COMUNE DI OLBIA
Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare in favore di soggetti svantaggiati (CPV 85312400-3)
Lotto 1 – gestione comunale CIG 6744386B62
Lotto 2 – assistenza integrata gestione plus CIG 6744389DDB
Articolo 1 - Amministrazione aggiudicatrice 1. Denominazione: Comune di Olbia – Settore Provveditorato
Indirizzo: Via Dante 1 – 07026 Olbia Telefono: 0789/52104 - Fax: 0789/52331
Indirizzo di posta elettronica: [email protected] Pec: [email protected]
Indirizzo internet: www.comune.olbia.ot.it P. Iva: 00920660909 - C.F.: 91008330903
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Michele Baffigo
Articolo 2 – Oggetto, durata e importo dell’appalto
1. Il presente appalto, indetto con determinazione a contrarre n. 2643 del 26/07/2016, ha per oggetto l’affidamento dell’assistenza domiciliare in favore di soggetti svantaggiati da svolgersi nel territorio comunale (lotto 1) e nell’ambito territoriale dei comuni del distretto Sanitario di Olbia, assistenza integrata gestione plus (lotto 2), secondo le specificità indicate nei capitolati speciali d’appalto, pubblicati, unitamente agli altri atti di gara e alla modulistica, sul profilo del committente del Comune di Olbia all’indirizzo Internet:http://www.comune.olbia.ot.it/bandidigara nonché sul sito della Regione Sardegna all’indirizzo Internet: http://www.comunas.it
2. L’importo complessivi a base di gara pari ad € 2.307.647,82 così ripartito:
- lotto 1 gestione comunale: € 1.673.041,01. Gli oneri da rischi di interferenza non soggetti a ribasso sono pari a € 0,00.
- lotto 2 assistenza integrata gestione plus: € 634.606,81. Gli oneri da rischi di interferenza non soggetti a ribasso sono pari a € 0,00.
Gli importi si intendono al netto dell’IVA.
Al finanziamento dell’appalto si provvede mediante fondi comunali.
3. La durata del contratto per entrambi i lotti è pari a mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dalla data di stipulazione del contratto o dall’esecuzione anticipata del servizio laddove sussistano i presupposti.
Articolo 3 - Soggetti ammessi alla gara e requisiti di ammissione
1. Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti di ammissione richiesti nel presente bando di gara, i seguenti operatori economici:
- operatori economici con idoneità individuale (imprenditori individuali, società commerciali, società cooperative, consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili);
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei d’impresa, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, gruppo europeo di interesse economico costituito ai sensi del D.lgs 240/1991);
- più in generale, i soggetti individuati come operatori economici all’art. 3, lett. p) del D.lgs 50/2016;
2. Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici che i requisiti di seguito elencati, precisando che l’operatore economico potrà presentare offerta per uno o entrambi i lotti:
a) Requisiti di ordine generale
- non essere incorsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016;
- non trovarsi nella condizione di cui all’art. 53, comma 16-ter,del D.Lgs 165/2001;
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva e consorzi, il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese partecipanti comprese, quindi, quelle individuate quali esecutrici del servizio e le imprese ausiliare in caso di avvalimento.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001, devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010.
b) Requisiti di idoneità professionale
- iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese partecipanti.
All’operatore di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigente nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’Allegato XVI del D.lgs 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
c) Requisiti di capacità economica e finanziaria
- dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del D.lgs 1 settembre 1993, n. 385 attestanti la capacità finanziaria dell’impresa e la sua affidabilità in relazione al valore del lotto a cui intende partecipare. A tal fine è necessario che le stesse riportino l’oggetto della gara con il lotto e relativo CIG di riferimento. In mancanza di almeno uno di tali elementi, le referenze bancarie sono da considerarsi prive di valore.
Per la partecipazione ad entrambi i lotti gli operatori economici le due dichiarazioni dovranno attestare la capacità finanziaria dell’impresa e la sua affidabilità in relazione alla somma dei due lotti con i indicazione espressa di entrambi i CIG.
Le suddette dichiarazioni dovranno essere rilasciate già in sede di offerta.
Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, potrà provare la propria capacità economica e finanziaria presentando comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali per valore quantomeno pari al lotto a cui si intende partecipare o alla sommatoria dei lotti per la partecipazione ad entrambi.
Per gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese.
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane il requisito deve essere posseduto dal consorzio.
d) requisiti di capacità tecnica – professionale
- esecuzione, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, di servizi rivolti all’assistenza di soggetti svantaggiati di importo complessivamente pari o superiore all’importo del lotto a cui si intende partecipare (IVA esclusa) con indicazione dei principali servizi prestati, dei
rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.
La partecipazione ad entrambi i lotti richiede che l’importo dei servizi svolti sia almeno pari alla somma dell’importo dei due lotti IVA esclusa.
Per gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva, l’impresa capogruppo deve possedere il presente requisito in misura maggioritaria.
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane il requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio ovvero cumulativamente dai singoli consorziati designati quali esecutori del servizio.
Articolo 4 – Prescrizioni per le partecipazioni plurime/contestuali
1. E’ vietata la partecipazione alla medesima gara di soggetti tra loro non indipendenti, per cui non sono possibili le seguenti partecipazioni plurime/contestuali:
- la partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi stabili e dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere;
- la partecipazione a più di un consorzio stabile;
- la partecipazione contemporanea di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e/o consorzi tra imprese artigiane e dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere;
- la partecipazione alla gara di più di un consorzio ordinario di concorrenti o in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora l’operatore economico abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti;
- la partecipazione dell’impresa ausiliaria e di quella ausiliata;
- l’associazione in partecipazione;
- la partecipazione, anche in forma individuale, delle imprese che già partecipano per mezzo delle aggregazioni di imprese retiste;
2. Conformemente alle segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) al fine di conseguire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, è causa di esclusione, la partecipazione in raggruppamento temporaneo di due o più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione alla gara laddove non vengano fornite idonee giustificazioni in merito alla necessità di unirsi in raggruppamento temporaneo. Tali giustificazioni, laddove non ci si avvalga della modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante, dovranno essere inserite all’interno della busta n. 1 – documentazione amministrativa.
Articolo 5 – Avvalimento
1. Il concorrente singolo o consorziato, raggruppato o aggregato può dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale, ossia di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (impresa ausiliaria), anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
2. L’operatore economico che voglia partecipare alla gara utilizzando tale istituto, laddove non utilizzi la modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante, dovrà presentare la documentazione prevista dall’art. 89 del D.lgs 50/2016. Nello specifico deve essere allegata alla domanda di partecipazione:
a) una sua dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) una dichiarazione e sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/16, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui la medesima deve attestare che di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 50/16;
e) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Come chiarito nella determinazione AVCP n. 2/2012 il contratto di avvalimento deve indicare in modo esplicito compiuto ed esauriente l’oggetto del contratto di avvalimento, ovvero le risorse e i mezzi prestati, che dovranno essere elencati in modo dettagliato.
Conseguentemente non risulta esaustivo specificare nel contratto di avvalimento che l’impresa ausiliaria si impegna “a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente”.
Le dichiarazioni sopra menzionate devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.
445/2000.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenze penali e ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del D.lgs 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante procede ad esclude il concorrente ed escute la garanzia.
3. Per effetto di quanto disposto dall’art. 89, comma 5, del D.lgs n. 50/2016 il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
4. Per effetto di quanto disposto dall’art. 89, comma 7, del D.lgs n. 50/2016 in relazione alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
5. Per effetto di quanto disposto dall’art. 89, comma 8, del D.lgs n. 50/2016 il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.
Articolo 6 - Termini e modalità di presentazione delle offerte
1. L’offerta dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Olbia entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 12/09/2016. Farà fede la data e l’ora apposte sul plico a cura dell’Ufficio Protocollo. A tal fine si precisa che l’orario di ricezione è il seguente: lunedì e mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00; martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi.
Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva alla precedente. Il recapito del plico rimane ad esclusivo carico e rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
2. Per partecipare alla gara, gli interessati devono presentare un plico chiuso e sigillato con ogni mezzo atto garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. Per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata, ceralacca o piombo.
