• Non ci sono risultati.

Facendo seguito a quanto rappresentato il 18 giugno u.s. durante l’Assemblea del Consiglio Na- zionale si ritiene utile riproporre quanto illustrato in tale sede.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Facendo seguito a quanto rappresentato il 18 giugno u.s. durante l’Assemblea del Consiglio Na- zionale si ritiene utile riproporre quanto illustrato in tale sede. "

Copied!
4
0
0

Testo completo

(1)

1 INFERMIERI PROFESSIONALI

ASSISTENTI SANITARI VIGILATRICI D’INFANZIA

Circolare n.

14/2016 PEC

Prot. P-4493/III.01

Data

4 luglio 2016

Oggetto: D.Lgs. 15/2016 – Sistema IMI Meccanismo di allerta

Federazione Nazionale Collegi IPASVI

00184 Roma Via Agostino Depretis 70 Telefono 06/46200101 Telefax 06/46200131 Cod. Fisc. 80186470581

Facendo seguito a quanto rappresentato il 18 giugno u.s. durante l’Assemblea del Consiglio Na- zionale si ritiene utile riproporre quanto illustrato in tale sede.

Nel 2013 è stata emanata la Direttiva 2016/55/UE che ha modificato la precedente Direttiva 2005/36/CE e che disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali, prefiggendosi altresì l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli per la libera circolazione di professionisti nell’UE.

Tale direttiva è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 28/1/2016 n. 15 sulla Attuazione della diret- tiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n.

1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI») (GU n. 32 del 9/2/2016 Serie Generale).

Il Decreto dispone che il riconoscimento delle qualifiche professionali permette di accedere alla professione corrispondente e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall’ordinamento italiano.

(obbligo iscrizione all’albo) e nelle definizioni di cui all’art. 4 dichiara che per «professione rego- lamentata» si intende l’attività, o l’insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pub- blici, se la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità.

È stato altresì meglio specificato l’obbligo della conoscenza della lingua.

Infatti l’art. 7 dispone che “fermi restando i requisiti di cui al titolo II ed al titolo III, per l’esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie. Nel caso in cui la professione ha ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti, le Autorità competenti di cui all’articolo 5 devono verificare la cono- scenza della lingua italiana. I controlli devono essere effettuati anche relativamente ad altre pro- fessioni, nei casi in cui sussista un serio e concreto dubbio in merito alla sussistenza di una cono- scenza sufficiente della lingua italiana con riguardo all’attività che il professionista intende svol- gere.

1-ter. I controlli possono essere effettuati solo dopo il rilascio di una tessera professionale eu- ropea a norma dell’articolo 5-quinquies o dopo il riconoscimento di una qualifica professionale.

1-quater. Il controllo linguistico è proporzionato all’attività da eseguire. Il professionista può presentare ricorso ai sensi del diritto nazionale contro la decisione che dispone tali controlli.

1-quinquies. Le autorità competenti di cui all’articolo 5 possono stabilire con successivi atti re- golamentari o amministrativi, ciascuna per le professioni di propria competenza, il livello lingui- stico necessario per il corretto svolgimento della professione e le modalità di verifica.

Ai Presidenti dei Collegi Ipasvi

LORO SEDI

(2)

2

Al momento si è in attesa di una circolare esplicativa da parte del Ministero della salute in quan- to l’“Autorità competente” di cui all’art. 5 citato, per le professioni sanitarie, è appunto lo stesso Ministero. Nelle more di tale circolare i Collegi possono continuare a svolgere regolarmente gli esami per l’accertamento della conoscenza della lingua italiana.

Particolare rilevanza assume l’art. 5-sexies al comma 2 che letteralmente prevede:

Le autorità giudiziarie nazionali che hanno emesso un provvedimento che limita o vieta al titolare di tessera professionale europea, anche solo a titolo temporaneo, l’esercizio totale o parziale sul territorio, informano tempestivamente i collegi professionali competenti”.

Il Dipartimento delle Politiche europee sta contattando il Ministero della giustizia per sensibilizzare e rendere efficace la norma.

È stata mantenuta, previo preventivo riconoscimento del titolo da parte del Ministero della salute italiano, la possibilità per i cittadini degli Stati della UE di lavorare nel nostro Paese prevedendo due specifiche fattispecie:

Libera prestazione di servizi e prestazione temporanea e occasionale - art. 9 e seg.

Tale articolo si applica solo ed esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione.

Il prestatore è tenuto ad informare, in anticipo, il Ministero della salute con una dichiarazione scritta, contenente informazioni sulla prestazione di servizi che intende svolgere, nonché sulla co- pertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità pro- fessionale.

Tale dichiarazione ha validità per l’anno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore inten- de successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro.

