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Bilancio 2013

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Bilancio 2013

dott.ssa Roberta Provasi

dottore commercialista in Milano

Università degli Studi di Milano-Bicocca

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2

Agenda

1) Indicatori in periodi di crisi. La continuità aziendale 2) Aggiornamenti relativi all’evoluzione dei principi contabili.

- Svalutazioni per perdite durevoli (OIC n. 9) - Valutazione dei crediti (Oic n. 15 e Oic n.xx) - Rendiconto finanziario (Oic n. 10)

3) La Nuova Direttiva Europea 2013/34/UE del

26/06/2013 sul bilancio d’esercizio

(3)

Indicatori in periodi di crisi.

Continuità aziendale

La crisi economica accende i riflettori sulle valutazioni di bilancio e sulla durevolezza delle perdite operative conseguite.

Gli amministratori e i revisori devono, rispettivamente, dimostrare e verificare che le prospettive future non siano tali da compromettere il requisito della continuità aziendale e, quindi, la redazione dei bilanci secondo gli ordinari principi (costo storico).

(4)

4

La continuità aziendale è il principio base previsto dal codice civile per la redazione del bilancio di esercizio delle imprese in funzionamento.

L’art. 2423-bis c.c. dispone, infatti, che “… la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività …”.

La mancanza del requisito della continuità aziendale comporta che il bilancio non possa più essere redatto seguendo i principi di funzionamento ma applicando i criteri di liquidazione, ossia di realizzo delle attività ed estinzione delle passività.

Continuità aziendale

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Continuità aziendale

CAPACITÀ PROSPETTICA

La redazione del bilancio richiede obbligatoriamente la preliminare necessità di approfondimento degli aspetti

futuri della gestione aziendale

Nella prassi spesso si bada solo alla verifica delle poste di bilancio e quindi al passato

Le società devono dotarsi di strumenti di previsione (budget, piani industriali, analisi dei cash-flow prospettici)

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6

Ruolo dei soggetti coinvolti

Devono provare l’esistenza della continuità aziendale nell’ambito della relazione sulla gestione e della nota integrativa.

Norma di comportamento n. 11.1 – “Prevenzione ed emersione della crisi”

Il Collegio sindacale, nell’ambito dell’attività di vigilanza, è tenuto a monitorare la continuità aziendale e a comunicare agli amministratori la sussistenza di fatti

idonei a pregiudicare la continuità aziendale dell’impresa con invito a provi rimedio. Al ricorrere dei presupposti richiesti dalla legge, il collegio sollecita gli

opportuni provvedimenti…

Devono acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull’appropriato utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale

nella redazione del bilancio e concludere se vi sia un’incertezza significativa riguardo alla capacità dell’impresa di continuare ad operare almeno per 12 mesi

come entità in funzionamento.

AMMINISTRATORI

REVISORI

SINDACI

6

(7)

Le incertezze non risultano significative e non generano dubbi

sulla continuità

Sono stati identificati fattori che fanno sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale, pur ritenendo appropriato redigere il bilancio sul

presupposto di continuità

Le incertezze devono essere descritte nella relazione sulla

gestione

Le incertezze devono essere descritte nella nota

integrativa

Comunicazione CONSOB Dem/9012559 e documento Banca Italia-Consob-Isvap n.

ART. 2428 C.C.: … nonché una descrizione dei principali rischi e

incertezze cui la società é esposta.

Continuità aziendale

nell’informativa di Bilancio

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8

▪ La società ha registrato una perdita operativa nell’esercizio 2013.

Riteniamo che la prospettiva implichi significative sfide in termini di volume delle vendite e di prezzi così come di costi. A fronte della riduzione della domanda di prodotti occorre ridurre i costi fissi e alienare asset no core. Quantunque siamo riusciti a ottenere finanziamenti addizionali, queste condizioni creano significative incertezze sui futuri risultati e sui flussi di cassa.

▪ Si sta cercando di alienare beni immobili di proprietà per assicurarsi ulteriore capitale circolante. Ci sono trattative in corso con potenziali acquirenti, ma alla data di bilancio non vi è certezza che si procederà alla vendita. Sulla base delle negoziazioni condotte c’è da ritenere che la vendita sia probabile e che la plusvalenza e i cash-flow acquisiti eviteranno la necessità di ulteriori finanziamenti.

CONTINUITÀ - ESEMPIO DI NOTA INTEGRATIVA

(segue) 8

Continuità aziendale

e informativa di Bilancio

(9)

Continuità aziendale e informativa di Bilancio

▪ Abbiamo avviato trattative con le banche finanziatrici relativamente a un finanziamento ulteriore che potrebbe rendersi necessario qualora la vendita degli assets non andasse a buon fine entro termini ragionevoli, oppure intervenissero significativi cambiamenti in negativo nel volume delle vendite o nella redditività. È probabile che queste trattative si prolungheranno per un certo periodo di tempo.

▪ Le circostanze sopra evidenziate ci portano a ritenere che sussiste una significativa incertezza sulla capacità della società di continuare a operare sulla base del presupposto della continuità aziendale.

Effettuate le verifiche del caso abbiamo, comunque, ritenuto ragionevole che la società abbia adeguate risorse per continuare l’esistenza operativa in un prevedibile futuro di almeno 12 mesi. Per queste ragioni, essa continua ad adottare il presupposto della continuità aziendale nella preparazione del bilancio.

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10

Continuità aziendale e informativa di Bilancio

▪ Come evidenziato a pag. … della Nota Integrativa, la società sopperisce alle esigenze quotidiane del capitale circolante attraverso scoperti bancari i cui affidamenti saranno rinnovati in data …2014.

▪ Le attuali condizioni economiche creano incertezze in particolare con riferimento al decremento di domanda registrato nel corso del 2013 e della sostanziale stasi dei primi mesi del 2014 e alla disponibilità di finanziamenti bancari nel prossimo futuro.

▪ Le stime e le proiezioni del budget, dimostrano che la società è in grado di operare con l’attuale livello di finanziamenti. La società inizierà trattative con le banche per il rinnovo dei finanziamenti a tempo debito e non ha, allo stato attuale, richiesto una confort letter che tali finanziamenti saranno rinnovati. La società ha discusso con gli istituti finanziatori in merito alle future necessità di finanziamento e non sono stati sottoposti all’attenzione della direzione elementi che possano suggerire che il rinnovo non sia prossimo a condizioni accettabili.