Il plico recherà al’esterno:
- le informazioni relative all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica certificata e/o numero di fax per le comunicazioni)
- le indicazioni relative alla gara (oggetto, lotto a cui si intende partecipare e relativo CIG).
I concorrenti con idoneità plurisoggettiva devono riportare sul plico i nominativi, gli indirizzi e i codici
fiscali dei singoli partecipanti.
Il plico, a sua volta deve contenere tre buste chiuse e sigillate, recanti rispettivamente la dicitura:
Busta n. 1 – “Documentazione amministrativa”
Busta n. 2 – “Offerta tecnica”
Busta n. 3 – “Offerta economica”
Tutta la documentazione di gara deve essere redatta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera e il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Deve essere garantita la separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica; più in generale non è ammesso l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica.
Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente bando e dal capitolato speciale d’appalto nonché offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
Il concorrente è vincolato alla propria offerta per centottanta giorni dal termine ultimo di ricezione delle offerte, tuttavia la Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
3. La busta n. 1 – “Documentazione amministrativa” deve contenere all’interno la seguente documentazione:
3.1 - Domanda di partecipazione (è consigliato l’uso dell’allegato Modello A)
La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa con idoneità individuale ovvero da tutti i legali rappresentanti delle imprese con idoneità plurisoggettiva non costituita.
La domanda, oltre alle generalità dei concorrenti, deve contenere le seguenti dichiarazioni:
a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara ed in particolare l’art. 6, lett. c) del capitolato speciale d’appalto che richiede prioritariamente l’applicazione delle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale attualmente in servizio ovvero, nei casi in cui non possa operare la clausola di salvaguardia, di garantire personale che abbia i titoli di studio e l’esperienza professionale minima richiesta;
b) di considerare remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione si è preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
c) di impegnarsi a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsto dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013;
d) l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ovvero il numero di fax e l’autorizzazione all’utilizzo, al quale la Stazione Appaltante deve inviare tutte le comunicazioni inerenti la presente gara nonché il domicilio eletto (in caso di partecipanti con idoneità plurisoggettiva, la comunicazione recapitata all’impresa capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati);
e) di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione, le spese di pubblicazione dell’avviso e del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonchéle spese contrattuali e di registrazione sono a carico dell’impresa;
f) (nel caso di RTI, consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo nonché il modello di costituzione (orizzontale, verticale o misto) con le parti o le percentuali del
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati prendendo atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera d), e) f) e g) del D.lgs 50/2016 rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta;
g) di non aderire ad alcun consorzio ovvero di aderire ad uno o più consorzi (indicare ragione sociale);
h) (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti) le parti o le percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati;
i) (nel caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane) il/i consorziato/i per cui il consorzio concorre alla gara;
l) (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete dotate di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L.
5/2009): la/le impresa/e per cui la rete concorre con indicazione delle parti o percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
m) (se ricorre il caso) le giustificazioni per la partecipazione in raggruppamento temporaneo di due o più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti di partecipazione alla gara;
n) di impegnarsi a mantenere riservate tutte le informazioni di cui si verrà a conoscenza nell’espletamento del servizio;
o) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
3.2 - Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sul possesso dei requisiti di partecipazione dell’impresa
La dichiarazione deve essere resa da tutti i legali rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara, compresi, quindi, anche i legali rappresentanti delle imprese consorziate designate quali esecutrici del servizio e il legale rappresentante dell’impresa ausiliaria in caso di avvalimento (si consiglia l’uso dell’allegato Modello B).
L’operatore economico deve dichiarare il possesso dei requisiti richiesti nel presente bando di gara, ossia:
A) di non essere incorso in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 (le stesse non devono sussistere prima o nel corso della procedura di gara). Nello specifico l’operatore economico dichiarerà:
1) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
2) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (costituiscono gravi le violazioni che comportano un debito certo, scaduto ed esigibile superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del DPR 29 settembre 1973 n. 602 nonché le violazioni definitivamente accertate contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione; costituiscono altresì gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva -DURC, di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
L’esclusione non opera quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande).
3) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del D.lgs 50/2016;
4) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.lgs 50/2016;
ovvero
- che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal Capo IX del D.lgs. 09.01.2006, n. 5;
ovvero
- che è venuta meno l’incapacità a contrarre, prevista nei casi di amministrazione controllata e di concordato preventivo, per revoca o per cessazione dell’amministrazione controllata, ovvero per la chiusura del concordato preventivo attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso;
ovvero
- che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.lgs. n. 270/99;
ovvero
di aver depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale (indicando estremi e riferimenti dell’autorizzazione)
ovvero
di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, giusto decreto del Tribunale (con indicazione degli estremi),
5) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (a titolo esemplificativo: significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);
6) l’inesistenza di situazione di conflitto di interesse non diversamente risolvibile determinata dalla partecipazione dell’operatore alla procedura di gara (Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62);
7) la non distorsione della concorrenza che non possa essere risolta con misure meno intrusive derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.lgs 50/2016;
8) di non essere assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
9) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
10) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 55/1990 ovvero
- che è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 55/1990, ma è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa;
11) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art.
17 della legge 68/1999 per aver assolto gli obblighi di legge ovvero
- di non essere soggetto agli obblighi di assunzione previsti dall’art. 3 della Legge 68/1999 in quanto l’impresa occupa meno di 15 dipendenti;
ovvero
- di non essere soggetto agli obblighi di assunzione previsti dall’art. 3 della Legge 68/1999 in quanto pur occupandone da 15 a 35 dipendenti, l’impresa non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
12) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 203/1991;
ovvero
- di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art.7 D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 203/1991 e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
ovvero
- di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art.7 D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 203/1991 e di non aver denunciato i fatti in quanto ricorrevano i presupposti di cui all’art. 4, comma 1, della Legge 689/1981.
13) di non trovarsi, rispetto ad altro soggetto partecipante alla medesima procedura, in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, nei propri confronti, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti (indicarne le generalità) che si trovano, nei propri confronti, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
14) (in alternativa se del caso) di trovarsi in una delle situazioni di cui ai punti da 2) a 13) (specificare quale) e di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal
reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (il dichiarate dovrà allegare adeguata prova);
15) (in alternativa se del caso) di non doversi applicare le cause di esclusione in precedenza elencate in quanto l’azienda o la società è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12- sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
B) dichiara ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/01 di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara;
C) la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto; devono altresì essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa e precisamente:
- titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
L’operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.lgs 50/2016, deve dare prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.lgs 50/2016, mediante la dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
D) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ci sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’art. 80, comma 3, del D.lgs 50/2016;
ovvero
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ci sono stati i seguenti soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’art. 80, comma 3, del D.lgs 50/2016 (indicare generalità e gli atti e misure adottate dall’impresa a completa ed effettiva dissociazione di eventuali condotte penalmente sanzionate di questi ultimi - In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, si intendono soggetti cessati anche coloro che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara);
E) (in caso di importo ridotto della garanzia a corredo dell’offerta) di essere in possesso della seguente certificazione (indicare gli estremi) e di allegare copia conforme della stessa.
F) (per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001) di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010.
G) di possedere il requisito di capacità tecnica richiesto, ossia esecuzione, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, di servizi rivolti all’assistenza di soggetti svantaggiati di importo pari o superiore all’importo del lotto a cui si intende partecipare (IVA esclusa) con
indicazione dei principali servizi prestati, dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati (la partecipazione ad entrambi i lotti richiede che l’importo dei servizi svolti sia almeno pari alla somma dell’importo dei due lotti IVA esclusa)
H) (in caso si avvalimento)
(dichiarazione del soggetto ausiliato) di avvalersi dell’impresa ausiliaria (indicare generalità) in quanto carente dei requisiti di ordine speciale, ossia di carattere economico-finanziario e tecnico- professionale, richiesti nel bando di gara (specificare i requisiti dei quali ci si avvale) allegando in originale o in copia autentica il contratto di avvalimento sottoscritto tra le parti;
(dichiarazione del soggetto ausiliario) di possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento e prescritti nel bando di gara dei quali il concorrente risulta carente e di obbligarsi, nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante, a fornirli e mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti della Stazione Appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto;
- di non partecipare alla stessa gara né in forma singola, né in forma plurisoggettiva, né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente;
- di accettare senza riserve alcuna le condizioni e prescrizioni contenute negli atti di gara.
