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L’Ispettorato territoriale del lavoro di Modena ha chiesto chiarimenti in ordine al riconoscimento dell’indennità giornaliera per congedo parentale di cui all’art

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Ispettorato nazionale del lavoro

Direzione centrale coordinamento giuridico

Piazza della Repubblica, 59 00185 Roma

www.ispettorato.gov.it

dcgiuridica@ispettorato.gov.it dcgiuridica@pec.ispettorato.gov.it

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Agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro e p.c.

Alla Direzione centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro

All’INPS Direzione centrale entrate

Oggetto: artt. 32 e 34, D.Lgs. n. 151/2001 – congedo parentale, indennità giornaliera a favore dei lavoratori turnisti.

L’Ispettorato territoriale del lavoro di Modena ha chiesto chiarimenti in ordine al riconoscimento dell’indennità giornaliera per congedo parentale di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 per i lavoratori turnisti con qualifica di operaio tenuti a rendere la prestazione di domenica.

Al riguardo, si ritiene opportuno informare codesti Ispettorati sul riscontro fornito all’Ispettorato di Modena, condiviso altresì dall’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota prot.

n. 12026 del 24 novembre 2020.

Si premette che, ai sensi dell’art. 32 citato ciascun genitore, indipendentemente dalla situazione lavorativa in cui si trova l’altro genitore ed in relazione a ciascun figlio ha diritto, nei suoi primi dodici anni di vita, di astenersi dal lavoro per il periodo, continuativo o frazionato, previsto dai commi 1 e 2, fruendo dell’indennità di cui al successivo art. 34.

Si ritiene inoltre utile ricordare quanto precisato dall’INPS con circ. n. 41/2006, secondo cui “per quanto riguarda, invece, il congedo parentale (già astensione facoltativa), si ritiene (…) che il diritto a fruire del beneficio di cui all’art. 32 del T. U. non possa essere riconosciuto durante le pause contrattuali, essendo tale diritto esercitabile nei soli periodi di svolgimento dell’attività lavorativa. Vanno pertanto indennizzate nella misura del 30% della retribuzione (…) che la/il lavoratrice/tore percepirebbe qualora non si astenesse e conteggiate come congedo parentale soltanto le giornate di previsto svolgimento dell’attività (comprese le festività cadenti nei periodi di congedo parentale richiesti) e non anche le giornate rientranti nelle c.d. pause contrattuali” (v. par. 6.2).

Ne consegue che l’indennizzo è dovuto tutte le volte in cui, sulla base della turnazione, è programmata la prestazione lavorativa, anche quando la stessa sia dunque prevista nella giornata domenicale.

IL DIRETTORE CENTRALE Dott. Danilo PAPA Direzione centrale

coordinamento giuridico

Firmato digitalmente da DANILO PAPA

CN = PAPA DANILO

O = Ispettorato Nazionale del Lavoro

C = IT inl.INL_DCGIURIDICA.REGISTRO UFFICIALE.U.0001116.14-12-2020

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