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(1)

comune di trieste piazza Unità d'Italia 4 34121 Trieste www.comune.trieste.it partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT

REG. DET. DIR. N. 3789 / 2019

Prot. corr. n. 20°- 13/1/3/5 - 2019 sez. 5994

OGGETTO: Imposta di soggiorno. Convenzione con PromoTurismoFVG per attività di informazione e accoglienza turistica nonché per attività di promozione turistico-territoriale.

Impegno di spesa di Euro 340.773,19.- (IVA inclusa ove prevista).

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO richiamate

la Deliberazione Consiliare n. 16 dd. 03.04.2019, immediatamente eseguibile, avente per oggetto ''Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2019 - 2021 - e Bilancio di previsione 2019 – 2021. Approvazione.'';

la Deliberazione Giuntale n. 349 dd. 08.07.2019, immediatamente eseguibile, avente come oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021”;

premesso

che il Comune di Trieste ha istituito, con decorrenza dal 1° giugno 2018, l'imposta di soggiorno ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, e dell’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, come da Regolamento comunale approvato con D.C. n. 12 dd. 29.03.2018 e successive modifiche ed integrazioni approvate con D.C. n. 6 dd. 25.02.2019;

che in data 22 luglio 2019 è stata raggiunta l’Intesa sull’utilizzo del gettito dell’imposta di soggiorno per il Comune di Trieste tra i soggetti facenti parte del Tavolo tecnico del turismo (Comune di Trieste, PromoTurismoFVG, Confindustria Venezia Giulia, Federalberghi Trieste, Associazione Bed and Breakfast FVG), prevedendo, per l’anno 2019, un budget complessivo massimo di Euro 430.000,00.- da destinare alla macrovoce “Promozione”;

che con Deliberazione Giuntale n. 406 dd. 21 agosto 2019, immediatamente eseguibile:

• è stata recepita la suddetta Intesa sull’utilizzo del gettito dell’imposta di soggiorno per il Comune di Trieste tra i soggetti facenti parte del Tavolo tecnico del turismo;

• è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Trieste e la PromoTurismoFVG per le attività di informazione e accoglienza turistica nonché per le

(2)

attività di promozione turistico-territoriale;

• è stato stabilito di trasmettere il provvedimento alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai fini dell’autorizzazione della PromoTurismoFVG a svolgere attività complementare, ai sensi dell’articolo 5 bis, comma 4, lettera k) della legge regionale 50/1993 s.m.i., stipulando a tal fine apposita convenzione con il Comune di Trieste;

considerato che l’articolo 8 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 21, prevede che la realizzazione di strategie di marketing territoriale per il turismo attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti dall'imposta di soggiorno, dirette a differenziare l'offerta turistica della località interessata rispetto ad altre mete del territorio, possa essere affidata, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti, dai Comuni, a PromoTurismoFVG, previa autorizzazione della Giunta Regionale;

dato atto che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1634 dd. 27 settembre 2019 la PromoTurismoFVG è stata autorizzata a svolgere l’attività complementare ai sensi dell’articolo 5 bis, comma 4, lettera k) della legge regionale 50/1993, consistente nella realizzazione di strategie di marketing territoriale per il turismo attraverso l’utilizzo dei proventi derivanti dall’imposta di soggiorno di cui all’articolo 10 della legge regionale 17 luglio 2015, n.18;

rammentato

che PromoTurismoFVG e' un Ente pubblico economico funzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, istituito con l' art. 5 bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 s.m.i., come modificata dalla legge regionale 27 marzo 2015, n. 8, artt. 2 e 11, ed istituzionalmente preposto allo svolgimento di attivita' di promozione e di gestione dello sviluppo turistico sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con compiti di programmazione, progettazione, individuazione, organizzazione e promozione dei servizi e dei prodotti turistici;