I) (in caso di subappalto) di voler affidare in subappalto con indicazione della terna di subappaltatori e la percentuale di quota da subappaltare.
3.3 - Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 dei soggetti delegati a rappresentare legalmente l'impresa (è consigliato l’uso dell’allegato Modello C)
Sono obbligati a presentare la presente dichiarazione i soggetti sotto elencati appartenenti a tutte le imprese partecipanti alla gara, compresi i soggetti appartenenti alle imprese consorziate designate quali esecutrici del servizio e i soggetti dell’impresa ausiliaria in caso di avvalimento:
- titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
Nella dichiarazione il soggetto deve indicare di non essere incorso nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D.lgs 50/2016, ossia:
Condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
ovvero
Di trovarsi in una delle situazioni elencate (specificare quale) e che la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi e di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito (il dichiarate dovrà allegare adeguata prova).
ovvero
Di trovarsi in una delle situazioni elencate (specificare quale) e che la sentenza definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato e di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito (il dichiarate dovrà allegare adeguata prova).
Se la stazione appaltante ritiene che le misure sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione dovrà essere data motivata comunicazione. In ogni caso non ci si può avvalere di detta possibilità nel caso di esclusione derivante da sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto nel corso del periodo in cui opera detta esclusione.
L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (Si precisa ancora che il reato estinto non va dichiarato laddove sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 676 c.p.p. Si chiarisce altresì che i reati per i quali si sia beneficiato della non menzione o della sospensione della pena devono essere necessariamente dichiarati. Si ricorda che l’interessato può effettuare una visura senza efficacia certificativa presso l’Ufficio del Casellario giudiziale competente, di tutte le iscrizioni a lui riferite comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli artt. 24, 25, 26, 27 e 31 del D.P.R. 313/2002).
La dichiarazione deve essere altresì presentata dai soggetti cessati dalla carica di cui all’art. 80, comma 3, del D.lgs 50/2016, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara in quanto l'esclusione e il divieto operano anche nei loro confronti, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
Qualora i soggetti cessati non siano in condizione di rendere la dichiarazione, la stessa può essere resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R 445/2000 dal legale rappresentante dell’impresa in cui affermi il possesso dei requisiti richiesti “per quanto a propria conoscenza”, specificando le circostanze che rendono impossibile o eccessivamente gravosa la produzione della dichiarazione da parte del soggetto interessato nonché l’indicazione degli atti e delle misure adottate dall’impresa a completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (in tale ipotesi è consigliato l’uso dell’allegato Modello D).
Le dichiarazioni sostitutive di cui ai punti 3.2 e 3.3 del presente bando di gara devono essere rese in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante e corredate dalla copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento
di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.
I concorrenti non residenti in Italia dovranno presentare al posto delle dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, idonea documentazione equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
3.4 - Referenze bancarie
almeno due referenza bancarie da presentarsi in originale o copia autentica ai sensi dell’artt. 18 del D.P.R. 445/2000 ovvero la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, dei giustificati motivi per i quali il concorrente non può presentare le referenze richieste. A quest’ultima deve essere allegata comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali per valore quantomeno pari al lotto a cui si intende partecipare o alla sommatoria dei lotti per la partecipazione ad entrambi.
Per il corretto adempimento si rimanda a quanto specificato all’art. 3, lettera c), del presente bando di gara.
3.5 - Garanzia fideiussoria a corredo dell’offerta,
prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000, per i seguenti importi:
- lotto 1 gestione comunale: € 33.462,00
- lotto 2 assistenza integrata gestione plus: € 12.692,00
Gli importi individuati corrispondono al 2% dell’importo di gara del singolo lotto, da costituirsi sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente le seguenti clausole essenziali:
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione;
- efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
- impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, su richiesta della Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia intervenuta l’aggiudicazione;
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.lgs 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto:
- del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;
- del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione precedente, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
- 20 per cento, anche cumulabile con le due precedenti riduzioni, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n.