Copia delle dichiarazioni di svolgimento di attività temporanea è trasmessa dall’autorità compe- tente Ministero della salute al competente Collegio professionale, che provvede ad una iscrizione automatica in apposita sezione degli albi con oneri a carico del Collegio stesso. I sanitari sono sempre obbligati a superare l’esame che attesti la conoscenza della lingua italiana ai sensi del citato art. 7.

L’iscrizione è assicurata per la durata di efficacia della dichiarazione rilasciata dal Ministero della salute.

L’iscrizione al Collegio non comporta l’iscrizione ad enti di previdenza obbligatoria. Anche se il prestatore deve informare della sua prestazione l’ente di previdenza obbligatoria competente per la professione esercitata. La comunicazione, che non comporta obblighi di iscrizione o contribuzio- ne, può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo (art. 10 comma 4).

Diritto di stabilimento - art. 16 e seg.

Va presentata apposita domanda con allegati al Ministero della salute che, entro 30 giorni dal ri- cevimento della domanda, accertata la completezza della documentazione esibita, ne dà notizia all’interessato. Il provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’autorità competente.

Il sanitario deve successivamente superare la prova di lingua e chiedere l’iscrizione all’albo se- condo la normativa vigente ordinistica.

********

La parte innovativa del D.Lvo 15/2016 riguarda l’istituzione della Tessera Professionale Eu- ropea che è volta a semplificare il riconoscimento delle qualifiche professionali e a rendere più ef- ficiente la procedura per chi intende esercitare una professione regolamentata in altri Stati membri in cui tale professione è regolamentata e quindi per una circolazione più agevole nel mercato del lavoro europeo.

Responsabile della gestione delle domande di tessera professionale europea di cui agli articoli 5- ter e seguenti è solo il Ministero della salute.

La domanda di rilascio della tessera professionale europea può essere presentata esclusivamente online attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI).

Al seguente link

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalm inistero&id=2423

sono fornite le indicazioni operative utili ai professionisti che intendano richiedere la tessera

professionale.

(3)

3

Si può scegliere se presentare domanda per la Tessera Professionale Europea o ricorrere alle procedure di cui alla normativa europea vigente sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

Il rilascio della tessera professionale europea non conferisce un diritto automatico all’esercizio della professione infermieristica se non dopo l’iscrizione al Collegio e superamento della prova di lingua.

Al momento il rilascio della tessera professionale europea può essere chiesto solo per le profes- sioni di:

a) infermiere responsabile dell’assistenza generale;

b) farmacista;

c) fisioterapista;

d) guida alpina;

e) agente immobiliare.

Il sistema IMI per il rilascio del Tessera Professionale Europea prevede un meccanismo di Al- lerta ovvero una procedura in base alla quale le Autorità competenti di tutti gli Stati membri saran- no informate circa i provvedimenti - giurisdizionali , amministrativi e disciplinari - che limitino o vietino, anche in modo temporaneo, l’esercizio delle attività professionali degli Infermieri.

Il meccanismo funziona tramite il Sistema IMI e, in base alle disposizioni del su citato Decreto Legislativo, investe di tale onere direttamente i Collegi Provinciali.

Infatti i Collegi, quali responsabili della tenuta degli Albi, sono i soggetti tenuti a provvedere ad emettere le Allerte (entro tre giorni) inserendo i relativi dati su un apposito sito a cui si accede con specifiche credenziali. Le allerte riguardano non solo i casi di radiazione e sospensione ma anche altri motivi di cancellazione come la morosità, la perdita dei diritti civili, ecc. Inoltre è fatto obbligo di dare comunicazione con raccomandata AR al sanitario dell’avvenuta allerta. Inoltre, una volta cessato il motivo dell’allerta (re-iscrizione in caso di morosità, termine della sospensione…) è ne- cessario annullare la stessa e darne comunicazione al sanitario con le stesse modalità.

Sicuramente tale procedura rappresenta un notevole aggravio sulle attività amministrative dei Collegi stessi, di conseguenza questa Federazione nazionale si è resa disponibile ad attivare la pre- detta attività amministrativa sulla base, naturalmente delle comunicazioni fornite necessariamente dai Collegi provinciali nel rispetto dell’art. 3 DPR 137/2012.

Il Ministero della salute, basandosi sul Regolamento di esecuzione (UE) 2015/983 della Com- missione, che prevede la possibilità per le Autorità competenti incaricate del coordinamento dei messaggi di allerta (Ministero della salute) di assegnare successivamente ad altra autorità incaricata il trattamento dei messaggi di allerta, ha confermato l’individuazione di questa Federazione Na- zionale alla luce delle disposizioni di cui all’art. 3 del DPR 137/2012 istitutivo dell’Albo unico na- zionale, conferendo quindi le credenziali per l’accesso a IMI.

