo 222 del presente decreto-legge.
Conseguentemente, sostituire le parole:
aggiungere il seguente con le seguenti: ag-giungere i seguenti:
0. 25. 033. 9. Molinari, Bellachioma,
Va-nessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Fras-sini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Relatori Governo
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Dopo il capoverso « Art. 25-bis » aggiun-gere il seguente:
Art. 25-ter.
1. Limitatamente alle aziende del set-tore dell’intrattenimento e pubblico spetta-colo, il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 dell’articolo 25 spetta a condi-zione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di febbraio 2020, marzo 2020, aprile 2020, maggio 2020 e giugno 2020, o dell’eventuale ulteriore pe-riodo di inattività totale imposto attraverso l’emanazione ulteriori provvedimenti gover-nativi nazionali, regionali e locali, diretti a fronteggiare l’emergenza epidemiologica CO-VID-19 sia inferiore ai due terzi dell’am-montare del fatturato e dei corrispettivi degli stessi mesi relativi all’anno 2019.
Per la corretta determinazione dei pre-detti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei re-quisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché a soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede opera-tiva nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiara-zione dello stato di emergenza COVID-19. 2. Limitatamente alle attività del settore indicato nel precedente comma del
pre-sente articolo, l’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale fissa pari al venti per cento della differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di febbraio 2020, marzo 2020, aprile 2020, maggio 2020 e giugno 2020 o dell’eventuale ulteriore periodo di inattività totale impo-sto attraverso l’emanazione di provvedi-menti governativi nazionali, regionali e lo-cali, che si renderanno necessari a fronteg-giare l’emergenza epidemiologica, e l’am-montare del fatturato e dei corrispettivi degli stessi mesi relativi all’anno 2019. Per le aziende di nuova costituzione, già attive alla data del 23 febbraio 2020, l’ammontare del contributo a fondo perduto in percen-tuale fissa pari al venti per cento, è deter-minato sulla base della differenza tra le previsioni di fatturato aziendale per l’anno 2020 e l’ammontare del fatturato che si produrrà, per il medesimo periodo, nel-l’anno 2021, salvo eventuale compensa-zione.
3. Ai maggiori oneri derivanti dal pre-sente articolo, pari a 300 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferi-bili che si manifestano nel corso della ge-stione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
Conseguentemente sostituire le parole:
aggiungere il seguente con le seguenti: ag-giungere i seguenti:.
0. 25. 033. 11. Bellachioma, Vanessa Cat-toi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garava-glia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusme-roli, Toccalini, Comencini, Ribolla.
Dopo l’articolo 25, aggiungere il se-guente:
Art. 25-bis.
(Fondo per il finanziamento delle attività di Patronato e compensi spettanti per
assi-stenza fiscale)
1. Le risorse del Fondo per il finanzia-mento delle attività di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono incre-mentate di 10 milioni di euro per l’anno 2020.
2. Dopo la lettera c) del comma 3 del-l’articolo 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è inserita la seguente:
« c-bis) effettuano il riscontro della corrispondenza dei dati dei redditi fondiari indicati nella dichiarazione con quelli ri-sultanti dalle banche dati dell’Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione della presente let-tera; ».
3. All’articolo 1, comma 591, primo pe-riodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 100 milioni di euro per l’anno 2019, di 90 milioni di euro per l’anno 2020 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 ».
25. 033. I Relatori.
Relatori Governo
ART. 27.
SUBEMENDAMENTI ALL’EMENDAMENTO
27.22 DEI RELATORI
Al capoverso 4-bis, sostituire le parole da: è impiegata fino alla fine del comma con le seguenti: è impiegata per effettuare
ope-razioni di mercato a sostegno di filiere produttive rilevanti per l’economia italiana attraverso aumenti di capitale realizzati da operatori specializzati del private equity.
0. 27. 22. 7. Ungaro.
Relatori Governo
* * *
Al capoverso comma 4-bis dopo le pa-role: è impiegata inserire le seguenti: per
una quota non inferiore a 10 milioni di euro per supportare la ripresa economica delle aziende operanti nel del settore agro-alimentare e, in particolare, nel comparto
beverage, nonché.
0. 27. 22. 8. Tartaglione, Mandelli,
Oc-chiuto, Prestigiacomo, Pella, D’Attis, Pa-olo Russo, Cannizzaro, D’Ettore.
