Manuela Monti
Clinical Research Coordinator IRST-IRCCS Meldola
manuela.monti@irst.emr.it
Proseguendo con i
fondamentali: la normativa Italiana ed Europea
Regolamento: si applica in tutti i paesi dell’UE
Direttiva: devono essere recepite nell'ordinamento nazionale dei diversi paesi
Linee guida: non sono vincolanti
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Direttiva 2001/20/CE:
Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all’applicazione della buona pratica clinica nell’esecuzione della
sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano (Recepita con D.Lvo n. 211/2003)
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Direttiva 2005/28/CE
Stabilisce i principi e le linee guida
dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di
sperimentazione a uso umano nonché i requisiti per l’autorizzazione alla
fabbricazione o importazione dei medicinali (Recepita con D.Lgs n. 200/2007)
NORMATIVA ITALIANA DI RIFERIMENTO
DIRETTIVE REGOLAMENTI
D. Lvo 24/06/2003 n. 211
RIFERIMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE
SPERIMENTAZIONI CLINICHE PER STUDI CON FARMACI
(no osservazionali))
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l’ISS è autorità competente per tutte le Sperimentazioni di fase I (con farmaci di NUOVA e NON NUOVA istituzione).
Art. 15 – Farmacie ospedaliere autorizzate alla produzione, Art 16 - Laboratori pubblici per la preparazione di radiofarmaci per
medicina nucleare autorizzati alla produzione
D. Lvo 6/11/2007 - n. 200
“Modalità di inoltro della richiesta di autorizzazione all’Autorità competente, per
la comunicazione di
emendamenti sostanziali e la dichiarazione di conclusione della sperimentazione clinica
e per la richiesta di parere al comitato etico.”
DM del 21/12/2007
“Decreto CTA”
Sperimentazioni che utilizzano farmaci già autorizzati al commercio, anche se utilizzati per diversa indicazione terapeutica, con diverso dosaggio o forma farmaceutica
Ricerca che non ha come obiettivo
la commercializzazione di un nuovo farmaco, ma che risponde all’esigenza di determinare
un miglioramento delle strategie assistenziali
DM 17/12/2004
Promotore no profit
Dati non utilizzabili per registrazione SI SEGUONO I
PRINCIPI DELLE GCP
NO PROFIT:
PECULIARITA’
ITALIANA..
Farmacovigilanza:
Determinazione AIFA 20 settembre 2012
Adozione linea guida CT-3 e ICH E2F e istituzione di una banca dati relativa al monitoraggio della sicurezza dei medicinali in sperimentazione clinica
“LEGGE BALDUZZI”
Legge 8 novembre 2012, n°189
• AIFA diventa Autorità competente (AC) per gli studi di fase I-II-III-IV
• per gli studi di fase I (5% delle sperimentazioni), AIFA si avvale
della collaborazione tecnica dell’ISS (supporto tecnico ISS e autorizzazione formale di AIFA)
Terapie avanzate - ATMPs (terapia genica, terapia cellulare, prodotti di ingegneria tissutale)
Valutazione AIFA con supporto ISS ed approvazione
finale scritta CTS
Nuovo regolamento UE (536/2014)
Garantire un rapido accesso a nuovi trattamenti innovativi e che l'Unione rimanga attrattiva come luogo di
conduzione di sperimentazioni cliniche.
Si applica a tutti gli studi clinici interventistici
REVISIONE TEMPISTICHE:
PORTALE NON PRONTO!
Marzo 2020!!
DB Europeo
DB europeo
Eudra- vigilance
Osservatorio EudraCT
Vale il silenzio assenso!
Aspetti generali
e scientifici
Aspetti etici e di fattibilità
locale SMR
SM
• DB unico
• sperimentazioni a basso livello di intervento
• alcuni aspetti del consenso informato
• sperimentazioni in situazioni di emergenza
• co-sponsorizzazione
• dati visibili al pubblico; maggiore trasparenza sui dati e risultati
• lingua inglese!!!
NOVITA’
GCP in TOTO
• Farmaco secondo AIC oppure per
un’indicazione diversa ma con dati scientifici a supporto o uso consolidato basso
livello di intervento
• Farmaco secondo AIC oppure per
un’indicazione diversa ma senza dati
scientifici a supporto o uso consolidato
oppure farmaco senza AIC sper. clinica
SC a basso livello di intervento
• Norme meno severe su monitoraggio, fascicolo permanente e tracciabilità dei medicinali
• Approccio condizionato al rischio
• Non è richiesta un’assicurazione
supplementare (esiste già un sistema di risarcimento applicabile?)