(11)

Il principio di revisione n. 570 indica una serie di indicatori che devono essere presi in esame dal revisore:

Analisi del presupposto della continuità

aziendale

Indicatori Finanziari

Indicatori Gestionali

Altri indicatori

Indicatori ai sensi PR n. 570

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12

Indicatori Finanziari

a) Situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo

b) Prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine

c) Indici economico finanziari negativi o in costante peggioramento d) Consistenti perdite d'esercizio

e) Mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi

f) Impossibilità di saldare i debiti e di incassare i crediti alla scadenza g) Difficoltà nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti (covenants)

h) Cambiamento di atteggiamento dei fornitori per concessione di credito e pagamento alla consegna

i) Incapacità di ottenere finanziamenti necessari per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.

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Indicatori Gestionali

a) Dimissioni dei Consiglieri e dei Sindaci

b) Perdita di personale a livello dirigenziale senza che sia sostituito

c) Perdita di mercati fondamentali, di franchising, di concessioni o di fornitori importanti

e) Difficoltà nell'organico del personale o scarsità di rifornimenti fondamentali

13

Altri indicatori

a) Capitale ridotto al di sotto dei limiti legali

b) Termine della durata statutaria senza previsioni di prolungamento

c) Contenziosi legali e fiscali che in caso di soccombenza potrebbero portare a condanne che l'impresa non è in grado di sopportare

d) Modifiche legislative o iniziative governative sfavorevoli all'impresa

e) Sopravvenuta mancanza dei requisiti per il mantenimento delle

(14)

14

Analizzare e discutere con la direzione i flussi di cassa, redditività e altri dati previsionali

Considerare gli eventi successivi alla data di chiusura del bilancio che possono influenzare la capacita dell'impresa di mantenersi in

funzionamento

Esaminare e discutere con la direzione gli ultimi bilanci intermedi

Verificare la capacita dell'impresa di evadere gli ordini dei clienti

Analizzare i termini (covenants) dei finanziamenti per rilevare eventuali inadempienze

Leggere i verbali delle assemblee, dei consigli di amministrazione, dei comitati esecutivi e del collegio sindacale per riferimenti a difficoltà

finanziarie

Richiedere ai consulenti legali informazioni su eventuali procedimenti giudiziari o altre pretese di terzi

Confermare l'esistenza, la regolarità e la possibilità di rendere esecutivi accordi diretti a fornire o a mantenere un sostegno finanziario da parti correlate o da terzi e valutare la capacità finanziaria di dette parti di

apportare ulteriori finanziamenti

Documentazione

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15

I piani aziendali e verifica dei loro presupposti

I rapporti bancari, i “covenants”, la posizione finanziaria, gli affidamenti bancari

Il supporto finanziario esterno (azionista, parte correlata) e la sua credibilità

Quando la continuità aziendale diventa sensibile, occorre elevare il livello di attenzione rispetto al rischio di frode in bilancio, tipicamente con riferimento a:

Costi nascosti

Pretese di terzi nascoste o minimizzate

Capitalizzazioni improprie

Ricavi gonfiati

Anticipazione di incassi (es RIBA)

Svalutazioni non effettuate (impairment)

Cambiamenti di stime / principi

Derivati rinnovati

Informativa carente (covenants, vincoli)

Dopo aver pensato a tutto ciò, le procedure di revisione sono ritenute sufficienti?

Cliente “Close Monitoring”, salvo eccezioni documentate e concordate con

Documentazione

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16

Alzare la guardia

Considerare procedure analitiche più approfondite (KPI aziendali, vendite per area, cliente, periodo)

Calcolare gli indici di bilancio e di performance

Commentare qualitativamente il perché delle variazioni nei valori e indici

Commentare gli scostamenti “actual-budget” per accertare la “capacità”

previsionale del management

Rivedere il cash flow (es EBIDTA e Cash flow operativo vanno nello stesso senso?)

Analizzare la composizione delle disponibilità (transitori)

Analizzare la disponibilità di linee di credito

Utilizzare le analisi di bilancio per aiutare a valutare se si richiedono procedure addizionali di revisione

Documentazione

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Piani Aziendali

Sono completi? (assunzioni, conto economico, stato patrimoniale, cash flow, analisi di dettaglio sui KPI aziendali)

Derivano dal normale processo di pianificazione aziendale?

Sono approvati dal competente livello di management (es CdA)?

Il primo anno di piano è costituito dal budget dell’anno?

Sono state mantenute le promesse passate (budgets, piani)? Se no, per quali motivi?

Il cut off tra piano e dati storici è appropriato (saldi di apertura del piano)?

Il budget “revised” è coerente con il primo anno di piano?

Sono state analizzate e comprese le ragioni delle perdite passate?

Sono stati considerate le incertezze e quanto pesano?

Ci sono significative assunzioni che dipendono da fatti di terzi?

Le assunzioni sono documentate? Con cosa si raffrontano (la situazione di mercato, la struttura aziendale, le decisioni prese, il commitment del management operativo, il portafoglio ordini, le linee di credito non utilizzate, ecc)?

Le ipotesi circa ricavi e costi (es crescita ricavi e contenimento dei costi) sono documentate? Il management operativo cosa pensa di questi obiettivi?

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18

I rapporti bancari sono regolari?

Che impatto può avere il mancato rispetto dei “covenants”? Maggiori oneri finanziari? Possibilità della banca di chiedere rimborsi anticipati? Riclassifica a breve del debito a lungo (IAS)?

E’ stato valutato il rispetto dei covenants alla data di bilancio? E in chiave prospettica?

Sono stati individuati i “covenants” dei contratti di finanziamento (es. EBITDA / Fatturato, Indebitamento / Patrimonio netto, oneri finanziari / fatturato)?

E’ data informativa in bilancio circa i covenants e il loro rispetto o non rispetto?

La posizione finanziaria è qualitativamente appropriata per le finalità del business plan?

Gli affidamenti bancari sono stati analizzati (cfr risposte banche)? A che data?