Relatori Governo
* * *
Sostituire le parole: aggiungere il
Conseguentemente dopo il capoverso comma 4-bis aggiungere i seguenti:
4-ter. Le società di capitali che adottano i principi contabili del codice civile e che sono tenute alla redazione del bilancio, sottoposte a revisione ai sensi dell’articolo 2477, possono iscrivere i costi relativi a servizi, contratti che regolano il godimento di beni di terzi, gli investimenti in immo-bilizzazioni materiali ed immateriali, il la-voro ed il deperimento di materie o merci sostenuti nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 fino al 31 luglio 2020 e per i quali non è stato possibile generare ricavi in normali condizioni di operatività, in una apposita voce dello stato patrimoniale tra le immo-bilizzazioni immateriali. È ammessa la ca-pitalizzazione dei costi per gli interessi passivi sostenuti fino alla data del 31 luglio 2020.
4-quater. L’articolo 2424 è modificato aggiungendo la voce B/1-bis « costi a recu-perabilità differita ».
4-quinquies. La Nota Integrativa indica in maniera puntuale i criteri di stima ed il dettaglio dei costi per i quali si è proceduto alla capitalizzazione.
4-sexies. L’iscrizione non può essere ef-fettuata se non espressamente autorizzata dal soggetto incaricato della revisione con-tabile ai sensi dell’articolo 2477, che deve utilizzare per la verifica i medesimi prin-cipi di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/1061609 del 9 agosto 2001 per veri-ficare la corretta iscrizione e le possibilità di recupero future.
4-septies. I « costi a recuperabilità dif-ferita » devono essere ripartiti sistematica-mente in un periodo massimo di cinque esercizi e la prima quota di iscrizione al conto economico non può essere inferiore a un quinto rispetto a quanto iscritto nell’at-tivo, è consentita l’imputazione del costo al conto economico a partire dall’esercizio 2021.
4-octies. Non può farsi luogo a distribu-zione di utili o riserve né alla restitudistribu-zione di finanziamenti ai soci, fruttiferi o infrut-tiferi, fino a quando tale voce dell’attivo non sia stata completamente recuperata.
4-novies. L’organo incaricato della revi-sione contabile esprime nella propria
rela-zione un fondato giudizio sulla correttezza e sulla recuperabilità dei costi iscritti nel-l’attivo, sulla base di un piano industriale prodotto dalla società.
4-decies. Per le società che non sono tenute alla revisione ai sensi dell’articolo 2477, l’iscrizione della suddetta posta è condizionata al rilascio di una relazione da parte di un revisore o di una società di revisione iscritte nel registro tenuto presso il Ministero dell’economia e delle finanze, nella quale si attesti la corretta iscrizione dei costi, nonché la ragionevolezza delle ipotesi riportate nel piano e le possibilità di recupero dei costi iscritti in deroga. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legate dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di revisione pre-visto dal presente comma danno diritto ad un credito d’imposta pari all’ammontare di dette spese e per un importo comunque non superiore a 5.000 euro. Detto credito, utilizzato in compensazione ai sensi del-l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, va indicato nella dichiara-zione dei redditi e non concorre alla for-mazione del reddito di impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
4-undecies. Le società che ricorrono alla deroga, indipendentemente dalla dimen-sione, sono comunque tenute alla reda-zione del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione.
cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali.
0. 27. 22. 11. Garavaglia, Guidesi,
Bella-chioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Coma-roli, Frassini, Gava, Tomasi.
Relatori Governo
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Sostituire le parole: aggiungere il
guente con le seguenti: aggiungere i se-guenti.
Conseguentemente dopo il capoverso comma 4-bis aggiungere il seguente:
4-ter. Il Fondo per il trasferimento tec-nologico di cui all’articolo 42 del presente provvedimento opera anche investendo in uno o più fondi per il venture capital, ovvero in uno o più organismi di investi-mento collettivo del risparmio che inve-stono in Fondi per il venture capital, isti-tuiti e gestiti dalla SGR o da altre società autorizzate da Banca d’Italia a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio. Una somma non inferiore al 30 per cento della dotazione complessiva è destinata ad investimenti indiretti.
0. 27. 22. 1. Centemero, Bitonci,
Cavan-doli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Ales-sandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Ga-ravaglia, Comaroli, Tomasi.