Si ricorda che l’art. 3 del DPR 137/2012 letteralmente dispone:

1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consi- gli dell’ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l’anagrafe di tutti gli iscritti, con l’annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.

2. L’insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l’albo unico nazionale degli iscrit- ti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’aggiornamento dell’albo unico nazionale.

Questa Federazione, di conseguenza, provvederà a dare l’allerta IMI, entro 3 giorni dall’avvenuta conoscenza, in base alle comunicazioni pervenute dai Collegi, per:

Motivi amministrativi

 morosità

 ritiro titolo di abilitazione

 perdita del godimento dei diritti civili (interdizione o inabilitazione comunicati dall’Autorità

giudiziaria - art. 6 D.Lvo 15/2016)

 rinunzia

(4)

4

Motivi sostanziali

sospensione dal ………. al ………..

 radiazione

Ai fini dell’inserimento dei dati per l’allerta da parte di questa Federazione è necessario avere specifica conoscenza:

 della motivazione (morosità, rinunzia, radiazione, ecc.);

 dei dati del professionista: albo di appartenenza (IP-AS-VI), nome e cognome, luo-

go e data di nascita;

 data e numero della delibera o del verbale.

L’attivazione del sistema di Allerta ha come data di inizio il 18 gennaio 2016. Questa Federa- zione quindi si è attivata e sta cominciando ad inserire sul sistema IMI i dati ricevuti dai Collegi a partire da tale data.

Avverso l’allerta il professionista può presentare ricorso per chiederne la cancellazione o la ret- tifica, oltre al risarcimento di eventuali danni causati da allerte ingiustificate.

Quando cessa la motivazione dell’allerta la Federazione procederà ad annullarla, entro tre giorni dalla data di adozione della decisione di revoca o dalla scadenza del divieto o della limitazione.

Di conseguenza i Collegi sono pregati di dare immediata comunicazione a questa FNC:

 della avvenuta re-iscrizione (per cessata morosità, a seguito di radiazione);

 del ricorso presentato dal sanitario avverso la delibera del CD.

Dell’avvenuta allerta deve essere data informazione per iscritto al professionista a cui provvede- rà direttamente questa Federazione. A questo proposito si invitano i Collegi ad inserire tempesti- vamente l’indirizzo PEC dei singoli iscritti sul sistema Albo al fine di evitare l’invio della Racco- mandata.

******

Si tratta di un sistema complesso, impegnativo e di nuova concezione che sicuramente sarà per- fezionato man mano che tutti i Paesi dell’UE cominceranno ad attuarlo.

È del tutto evidente che il sistema Albo, attivato da questa Federazione Nazionale a suo tempo e validato dal già citato art. 3 del DPR 137 del 2012, rappresenta uno strumento primario per poter adempiere agli obblighi discendenti dal D.Lvo 15/2016.

Si sottolinea quindi la necessità affinché i Collegi provinciali, i soli responsabili della tenuta de- gli Albi, provvedano all’aggiornamento del sistema ALBO senza indugio.

Questa Federazione sta valutando delle modifiche al sistema Albo affinché siano previsti siste- mi di allerta automatici al fine di facilitare il compito di inserimento delle Allerte. È quindi fonda- mentale che i Collegi procedano senza indugio per via telematica al suo aggiornamento.

Per quanto sopra il consulente informatico della scrivente Federazione è disponibile ad identifi- care, con i consulenti dei Collegi interessati, soluzioni che possano far superare il doppio canale anche con l’implementazione del sistema Albo o l’invio dei dati attraverso un’automatica loro con- versione al sistema Albo. L’obiettivo è quello di superare queste situazioni (doppio canale, tra- sformazione del flusso) entro il corrente anno.

Cordiali saluti.

La presidente

Barbara Mangiacavalli

Riferimenti

Documenti correlati

In questo caso, stante l’ulteriore costo sostenuto dal debitore per accedere al beneficio della rateizzazione, sarà possibile operare un’ulteriore dilazione di 12

Esistono comunque alcuni Programmi, che sono attuati attraverso l'ausilio di Agenzie Nazionali costituite dagli Stati membri su richiesta della Comunità, con il

Promuove la diffusione delle informazioni sulle malattie rare attraverso. Eurordis –

6253, stabilisce al comma 2 che "La legge europea regionale, predisposta dalla Giunta, è la legge con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale

Adozione linea guida CT-3 e ICH E2F e istituzione di una banca dati relativa al monitoraggio della sicurezza dei medicinali in sperimentazione clinica..

[r]

“Tecnico Superiore della Trasfor- mazione dei Prodotti Agroindu- striali” che vede il coinvolgimento oltre che dell'Università e della Scuola anche delle imprese del

zione e nella protezione contro i rischi. Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi alla loro