Rapporti Bancari

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Modelli empirici

Metodi tradizionali

Approccio

univariato Approccio multivariato

Analisi discriminante lineare (Z-Score)

Regressione logistica

Altri metodi (A- Score)

Modelli Innovativi

Alberi decisionali , algoritmi genetici

Modelli per la stima

della continuità aziendale

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“È l’indice misurato in funzione delle performance economico-finanziario-patrimoniale dell’impresa, che può assumere valori compresi tra 0.1, cioè performance soddisfacenti, e quindi bassa propensione al turnaround, e 0.9, cioè performance insoddisfacenti, e quindi elevata propensione al turnaround”.

Gli indicatori utilizzati per valutare la performance di un’azienda sono sette:

1. La redditività delle vendite, o ROS;

2. La variazione media del ROI;

3. La variazione media del fatturato;

4. Il rapporto tra i mezzi propri e il capitale investito;

5. Il rapporto tra le risorse proprie e il credito finanziario netto;

6. La copertura degli oneri finanziari;

7. La capacità di generare cassa.

TurnAround Index

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TurnAround Index

(22)

22

Aggiornamento OIC

1)

Per tenere conto degli sviluppi della materia contabile registrati nel periodo trascorso dalla scrittura/aggiornamento.

2)

Per recepire gli orientamenti dottrinali (principio prevalenza della sostanza sulla forma).

3)

Per allinearsi all’evoluzione della normativa nazionale (ad es. affrancamenti fiscali, TFR, consolidato fiscale).

Riallineare comportamento civilistico e fiscale

4)

Si è inoltre tenuto conto del fatto che all’origine i principi

contabili erano stati calibrati pensando alle esigenze degli

user delle quotate. Ora che le quotate applicano gli

IAS/IFRS vi è una maggiore attenzione per le piccole e

medie società (ad es. disclosure, categorie imprese).

(23)

Nuova Struttura

a) migliorare la struttura per facilitare la lettura, e le integrazioni per gli aggiornamenti futuri;

b) focalizzare i contenuti su profili prettamente contabili;

c) utilizzare un format più allineato con quello degli IAS/IFRS

1) abstract;

2) ambito di applicazione;

3) principali definizioni;

4) classificazioni;

5) rilevazioni iniziali;

6) Valutazioni e rilevazioni successive;

7) Eventuali sezioni contenenti «fattispecie particolari»;

8) Informazioni da produrre in «nota integrativa»

9) «appendici» contenenti i riferimenti normativi.

CONSULTAZIONE INIZIALE

(24)

24

Attività di Aggiornamento

24

Data emissione

OIC scadenza

23/12/2011 OIC 16, Immob Materiali 30/06/2012

23/12/2011 OIC 18, Ratei e Risconti 30/06/2012

23/12/2011 OIC 19, Debiti 30/06/2012

23/12/2011 OIC 19, Fondi rischi e TFR 30/06/2012

23/12/2011 OIC 29, Cambiamenti di principi contabili, di stime correzioni errori eventi e operazioni straordinari, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio

30/06/2012

27/04/2012 OIC 13, Le rimanenze di magazzino 31/12/2012

27/04/2012 OIC 14, Le disponibilità liquide 31/12/2012

27/04/2012 OIC 15, Crediti 31/12/2012

27/04/2012 OIC 20, I titoli di debito 31/12/2012

06/12/2012 OIC 21, Partecipazioni 31/05/2013

06/12/2012 OIC 22, Conti d’Ordine 31/05/2013

06/12/2012 OIC 23, Lavori in corso su ordinazione 31/12/2013 12/02/2013 OIC 24, Immobilizzazioni Immateriali 30/07/2013 08/05/2013 OIC 26, Operazioni, attività e passività in valuta 31/10/2013 17/06/2013 OIC 25, Trattamento contabile delle imposte sui redditi 31/10/2013

(25)

Attività di Aggiornamento (al 28/02/2014)

Data

emissione

OIC scadenza

12/11/2013 OIC 17, Bilancio Consolidato e metodo del PN 28/02/2014 27/11/2013 OIC 9, Svalutazione per perdite durevoli di valore delle

immobi materiali e immateriali

28/02/2014 05/12/2013 OIC 12, Composizione e schemi di Bilancio d’esercizio 28/02/2014

14/01/2014 OIC 28, Patrimonio Netto 28/02/2014

27/01/2014 OIC 10, La redazione del Rendiconto Finanziario 28/02/2014 28/01/2014 OIC xx, Cancellazione dei crediti 28/02/2014

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Le perdite di valore sono uno degli aspetti più delicati nella redazione dei bilanci 2013.

Le voci che possono essere inficiate a perdite di valore riguardano ALMENO :

• Immobilizzazioni materiali

• Immobilizzazioni immateriali

• Avviamento

• Partecipazioni

Oggi le norme relative sono : Per IFRS – IAS 36 –

Per PC - N. 9 ( in bozza)

26

Perdite di Valore

(27)

Verificare che il valore delle proprie attività non superi il relativo valore di realizzo

Si applica a TUTTE le attività soggetto a perdite di valore eccetto:

• Rimanenze (IAS 2)

• Attività per commesse a lungo termine (IAS 11)

• Attività per imposte differite (IAS 12)

• Attività di fondi pensione (IAS 19)

• Attività finanziarie incluse in IAS 32 ( perché già previste dai relativi principi)

Perdite di Valore

(28)

Si parla di perdita di valore SE

Il valore recuperabile di una immobilizzazione è inferiore al suo valore contabile , per cui

l’immobilizzazione si rileva a tale minor valore.