Relatori Governo
Sostituire le parole: aggiungere il
guente con le seguenti: aggiungere i se-guenti.
Conseguentemente dopo il capoverso comma 4-bis aggiungere il seguente:
4-ter. All’articolo 4, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: « decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385 », sono inserite le seguenti: « e dell’articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, »;
b) dopo le parole: « in materia di
trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari » sono inserite le se-guenti: « e, rispettivamente, come definita dalle disposizioni della Consob relative alla prestazione dei servizi accessori ».
0. 27. 22. 6. Centemero, Bitonci,
Cavan-doli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Ales-sandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Ga-ravaglia, Comaroli, Tomasi.
Relatori Governo
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Sostituire le parole: aggiungere il
guente con le seguenti: aggiungere i se-guenti.
Conseguentemente dopo il capoverso comma 4-bis aggiungere il seguente:
Conseguentemente, nella rubrica sono in-serite, infine, le seguenti parole: e gestione
dell’impresa.
0. 27. 22. 4. Cavandoli, Bitonci, Cente-mero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Ales-sandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.
Relatori Governo
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Sostituire le parole: aggiungere il
guente con le seguenti: aggiungere i se-guenti.
Conseguentemente dopo il capoverso comma 4-bis aggiungere il seguente:
4-ter. All’articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 2, ag-giungere il seguente:
2-bis. All’articolo 107 del decreto legi-slativo 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. Il termine di approvazione del bilancio consolidato 2019 degli enti destinatari delle disposi-zioni del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011 è rinviato al 30 novembre 2020 ».
0. 27. 22. 5. Cavandoli, Bitonci, Cente-mero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Ales-sandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.
Relatori Governo
Sostituire le parole: aggiungere il
guente con le seguenti: aggiungere i se-guenti.
Conseguentemente dopo il capoverso comma 4-bis aggiungere il seguente:
4-ter. All’articolo 14 del decreto legisla-tivo 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 1, è inserito il se-guente:
1-bis. Ai finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo, che superano l’importo di 100.000 euro, si applica un tasso di interesse non superiore all’1 per cento.
0. 27. 22. 2. Belotti, Basini, Colmellere,
Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Rac-chella, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Ge-rardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Pa-ternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Pia-stra, Ribolla.
Relatori Governo
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Sostituire le parole: aggiungere il
guente con le seguenti: aggiungere i se-guenti.
Conseguentemente dopo il capoverso comma 4-bis aggiungere il seguente:
4-ter. All’articolo 14 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modifi-cazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
co-stituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l’accesso al credito, anche a fa-vore di determinati settori economici o filiere d’impresa, prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera n), del presente provve-dimento, è estesa al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo. ».
0. 27. 22. 3. Belotti, Guidesi, Basini,
Col-mellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Pa-telli, Racchella, Sasso, Bitonci, Cavan-doli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Ales-sandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Ribolla.
Relatori Governo
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Sostituire le parole: aggiungere il
guente con le seguenti: aggiungere i se-guenti.
Conseguentemente dopo il capoverso comma 4-bis aggiungere il seguente:
4-ter. Per l’anno 2020, in ragione dell’e-mergenza epidemiologica legata al COVID-19, non si dà luogo alle procedure di am-mortamento a legislazione vigente. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferi-bili che si manifestano nel corso della ge-stione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
0. 27. 22. 9. Garavaglia, Bellachioma, Va-nessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Fras-sini, Gava, Tomasi.
Relatori Governo
Sostituire le parole: aggiungere il
guente con le seguenti: aggiungere i se-guenti.
Conseguentemente dopo il capoverso comma 4-bis aggiungere il seguente:
4-ter. I costi sostenuti dalle società di capitali che adottano i principi contabili del codice civile che sono tenute alla reda-zione del bilancio, sottoposte a revisione ai sensi dell’articolo 2477 e per i quali non è stato possibile generare ricavi in normali condizioni di operatività legati ad inter-venti resisi necessari dall’emergenza epide-miologica da COVID-19, sono considerati interamente nel conto economico dell’anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente ar-ticolo, pari a 800 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esi-genze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
0. 27. 22. 10. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Fras-sini, Gava, Tomasi.
Relatori Governo
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Sostituire le parole: aggiungere il
guente con le seguenti: aggiungere i se-guenti:
Conseguentemente dopo il capoverso comma 4-bis aggiungere il seguente: 4-ter.