231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
Per fruire delle riduzioni l'operatore economico dovrà dichiara il possesso del requisito e documentarlo inserendo la certificazione in copia conforme all’originale nella busta 1 – documentazione amministrativa.
La garanzia riferita a operatori con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti deve essere tassativamente intestata a tutte le imprese e le riduzioni elencate potranno essere applicate solo se le certificazioni saranno possedute e allegate da tutte le imprese riunite e/o consorziate.
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
3.6 - Pagamento del contributo a favore dell’ANAC
Attestazione di pagamento in originale o in copia conforme ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, del pagamento che il concorrente deve effettuare in favore dell’ANAC secondo le modalità e le istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità e disponibili al seguente indirizzo:
http://www.avcp.it/riscossioni.html L’importo dovuto è il seguente:
lotto 1: € 140,00 (euro centoquaranta), lotto 2: € 70,00 (euro settanta).
3.7 - PASSoe
Il documento si ottiene attraverso la registrazione al sistema AVCPass dell’Autorità di vigilanza (ANAC) e consente la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dei concorrenti.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura sono tenuti a registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale ANAC (sito della già AVCP) nella sezione: servizi ad accesso
riservato – AVCPass, secondo le istruzioni ivi contenute.
3.8 – Patto di integrità
Il patto di integrità allegato agli atti di gara costituisce parte integrante della documentazione di gara e dovrà, pena l’esclusione, essere inserito nella documentazione amministrativa compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa. Nel caso di partecipazione di concorrenti con idoneità plurisoggettiva e Consorzi, il presente patto dovrà essere sottoscritto, pena esclusione, da tutti i legali rappresentanti delle imprese partecipanti compresi, quindi, quelli delle imprese individuate quali esecutrici del servizio.
3.9 - Ulteriore documentazione per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e consorzi:
- raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti: il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario;
- raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: l’impegno che in caso di aggiudicazione, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, individuandola e indicandola come capogruppo;
- consorzi ordinari e GEIE già costituiti: copia autentica o copia conforme all’originale ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000, dell’atto costitutivo e dello statuto del Consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: copia autentica o copia conforme all’originale ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000, dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio con indicazione delle imprese consorziate;
- aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del D.L. 5/2009:
- copia autentica o copia conforme all’originale ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R.
445/2000, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 5/2009: la copia autentica o copia conforme all’originale ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatorio economici aggregati in rete; qualora il contratto sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs 82/2005.
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune: la copia autentica o copia conforme all’originale ai sensi, rispettivamente, degli artt.
18 e 19 del D.P.R. 445/2000, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs 82/2005, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti o percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- nelle ulteriori e residuali ipotesi di “prestatori di servizi” ai sensi all’art. 3, lett. p) del D.lgs 50/2016 copia autentica o copia conforme all’originale ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R.
445/2000, dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Ente.
4. La busta n. 2 – “Offerta tecnica” deve contenere all’interno il progetto tecnico preciso e dettagliato, atto a descrivere in modo puntuale le prestazioni necessarie a soddisfare gli specifici fabbisogni della Stazione Appaltante, formulato e ripartito secondo i criteri di valutazione tecnica previsti nel presente disciplinare di gara. Nella stesura dello stesso si richiede quanto più possibile concretezza e sintesi, evitando mere formulazioni di stile e inutili dichiarazioni di intenti.
Il progetto tecnico deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa con idoneità individuale ovvero da tutti i legali rappresentanti delle imprese con idoneità plurisoggettiva non costituita.
5. La busta n. 3 – “Offerta economica” (è consigliato l’uso dell’allegato Modello E) deve contenere all’interno l'indicazione dell’importo offerto rispetto all’importo posto a base di gara, espresso in cifre ed in lettere, ed il ribasso percentuale anch’esso espresso in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere, ai fini dell’aggiudicazione, prevarrà l’importo in lettere. In caso di discordanza tra il prezzo complessivo offerto e il ribasso percentuale prevale il primo.
L’offerta dovrà essere redatta in bollo, salvo le ipotesi di espressa esenzione prevista dalla legge in materia, e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa con idoneità individuale ovvero da tutti i legali rappresentanti delle imprese con idoneità plurisoggettiva non costituita.