Esempio :

Valore recuperabile = € 80

Valore Contabile netto = € 100

Perdita di valore = € 20 , si valuta a € 80

28

Perdite di Valore

(29)

IDENTIFICARE LE ATTIVITA’ DA SVALUTARE PER CUI SI HA RIDUZIONE DI VALORE SE:

Valore contabile di una attività è

> Valore recuperabile

ad ogni fine esercizio si deve valutare se

sussistono le condizioni per perdite di valore e la stima del valore recuperabile dell’attività

Perdite di Valore

(30)

La principale differenza tra IFRS e Codice Civile consiste nel fatto che l’art. 2426 comma 1 . N. 3 prevede che la perdita di valore sia DUREVOLE , mentre IAS 36 prevede che essa esista anche se temporanea

In effetti la differenza si assottiglia in caso di crisi DA RISTRUTTURAZIONI ECONOMICHE

30

Perdite di Valore

(31)

Perdita durevole di valore

E’ la diminuzione di valore che rende il valore recuperabile di un’immobilizzazione ,determinato in una prospettiva di lungo termine, inferiore rispetto al suo valore netto contabile;

Approccio benchmark (per grandi imprese):

Il nuovo principio propone il modello basato sull’attualizzazione dei flussi di cassa come paradigma concettuale di riferimento per la determinazione del valore recuperabile delle immobilizzazioni materiali e immateriali, secondo un approccio di universale accettazione e adottato dagli standard setters più importanti a livello globale.

Approccio semplificato (per piccole e medie imprese):

Modulare l’applicazione del modello sulla base delle dimensioni della società, così da consentire alle PMI di evitare oneri sproporzionati ai benefici. Usare concetto di valore d’uso inteso come capacità di ammortamento (pari alla differenza tra ricavi e costi non attualizzati derivanti dall’utilizzo del cespite/CGU oggetto di valutazione) per le società che non superano i predetti limiti

OIC n. 9- Svalutazione Immobilizzazioni

(32)

32

OIC n. 9- Svalutazione Immobilizzazioni

a) Perdita durevole di valore = la diminuzione di valore che rende il valore recuperabile di una immobilizzazione, determinato in una prospettiva di lungo termine, inferiore rispetto al suo valore netto contabile.

b) Valore recuperabile, il maggiore tra il suo valore d’uso e il suo valore equo (fair value).

c) Valore d’uso, il valore attuale dei flussi di cassa attesi da una attività o da una unità generatrice di flussi di cassa.

d) Valore equo (fair value) ,l’ammontare ottenibile dalla vendita di una attività in una libera transazione fra parti indipendenti, al netto dei costi di vendita.

e) Unità generatrice flussi di cassa (UGC) è il più piccolo gruppo identificabile di attività e genera flussi finanziari in entrata che siano indipendenti dai flussi generati altre attività

f) Capacità di ammortamento è costituita dal margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti

(33)

Approccio Metodologico

Procedura di Impairment

1) Indicatori di potenziali perdite di valore 2) Determinazione del valore recuperabile

2a) Determinazione del valore equo (fair value) 2b) Determinazione del valore d’uso

3) Rilevazione della perdita durevole di valore per una UGC e per l’avviamento

4) Disclosure

(34)

34

Indicatori Potenziali di perdita di valore

1) ll valore di mercato di una attività è diminuito significativamente durante esercizio più di quanto previsto;

2) Durante esercizio si sono verificate e si verificheranno nel futuro prossimo variazioni significative con effetto negativo per l’entità;

3) Nel corso dell’esercizio sono aumentati di tassi d’interesse di mercato o altri tassi di rendimento degli investimenti ed è probabile che tali incrementi condizionino il tasso di attualizzazione utilizzato nel calcolo del valore d’uso di una attività e riducano il valore equo;

4) Il valore contabile delle attività nette della società è superiore al loro valore equo stimato della società;

5) L’obsolescenza o il deterioramento fisico di una attività risulta evidente

(35)

6) Nel corso dell’esercizio si sono verificati significativi cambiamenti con effetto negativo sulla società oppure si suppone che si verificheranno nel prossimo futuro, nella misura o nel modo in cui un’attività viene utilizzata o ci si attende sarà utilizzata. Tali cambiamenti includono casi quali:

l’attività diventa inutilizzata;

Piani di dismissione o ristrutturazione del settore operativo al quale l’attività appartiene;

Piani di dismissione dell’attività prima della data prima prevista;

Ristabilire la vita utile di un’attività come definita invece che indefinita

7) dall’informativa interna risulta evidente che l’andamento economico di un’attività è, o sarà, peggiore di quanto previsto. In tale contesto, l’andamento economico include i risultati operativi e i flussi finanziari/reddituali

Indicatori Potenziali di perdita di valore

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Il valore recuperabile è il maggiore valore

tra prezzo netto di vendita e valore d’uso del bene

1. Non si determina se non si prevede una perdita potenziale;

2. Se non si riesce a determinare il valore di vendita, si considera il valore d’uso;

3. Va determinato per ogni singola attività;

4. Se l’attività genera flussi finanziari futuri per l’uso del bene , il valore di realizzo stimato li deve considerare.

36

Valore Recuperabile

(37)

Il valore recuperabile è determinato da :

1. accordo vincolante di vendita tra due controparti indipendenti; o

2. prezzo di mercato dell’attività (prezzo corrente o più recente); o

3. migliori informazioni disponibili per riflettere l’ammontare ricavabile per l’impresa.

AL NETTO DEI EVENTUALI COSTI DI DISMISSIONE

(spese legali, imposte indirette, costi di rimozione di attività)

Valore Recuperabile

(38)

La stima dei flussi finanziari futuri in entrata e in uscita per l’uso continuativo dell’attività meno il valore della sua futura dismissione

•Utilizzo di un tasso di attualizzazione appropriato

CRITERI DI STIMA DEI FLUSSI:

• migliore stima delle condizioni economiche di vita utile dell’attività (+ peso a evidenze esterne)

- in base ai budget recenti approvati dalla direzione ( al massimo entro 5 anni) e usati in pratica

- per stime oltre 5 anni, utilizzare tassi di crescita stabili o

calanti,

38

Il valore d’uso o valore attuale dei flussi

finanziari è:

(39)

DEVE ESSERE UN TASSO : - al lordo delle imposte

- che rifletta l’attuale situazione del mercato del denaro - che consideri i rischi specifici dell’attività

- che NON rifletta rischi che producano rettifiche alle stime dei flussi finanziari

- che sia indipendente dalla struttura del capitale dell’impresa

TASSI DA CONSIDERARE POTREBBERO ESSERE : Costo medio del capitale (CAPM ), Tasso di finanziamento marginale, tassi di mercato + RETTIFICHE per rischi specifici di

Tasso di attualizzazione

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40

Il valore d’uso è determinato sulla base del valore attuale dei flussi finanziari che si prevede abbiano origine da un’attività.