All’articolo 187 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le se-guenti modifiche:
a) dopo il comma 2, è inserito il
dell’art. 213, l’ANAC, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei tra-sporti e Banca d’Italia, sentita l’Assilea e le associazioni maggiormente rappresentative del settore, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposi-zione redige bandi-tipo secondo i principi contenuti nell’articolo 187 del decreto le-gislativo 50/2016);
b) è aggiunto in fine il seguente comma:
9-bis. Per agevolare la realizzazione, l’ac-quisizione e il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità attraverso lo strumento della locazione finanziaria, la banca o l’intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 pos-sono avvalersi del supporto delle risorse di Cassa Depositi e prestiti.
0. 27. 22. 12. Gusmeroli, Bellachioma,
Va-nessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Fras-sini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Taran-tino.
Relatori Governo
* * *
Sostituire le parole: aggiungere il
guente con le seguenti: aggiungere i se-guenti:
Conseguentemente dopo il capoverso comma 4-bis aggiungere il seguente: 4-ter.
Al fine di adottare iniziative finalizzate al sostegno delle imprese e al rilancio econo-mico del territorio di competenza, gli enti locali, nel corso dell’anno 2020, possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 per ridurre il fondo crediti di dubbia esi-gibilità stanziato per l’esercizio 2020 nella missione « Fondi e Accantonamenti » ad un valore pari al 50 per cento dell’accantona-mento quantificato nell’allegato al bilancio
riguardante il fondo crediti di dubbia esi-gibilità.
0. 27. 22. 14. Tateo, Bitonci, Cavandoli,
Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Taran-tino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Ce-stari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Relatori Governo
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Sostituire le parole: aggiungere il
guente con le seguenti: aggiungere i se-guenti:
Conseguentemente dopo il capoverso comma 4-bis aggiungere il seguente: 4-ter.
All’articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, conver-tito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: « operazione finanziaria » inserire le seguenti: « , ivi in-cluse le dilazioni concesse su crediti com-merciali ceduti ai sensi della legge 21 feb-braio 1991 n. 52 a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e sino al 31 dicembre 2020 da parte di banche, intermediari finanziari ai sensi del-l’articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e altri soggetti abi-litati alla concessione del crediti in Italia. ».
0. 27. 22. 15. Gusmeroli, Bitonci,
Cavan-doli, Centemero, Covolo, Gerardi, Ales-sandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.
All’emendamento 27.22 al comma 4-bis aggiungere in fine il seguente periodo:
È altresì garantita una detrazione dal-l’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente persona fisica nei suddetti Fondi, sino ad un importo massimo dell’investimento pari ad euro 100.000 per ogni periodo di imposta ed a condizione che l’investimento medesimo sia mantenuto per almeno tre anni; l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, com-porta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.
0. 27. 22. 13. Benigni, Gagliardi,
Pedraz-zini, Silli, Sorte.
Relatori Governo
* * *
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Una quota parte delle risorse del Patrimonio Destinato, pari a 2 miliardi di euro delle risorse previste dal primo pe-riodo del comma 17 del presente articolo, è impiegata, con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5 del presente articolo, per il sostegno, il rilancio e lo sviluppo di operazioni di mercato effet-tuate tramite Fondi per il Venture Capital, come definiti dall’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
27. 22. I Relatori.
Relatori Governo
ART. 65.
SUBEMENDAMENTI ALL’EMENDAMENTO
65.016 DEI RELATORI
Al capoverso Articolo 65-bis, comma 1, sostituire le parole: entro il 31 luglio 2020 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2020.
0. 65. 016. 1. D’Eramo, Patassini,
Bella-chioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Coma-roli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Lucchini, Benvenuto, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Relatori Governo
* * *
Al capoverso Articolo 65-bis, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di consentire il completa-mento delle attività di ricostruzione conse-guenti al sisma del 20 e 29 maggio 2012 in considerazione delle ulteriori difficoltà re-gistrate a causa dell’emergenza epidemio-logica da COVID-19, al comma 14-bis del-l’articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: « negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 ».
Conseguentemente, alla rubrica aggiun-gere in fine le seguenti parole: e sisma del
maggio 2012.
0. 65. 016. 2. Zolezzi, Deiana, Daga,
Ter-zoni.