che, nello specifico, PromoTurismoFVG, ai sensi della suddetta legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 s.m.i., assolve alle seguenti funzioni: “a) realizza gli indirizzi strategici, la programmazione e gli interventi strutturali e infrastrutturali finalizzati allo sviluppo turistico; b) definisce e realizza la politica di marketing strategico del sistema turistico regionale e le sue declinazioni territoriali e di mercato; c) definisce e realizza la politica territoriale di marketing del prodotto turistico, per il coordinamento della rete di vendita di ciascun "cluster di prodotto"; k) su richiesta degli enti territoriali e previa deliberazione della Giunta regionale, può assumere temporaneamente attività complementari per lo sviluppo turistico”;

che in base all’art. 6 della L.R. 21/2016 s.m.i PromoTurismoFVG è preposto al concorso, nel quadro della politica di programmazione regionale, alla promozione e alla gestione dello sviluppo turistico e della pratica sportiva dello sci nella regione Friuli Venezia Giulia;

che ai sensi degli articoli 3, comma 2, e 13 del D. Lgs. 267/2000 s.mi. il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; i settori di intervento del Comune sono in primis quelli dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico;

che ai sensi dell’articolo 7 della Legge regionale 21/2016 s.m.i, il Comune di Trieste svolge, tra l’altro, attività di promozione turistica del territorio di competenza nel quadro di programmazione previsto dal Piano strategico del turismo;

(3)

che tra gli obiettivi fondamentali statutari del Comune di Trieste (art. 6), rientrano, in particolare,

"lo sviluppo delle attività turistiche" e "il mantenimento e lo sviluppo delle attività culturali e di spettacolo svolte direttamente o indirettamente";

atteso pertanto

che PromoTurismoFVG ed il Comune di Trieste perseguono finalità comuni dirette all’adozione di strategie per la crescita dell’attrattività territoriale regionale, condividendo compiti e responsabilità nell’ottica del perseguimento della finalità di interesse pubblico che caratterizza entrambi;

che l’art. 15 della L. 241/1990 s.m.i. “Accordi fra Pubbliche Amministrazioni” al primo comma prevede che “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

che ai sensi dell’art. 5 comma 6 del D.lgs 50/2016 s.m.i. un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a. l’accordo stabilisce una cooperazione tra enti aggiudicatori, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

b. l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

c. gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

considerato che nel caso di specie sono soddisfatte tutte le suddette condizioni, come si evince anche dalle dichiarazioni rese da PromoTurismoFVG e conservate in atti;

richiamato lo schema di convenzione, con l’allegato Macro-piano di marketing di promozione turistico-territoriale relativo alla città e al territorio, approvato con la sopra citata Deliberazione della Giunta comunale n. 406 dd. 21 agosto 2019, immediatamente eseguibile, e dato atto delle successive modifiche al testo della convenzione resesi necessarie per adempiere a disposizioni di legge o per rispondere ad esigenze particolari concordate tra le parti per le vie brevi, che si ritiene di accettare e recepire nello schema di convenzione allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

rammentato che con la suddetta Intesa dd. 22 luglio 2019 è stato previsto, per l’anno 2019, per i servizi e le prestazioni oggetto della convenzione di cui trattasi, un rimborso spese fino ad un massimo di Euro 430.000,00.-;

atteso che in data 25 ottobre 2019 si è nuovamente riunito il già citato Tavolo tecnico del turismo, il quale ha approvato la nuova Intesa sull’utilizzo del gettito dell’imposta di soggiorno per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, confermando, per il 2019, la somma di Euro 430.000,00.- da destinare alle attività rientranti nella convenzione in parola e prevedendo, per ciascuna delle annualità 2020 e 2021, un budget complessivo massimo di Euro 600.000,00.- per le medesime finalità;

dato atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 566 dd. 11 novembre 2019, immediatamente eseguibile, è stata approvata la suddetta Intesa sull’utilizzo del gettito