Il calcolo del valore d’uso comprende le seguenti fasi:

- Stimare i flussi finanziari futuri in entrata e in uscita che deriveranno dall’uso continuativo dell’attività e dalla sua dismissione finale;

- Applicare il tasso di attualizzazione appropriato a quei flussi finanziari futuri;

Le stime dei flussi finanziari comprendono:

- Le proiezioni dei flussi finanziari in entrata derivanti dall’uso continuativo;

- Le proiezioni dei flussi finanziari in uscita che si verificheranno per generare flussi finanziari in entrata dall’uso continuativo dell’attività;

- I flussi finanziari netti se esistono che si prevede di ricevere o erogare per la dismissione dell’attività alla fine della vita utile in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili;

In linea tendenziale i piani di riferimento non superano un orizzonte temporale di 5 anni.

Valore d’uso e Stima dei flussi

(41)

41

Le stime dei flussi finanziari futuri non includono:

-

I flussi finanziari in entrata o in uscita derivanti da attività di finanziamento;

-

Pagamenti o rimborsi fiscali;

-

Investimenti futuri per cui la società non si sia già obbligata.

I flussi finanziari futuri delle attività sono stimati facendo riferimento alle loro condizioni correnti per cui non sono da considerare i flussi derivanti da una futura ristrutturazione o miglioramenti del rendimento dell’attività.

Il tasso di sconto usato ai fini del calcolo del valore attuale è il tasso al lordo delle imposte che riflette le valutazioni correnti del mercato relative al:

-

Valore temporale del denaro;

-

Rischi specifici dell’attività

Valore d’uso e Stima dei flussi

(42)

42

a)

l’esercizio si è chiuso con una perdita non dovuta a fattori contingenti e non vi è sicurezza del pronto recupero delle condizioni di equilibrio economico negli esercizi immediatamente successivi ;

a)

Si sono verificate mutazioni nel contesto in cui opera la società che lasciano presupporre l’impossibilità di continuare a sfruttare in modo pieno la capacità produttiva esistente;

Approccio semplificato

Possibilità di adottare un approccio alla determinazione delle perdite durevoli basato sulla capacità di ammortamento.

INDICATORI APPROCCIO SEMPLIFICATO

(43)

43

Verifica recuperabilità degli investimenti

Si confronta la capacità di ammortamento dei futuri esercizi con il valore netto contabile iscritto in bilancio

Nel computo ci si basa sulla struttura produttiva esistente considerando anche quegli ammortamenti relativi agli investimenti che nel periodo di riferimento concorrono a mantenere invariata la potenzialità produttiva esistente.

Il periodo di riferimento per la determinazione della capacità di ammortamento è di 5 anni;

Il test di verifica della recuperabilità dei costi si considera superato quando la prospettazione degli esiti della gestione futura indica che tendenzialmente la capacità di ammortamento complessiva (relativa all’orizzonte temporale considerato è sufficiente a garantire la copertura degli ammortamenti.

L’eventuale perdita è attribuita prioritariamente all’avviamento se iscritto in bilancio e poi altri cespiti in proporzione al loro valore netto contabile. Se è possibile l’imputazione diretta, le perdite vengono attribuite alle singole

immobilizzazioni 43

(44)

44

Appendice- Albero delle decisioni

44

Esiste un indicatore di perdita?

Il valore equo è superiore al valore netto contabile

Non si svaluta

Il valore d’uso è superiore al valore netto contabile

Non si procede ad effettuare ulteriori verifiche

Non si procede ad effettuare ulteriori verifiche

Si svaluta SI

SI

SI

NO

NO

NO

(45)

Esemplificazione

VALORE CONTABILE

VALORE D'USO PREZZO DI VENDITA NETTO

PERDITA DI VALORE

100 110 non necessario il

calcolo

no

100 non necessario il calcolo 105 no

100 90 80 10(100-90)

100 80 90 10(100-90)

100 non quantificabile: non esistono flussi di cassa

105 no

100 non quantificabile: non esistono flussi di cassa

95 5(non necessario

calcolare CGU)

100 95 non esiste

mercato

5(non necessario calcolare CGU) 100 non quantificabile: non

esistono flussi di cassa

non esiste mercato

identificare CGU

(46)

46

La valutazione dei Crediti

1) 27 aprile 2012 - OIC n. 15

2) 28 gennaio 2014 – OIC n. xxx – Cancellazione dei crediti

3) Art. 6, comma 16, D.L. Stabilità 2014: all’articolo 101,

comma 5, primo periodo, dopo le parole “, e le perdite su

crediti” sono aggiunte le seguenti “, diverse da quelle

deducibili ai sensi del comma 3 dell’articolo 106,” e l’ultimo

periodo è sostituito dal seguente: «Gli elementi certi e

precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei

crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi

contabili»

(47)

PRINCIPALI NOVITA’

1)

Valutazione dei crediti al loro valore attuale;

2)

Vendita a rate con riserva di proprietà

3)

Procedimento di valutazione collettiva dei debiti

4)

Stralciata la parte sulla cessione dei crediti

OIC n. 15, Crediti – 27 aprile 2012

(48)

48

Attualizzazione dei crediti

I crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi senza corresponsioni di interessi o con interessi ragionevolmente bassi si rilevano inizialmente al valore nominale (credito) e la componente reddituale rappresenta:

a) Il ricavo della vendita;

b) Gli interessi impliciti.

a)

Il ricavo è dato dal corrispettivo a pronti del bene o servizio pari all’attualizzazione del corrispettivo pattuito a termine senza corresponsione di interessi in base ad adeguato tasso;

b)

Ammontare interessi si determinano per differenza tra il

valore nominale del credito e l’ammontare del corrispettivo

a pronti e si rileva inizialmente tra i risconti passivi

(49)

Si sono forniti alcuni chiarimenti in ordine allo scorporo/attualizzazione dei crediti.