Relatori Governo
* * *
Al capoverso « Articolo 65-bis », dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di consentire il completa-mento delle attività straordinarie conse-guenti al sisma del 20 e 29 maggio 2012 in considerazione delle ulteriori difficoltà re-gistrate a causa dell’emergenza epidemio-logica da COVID-19, al comma 2 dell’arti-colo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modifi-cato dall’articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 2017, 2018, 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 ». 2-ter. Al comma 9 dell’articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dal-l’articolo 1 comma 761, della legge 27 di-cembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « al 31 dicembre 2020 »
sono sostituite dalle parole: « al 31 dicem-bre 2021 »;
b) le parole: « nel limite di 500.000
euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 » sono sostituite dalle parole: « nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 ».
Conseguentemente, alla rubrica aggiun-gere in fine le seguenti parole: e sisma del
maggio 2012.
0. 65. 016. 3. Zolezzi, Deiana, Daga,
Ter-zoni.
Relatori Governo
* * *
Dopo l’articolo 65, aggiungere il se-guente:
Art. 65-bis.
(Sisma Abruzzo. Proroga di termini)
1. In considerazione delle difficoltà in-contrate dalle imprese a causa dell’emer-genza da COVID-19 nello svolgimento delle attività necessarie alla presentazione dei dati relativi all’ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e di eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite, all’ar-ticolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: « entro il 30 giugno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 luglio 2020 ».
2. In deroga all’articolo 48, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il termine di venticinque giorni previsto dal-l’articolo 3, comma 6, del decreto del Pre-sidente del Consiglio dei ministri 14 no-vembre 2017 è stabilito in novanta giorni.
65. 016. I Relatori.
ART. 72.
SUBEMENDAMENTI ALL’EMENDAMENTO
72.122 DEI RELATORI
Dopo le parole: al comma 1, aggiungere le seguenti: alla lettera a) sostituire le
pa-role: « 31 luglio » con le seguenti: « 31 ago-sto » e alla.
0. 72. 122. 16. Benigni, Gagliardi, Pedraz-zini, Silli, Sorte.
Relatori Governo
* * *
Dopo le parole: al comma 1, aggiungere le seguenti: alla lettera a) sostituire le
pa-role: « non superiore a trenta giorni » con le seguenti: « non superiore a sessanta giorni e alla. ».
0. 72. 122. 17. Benigni, Gagliardi, Pedraz-zini, Silli, Sorte.
Relatori Governo
* * *
Dopo le parole: al comma 1, aggiungere le seguenti: alla lettera a) sostituire le
pa-role: « 50 per cento » con le seguenti: « 75 per cento », e alla.
0. 72. 122. 15. Benigni, Gagliardi, Pedraz-zini, Silli, Sorte.
Relatori Governo
* * *
Dopo le parole: al comma 1, aggiungere le seguenti: alla lettera a) dopo il primo
periodo, inserire il seguente: « Tale inden-nità è pari al 100 per cento per i genitori di figli con disabilità grave di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ». e alla.
0. 72. 122. 3. Locatelli, Panizzut, De Mar-tini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bella-chioma, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Relatori Governo
* * *
Dopo le parole: al comma 1, aggiungere le seguenti: dopo la lettera a), inserire la
seguente:
a-bis) il comma 5 è sostituito dal
riconosci-mento della connotazione di gravità » e alla.
0. 72. 122. 2. Lazzarini, Locatelli, Paniz-zut, Boldi, De Martini, Foscolo, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Fras-sini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Relatori Governo
* * *
Dopo le parole: al comma 1, lettera a), aggiungere le seguenti: dopo le parole: « al
comma 8 » inserire le seguenti: « le parole: “in alternativa alla prestazione di cui ai commi 1, 3 e 5 e” sono soppresse e ».
0. 72. 122. 7. Locatelli, Panizzut, Bond, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tira-mani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordo-nali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavan-doli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giaco-metti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Ce-stari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Relatori Governo
* * *
Aggiungere, in fine, le seguenti parole:
Conseguentemente, al medesimo articolo 72:
a) al comma 1, lettera c), sostituire le
parole: « 1.200 euro » con le seguenti: « 3.000 euro »;
b) al comma 1, lettera d) sostituire le
parole: « 1.569 milioni di euro » con le seguenti: « 1.804 milioni di euro »;
c) al comma 2, lettera a), sostituire le
parole: « 2.000 euro » con le seguenti: « 5.000 euro »;
d) al comma 2, lettera b), capoverso
comma « 5 », sostituire le parole: « 67,6 milioni di euro » con le seguenti: « 102 milioni di euro »;
e) all’articolo 265, comma 5, sostituire
le parole: « 800 milioni di euro » con le seguenti: « 463 milioni di euro ».