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dell’imposta di soggiorno per il Comune di Trieste tra i soggetti facenti parte del Tavolo tecnico del turismo;

considerato che nel corrente esercizio si è reso necessario realizzare in autonomia alcune delle azioni previste nella parte “Promozione” della suddetta Intesa (conseguentemente nel Macro- piano di marketing di promozione turistico-territoriale relativo alla città e al territorio), assumendo una spesa complessiva pari a Euro 89.226,81.- (IVA inclusa), come sotto dettagliata:

• Digital e web: aggiornamento, implementazione e mantenimento www.discover-trieste.it:

Euro 46.665,00.- (imp.228522/2019, 230153/2019);

• Comunicazione tradizionale off-line, di cui pubblicità (promozione su IES, Corriere della Sera / Corriere Imprese / Corriere del Veneto, notiziari radiofonici in lingua tedesca, promozione mostre nei Park Saba): Euro 35.681,01.- (imp. 228182/2019, 228183/2019, 228184/2019, 229266/2019), e progettazione e stampa dépliant sui Musei civici di Trieste: Euro 6.880,80.- (imp. 228990/2019);

appurato pertanto che allo stato attuale le spese per la realizzazione delle azioni rientranti nella convenzione con PromoTurismoFVG, finanziate da entrate a destinazione vincolata di competenza 2019, ammontano ad Euro 340.773,19.- (IVA inclusa ove prevista);

dato atto

che la convenzione oggetto del presente provvedimento ha una durata pluriennale e decorre, come da accordi con PromoTurismoFVG, dal giorno della notifica del presente provvedimento alla stessa PromoTurismoFVG, e cessa in data 31 dicembre 2022, fatta salva la possibilità di rinnovo per un identico periodo di tempo (art. 4 della convenzione);

che le attività oggetto della convenzione trovano copertura finanziaria dal gettito derivante dall’applicazione dell’Imposta di Soggiorno nel territorio del Comune di Trieste e che il finanziamento di ogni singola annualità è soggetto all'approvazione complessiva del piano di utilizzo dei fondi concordato in sede di Tavolo tecnico del turismo;

che per la realizzazione delle attività oggetto della convenzione il Comune pagherà a PromoTurismoFVG, a titolo di rimborso spese, un importo corrispondente a quanto dalla stessa sostenuto, comprensivo di IVA ove prevista, dietro apposita fatturazione elettronica a cadenza trimestrale posticipata e previa trasmissione di adeguata documentazione comprovante la spesa;

che per le attività di cui al Capo I della convenzione (Informazione e accoglienza turistica), PromoTurismoFVG pagherà al Comune di Trieste per il locale di p.zza dell’Unità d’Italia in cui lo stesso insedierà un proprio punto informativo, il rimborso degli oneri accessori e delle utenze in forma forfettaria per la somma annua di Euro 10.200,00.-, comprensiva delle spese di energia elettrica, acqua (utilizzata per gli impianti di raffreddamento) e delle pulizie;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 2868 del 18.10.2019 di applicazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2019 di una quota di avanzo vincolato a finanziamento del capitolo 189610;

richiamato l’accertamento n. 1663/2019 sul cap. 700 relativo alle entrate derivanti dall’imposta

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di soggiorno nel Comune di Trieste;

verificata la disponibilità finanziaria al capitolo 189610 (Eventi, pubblicità e trasferte nel campo del turismo - finanziati dall'Imposta di soggiorno) dell’annualità 2019 del bilancio 2019-2021;

ritenuto pertanto

1. di approvare, nel testo allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, lo schema di convenzione tra il Comune di Trieste e PromoTurismoFVG, con sede legale in via Locchi 19 P.I. IT01218220323 - C.F. 01218220323, avente ad oggetto attività di informazione e accoglienza turistica nonché attività di promozione turistico-territoriale, come già assentito dalla Giunta comunale con deliberazione n. 206 dd. 21.08.19, dichiarata immediatamente eseguibile, e successivamente modificato di intesa tra le parti;

2. di dare atto che il valore presunto complessivo della convenzione di cui trattasi risulta quantificabile in Euro 2.140.773,19.-, imputato come indicato nei punti successivi;