1) In particolare, si prevede lo scorporo della componente finanziaria implicita nei crediti commerciali contraddistinti da lunghe dilazioni nei pagamenti senza che siano produttivi di interessi (oppure siano produttivi di interessi irragionevolmente bassi). A tal fine si rettifica il corrispettivo della vendita (ricavo) attraverso un risconto passivo da ripartirsi per competenza lungo la durata del credito. Il relativo credito, rappresentando un diritto ad esigere una somma definita già dall’inizio, è rilevato inizialmente al valore nominale (valore originario)

2) Sulla base di tale assunto e in mancanza di un ricavo da rettificare, si prevede che i crediti finanziari a media/lunga scadenza concessi ai debitori senza la corresponsione di interessi (o con interessi irragionevolmente bassi) siano rilevati al loro valore nominale. Tuttavia, ove rilevante, la componente finanziaria, determinata come differenza tra il valore nominale del credito e il valore attuale dei flussi finanziari derivanti dal credito, è indicata nella nota integrativa

Attualizzazione dei crediti

(50)

50

Scorporo interessi

Gli interessi attivi scorporati ed il relativo tasso sono determinati al momento della rilevazione iniziale del credito e non sono rimisurati.

Il tasso di interesse da utilizzare richiede una appropriata valutazione. In pratica può corrispondere al tasso d’interesse di mercato prevalente per il finanziamento dei crediti con dilazione ed altri termini avente caratteristiche similari

Lo scorporo non si applica:

-

Agli acconti che non richiedono restituzione in futuro

-

Ai crediti che hanno un tasso d’interesse basso quando vi sono garanzie di terzi o specifiche norme

-

Ad ammontare che intendono rappresentare garanzie o

cauzioni date

(51)

Fondo svalutazione crediti

51

Fondo svalutazione crediti permette di fronteggiare le previste perdite su crediti, la cui stima deve basarsi su presupposti ragionevoli utilizzando tutte le informazioni disponibili

Tecnicamente lo stanziamento al fondo avviene tramite:

- Analisi dei singoli crediti e determinazione delle perdite presunte per ciascuna situazione di inesigibilità già manifestatasi;

- Stima in base all’esperienza e ad ogni altro elemento utile, delle ulteriori perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio;

- Valutazione dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti rispetto a quelli degli esercizi precedenti

- Condizioni economiche generali, di settore e di rischio paese

E’ ammesso un processo di valutazione sintetico se possibile raggruppare i crediti in classi omogenee con profili di rischio simili su cui si applicano formule per determinare la perdita. Formula non regola

(52)

52

La società cancella il credito dal bilancio quando:

a) I diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono;

b) La titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti tutti i rischi inerenti il credito.

Ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi si tiene conto delle garanzie fornite degli obblighi contrattuali delle commissioni e delle penali dovute per mancato pagamento e delle eventuali franchigie dà corrispondere ai garanti del credito.

Quando il credito è cancellato dal bilancio a seguito di cessione con trasferimento di tutti i rischi la differenza fra il valore nominale ( al netto dei fondi) ed il corrispettivo è iscritta come perdita nella voce B 14) del CE

OIC n. xxx, 28/01/2014- Cancellazione Crediti

bozza di consultazione fino al 28/02/2014

(53)

Se la cessione non comporta cancellazione dal bilancio perché non sono stati trasferiti tutti i rischi per la valutazione del credito che rimane iscritto in bilancio si considera:

- In caso di anticipazione del credito si iscrive come contropartita un debito di natura finanziaria. La differenza fra il valore di iscrizione in bilancio del credito e il valore dell’anticipazione è iscritto in CE tra gli oneri finanziari.

- Nelle cessioni che non comportano la cancellazione del credito dal bilancio se l’importo anticipato coincide con il valore nominale del credito ceduto, i costi dell’operazione sono contabilizzati in interessi/commissioni. Eventuali ulteriori costi che possono aversi per l’incasso vanno classificati tra costi per servizi voce b) 7).

Se rimangano in capo al cedente taluni rischi minimali potrebbe essere necessario se esistono condizioni ai sensi Oic n. 19 effettuare apposito accantonamento

OIC n. xxx, 28/01/2014- Cancellazione Crediti

bozza di consultazione fino al 28/02/2014

(54)

54

Differenze rispetto al precedente OIC 15

Con il nuovo principio contabile si supera l’impostazione del precedente OIC 15, che consentiva – a fronte di cessioni che non trasferivano sostanzialmente tutti i rischi – sia di cancellare il credito, sia di mantenerlo in bilancio, con l’inevitabile pregiudizio che ne derivava in termini di comparabilità dei bilanci.

L’eliminazione dell’opzione contenuta nel precedente principio, inoltre, consente un’applicazione uniforme delle regole fiscali in materia di deducibilità delle perdite che emergono in caso di cessione del credito, con i vantaggi che ne derivano in termini di coerenza sistemica dell’ordinamento contabile fiscale e di semplicità nell’applicazione delle stesse regole di determinazione

dell’imponibile.

(55)

ALLINEAMENTO E SEMPLIFICAZIONE

a) Mentre le regole internazionali fanno riferimento al concetto generale di trasferimento dei rischi e benefici relativi all’attività finanziaria, nel principio nazionale il riferimento è limitato ai rischi, e si esclude quindi la considerazione dei benefici.

b) Non viene previsto un modello contabile ad hoc per quelle cessioni che comportano il trasferimento parziale dei rischi, rispetto alle quali i principi contabili internazionali impongono di considerare l’ulteriore elemento del trasferimento del “controllo” sul credito ceduto al cessionario

c) In linea con approccio internazionali, le operazioni di smobilizzo dei crediti che non comportano il trasferimento sostanziale di tutti i rischi vengono rappresentate come operazioni di finanziamento. La differente qualificazione dell’operazione rispetto alle altre operazioni di cessione comporta che la differenza tra importo ricevuto a fronte della cessione e valore di iscrizione in bilancio sia rilevata in bilancio, anziché come perdita da realizzazione del credito, come interesse passivo sul finanziamento.

Differenze rispetto IAS 39 e IFRS for SME

(56)

Esemplificazioni

56

SI Cancellazione Credito No Cancellazione Credito

1)forfaiting;

2)datio in solutum;

3) conferimento del credito;

4) vendita del credito, compreso factoring con cessione pro-soluto con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito;

5) cartolarizzazione con

trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito.