SC a basso livello di intervento
Consenso informato
Laddove il soggetto non sia in grado di scrivere il consenso può essere registrato mediante
appositi strumenti alternativi, ad esempio registrazioni audio o video.
Consenso informato
• Una sperimentazione clinica può avere uno o piu promotori
• Possono esistere reti aperte e informali di
ricercatori o istituti di ricerca che conducono congiuntamente una sperimentazione clinica.
Tali reti dovrebbero poter essere co-promotori di una sperimentazione clinica. I co-promotori possono ripartirsi le responsabilità sulla base di un accordo contrattuale.
Co-sponsorizzazione
Accessibilità dei dati
Il promotore dovrebbe presentare la sintesi dei risultati entro 1 anno dal termine della SC indipendentemente dall’esito.
Dati visibili a pazienti Valutare impatto sui pazienti
Determina Fase 1
Per tutte le fasi I (farmaci nuovi, associati in maniera nuova, nuova via di somministrazione, fasi I/II, I/III……)
REQUISITI
STRUTTURALI
REQUISITI DEL PERSONALE (organigramma, team dedicato)
PROCEDURE
GCP in TOTO
Uso compassionevole DM 07/09/2017 In vigore 02/12/2017
Fornitura gratuita di:
- Medicinale senza AIC, sottoposto a sperimentazione
- Medicinali in commercio (con AIC) ma usati secondo diversa indicazione (off label)
- Medicinali autorizzati ma non ancora
disponibili per i pazienti (regioni, prezzo)
Legge Lorenzin
Legge LORENZIN
Legge LORENZIN
Legge LORENZIN
Legge LORENZIN
40 COMITATI ETICI!!
Legge LORENZIN
CONCLUSIONI
Nel corso degli anni si è osservata una progressiva regolamentazione che ha innalzato il profilo qualitativo delle sperimentazioni
Complessa e onerosa l’approvazione e conduzione di una sperimentazione
GRAZIE PER
L’ATTENZIONE
manuela.monti@irst.emr.it
BACK UP SLIDES
E’ opportuno che Università e altri istituti di ricerca abbiano la facoltà, ove ricorrano
determinate circostanze previste dalla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati, di raccogliere i dati relativi a sperimentazioni cliniche per utilizzarli per successive ricerche
scientifiche, ad esempio a fini di ricerca in ambito medico, naturalistico o sociologico.
Ai fini della raccolta dati in tal senso e necessario che il soggetto acconsenta
all'utilizzo dei suoi dati in modo diverso da quanto previsto nel protocollo della
sperimentazione clinica e abbia il diritto di revocare tale consenso in ogni momento.
E altresì necessario che i progetti di ricerca basati su simili dati siano preventivamente sottoposti a valutazioni che siano adeguate
Garante della privacy
?
Consenso informato allargato
• Quando le modalità semplificate per l’acquisizione del CI non sono in contraddizione con il diritto nazionale dello stato membro interessato
• Quando la metodologia presuppone la designazione di gruppi di soggetti piuttosto che soggetti singoli per la somministrazione di diversi medicinali sperimentali (cluster trials) (In uno stesso stato membro)
• Quando si tratta di SC a basso livello di intervento e i medicinali sono utilizzati in conformità all’AIC
• Quando non vi sono interventi diversi dal trattamento standard dei soggetti interessati
• Il protocollo giustifica i motivi per l’acquisizione di questo CI
Consenso informato semplificato
• Assenso del minore: Il presente regolamento dovrebbe far salvo il diritto nazionale che
richiede, in aggiunta al consenso informato fornito dal rappresentante legalmente
designato, che anche un minore in grado di formarsi un'opinione propria e di valutare le informazioni fornitegli dia il proprio assenso a partecipare a una sperimentazione clinica
Consenso informato - assenso
IN ITALIA
Circa 50% fase III Circa 40% fase I-II Circa 10% fase IV
(interventistici e non)
Rischio
Rischio
Rischio
20-30 % no profit
10-15%
monocentrici