Nell’offerta economica devono essere espressamente indicati i congrui costi relativi alla sicurezza, sia quelli afferenti ai rischi da interferenza, nell’esatta misura predeterminata dalla Stazione Appaltante, sia quelli aziendali da rischio specifico individuati dal concorrente in applicazione delle norme in materia di sicurezza. I costi saranno espressi in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere, prevarrà l’importo in lettere.
L’offerta, redatta senza cancellature o abrasioni, non potrà presentare correzioni valide se non espressamente confermate e sottoscritte.
Il concorrente qualora volesse giustificare le voci di prezzo che concorrono a formare l’offerta, potrà farlo inserendo le giustificazioni in busta chiusa con la dicitura “Anomalia dell’offerta – Giustificazioni”, che verrà aperta esclusivamente nel caso in cui l’offerta risulti anomala a norma dell’art. 97, comma 3, del D.lgs 50/2016.
Art. 7 – Soccorso istruttorio e cause tassative di esclusione
1. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, che comporti una sospensione delle operazioni di gara finalizzata alla regolarizzazione formale della documentazione, determinerà l’attivazione della procedura del soccorso istruttorio con l’obbligo del concorrente al pagamento della sanzione pecuniaria stabilita nelle seguenti misure:
- tre per mille del valore della gara, quindi nel limite massimo consentito di € 5.000.00 per il lotto 1 e
€ 1.094,00 per il lotto 2 , in caso di mancanza degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive;
- uno per mille del valore della gara, quindi pari ad € 1.673,00 per il lotto 1 e € 365,00 per il lotto 2, in caso di incompletezza degli elementi e delle dichiarazioni ovvero in ogni altra ipotesi di irregolarità essenziale.
In sede di gara, la Commissione valuterà se le ipotesi di irregolarità essenziale sanabili degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive tenendo conto dei criteri interpretativi individuati nella determinazione dell’ANAC in materia di vigilanza sui contratti pubblici n. 1 datata 8 gennaio 2015 nonché della giurisprudenza maggioritaria in materia.
2. Al verificarsi dell’ipotesi di regolarizzazione, la Stazione Appaltante procederà con apposita comunicazione ad assegnare al concorrente un termine perentorio di cinque giorni perché provveda al pagamento della sanzione e all’integrazione delle dichiarazioni o regolarizzazione degli elementi necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Per il computo dei termini si fa riferimento alle disposizioni previste dal codice di procedura civile per gli atti processuali.
Le integrazioni richieste dovranno pervenire in busta chiusa con conseguente apertura in una seduta pubblica appositamente dedicata e comunicata tempestivamente ai concorrenti. In assenza del pagamento, non si procederà alla verifica della documentazione integrativa, intendendosi il concorrente automaticamente escluso.
Si procederà analogamente all’esclusione del concorrente nel caso in cui le integrazioni richieste risultino ancora incomplete o irregolari.
In ogni caso la mancata integrazione dei requisiti afferenti l’art. 80 D.lgs 50/2016 sarà segnalata all’ANAC che gestirà la comunicazione quale notizia utile per eventuali iscrizioni nel casellario informatico.
Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la Stazione Appaltante può richiede la regolarizzazione della documentazione senza applicazione della sanzione.
3. Il soccorso istruttorio non potrà essere accordato per un’integrazione postuma della documentazione di gara dovuta al mancato adempimento delle prescrizioni richieste dalle norme del codice degli appalti e da altre disposizioni di leggi vigenti nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
Costituiscono causa tassativa di esclusione:
- mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l’offerta è rivolta;
- apposizione sul plico esterno generale di un’indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l’offerta per una determinata gara;
- mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l’integrità e ne impediscano l’apertura senza lasciare manomissioni;
- mancato inserimento dell’offerta economica e di quella tecnica in buste separate debitamente sigillate;
- mancata dichiarazione di volontà del ricorso all’avvalimento e mancata stipulazione del relativo contratto;
- omesso versamento del contributo dovuto all’Autorità di vigilanza ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 266/2005;
- in generale tutte le ipotesi considerate tali dall’attuale giurisprudenza maggioritaria e dall’ANAC.