1) mandato all’incasso, compreso factoring comprendente solo

mandato all’incasso e ricevute bancarie;

2)cambiali girate all’incasso;

3)pegno di crediti;

4)cessione a scopo di garanzia;

sconto, cessioni pro-solvendo e cessioni pro-soluto che non

5)trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito;

6) cartolarizzazioni che non

trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.

(57)

OIC n. 10, 27/01/2014- bozza di consultazione fino al 28/02/2014 Definizioni

OIC n. 10 stabilisce le modalità di redazione e presentazione del Rendiconto Finanziario. La risorsa finanziaria presa a riferimento è rappresentata dalle disponibilità liquide.

N.B.

1)

Nuovo apposito OIC per il Rendiconto Finanziario anziché prevederlo nell’OIC n. 12;

2)

Eliminata la risorsa finanziaria del CCN per la redazione del Rendiconto in quanto obsoleta e non prevista a livello internazionale.

Il presente OIC n. 10 raccomanda la redazione del

Rendiconto Finanziario nonostante il Codice Civile non

preveda espressamente la redazione dello Rendiconto

Finanziario come schema di bilancio obbligatorio

(58)

58

OIC n.10, Contenuto e Struttura del Rendiconto Finanziario

1) Nel RF i singoli flussi finanziari sono presentati in una delle seguenti categorie:

- Gestione reddituale;

- Attività di investimento;

- Attività di finanziamento

2) Il Flusso Finanziario può essere determinato con il metodo indiretto o con il metodo diretto

3) La forma di presentazione è di tipo scalare

4) Gli schemi (in allegato) evidenziano le categorie precedute dalle lettere maiuscole ed i subtotali preceduti dai numeri arabi non possono essere raggruppati 5) Possono essere aggiunti ulteriori flussi finanziari, o prevedere ulteriori suddivisioni o raggruppamenti al fine di una migliore rappresentazione veritiera e corretta.

6) Ogni flusso deve essere comparabile con il corrisponde anno precedente, se ciò non è possibile il flusso esercizio precedente va adattato e ciò va segnalato e commentato in calce al RF.

7) I flussi vanno presentati al lordo del loro ammontare cioè senza compensazione

(59)

59

La gestione reddituale è composta da operazioni che si concretizzano in ricavi e in costi necessari per produrre i ricavi

Il flusso finanziario derivante dalla gestione reddituale è determinato con il metodo indiretto mediante cui l’utile (o la perdita) dell’esercizio è rettificato per tener conto:

a) Elementi di natura non monetarie ossia poste contabili che non hanno richiesto esborso/incasso di disponibilità liquide (ammortamenti, acc.ti, svalutazioni, rivalutazioni, utili non distribuiti relativi a partecipazioni valute con metodo PN);

b) Variazioni del CCN connesse ai costi o ricavi delle gestione reddituali ( var di rimanenze, var di crediti e debiti commerciali, var ratei e risconti

c) Operazioni i cui effetti sono ricompresi tra i flussi derivanti dall’attività di investimento/finanziamento

PAR. 30 ESEMPLIFICAZIONI DI VAR

Gli oneri e i proventi finanziari e le imposte sono presentati all’interno della gestione reddituale. Il flusso finanziario della gestione reddituale può essere determinato con metodo diretto

OIC n.10, Gestione Reddituale

(60)

60

ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO

I flussi finanziari dell’attività di investimento comprendono i flussi che derivano dall’acquisto e dalla vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate

PAR 33- ESEMPLIFICAZIONI

I flussi finanziari derivanti dall’acquisto delle immobilizzazioni sono rilevate al prezzo di acquisto

I flussi finanziari derivanti dalla vendita di immobilizzazioni sono rilevate al prezzo di realizzo

60

OIC n. 10, Classificazione dei Flussi Finanziari

(61)

ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO

I flussi finanziari dell’attività di finanziamento comprendono i flussi che derivano dall’ottenimento o dalla restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di credito

PAR 40 ESEMPLIFICAZIONI

OIC n. 10, Classificazione dei Flussi Finanziari

(62)

62

1) INTERESSI E DIVIDENDI

Interessi pagati ed incassati sono presentati distintamente tra i flussi finanziari della gestione reddituale.

I dividendi incassati e pagati sono presentati distintamente rispettivamente nella gestione reddituale e nell’attività di finanziamento

2) IMPOSTE SUL REDDITO

I flussi finanziari relativi alle imposte sul reddito sono indicati distintamente e classificati nella gestione reddituale

3) FLUSSI FINANZIARI IN VALUTA

I flussi finanziari derivanti da operazioni in valuta estera sono iscritti in bilancio in euro applicando il tasso di cambio al momento in cui avviene il flusso finanziario. L’utile o perdita non realizzato non rappresentano flussi finanziari

4) DERIVATI DI COPERTURA

Se un derivato è designato come uno strumento di copertura, i relativi flussi finanziari sono presentati nella medesima categoria dei flussi finanziari

dell’elemento coperto 62

OIC n. 10, Casi Particolari di Flussi Finanziari

(63)

Le operazioni di investimento o di finanziamento che non richiedono l’impiego di disponibilità liquide non sono presenti nel RF. Alcuni esempi: emissione di azioni per l’acquisizione di una società controllata; b) la conversione di debiti in capitale; c) la permuta di attività

OIC n. 10, Operazioni non monetarie

OIC n. 10, Informazioni in calce al Rendiconto Finanziario, se rilevanti:

a)

Le componenti delle disponibilità liquide ed una riconciliazione dei valori del RF con le voci equivalenti esposte nello SP;

b)

L’ammontare dei saldi significativi di disponibilità liquide che

non sono liberamente utilizzabili dalla società o dal gruppo e

(64)

64

OIC n. 10, Motivazioni alla Redazione del RF

L’art. 2423 c.c., comma 2, prevede che il bilancio deve esser redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio. Il codice, tuttavia, non prevede espressamente la redazione del rendiconto finanziario come schema di bilancio obbligatorio

1) Il rendiconto finanziario fornisce informazioni di natura finanziaria non ottenibili dallo stato patrimoniale comparativo, anche se corredato dal conto economico, in quanto lo stato patrimoniale non mostra chiaramente le cause di variazione delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio.

2) Considerata la sua rilevanza informativa, l’OIC ha deciso di dedicare al rendiconto finanziario un apposito principio contabile prevedendo una generale raccomandazione nella redazione del rendiconto finanziario per tutte le tipologie societarie.

3) Il RF fornisce informazioni utili per valutare la situazione finanziaria della società o del gruppo nell’esercizio di riferimento e la sua evoluzione negli esercizi successivi. Le informazioni ricavabili dal rendiconto finanziario migliorano, inoltre, la comparabilità dei risultati tra società differenti o nell’ambito della stessa società in esercizi differenti

(65)

Con la direttiva 2013/34/UE del 26/06/2013 si intende rinnovare la materia riguardante il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato di talune categorie d’imprese, abrogando le precedenti direttive a livello europeo in merito al bilancio d’esercizio (n. 660 del 1978, nota come IV direttiva CEE) e al bilancio consolidato (n. 349 del 1983, nota come VII direttiva CEE). La direttiva dovrà essere recepita in Italia, con apposito atto normativo interno, entro il 20 luglio 2015.

Gli obiettivi principali di tale intervento legislativo possono essere ricondotti a:

1. favorire il processo di armonizzazione contabile;

2. Trovare un equilibrio tra gli interessi dei destinatari dei bilanci e l’interesse delle imprese a non essere eccessivamente gravate da obblighi in materia di informativa.

La Nuova Direttiva Europea 2013/34/UE del

26/06/2013 sul bilancio d’esercizio

(66)

66

La Nuova Direttiva Europea 2013/34/UE del 26/06/2013 sul bilancio d’esercizio

IMPRESE CARATTERISTICHE DIRETTIVA 2013//34/UE

Microimprese: sono tali le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri

A) Totale dello Stato patrimoniale:

350.000 euro

B) Ricavi netti di vendite e prestazioni:

700.000 euro

C) Numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 10

L’articolo 36 prevede una serie di semplificazioni nella redazione dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa.

Altre semplificazioni sono previste in merito alla redazione della relazione sulla gestione e alla pubblicazione del bilancio d’esercizio.

Piccole imprese: sono tali le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri

A) Totale dello Stato patrimoniale:

4.000.000 euro

B) Ricavi netti di vendite e prestazioni:

8.000.000 euro

C) Numero medio dei dipendenti occupati nell’esercizio: 50

In base all’articolo 14 gli Stati membri possono autorizzarle a

redigere uno Stato patrimoniale e un Conto economico in forma

abbreviata. Altre semplificazioni sono previste dall’articolo 31 per la pubblicazione del bilancio

d’esercizio.

(67)

La Nuova Direttiva Europea 2013/34/UE del 26/06/2013 sul bilancio d’esercizio

IMPRESE CARATTERISTICHE DIRETTIVA 2013//34/UE

Medie imprese: sono tali le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri

A) Totale dello Stato patrimoniale:

20.000.000 euro

B) Ricavi netti di vendite e prestazioni:

40.000.000 euro

C) Numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250

In base all’articolo 14 gli Stati membri possono autorizzarle a redigere un Conto economico in forma abbreviata. Devono fornire informazioni aggiuntive nella Nota integrativa nel rispetto dell’articolo 17.

Grandi imprese: sono tali le imprese che alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri

A) Totale dello Stato patrimoniale:

20.000.000 euro

B) Ricavi netti di vendite e prestazioni:

40.000.000 euro

C) Numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250

Devono fornire delle apposite informazioni aggiuntive nella Nota integrativa secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18.

Enti di interesse pubblico

Sono considerati sempre grandi imprese indipendentemente dai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, dal totale dell’attivo dello Stato

Patrimoniale e dal numero di

dipendenti occupati in media durante

Devono fornire informazioni aggiuntive nella Nota integrativa secondo quanto previsto dagli articoli

17 e 18.

(68)

68

La Nuova Direttiva Europea 2013/34/UE del 26/06/2013 sul bilancio d’esercizio

GRUPPO CARATTERISTICHE DIRETTIVA 2013//34/UE

Piccoli gruppi: sono gruppi composti da un’impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio dell’impresa madre non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

A) Totale dello Stato patrimoniale:

4.000.000 euro

B) Ricavi netti di vendite e prestazioni: 8.000.000 euro

C) Numero medio di dipendenti occupati durante l’esercizio: 50

Sono solitamente esentati dal redigere il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione consolidata.

Gruppi di dimensioni medie:

composti da un’impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio dell’impresa madre non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

A) Totale dello Stato patrimoniale:

20.000.000 euro

B) Ricavi netti di vendite e prestazioni: 40.000.000 euro C) Numero medio di dipendenti occupati durante l’esercizio:

250

Possono essere esentati dagli Stati membri dal redigere il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione

consolidata, tranne quando un’impresa all’interno del gruppo è ente di interesse pubblico.

Grandi gruppi: composti da un’impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio dell’impresa madre superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri

A) Totale dello Stato patrimoniale:

20.000.000 euro

B) Ricavi netti di vendite e prestazioni: 40.000.000 euro C) Numero medio di dipendenti occupati durante l’esercizio: 250

Non sono previste esenzioni.

Essi devono redigere il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione consolidata.

(69)

STATO PATRIMONIALE

La direttiva prevede le seguenti opzioni:

1. Stato patrimoniale con struttura orizzontale;

2. Stato patrimoniale con struttura verticale;

3. gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere per tutte le imprese o per alcune tipologie di imprese, la presentazione delle voci dello Stato patrimoniale secondo uno schema basato sulla distinzione tra voci correnti e non correnti, purché le informazioni siano perlomeno equivalenti a quelle fornite con le prime due opzioni (struttura orizzontale e verticale).

Per la presentazione dello Stato patrimoniale gli Stati membri impongono di utilizzare uno o entrambi gli schemi previsti dalla direttiva. Se uno Stato membro prescrive entrambi gli schemi, consente alle imprese di scegliere quale dei due adottare.

La Nuova Direttiva Europea 2013/34/UE del

26/06/2013 sul bilancio d’esercizio

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