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Proseguendo con i fondamentali: la normativa Italiana ed Europea

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Academic year: 2022

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(1)

Manuela Monti

Clinical Research Coordinator IRST-IRCCS Meldola

manuela.monti@irst.emr.it

Proseguendo con i

fondamentali: la normativa Italiana ed Europea

(2)
(3)
(4)

Regolamento: si applica in tutti i paesi dell’UE

Direttiva: devono essere recepite nell'ordinamento nazionale dei diversi paesi

Linee guida: non sono vincolanti

(5)

5

Direttiva 2001/20/CE:

Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all’applicazione della buona pratica clinica nell’esecuzione della

sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano (Recepita con D.Lvo n. 211/2003)

(6)

6

Direttiva 2005/28/CE

Stabilisce i principi e le linee guida

dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di

sperimentazione a uso umano nonché i requisiti per l’autorizzazione alla

fabbricazione o importazione dei medicinali (Recepita con D.Lgs n. 200/2007)

(7)

NORMATIVA ITALIANA DI RIFERIMENTO

DIRETTIVE REGOLAMENTI

(8)
(9)

D. Lvo 24/06/2003 n. 211

RIFERIMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE

SPERIMENTAZIONI CLINICHE PER STUDI CON FARMACI

(no osservazionali))

(10)

10

l’ISS è autorità competente per tutte le Sperimentazioni di fase I (con farmaci di NUOVA e NON NUOVA istituzione).

Art. 15 – Farmacie ospedaliere autorizzate alla produzione, Art 16 - Laboratori pubblici per la preparazione di radiofarmaci per

medicina nucleare autorizzati alla produzione

D. Lvo 6/11/2007 - n. 200

(11)

“Modalità di inoltro della richiesta di autorizzazione all’Autorità competente, per

la comunicazione di

emendamenti sostanziali e la dichiarazione di conclusione della sperimentazione clinica

e per la richiesta di parere al comitato etico.”

DM del 21/12/2007

“Decreto CTA”

(12)

Sperimentazioni che utilizzano farmaci già autorizzati al commercio, anche se utilizzati per diversa indicazione terapeutica, con diverso dosaggio o forma farmaceutica

Ricerca che non ha come obiettivo

la commercializzazione di un nuovo farmaco, ma che risponde all’esigenza di determinare

un miglioramento delle strategie assistenziali

DM 17/12/2004

Promotore no profit

(13)

Dati non utilizzabili per registrazione SI SEGUONO I

PRINCIPI DELLE GCP

NO PROFIT:

PECULIARITA’

ITALIANA..

(14)
(15)

Farmacovigilanza:

Determinazione AIFA 20 settembre 2012

Adozione linea guida CT-3 e ICH E2F e istituzione di una banca dati relativa al monitoraggio della sicurezza dei medicinali in sperimentazione clinica

(16)
(17)

“LEGGE BALDUZZI”

Legge 8 novembre 2012, n°189

AIFA diventa Autorità competente (AC) per gli studi di fase I-II-III-IV

per gli studi di fase I (5% delle sperimentazioni), AIFA si avvale

della collaborazione tecnica dell’ISS (supporto tecnico ISS e autorizzazione formale di AIFA)

(18)

Terapie avanzate - ATMPs (terapia genica, terapia cellulare, prodotti di ingegneria tissutale)

Valutazione AIFA con supporto ISS ed approvazione

finale scritta CTS

(19)
(20)

Nuovo regolamento UE (536/2014)

Garantire un rapido accesso a nuovi trattamenti innovativi e che l'Unione rimanga attrattiva come luogo di

conduzione di sperimentazioni cliniche.

(21)

Si applica a tutti gli studi clinici interventistici

(22)

REVISIONE TEMPISTICHE:

PORTALE NON PRONTO!

Marzo 2020!!

(23)

DB Europeo

DB europeo

Eudra- vigilance

Osservatorio EudraCT

(24)

Vale il silenzio assenso!

Aspetti generali

e scientifici

Aspetti etici e di fattibilità

locale SMR

SM

(25)
(26)

DB unico

• sperimentazioni a basso livello di intervento

alcuni aspetti del consenso informato

• sperimentazioni in situazioni di emergenza

co-sponsorizzazione

• dati visibili al pubblico; maggiore trasparenza sui dati e risultati

lingua inglese!!!