0. 72. 122. 5. Locatelli, Panizzut, Bond, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tira-mani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordo-nali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavan-doli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giaco-metti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Ce-stari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Relatori Governo
* * *
Dopo le parole: al comma 1, lettera c), aggiungere le seguenti: sostituire le parole
1200 con le seguenti: 1800 e.
0. 72. 122. 18. Benigni, Gagliardi, Pedraz-zini, Silli, Sorte.
Relatori Governo
* * *
aggiungere le seguenti: maggiorato di 300
euro per ciascun figlio successivo al primo.
0. 72. 122. 14. Benigni, Gagliardi, Pedraz-zini, Silli, Sorte.
Relatori Governo
* * *
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: per attività
educa-tive aggiungere le seguenti: , sporeduca-tive;
b) dopo le parole: educatore
professio-nista aggiungere le seguenti: o, se necessa-rio, di almeno un educatore sportivo.
0. 72. 122. 12. Marin, Spena, Mandelli,
Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D’Ettore, D’Attis, Pella, Paolo Russo.
Relatori Governo
* * *
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: e ricreative estive aggiungere le seguenti: nonché per attività
rieducative e di recupero, anche sanitario;
b) dopo le parole: educatore
professio-nista aggiungere le seguenti: o, se
necessa-rio, di almeno un operatore sanitario abi-litato.
0. 72. 122. 11. Spena, Mandelli, Occhiuto,
Prestigiacomo, D’Ettore, D’Attis, Pella, Marin, Paolo Russo.
Relatori Governo
* * *
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: , idonee ad essere predisposte come
centri per attività educative e ricreative estive vincolate al coordinamento delle at-tività di centro estivo da parte di almeno un educatore professionista,.
0. 72. 122. 19. Gadda.
Relatori Governo
* * *
Aggiungere, in fine, le seguenti parole:
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) dopo il comma 9, è inserito il
seguente: « 9-bis. La scelta tra il congedo e il bonus di cui al presente articolo è mo-dificabile. In caso di passaggio dal congedo al bonus, l’importo complessivo di quest’ul-timo è ridotto in misura proporzionale al periodo di congedo usufruito. In caso di passaggio dal bonus al congedo, il periodo complessivo di quest’ultimo è ridotto in misura proporzionale all’importo del
bo-nus usufruito. ».
Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavan-doli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giaco-metti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Ce-stari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Relatori Governo
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Aggiungere, in fine, le seguenti parole:
Conseguentemente, dopo il comma 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
1-bis. I lavoratori di cui alla lettera a) comma 1, che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il
bonus di 600 euro, possono effettuare una
scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un bonus di ulteriori 600 euro.
0. 72. 122. 13. Benigni, Gagliardi, Pedraz-zini, Silli, Sorte.
Relatori Governo
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Aggiungere, in fine, le seguenti parole:
Conseguentemente, al comma 2, prima della lettera a), inserire la seguente:
0a) al comma 1, le parole: « dello specifico congedo e relativa indennità di cui all’articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 »
sono sostituite dalle seguenti: « dei benefici di cui all’articolo 23 ».
0. 72. 122. 8. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tira-mani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordo-nali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavan-doli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giaco-metti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Ce-stari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
Relatori Governo
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Aggiungere, in fine, le seguenti parole:
Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) al comma 3, le parole da: « Per
i lavoratori dipendenti » fino a: « operatori sociosanitari » sono sostituite dalle se-guenti: « Per gli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie, del settore pub-blico e privato accreditato, ».
0. 72. 122. 1. Boldi, Locatelli, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tira-mani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cat-toi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garava-glia, Gava, Tomasi.
