• Non ci sono risultati.

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Roma, 10-02-2014

Messaggio n. 2436

OGGETTO: Cassetto previdenziale del cittadino. Rilascio di una nuova funzionalità relativa alla consultazione dei pagamenti di prestazioni a sostegno del reddito.

Nell’ambito delle attività poste in essere dall’Istituto per migliorare la trasparenza e la fruibilità delle informazioni, l’applicazione “Cassetto previdenziale del cittadino” è stata integrata con una nuova funzionalità che consente la consultazione dei dati di dettaglio dei pagamenti dei trattamenti di disoccupazione (indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, indennità di disoccupazione agricola, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria, ecc.). A tale funzionalità possono accedere sia i cittadini che gli operatori INPS, con le modalità di seguito rispettivamente indicate:

- il cittadino si collega al sito istituzionale “www.inps.it” e, previa identificazione tramite PIN, accede al proprio Cassetto previdenziale; dal Cassetto seleziona, sul menù a sinistra, la voce “Prestazioni” e poi la sottovoce “Pagamenti”;

- l’operatore INPS si collega al sito intranet dell’Istituto e seleziona, in successione, il menù “Processi”, la voce “Assicurato pensionato” e l’applicazione “Cassetto previdenziale del cittadino”; su tale applicazione effettua la ricerca per codice fiscale o per dati anagrafici dell’assicurato di interesse e, una volta apparsa la schermata contenente il “Dettaglio soggetto”, seleziona, sul menù a sinistra, la voce “Prestazioni” e poi la sottovoce “Pagamenti”. In entrambi i casi, selezionata la sottovoce “Pagamenti” appare il “Riepilogo dei pagamenti eseguiti”, vale a dire la lista, divisa per anno, dei pagamenti eseguiti in favore dell’assicurato. Dal “Riepilogo dei pagamenti eseguiti”, selezionando poi la categoria di prestazione desiderata

(2)

(relativa ad un determinato anno) appaiono le “Prestazioni in pagamento per l’anno xxxx”, vale a dire i dati di riepilogo dei pagamenti delle prestazioni comprese nella categoria medesima, eseguiti nel corso di quell’anno.

Infine, dalla schermata recante le “Prestazioni in pagamento per l’anno xxxx”, cliccando sul contenuto della sezione “Note” del singolo pagamento appare il “Dettaglio pagamenti”, cioè un prospetto che indica le singole voci che compongono l’importo in pagamento, del quale si riporta di seguito lo schema:

Beneficiario: xxxxxx xxxxxx Prestazione in pagamento: xxxxxx Numero della domanda: xxxxxxxxxxxxx Giorni erogati: xxx Periodo di riferimento: xx/x/xxxx - xx/x/xxxx Importo indennita': + xxxxxx Trattenute sindacali: - xxxxxx Importo ANF: + xxxxxx

Tattenute IRPEF Anno Corrente: - xxxxxx

Netto Pagamento: + xxxxxx

Il Direttore Generale Nori

Riferimenti

Documenti correlati

In particolare, le Amministrazioni regionali, collegandosi al sito INPS - Sistema Informativo dei Percettori, nell’apposita sezione “Invio richieste di pagamento indennità/sussidi

Si chiarisce che la domanda cartacea va utilizzata solo dai genitori lavoratori dipendenti che fruiscono di periodi di prolungamento di congedo parentale dal 25 giugno 2015 al

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 23 settembre 2015 il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che, in attuazione della delega di cui all’art. a), punto 7,

OGGETTO: Attività di Verifica Amministrativa – Passaggio dalla procedura Giasone alla nuova modalità di gestione della richiesta e del recupero del contributo addizionale dovuto

Di conseguenza - su parere concorde del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – l’Istituto non potrà più erogare prestazioni di “indennità di disoccupazione ASpI

Il genitore lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per congedo parentale ad ore (ex art. 32 T.U.) non può usufruire nella medesima giornata né di congedo parentale ad ore

OGGETTO: Beneficio voucher baby sitting– strutture eroganti servizi per l’infanzia di cui all’art.4,comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n.92 - esaurimento stanziamento

Ai fini dell’identificazione della durata del periodo di neutralizzazione, i datori di lavoro interessati rapporteranno a giornate il valore delle ore di cassa