NOVITA’

GCP in TOTO

(27)

• Farmaco secondo AIC oppure per

un’indicazione diversa ma con dati scientifici a supporto o uso consolidato basso

livello di intervento

• Farmaco secondo AIC oppure per

un’indicazione diversa ma senza dati

scientifici a supporto o uso consolidato

oppure farmaco senza AIC sper. clinica

SC a basso livello di intervento

(28)

• Norme meno severe su monitoraggio, fascicolo permanente e tracciabilità dei medicinali

• Approccio condizionato al rischio

• Non è richiesta un’assicurazione

supplementare (esiste già un sistema di risarcimento applicabile?)

SC a basso livello di intervento

(29)

Consenso informato

Laddove il soggetto non sia in grado di scrivere il consenso può essere registrato mediante

appositi strumenti alternativi, ad esempio registrazioni audio o video.

(30)

Consenso informato

(31)

• Una sperimentazione clinica può avere uno o piu promotori

• Possono esistere reti aperte e informali di

ricercatori o istituti di ricerca che conducono congiuntamente una sperimentazione clinica.

Tali reti dovrebbero poter essere co-promotori di una sperimentazione clinica. I co-promotori possono ripartirsi le responsabilità sulla base di un accordo contrattuale.

Co-sponsorizzazione

(32)

Accessibilità dei dati

Il promotore dovrebbe presentare la sintesi dei risultati entro 1 anno dal termine della SC indipendentemente dall’esito.

Dati visibili a pazienti Valutare impatto sui pazienti

(33)

Determina Fase 1

Per tutte le fasi I (farmaci nuovi, associati in maniera nuova, nuova via di somministrazione, fasi I/II, I/III……)

REQUISITI

STRUTTURALI

REQUISITI DEL PERSONALE (organigramma, team dedicato)

PROCEDURE

GCP in TOTO

(34)

Uso compassionevole DM 07/09/2017 In vigore 02/12/2017

Fornitura gratuita di:

- Medicinale senza AIC, sottoposto a sperimentazione

- Medicinali in commercio (con AIC) ma usati secondo diversa indicazione (off label)

- Medicinali autorizzati ma non ancora

disponibili per i pazienti (regioni, prezzo)

(35)
(36)
(37)

Legge Lorenzin

Legge LORENZIN

(38)

Legge LORENZIN

(39)

Legge LORENZIN

(40)

Legge LORENZIN

(41)

40 COMITATI ETICI!!

Legge LORENZIN

(42)

CONCLUSIONI

Nel corso degli anni si è osservata una progressiva regolamentazione che ha innalzato il profilo qualitativo delle sperimentazioni

Complessa e onerosa l’approvazione e conduzione di una sperimentazione

(43)

GRAZIE PER

L’ATTENZIONE

manuela.monti@irst.emr.it

(44)

BACK UP SLIDES

(45)

E’ opportuno che Università e altri istituti di ricerca abbiano la facoltà, ove ricorrano

determinate circostanze previste dalla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati, di raccogliere i dati relativi a sperimentazioni cliniche per utilizzarli per successive ricerche

scientifiche, ad esempio a fini di ricerca in ambito medico, naturalistico o sociologico.

Ai fini della raccolta dati in tal senso e necessario che il soggetto acconsenta

all'utilizzo dei suoi dati in modo diverso da quanto previsto nel protocollo della

sperimentazione clinica e abbia il diritto di revocare tale consenso in ogni momento.

E altresì necessario che i progetti di ricerca basati su simili dati siano preventivamente sottoposti a valutazioni che siano adeguate

Garante della privacy

?

Consenso informato allargato

(46)

• Quando le modalità semplificate per l’acquisizione del CI non sono in contraddizione con il diritto nazionale dello stato membro interessato

• Quando la metodologia presuppone la designazione di gruppi di soggetti piuttosto che soggetti singoli per la somministrazione di diversi medicinali sperimentali (cluster trials) (In uno stesso stato membro)

• Quando si tratta di SC a basso livello di intervento e i medicinali sono utilizzati in conformità all’AIC

• Quando non vi sono interventi diversi dal trattamento standard dei soggetti interessati

• Il protocollo giustifica i motivi per l’acquisizione di questo CI

Consenso informato semplificato

(47)

• Assenso del minore: Il presente regolamento dovrebbe far salvo il diritto nazionale che

richiede, in aggiunta al consenso informato fornito dal rappresentante legalmente

designato, che anche un minore in grado di formarsi un'opinione propria e di valutare le informazioni fornitegli dia il proprio assenso a partecipare a una sperimentazione clinica

Consenso informato - assenso

(48)
(49)

IN ITALIA

Circa 50% fase III Circa 40% fase I-II Circa 10% fase IV

(interventistici e non)

Rischio

Rischio

Rischio

20-30 % no profit

10-15%

monocentrici

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