Relatori Governo
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Conseguentemente, all’articolo 105, ap-portare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la lettera b),
inserire la seguente:
« b-bis) interventi per il potenzia-mento dei centri e soggiorni estivi, dei centri diurni estivi e dei servizi socioedu-cativi territoriali per persone con disabilità, per i mesi da giugno a settembre 2020. »;
b) al comma 2, dopo le parole: « per le
finalità di cui alla lettera b) » inserire le seguenti: « e di un ulteriore 10 per cento per le finalità di cui alla lettera b-bis) »;
c) al comma 3, sostituire le parole:
« 150 milioni di euro per l’anno 2020 » con le seguenti: « 170 milioni di euro per l’anno 2020 ».
Conseguentemente, all’articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 780 milioni di euro.
0. 72. 122. 4. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tira-mani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Mu-relli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bel-lachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Covolo.
Relatori Governo
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Al comma 1, lettera c), dopo le parole: ai
centri con funzione educativa e ricreativa
inserire le seguenti: , a strutture o spazi
normalmente destinati ad attività agrituri-stiche, di fattoria didattica o di agricoltura sociale, idonei ad essere utilizzati come centri per attività educative e ricreative estive, purché le attività di centro estivo
siano soggette al coordinamento da parte di almeno un educatore professionista,.
72. 122. I Relatori.
Relatori Governo
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ART. 84.
SUBEMENDAMENTI ALL’EMENDAMENTO
84.126 DEI RELATORI
Al capoverso comma 12-bis, sostituire le parole: e di supporto all’attività
professio-nale autonomamente riconosciute ai propri iscritti con le seguenti: e sanitarie ricono-sciute ai propri iscritti, quale forma di sostengo per i nuclei familiari e per i sin-goli lavoratori in caso di disoccupazione, mobilità o diminuzione della capacità la-vorativa,.
0. 84. 126. 1. Sportiello, Lorefice, Menga,
Lapia, Massimo Enrico Baroni.
Relatori Governo
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Dopo il capoverso comma 12-bis, aggiun-gere i seguenti:
di emergenza stabilita con decreto del Pre-sidente del Consiglio dei ministri.
12-quater. Ove previsti, per l’intero pe-riodo di cui al comma 1, non sono dovuti come adempimento alla dichiarazione di successione i versamenti dell’imposta ipo-tecaria, dell’imposta catastale, l’imposta di bollo, la tassa ipotecaria, nonché l’imposta di successione.
12-quinquies. Con provvedimento del Di-rettore dell’Agenzia delle entrate sono de-finiti termini e modalità della dichiara-zione di successione dei beneficiari, nonché le altre disposizioni di attuazione necessa-rie.
12-sexies. Agli oneri derivanti dall’attua-zione delle disposizioni di cui ai commi da 12-ter a 12-quinquies, quantificati in 100 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e forma-zione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
0. 84. 126. 4. Minardo, Alessandro
Pa-gano, Bellachioma.
Relatori Governo
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Dopo il capoverso comma 12-bis, aggiun-gere i seguenti:
12-ter. Al fine di ridurre gli effetti ne-gativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell’emergenza da virus COVID-19 e di sostenere le attività econo-miche, per l’anno 2020 sono esenti dall’im-posta municipale propria (IMU) i fabbricati rientranti nei gruppi catastali C/1, C/2, C/3, D3 e D4 qualora il proprietario abbia su-bito una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d’imposta precedente. A tal fine, si considera la variazione percentuale in-tervenuta nel periodo d’imposta in corso
alla data del 23 febbraio 2020 rispetto al precedente.
12-quater. All’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5 è inserito il se-guente:
« 5-bis. Per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, i comuni possono deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esen-zioni nei confronti dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che hanno subito una diminuzione del fattu-rato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto agli stessi mese del prece-dente periodo d’imposta, in relazione alla sospensione delle rispettive attività. Le ul-teriori riduzioni sono stabilite nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2020, da ripartire fra i singoli co-muni secondo gli stanziamenti previsti con un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno e di intesa con la Conferenza Città Stato ed autonomie locali di cui al decreto legislativo n. 28 agosto 1997, n. 281, in proporzione alla popolazione e al red-dito medio pro-capite comunale. È istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 200 milioni per l’anno 2020 per il ristoro ai comuni delle maggiori riduzioni previste ai periodi precedenti. De erogare a ciascun comune entro il 30 settembre 2020 secondo le modalità stabilite dal medesimo regola-mento di cui al secondo periodo. Non si applica il secondo periodo del comma 660 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. ».