3. di approvare la spesa di Euro 340.773,19.- (IVA inclusa ove prevista), a titolo di rimborso spese per le attività meglio precisate nello schema di convenzione di cui al punto 1, dando atto che, a fronte di entrate a destinazione vincolata di competenza 2019, l’obbligazione giuridicamente perfezionata relativa a tale spesa verrà a scadenza, come da cronoprogramma concordato con PromoTurismoFVG, negli esercizi:

- 2019 per Euro 140.773,19.- - 2020 per Euro 200.000,00.-;

4. di dare atto

• che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa di cui al punto 3. è il seguente:

anno 2020 Euro 340.773,19.-;

• che a tal riguardo il dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale apporterà, come da prospetto inserito, in sede di apposizione del visto di regolarità contabile del presente provvedimento, le necessarie variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

• che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

• che la spesa oggetto del presente provvedimento non è soggetta alle limitazioni di cui all'art. 6 comma 8 del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito dalla legge 30.07.2010 n. 122, in quanto, oltre che rientrante negli obiettivi statutari fondamentali dell’ente concernenti lo sviluppo delle attività turistiche, è altresì relativa ad attività istituzionali di valorizzazione dei beni culturali inquadrabili a pieno titolo nelle iniziative “aventi lo scopo di promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso” come definito dall'art. 6 del D. Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

5. di impegnare la medesima spesa di Euro 340.773,19.- al capitolo 189610, con imputazione di

(6)

Euro 140.773,19.- all’esercizio finanziario 2019 e di Euro 200.000,00.- all’esercizio 2020 del Bilancio pluriennale dell'Ente 2019 – 2021, con copertura derivante dal gettito dell’Imposta di Soggiorno;

6. di prenotare la spesa complessiva massima presunta di Euro 1.800.000,00.-, di cui Euro 600.000,00.- annui al capitolo 189610 sugli esercizi 2020 e 2021 del Bilancio pluriennale dell'Ente 2019 – 2021, nonché Euro 600.000,00.- sull’esercizio 2022, con copertura derivante dal gettito dell’Imposta di Soggiorno;

7. di accertare l’entrata, riferita al rimborso forfettario degli oneri accessori e utenze relative al punto informativo che sarà insediato da PromoTurismoFVG nel locale di p.zza dell’Unità d’Italia, per un importo di Euro 10.200,00.- al capitolo 106410 Rimborsi, recuperi e restituzione di somme per il Dipartimento cultura e sport dell’esercizio 2020 del Bilancio pluriennale dell'Ente 2019 – 2021;

8. di dare atto, relativamente alla suddetta entrata:

• che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell’obbligazione giuridicamente perfezionata (fase dell’accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

• che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2020 per Euro 10.200,00.-;

• che il cronoprogramma della riscossione dell’entrata in argomento è il seguente: anno 2020 – Euro 10.200,00.-;

visti

l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e l'art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste relativamente alla competenza all'adozione dell'atto;

il D.Lgs. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

espresso il parere di cui all’art. 147bis del D. Lgs. n 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa,

tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. di approvare, nel testo allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, lo schema di convenzione tra il Comune di Trieste e PromoTurismoFVG, con sede legale in via Locchi 19 P.I. IT01218220323 - C.F. 01218220323, avente ad oggetto attività di informazione e accoglienza turistica nonché attività di promozione turistico-territoriale, come già assentito dalla Giunta comunale con deliberazione n. 206 dd. 21.08.19, dichiarata immediatamente eseguibile, e successivamente modificato di intesa tra le parti;

2. di dare atto che il valore presunto complessivo della convenzione di cui trattasi risulta

(7)

quantificabile in Euro 2.140.773,19.-, imputato come indicato nei punti successivi;

3. di approvare la spesa di Euro 340.773,19.- (IVA inclusa ove prevista), a titolo di rimborso spese per le attività meglio precisate nello schema di convenzione di cui al punto 1, dando atto che, a fronte di entrate a destinazione vincolata di competenza 2019, l’obbligazione giuridicamente perfezionata relativa a tale spesa verrà a scadenza, come da cronoprogramma concordato con PromoTurismoFVG, negli esercizi:

- 2019 per Euro 140.773,19.- - 2020 per Euro 200.000,00.-;

4. di dare atto

• che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa di cui al punto 3. è il seguente:

anno 2020 Euro 340.773,19.-;

• che a tal riguardo il dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale apporterà, come da prospetto inserito, in sede di apposizione del visto di regolarità contabile del presente provvedimento, le necessarie variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

• che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

• che la spesa oggetto del presente provvedimento non è soggetta alle limitazioni di cui all'art. 6 comma 8 del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito dalla legge 30.07.2010 n. 122, in quanto, oltre che rientrante negli obiettivi statutari fondamentali dell’ente concernenti lo sviluppo delle attività turistiche, è altresì relativa ad attività istituzionali di valorizzazione dei beni culturali inquadrabili a pieno titolo nelle iniziative “aventi lo scopo di promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso” come definito dall'art. 6 del D. Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

5. di impegnare la spesa complessiva di Euro 340.773,19.- al capitolo di seguito elencato:

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note 2019 00189

610

EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE NEL CAMPO DEL TURISMO - FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

02370 U.1.03.02 .02.999

00011 07282 N 75.906,37 1 SOG;

2020:75.9 06,37

2019 00189

610 EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE NEL CAMPO DEL TURISMO - FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

02370 U.1.03.02

.02.999 00011 07282 N 64.866,82 4 SOG;

2020:648 66,82

(8)

2020 00189

610 EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE NEL CAMPO DEL TURISMO - FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

02370 U.1.03.02

.02.999 00011 07282 N 200.000,0

0 FPV;

2020:200 000,00

6. di prenotare la spesa complessiva massima presunta di Euro 1.800.000,00.-, di cui Euro 600.000,00.- annui, sugli esercizi 2020, 2021 e 2022, al capitolo di seguito elencato:

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note 2020 00189

610

EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE NEL CAMPO DEL TURISMO - FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

02370 U.1.03.02 .02.999

00011 07282 N 600.000,0

0

2021 00189

610 EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE NEL CAMPO DEL TURISMO - FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

02370 U.1.03.02

.02.999 00011 07282 N 600.000,0

0

2022 00189 610

EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE NEL CAMPO DEL TURISMO - FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

02370 U.1.03.02 .02.999

00011 07282 N 600.000,0

0

7. di dare atto, relativamente all’entrata di Euro: 10.200,00, riferita al rimborso forfettario degli oneri accessori e utenze relative al punto informativo che sarà insediato da PromoTurismoFVG nel locale di p.zza dell’Unità d’Italia:

• che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell’obbligazione giuridicamente perfezionata (fase dell’accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

• che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2020 per Euro 10.200,00.-;

(9)

• che il cronoprogramma della riscossione dell’entrata in argomento è il seguente: anno 2020 – Euro 10.200,00.-;

8. di accertare l’entrata di Euro 10.200,00.- al capitolo di seguito elencato:

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note 2020 00106

410

RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME PER IL

DIPARTIMENTO CULTURA E SPORT

02525 E.3.05.02 .03.002

00012 03228 N 10.200,00 2020:10.2

00,00

Allegati:

Allegato_schema_di _convenzione.pdf

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO dott. Fabio Lorenzut

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale (ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

(10)

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

NOME: LORENZUT FABIO

CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E DATA FIRMA: 03/12/2019 10:11:47

IMPRONTA: 8C9ACD9E2DF566FF33DAD5BCD3034CAE4B53C6DF830A34AB96B1424A1D76573F 4B53C6DF830A34AB96B1424A1D76573F13F1062E48BE016E26AC7F9EC431EE76 13F1062E48BE016E26AC7F9EC431EE76AC599693A93E1DAC9DC0BDA401051A2B AC599693A93E1DAC9DC0BDA401051A2B73A0788E5D27ADB1A7C93308E65C3262

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