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Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

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Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 20-10-2014

Messaggio n. 7842

OGGETTO: fatturazione elettronica - compensi ai medici iscritti nelle liste speciali dell’Istituto per l’esecuzione delle visite mediche di controllo.

A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 209, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e del successivo decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 in merito agli obblighi di fatturazione elettronica previsti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, l’Istituto ha provveduto ad approfondire gli aspetti connessi con l’applicazione delle citate disposizioni normative anche con riferimento ai compensi erogati ai medici iscritti nelle liste speciali dell’Istituto per visite mediche di controllo domiciliare.

Il pagamento dei compensi dovuti ai suddetti medici viene effettuato, con cadenza mensile, tramite l’emissione di appositi fogli di liquidazioneprevisti a norma dell’articolo 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 1974; ai sensi di tale decreto, infatti, gli enti mutualistici sono tenuti ad emettere i suindicati documenti, in luogo della fattura, per le prestazioni medico sanitarie espletate dagli esercenti la professione sanitaria.

Tenuto conto del tenore letterale del citato articolo 1, comma 209, della legge n. 244 del 2007 che sembra circoscrivere il campo di applicazione della norma alle sole fatture, l’Istituto ha presentato richiesta di parere all’Agenzia delle Entrate, con interpello n. 954-531/2014, in merito all’utilizzo del canale di trasmissione telematica anche per i citati fogli di liquidazione. Con risposta del 2 ottobre 2014, la suindicata Agenzia delle Entrate ha chiarito che il legislatore italiano nell’adeguarsi alla normativa comunitaria (direttiva 2010/45/UE del 13

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luglio 2010 di modifica della direttiva 2006/112/CE) non ha inteso creare “con la disciplina in materia di fattura elettronica una categoria sostanziale nuova o diversa dalla precedente fattura ordinaria”.

Conseguentemente, continuano a trovare applicazione le deroghe previste da specifiche disposizioni normative di settore tra le quali quelle di cui al citato articolo 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 1974.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, l’Istituto continuerà ad emettere, per i compensi dovuti ai medici che effettuano visite di accertamento medico legale domiciliare, con le consuete modalità, i fogli di liquidazione dei corrispettivi senza utilizzo del Sistema di interscambio - istituito presso il Ministero dell’Economia e delle finanze – valido per le fatture elettroniche.

Per gli accertamenti medico legali richiesti dai datori di lavoro del settore privato, essendo il formato elettronico obbligatorio per le sole fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato e non per le fatture indirizzate a soggetti privati, l’Istituto invia, ai fini del rimborso delle spese sostenute, apposite fatture “ordinarie”.

Nel caso di visite mediche di controllo richieste da datori di lavoro appartenenti alla Pubblica Amministrazione, l’Istituto, a fronte delle novità normative introdotte dalla legge, ai fini del rimborso delle spese sostenute, provvede all’emissione di fatturetrasmesse in formato elettronico, attraverso il suindicato Sistema di interscambio.

Anche con riferimento ai rimborsi previsti per le spese sostenute dalle ASL per le visite mediche di controllo ambulatoriale effettuate, su richiesta dell’Istituto, nei confronti dei lavoratori, il pagamento dovrà avvenire tramite l’emissione di fatture elettroniche e non più fogli di liquidazione. A tale scopo le relative procedure informatiche verranno adeguatamente modificate al fine di consentire la gestione automatizzata delle suindicate fatture.

Il Direttore Generale Nori

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