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REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE

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Academic year: 2021

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REGIONE TOSCANA

GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06-08-2012 (punto N 33 )

Delibera N 725 del 06-08-2012

Proponente LUIGI MARRONI

DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

Pubblicita’/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD) Dirigente Responsabile ALBERTO ZANOBINI

Estensore ALESSANDRO FANTECHI Oggetto

Approvazione documento "Elementi di qualità formativa identificati dalla Commissione regionale per la formazione sanitaria".

Presenti

ENRICO ROSSI ANNA RITA BRAMERINI LUCA CECCOBAO ANNA MARSON RICCARDO NENCINI GIANNI SALVADORI LUIGI MARRONI

Assenti

SALVATORE ALLOCCA CRISTINA SCALETTI GIANFRANCO SIMONCINI STELLA TARGETTI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazion Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento

A Si Cartaceo+Digitale ELEMENTI DI QUALITA approvato CRFS

STRUTTURE INTERESSATE

Tipo Denominazione

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LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni, inerente il riordino della disciplina in materia sanitaria;

Visto il D.Lgs. n. 517 del 21 dicembre 1999, recante disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed Università, a norma dell’articolo 6 della legge delega n. 419 del 30 novembre 1998;

Visto l’art. 1 del D.Lgs. 517/1999, a norma del quale l’attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Università è determinata, nel quadro della programmazione nazionale e regionale ed in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, secondo specifici protocolli d’intesa stipulati dalla Regione con le Università ubicate nel proprio territorio, in conformità ad apposite linee guida;

Visto l'art. 2 del D.Lgs. 517/1999, che individua fra i criteri dei suddetti protocolli di intesa la promozione e la disciplina dell'integrazione dell'attivita' assistenziale, formativa e di ricerca tra Servizio sanitario nazionale e Universita', l'informazione dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Universita' al principio della leale cooperazione, la definizione delle linee generali della partecipazione delle Universita' alla programmazione sanitaria regionale,

Visto l’art. 51 - La rete formativa del servizio sanitario regionale per la formazione continua - della L.R. 40/2005 e successive modifiche e integrazioni concernente “Disciplina del servizio sanitario regionale” secondo il cui comma 1 la Giunta regionale, al fine di promuovere opportunità di sviluppo dei centri di eccellenza e l’innalzamento omogeneo della qualità dell’assistenza della rete ospedaliera, tenuto conto della programmazione sanitaria e sociale integrata locale e di area vasta, dei dati di mobilità sanitaria extraregionale, del bacino di utenza delle singole aziende sanitarie e dei relativi bisogni di salute, può finanziare, sentita la commissione regionale per la formazione, programmi di perfezionamento del personale mediante la stipula di specifici accordi con le Università ed i centri specialistici regionali, nazionali ed esteri di riferimento nelle specifiche materie di interesse strategico;

Visto che lo stesso art. 51 della L.R. 40/2005 con le finalità di cui al comma 1, per valorizzare le risorse professionali esistenti all’interno del servizio sanitario regionale e adeguare la formazione degli operatori al modello produttivo e organizzativo del servizio stesso, prevede l'istituzione da parte della Giunta regionale della rete formativa del servizio sanitario regionale per la formazione continua, che comprende le aziende sanitarie e si avvale della collaborazione delle Università toscane;

Visto l’art. 52 - Apporto della rete formativa regionale alla formazione di base - della L.R. 40/2005 secondo cui la Regione, di intesa con le Università toscane, garantisce l’apporto della rete formativa regionale alla formazione di base, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 74 (Norme per la formazione degli operatori del servizio sanitario), degli operatori del servizio sanitario regionale avvalendosi della Commissione regionale per la formazione sanitaria, con funzioni di definizione dei criteri generali per l’individuazione del personale del servizio sanitario cui attribuire funzioni di “tutor” o di docente, elaborazione dei criteri per la scelta delle sedi didattiche; definizione dei fabbisogni formativi; attuazione dei compiti di cui all’articolo 16 del decreto delegato per quanto attiene alla formazione specialistica;

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programmazione della formazione per tutti i profili professionali dell'area sanitaria e socio-sanitaria, la ridefinizione continua dei percorsi di formazione e un processo permanente di ristrutturazione e rinnovamento delle competenze dei singoli operatori;

Vista la proposta di deliberazione al Consiglio Regionale n. 38 del 19/12/2011 “Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015” attualmente all’esame del Consiglio Regionale ed il relativo paragrafo 7.4 “La Formazione”;

Considerato che la Commissione regionale per la formazione sanitaria di cui all’art. 51 della legge regionale 40/2005, nella seduta del 24 luglio 2012 ha discusso ed approvato il documento “Elementi di qualità formativa identificati dalla Commissione regionale per la formazione sanitaria”, elaborato da un gruppo di lavoro della stessa Commissione;

Ritenuto necessario provvedere all’approvazione del documento sopra indicato, contenuto nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di rinviare a successivi atti della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale l’attuazione delle linee di indirizzo del documento citato;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare il documento “Elementi di qualità formativa identificati dalla Commissione regionale per la formazione sanitaria”, contenuto nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

2. di rinviare a successivi atti della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale l’attuazione delle linee di indirizzo del documento citato;

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