Articolo 8 - Criterio di aggiudicazione e di valutazione dell’offerta
1. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art 77 del D.lgs 50/2016, mediante assegnazione di un punteggio numerico massimo di 100 punti suddiviso nei seguenti criteri e parametri di ponderazione:
- offerta tecnica: 80 punti - offerta economica: 20 punti
2. Per la valutazione dell’offerta tecnica di ciascun lotto, la Commissione procederà all’assegnazione di coefficienti, variabili tra 0 e 1, relativi ai seguenti sub-criteri e relativi pesi:
Valutazione della capacità progettuale: punteggio massimo 40 punti ripartito nei seguenti sub- criteri:
- strategie operative relative al supporto ed al coinvolgimento della famiglia dell’utente: punteggio massimo 4;
- servizi di accompagnamento dell’utente: punteggio massimo 10;
- attrezzature messe a disposizione per una più adeguata gestione del paziente allettato: punteggio massimo 10;
- figure professionali aggiuntive o incremento dell’orario di quelle previste in capitolato: punteggio massimo 10;
- sinergie ed accordi di rete: punteggio massimo 6.
Il progetto dovrà contenere la descrizioni delle modalità relazionali, di sostegno all’utenza e alla famiglia prevedendone sia il suo sostegno che il coinvolgimento. Verrà valutata la strategia più efficace per garantire il miglior servizio possibile in relazione alla concreta fattibilità della proposta.
In merito ai servizi di accompagnamento ed all’attrezzatura si terrà conto della qualità e stato di usura dei mezzi ed ausili messi a disposizione nonché della quantità degli stessi. La qualità e stato di usura verrà valutato esclusivamente se il progetto sarà corredato da fotografie o documentazione idonea ad attestarne lo stato.
Circa le figure professionali aggiuntive verrà data maggiore valutazione per le figure professionali a carattere sanitario tenendo altresì conto del numero delle prestazioni e delle ore prestate nell’intero periodo contrattuale.
Relativamente alle sinergie e agli accordi di rete verrà valutata l’efficacia dell’intervento considerata la puntualità e la concretezza della descrizione (tempi, numero, modalità di attuazione) dando priorità alle strategie di rete per il trasporto di pazienti allettati e quelle atte a prevenire rischi di isolamento.
Valutazione della capacità organizzativa: punteggio massimo 32 punti ripartito nei seguenti sub- criteri:
- articolazione oraria che si intende adottare oltre quella minima prevista nel capitolato d’appalto:
punteggio massimo 4;
- modalità e tempi di gestione delle urgenze: punteggio massimo 8;
- modalità e tempi di gestione di situazioni particolarmente complesse dal punto di vista igienico ambientale e/o sanitario: punteggio massimo 8;
- modalità e tempi di sostituzione del personale sia in assenze programmate che impreviste: punteggio massimo 6;
- corsi di formazione ed aggiornamento del personale non inferiore a sei ore: punteggio massimo 6;
Per tutti i sub-criteri individuati verrà valutata la strategia più efficace per garantire il miglior servizio possibile in relazione alla concreta fattibilità, alle strategie e sinergie previste, nonché tenuto conto dei tempi più brevi di intervento.
Specificatamente per la formazione del personale si terrà conto dell’attinenza e importanza degli argomenti trattati dando priorità ai corsi incentrati sulla comunicazione e le dinamiche relazionali con l’utente e la famiglia e/o a carattere sanitario, del numero di corsi garantiti nell’intero periodo contrattuale e del monte ore complessivo previsto per la formazione. Resta inteso che non saranno oggetto di valutazione i corsi obbligatori previsti da capitolato d’oneri.
Modalità di monitoraggio del servizio: punteggio massimo 8 punti
Sarà oggetto di valutazione l’oggettività e scientificità dei metodi di monitoraggio proposti atti a rilevare i bisogni e la soddisfazione degli utenti nonché a monitorare l’attività svolta dagli operatori tenendo conto anche della frequenza e dei tempi di riscontro ed informazione alla Stazione Appaltante.
La determinazione dei coefficienti si otterrà mediante confronto a coppie degli elementi di valutazione assegnando un punteggio da 1 a 6 della seguente scala semantica: