• Non ci sono risultati.

REPUBBLICA ITALIANA PROVINCIA DI CAGLIARI COMUNE DI PULA CONTRATTO D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO,

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "REPUBBLICA ITALIANA PROVINCIA DI CAGLIARI COMUNE DI PULA CONTRATTO D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO,"

Copied!
8
0
0

Testo completo

(1)

1

REPUBBLICA ITALIANA PROVINCIA DI CAGLIARI

COMUNE DI PULA

CONTRATTO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2011/2013.

L’anno duemilaundici, il giorno 6 del mese di ottobre, in Pula, nella Casa Comunale, dinanzi a me, Segretario Comunale, autorizzato a rogare i contratti nell’interesse esclusivo del Comune, a norma del D.Lgs. 267/2000, si sono costituiti i Signori:

- Brancolini Ignazio nato a Quartu Sant’Elena il 22 agosto 1955, Responsabile Settore Polizia Municipale del Comune di Pula, che agisce in nome, per conto e nell’interesse esclusivo del Comune di Pula, C.F. 92010680921, che di seguito sarà indicato anche come “Ente”;

- il Sig. Chinarello Roberto nato a Cagliari (CA) il 04.12.1970, C.F.

CHNRRT70T04B354I, che interviene nel presente atto in qualità di Socio accomandatario della Società “Dog Hotel di Ivano Chinarello & C. S.a.s.”, con sede legale in Loc. Truncu is Follas – 09032 Assemini (CA), codice fiscale e Partita IVA 01650080920, iscritta alla C.C.I.A.A. di Cagliari al n. CA-135747 del R.E.A., di seguito indicato come “Appaltatore”.

Della identità e della piena capacità delle sopra citate Parti, aventi i requisiti di legge, io Segretario comunale ufficiale rogante sono personalmente certo.

Espressamente e spontaneamente le Parti dichiarano di voler rinunciare all’assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso.

PREMESSO

- Che con Determinazione del Responsabile Settore Polizia Municipale n.. 286 del

(2)

2

13/04/2011, venivano approvati il Capitolato Speciale d’Appalto, il Bando di gara e gli allegati e contestualmente indetta gara d’appalto per l’affidamento del servizio in oggetto, con importo a base d’asta di €.79.200,00 (settantanovemiladuecento/00) oltre IVA, di €.2,55 (due/55) oltre I.V.A. per il costo giornaliero per il ricovero di ogni cane e in €.30,00 (trenta/00) oltre IVA per lo smaltimento e trasporto di ogni singola carcassa di animale deceduto, fino alla concorrenza massima della somma di

€.79.200,00 (settantanovemiladuecento) oltre IVA di legge, somma a disposizione dell’Ente per l’appalto in oggetto;

- che con Determinazione del Responsabile Settore Polizia Municipale n.634 del giorno 11.07.2011, veniva aggiudicata la gara d’appalto in oggetto alla ditta “Dog Hotel di Ivano Chinarello & C. S.a.s.” di Assemini (CA) che ha offerto di eseguire il ricovero giornaliero per ogni singolo cane al costo di €.2,50 (due/50) oltre IVA di legge e di eseguire lo smaltimento e trasporto di ogni singola carcassa di animale deceduto al costo di €. 30,00 (trenta/00); l’appalto è aggiudicato fino alla concorrenza massima della somma di €.79.200,00 (settantanovemiladuecento) oltre IVA di legge, somme a disposizione dell’Ente per l’appalto in oggetto;

- che l’appaltatore rientra in una delle fattispecie di cui all’art.34 del D.Lgs 163/2006;

- che l’appaltatore è in possesso dei requisiti di cui all’art.38 di cui all’art.38 del D.Lgs 163/2006;

- che è stato acquisito il D.U.RC. relativo alla regolarità contributiva di cui all’art.2, comma 1 della Legge 22 novembre 2002, n.266.

Volendosi ora tradurre in atto pubblico amministrativo quanto convenuto e stabilito con l’intesa di cui in narrativa che precede, faccia parte integrante e sostanziale del presente contratto, di comune accordo tra le Parti, si conviene e stipula quanto

(3)

3

segue:

ART. 1 - Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto;

ART. 2 - L’Ente, come sopra rappresentato, affida alla Ditta Dog Hotel di Ivano Chinarello & C. S.a.s. con sede in Assemini (CA), che accetta, il servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi catturati nel territorio comunale nel triennio 2011/2013;

ART. 3 - Il servizio ha inizio dal momento della stipula del presente contratto, ed avrà durata triennale.

ART. 4 - Il corrispettivo dovuto dall’Ente all’Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in €. 2,50 (due/50) oltre IVA di legge per il ricovero giornaliero di ogni cane ed €. 30,00 (trenta/00) per lo smaltimento ed il trasporto di ogni carcassa di animale deceduto. In ogni caso non potrà eccedere la somma di 79.200,00 (settantanovemiladuecento), somma a disposizione dell’Ente per il servizio in oggetto.

Gli importi di cui sopra sono comprensivi di qualsiasi onere, spesa e contributo.

Pertanto l’Appaltatore non potrà pretendere alcun maggiore compenso rispetto a quelli sopra descritti.

Non sono ammesse anticipazioni sull’importo contrattuale. I pagamenti avverranno con cadenza mensile previa esibizione di regolari fatture da parte dell’Appaltatore, regolarmente vistate dal responsabile del servizio in seguito a predisposizione di apposita determinazione da parte del Responsabile del procedimento di spesa.

Unitamente alle fatture, l’Appaltatore presenterà elenco delle presenze di tutti i movimenti in ingresso ed in uscita relativi al periodo di pertinenza della fattura medesima per la quale andranno allegate relative schede.

(4)

4

Nella fattura dovranno essere indicati i dati necessari e l’istituto presso il quale effettuare correttamente i versamenti.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi dalla Tesoreria dell’Ente. La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall’Appaltatore al competente servizio finanziario dell’Ente e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

Per la disciplina degli interessi per ritardato pagamento si fa rinvio alle disposizioni dell’art.133, comma 1 del D. Lgs 163/2006.

In virtù dell’art. 133, comma 2 del D. Lgs 163/2006 non è ammessa la revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’articolo 1664 del Codice Civile.

ART.5 – L’appalto viene concesso dall’Ente ed accettato dall’Appaltatore sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle modalità, patti, prezzi e condizioni indicate nel bando di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel Verbale di aggiudicazione della gara, nella Dichiarazione e nell’Offerta Economica presentate dall’Appaltatore in sede di gara, nel presente contratto. Formano altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, tutte le norme di legge, di regolamento e disposizioni in materia di servizi pubblici e di ricovero e mantenimento di cani randagi ed eventuali nuove norme che dovessero essere introdotte nell’arco temporale di esecuzione dell’appalto, anche se non espressamente richiamate nel presente atto.

I suddetti documenti che sono depositati agli atti dell’Ente e già sottoscritti dalle Parti per integrale ed incondizionata accettazione, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso.

ART.6 – L’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per i dipendenti del comparto e degli

(5)

5

accordi integrativi allo stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio oggetto dell’appalto, ed ancora a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalle Leggi in materia.

L’Appaltatore si obbliga altresì a rispettare gli adempimenti connessi alla sicurezza sul lavoro dei dipendenti.

Le Parti danno atto che l’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con i vincoli delle assunzioni obbligatorie previste dalla L.68/1999.

ART.7 – L’Ente ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo pagamento del servizio eseguito. Il recesso è disciplinato dall’articolo 134 del D.Lgs 163/2006.

A titolo meramente esemplificativo, alcune cause di risoluzione contrattuale sono riportate nell’art.15 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Il contratto è altresì risolto nei casi di inadempimento previsti dall’articolo 16 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Le penali sono previste nella misura di €.50,00 (cinquanta/00) per la prima violazione contrattuale;

€.100,00 (cento/00) per la seconda violazione contrattuale contestata e €.200,00 (duecento/00) per la terza violazione contrattuale contestata.

Tali importi saranno trattenuti dai pagamenti da effettuare.

Alla quarta violazione grave definitivamente accertata verrà incamerata la cauzione e il contratto s’intenderà automaticamente risolto.

Per la risoluzione contrattuale si rimanda alle disposizioni di cui all’articolo 136 del D.Lgs 163/2006 ed agli obblighi derivanti ai sensi dell’art.139 del D.Lgs.139/2006.

ART.8 – L’Appaltatore si obbliga a tenere indenne l’Ente da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi per mancato adempimento degli obblighi

(6)

6

contrattuali o per qualsivoglia altra circostanza connessa con la gestione del servizio in oggetto.

I casi di controversia verranno trattati sulla base di quanto stabilito dall’art.244 del d.Lgs 163/2006.

Le Parti dichiarano che le eventuali controversie tra l’Ente e l’Appaltatore che non venissero risolte con accordo bonario, verranno devolute alle decisioni del Giudice ordinario. Foro competente è il Tribunale di Cagliari.

ART.9 – E’ vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del presente contratto.

ART.10 – Il subappalto è ammesso limitatamente per quanto attiene al trasferimento e smaltimento delle carcasse degli animali deceduti per il conferimento delle stesse alle ditte specializzate in tale senso ed autorizzate dalle competenti autorità.

ART.11 – l’Appaltatore, a garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, ha costituito apposita cauzione definitiva ai sensi dell’art.113, dal D.Lgs 163/2006, per l’importo di €.1.584,00 (millecinquecentoottantaquattro/00) con polizza fideiussoria n.M0995628312 rilasciata da SAI FONDIARIA, agenzia n.1008 Elmas, in data 6 giugno 2011.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, l’Ente avrà diritto di valersi in parte o in tutto, di propria autorità, della suddetta cauzione. In tal caso l’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli sarà prefissato.

L’appaltatore risponde direttamente, civilmente e penalmente, dei danni arrecati alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti del Comune.

(7)

7

ART.12 – A tutti gli effetti del presente contratto, l’Appaltatore elegge domicilio presso la sede dell’Ente per tutta la durata dell’appalto.

ART.13 – Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

ART.14 – Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell’I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

ART.15 – L’Ente ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs 30/06/2003 n.196, e s.m.i., informa l’Appaltatore che tratterrà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ART. 16 - L’Appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 , n. 136 e in particolare si conviene che:

Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto del presente atto saranno registrati su conti correnti dedicati e saranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

L’Appaltatore si obbliga a comunicare all’Ente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla loro accensione o, qualora già accesi, dalla stipula del presente atto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il presente atto dovrà considerarsi automaticamente risolto in danno all’Appaltatore qualora lo stesso contravvenga alle clausole di cui sopra, relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 , n. 136, e in particolare in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

(8)

8

Tutte le disposizioni di cui al presente articolo sono estese a eventuali subappaltatori o subcontraenti con cui l’Appaltatore dovesse stipulare contratti, che dovranno espressamente riportare, a pena di nullità, i medesimi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente atto.

ART.17 - Per tutto quanto non previsto nel presente Atto si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Richiesto io Segretario Comunale, ho ricevuto questo atto da me pubblicato mediante lettura fatta alle parti, che lo hanno riconosciuto conforme alla loro volontà, per cui con me lo sottoscrivono.

Il presente contratto è stato dattiloscritto da persona di mia fiducia ed occupa 7 facciate e 11 righe, questa compresa, rese legali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Settore Polizia Municipale L’Appaltatore

Il Segretario comunale

Riferimenti

Documenti correlati

I pagamenti sono effettuati mediante bonifico bancario sui conti correnti dedicati al presente contratto, comunicati dal Concessionario, ai sensi dell’art.3,

Qualora dall’inefficienza del servizio maturassero le condizioni per la risoluzione del contratto, la Ditta resta obbligata ad assicurare il servizio per il tempo

Art.1 - La premessa è parte integrante del presente atto. Art.2 – La Stazione Appaltante come sopra rappresentata affida all’Appaltatore, nella persona del suo legale

LOGAN non ha il rivestimento in tessuto, come richiesto negli atti di gara; Ditta MOSCHELLA SEDUTE: Non è stato possibile effettuare una valutazione, in quanto non sono pervenute

nella sua qualità di della Ditta , dichiara di accettare, come di fatto accetta, l’aggiudicazione del contratto d’appalto di cui trattasi e, con la sottoscrizione

6.. 19 Spese di gestione e manutenzione impianto e attrezzature Sono a carico del Concessionario tutte le spese derivanti dalla custodia, conduzione, gestione e

Classe L.21 Opere stradali, bitumi ed asfalti in genere Classe L.22 Opere di finitura edile, intonaci e tinteggiature Classe L.23 Opere murarie e di edilizia in genere.

L’Appaltatore con la sottoscrizione del contratto, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banca dati, archivi informatici,